Art. 2 
 
 
Finanziamento  alle  imprese  garantito  da  trasferimento  di   bene
                immobile sospensivamente condizionato 
 
  1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'art. 48
e' aggiunto il seguente articolo: 
    «Art.  48-bis.  -  (Finanziamento  alle  imprese   garantito   da
trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato). - 1. Il
contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o
altro soggetto autorizzato a concedere  finanziamenti  nei  confronti
del pubblico ((ai sensi dell'art. 106))  puo'  essere  garantito  dal
trasferimento, in favore del creditore o di una societa' dallo stesso
controllata  o  al  medesimo  collegata  ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere,  gestire
e trasferire  diritti  reali  immobiliari,  della  proprieta'  di  un
immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di  un
terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore  a
norma del comma  5.  ((La  nota  di  trascrizione  del  trasferimento
sospensivamente condizionato di cui al presente comma  deve  indicare
gli elementi di cui all'art. 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6),
del codice civile.)) 
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto  di  avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1,  purche'  al  proprietario
sia corrisposta l'eventuale differenza tra il  valore  di  stima  del
diritto e  l'ammontare  del  debito  inadempiuto  e  delle  spese  di
trasferimento. 
  3. Il trasferimento  non  puo'  essere  convenuto  in  relazione  a
immobili adibiti  ad  abitazione  principale  del  proprietario,  del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. 
  4. Il patto di cui al comma 1  puo'  essere  stipulato  al  momento
della conclusione del contratto  di  finanziamento  o,  anche  per  i
contratti in corso ((alla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione)),  per   atto   notarile,   in   sede   di   successiva
modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento
sia gia'  garantito  da  ipoteca,  il  trasferimento  sospensivamente
condizionato all'inadempimento, una volta trascritto,  prevale  sulle
trascrizioni e  iscrizioni  eseguite  successivamente  all'iscrizione
ipotecaria. ((Fatti  salvi  gli  effetti  dell'aggiudicazione,  anche
provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui  al  periodo
precedente si applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto  ad
espropriazione forzata in  forza  di  pignoramento  trascritto  prima
della trascrizione del patto di cui al  comma  1  ma  successivamente
all'iscrizione dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.)) 
  5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae  per  oltre  nove  mesi  dalla
scadenza di almeno tre rate,  anche  non  consecutive,  nel  caso  di
obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre ((nove  mesi))  dalla
scadenza anche di una sola rata, quando  il  debitore  e'  tenuto  al
rimborso rateale secondo termini di  scadenza  superiori  al  periodo
mensile; ovvero, per oltre nove  mesi,  quando  non  e'  prevista  la
restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale,  dalla
scadenza  del  rimborso  previsto  nel  contratto  di  finanziamento.
((Qualora alla data di scadenza della prima  delle  rate,  anche  non
mensili, non pagate di cui al primo periodo il  debitore  abbia  gia'
rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per
cento della quota capitale, il periodo di  inadempimento  di  cui  al
medesimo primo periodo e' elevato  da  nove  a  dodici  mesi)).  ((Al
verificarsi  dell'inadempimento))  di  cui  al  presente  comma,   il
creditore e' tenuto a  notificare  al  debitore  e,  se  diverso,  al
titolare del diritto reale immobiliare, nonche' a  coloro  che  hanno
diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto  sull'immobile  una
dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di  cui  al
medesimo comma, secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo((,
precisando l'ammontare del credito per cui procede)). 
  6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della  dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al  presidente  del  tribunale
del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale  immobiliare  oggetto
del patto di cui al comma 1. ((Il perito procede  in  conformita'  ai
criteri di cui all'art. 568 del codice di procedura civile. Non  puo'
procedersi alla nomina di un perito per il quale  ricorre  una  delle
condizioni di cui all'art. 51 del codice di  procedura  civile.))  Si
applica l'art. 1349, primo comma, del codice civile. ((Entro sessanta
giorni dalla nomina, il perito comunica, ove  possibile  a  mezzo  di
posta elettronica certificata,  la  relazione  giurata  di  stima  al
debitore, e, se diverso, al titolare del diritto  reale  immobiliare,
al creditore nonche' a coloro che hanno diritti derivanti  da  titolo
iscritto   o   trascritto   sull'immobile.   I   destinatari    della
comunicazione di cui  al  periodo  precedente  possono,  entro  dieci
giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito;  in  tal
caso il perito, entro i successivi dieci giorni, effettua  una  nuova
comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.)) 
  7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha  comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di  cui  al  comma  1  e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare. 
  8.  La  condizione  sospensiva  di  inadempimento,  verificatisi  i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima  di  cui  al  comma  6
ovvero al momento dell'avvenuto versamento  all'imprenditore  ((della
differenza di cui al comma  2)),  qualora  il  valore  di  stima  sia
superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di  tutte
le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di  finanziamento
((o la sua modificazione a norma del comma  4))  contiene  l'espressa
previsione di un ((apposito conto corrente  bancario  senza  spese)),
intestato al titolare del diritto reale  immobiliare,  sul  quale  il
creditore deve accreditare l'importo  pari  alla  differenza  tra  il
valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto. 
  9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione  di  cancellazione
della condizione sospensiva ((ai sensi dell'art.  2668,  terzo  comma
del codice  civile)),  il  creditore,  anche  unilateralmente,  rende
nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione,
a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del debitore a
norma del comma  5,  producendo  altresi'  estratto  autentico  delle
scritture contabili di cui all'art. 2214 del codice civile. 
  10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del  patto  di
cui  al  comma  1  sia   sottoposto   ad   esecuzione   forzata   per
espropriazione. In tal  caso  l'accertamento  dell'inadempimento  del
debitore  e'  compiuto,  su  istanza  del  creditore,   dal   giudice
dell'esecuzione e il valore  di  stima  e'  determinato  dall'esperto
nominato dallo stesso giudice. Il  giudice  dell'esecuzione  provvede
all'accertamento  dell'inadempimento  con  ordinanza,   fissando   il
termine entro il quale  il  creditore  deve  versare  una  somma  non
inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi
diritto di prelazione anteriore a  quello  dell'istante  ovvero  pari
all'eventuale  differenza  tra  il  valore  di  stima  del   bene   e
l'ammontare  del  debito  inadempiuto.  Avvenuto  il  versamento,  il
giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della
condizione. Il decreto e' annotato ai fini della cancellazione  della
condizione,  a  norma  dell'art.  2668  del   codice   civile.   Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice  di
procedura civile. 
  11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando  il
diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a  norma  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  12. Quando, dopo la trascrizione del  patto  di  cui  al  comma  1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo'  fare  istanza  al
giudice delegato perche', sentiti  il  curatore  e  il  comitato  dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile. 
  13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei
registri  immobiliari  del  mancato  definitivo   avveramento   della
condizione sospensiva.». 
  ((13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di
garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca. 
  13-ter. La trascrizione del patto di cui al  comma  1  produce  gli
effetti di cui all'art. 2855 del codice civile, avendo  riguardo,  in
luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui
al comma 5».))