Art. 5 
 
 
Comunicazione  alla   COVIP   degli   aggiornamenti   dei   documenti
                             informativi 
 
  1. Le variazioni apportate ai documenti informativi, anche mediante
l'utilizzo  di  Supplementi,  sono  tempestivamente  comunicate  alla
COVIP. Solo a  seguito  della  predetta  comunicazione  e'  possibile
utilizzare i documenti informativi  cosi'  modificati  e  l'eventuale
nuovo Modulo di adesione. 
  2. A tal fine, e' trasmessa alla COVIP una comunicazione,  a  firma
del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate  e  le
relative   motivazioni.   La   comunicazione    contiene,    inoltre,
l'attestazione che le modifiche sono conformi allo schema predisposto
dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e, per
i PIP, con le condizioni generali di contratto) e che sulle  restanti
parti dei documenti informativi non sono state apportate variazioni. 
  3. Alla comunicazione e' allegata la seguente documentazione: 
    a) nuova Sezione I «Informazioni chiave  per  l'aderente»  ovvero
altra nuova Sezione della  nota  informativa  (ovvero,  ove  ammesso,
Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione; 
    b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche
delle  condizioni  generali  di  contratto,  testo  aggiornato  delle
condizioni suddette. 
  4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti  la
documentazione di cui al comma 3 e' altresi' inoltrata alla COVIP con
modalita' telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite. 
  5. Qualora  le  variazioni  conseguano  a  modifiche  statutarie  o
regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i documenti
informativi  modificati  possono  essere  diffusi  solo   a   seguito
dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte  della  COVIP
delle modifiche statutarie o regolamentari. 
  6.  Se  le  variazioni  conseguono   a   modifiche   statutarie   o
regolamentari soggette solo a comunicazione, i documenti  informativi
modificati  possono  essere  diffusi  solo  a  seguito  dell'avvenuta
trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione. 
  7. Tempestiva comunicazione alla COVIP e' data  anche  nell'ipotesi
di cui all'art. 4, comma 7. 
  8. Le comunicazioni di cui  al  presente  articolo  possono  essere
inviate alla COVIP anche a mezzo di posta elettronica certificata.