(( Art. 1 bis 
 
 
          Misure per la ragionevole durata del procedimento 
             per la decisione del ricorso per cassazione 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 375: 
  1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di
consiglio in ogni altro caso, salvo che la  trattazione  in  pubblica
udienza  sia  resa  opportuna  dalla  particolare   rilevanza   della
questione di diritto sulla quale  deve  pronunciare,  ovvero  che  il
ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di  cui  all'articolo
376 in esito  alla  camera  di  consiglio  che  non  ha  definito  il
giudizio»; 
  b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo e'  sostituito
dal seguente: «Se, a un  sommario  esame  del  ricorso,  la  suddetta
sezione non ravvisa tali  presupposti,  il  presidente,  omessa  ogni
formalita', rimette gli atti alla sezione semplice»; 
  c) all'articolo 377: 
  1)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Fissazione
dell'udienza  o  dell'adunanza  in  camera  di  consiglio  e  decreto
preliminare del presidente»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il primo presidente, il presidente della  sezione  semplice  o  il
presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando
occorre, ordina con  decreto  l'integrazione  del  contraddittorio  o
dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione  a  norma
dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»; 
  d) all'articolo 379: 
  1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente: 
  «Dopo la relazione il presidente invita  il  pubblico  ministero  a
esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i  difensori
delle parti a svolgere le loro difese»; 
  2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Non sono ammesse repliche»; 
  e) l'articolo 380-bis e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  380-bis.  (Procedimento  per  la  decisione  in  camera   di
consiglio  sull'inammissibilita'  o  sulla  manifesta  fondatezza   o
infondatezza del ricorso). - Nei  casi  previsti  dall'articolo  375,
primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore  della  sezione
indicata nell'articolo 376, primo  comma,  il  presidente  fissa  con
decreto l'adunanza  della  Corte  indicando  se  e'  stata  ravvisata
un'ipotesi  di  inammissibilita',  di  manifesta  infondatezza  o  di
manifesta fondatezza del ricorso. 
  Almeno venti giorni prima della data stabilita per  l'adunanza,  il
decreto e' notificato  agli  avvocati  delle  parti,  i  quali  hanno
facolta' di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. 
  Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375,
primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio  rimette
la causa alla pubblica udienza della sezione semplice»; 
  f) dopo l'articolo 380-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 380-bis.1.  (Procedimento  per  la  decisione  in  camera  di
consiglio dinanzi alla sezione  semplice).  -  Della  fissazione  del
ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi
dell'articolo 375, secondo comma, e' data comunicazione agli avvocati
delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima.  Il
pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue  conclusioni
scritte non oltre venti  giorni  prima  dell'adunanza  in  camera  di
consiglio. Le parti possono depositare  le  loro  memorie  non  oltre
dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico  ministero
e delle parti»; 
  g) l'articolo 380-ter e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 380-ter. (Procedimento per  la  decisione  sulle  istanze  di
regolamento di giurisdizione e di competenza). -  Nei  casi  previsti
dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede  al
pubblico ministero le sue conclusioni scritte. 
  Le conclusioni e il decreto del  presidente  che  fissa  l'adunanza
sono notificati, almeno  venti  giorni  prima,  agli  avvocati  delle
parti, che hanno facolta' di  presentare  memorie  non  oltre  cinque
giorni prima della medesima adunanza. 
