Art. 2 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del presente provvedimento  si  intendono  per  soggetti
politici: 
  a) i delegati di ciascun quinto dei  componenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica firmatari delle  richieste  di
referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6  della
legge 25 maggio 1970, n. 352; 
  b) i promotori della raccolta delle firme che  non  siano  delegati
dei  componenti  della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato   della
Repubblica ai sensi della lettera a); 
  c) le forze politiche costituenti gruppo  in  almeno  un  ramo  del
Parlamento  nazionale  ovvero  le  forze  politiche,  diverse   dalle
precedenti, che abbiano eletto con proprio  simbolo  un  deputato  al
Parlamento europeo, le quali non abbiano propri rappresentanti tra  i
soggetti di cui alle lettere a) e b); 
  d) le forze politiche, diverse da quelle di cui  alla  lettera  c),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio  simbolo,  almeno  un  rappresentante  nel  Parlamento
nazionale e che non abbiano propri rappresentanti tra i  soggetti  di
cui alle lettere a), b) e c); 
  e) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto  del
Senato della Repubblica, i  cui  rispettivi  presidenti  individuano,
d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alle lettere  a)
e b) e diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in
volta rappresentano i due gruppi; 
  f) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi  di
rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai
soggetti di cui alle lettere a), b), c), d)  ed  e).  Tali  organismi
devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri del
referendum, rilevabile anche sulla  base  dei  rispettivi  statuti  e
delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve
altresi' contenere una esplicita indicazione di voto. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, lettera f), devono autocertificare
la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico
sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine  di  accertare
la ricorrenza di tale requisito, l'Autorita' puo' procedere,  sentita
ove necessario la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e
la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci  e/o
degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale  sulla
base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi  in
relazione all'interesse specifico e qualificato vantato  rispetto  al
quesito referendario. L'esito dell'accertamento viene  comunicato  al
soggetto interessato entro i cinque  giorni  non  festivi  successivi
alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3. 
  3. Gli organismi di cui al  comma  1,  lettera  f),  devono  essere
costituiti entro cinque giorni non festivi successivi  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  provvedimento.  Entro  il  medesimo
termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare  ai
programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei  messaggi
politici autogestiti, indicando  la  propria  posizione  a  favore  o
contro il quesito referendario. L'Autorita' pubblica sul proprio sito
istituzionale l'elenco dei soggetti di  cui  al  precedente  comma  1
cosi' individuati. 
  4. I soggetti politici di cui al comma 1, lettere  c),  d)  ed  e),
indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione  favorevole
o quella contraria ovvero se sono disponibili a  farsi  rappresentare
di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto. 
  5.  La  partecipazione  alle  trasmissioni   dei   soggetti   cosi'
individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni  di  cui  al
presente provvedimento.