  In camera di consiglio la  Corte  giudica  senza  l'intervento  del
pubblico ministero e delle parti»; 
  h) all'articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei   casi   di   cui
all'articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti:  «o  sino  alla
data dell'adunanza  camerale,  o  finche'  non  siano  notificate  le
conclusioni  scritte  del  pubblico  ministero  nei   casi   di   cui
all'articolo 380-ter»; 
  i) all'articolo 391: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta  per
legge la Corte provvede con ordinanza in camera di  consiglio,  salvo
che debba decidere  altri  ricorsi  contro  lo  stesso  provvedimento
fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto,
se non e' stata ancora fissata la data della decisione»; 
  2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite  le
seguenti: «, l'ordinanza»; 
  l) all'articolo 391-bis: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione
e' affetta da errore materiale o di calcolo  ai  sensi  dell'articolo
287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4),
la parte interessata puo' chiederne la correzione  o  la  revocazione
con ricorso ai sensi degli articoli 365  e  seguenti.  La  correzione
puo' essere chiesta, e puo' essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in
qualsiasi tempo. La revocazione puo' essere chiesta entro il  termine
perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei  mesi
dalla pubblicazione del provvedimento»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Sulla  correzione  la  Corte   pronuncia   nell'osservanza   delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma»; 
  3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Sul  ricorso  per  revocazione,  anche  per  le  ipotesi  regolate
dall'articolo  391-ter,  la  Corte  pronuncia  nell'osservanza  delle
disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo  comma,  se
ritiene l'inammissibilita', altrimenti rinvia alla  pubblica  udienza
della sezione semplice». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  ricorsi
depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati
alla medesima data per  i  quali  non  e'  stata  fissata  udienza  o
adunanza in camera di consiglio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  375,  376,  377,
          379, 390, 391 e 391-bis del  codice  di  procedura  civile,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 375. (Pronuncia in camera  di  consiglio).  -  La
          Corte,  sia  a  sezioni  unite  che  a  sezione   semplice,
          pronuncia con  ordinanza  in  camera  di  consiglio  quando
          riconosce di dovere: 
                1)   dichiarare   l'inammissibilita'   del    ricorso
          principale e di quello incidentale eventualmente  proposto,
          anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360; 
                2) (abrogato). 
                3) (abrogato). 
                4)  pronunciare  sulle  istanze  di  regolamento   di
          competenza e di giurisdizione; 
                5) accogliere o rigettare  il  ricorso  principale  e
          l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza  o
          infondatezza; 
              La Corte, a sezione semplice, pronuncia  con  ordinanza
          in camera di consiglio in ogni altro  caso,  salvo  che  la
          trattazione in pubblica udienza sia  resa  opportuna  dalla
          particolare rilevanza  della  questione  di  diritto  sulla
          quale deve pronunciare, ovvero che  il  ricorso  sia  stato
          rimesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 in  esito
          alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio. 
              Art. 376. (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). - Il
          primo presidente, tranne  quando  ricorrono  le  condizioni
          previste dall'art.  374,  assegna  i  ricorsi  ad  apposita
          sezione, che verifica se sussistono i  presupposti  per  la
          pronuncia in camera di consiglio ai  sensi  dell'art.  375,
          primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un  sommario  esame  del
          ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali  presupposti,
          il presidente, omessa ogni  formalita',  rimette  gli  atti
          alla sezione semplice. 
              La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite
          un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo'  proporre
          al primo presidente  istanza  di  rimessione  alle  sezioni
          unite,  fino  a  dieci   giorni   prima   dell'udienza   di
          discussione del ricorso. 
              All'udienza della sezione semplice, la rimessione  puo'
          essere  disposta  soltanto  su   richiesta   del   pubblico
          ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel  processo
          verbale. 
              Art. 377. (Fissazione dell'udienza o  dell'adunanza  in
          camera di consiglio e decreto preliminare del presidente). 
          - Il primo presidente, su presentazione del ricorso a  cura
          del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della  camera
          di consiglio e nomina il relatore per i  ricorsi  assegnati
          alle sezioni unite. Per i ricorsi  assegnati  alle  sezioni
          semplici provvede allo stesso  modo,  il  presidente  della
          sezione. 
              Dell'udienza e' data comunicazione dal cancelliere agli
          avvocati delle parti almeno venti giorni prima. 
              Il  primo  presidente,  il  presidente  della   sezione
          semplice o il presidente della sezione di cui all'art. 376,
          primo   comma,   quando   occorre,   ordina   con   decreto
          l'integrazione  del  contraddittorio  o  dispone  che   sia
          eseguita  la  notificazione   dell'impugnazione   a   norma
          dell'art. 332, ovvero che essa sia rinnovata.». 
              «Art. 379. (Discussione).  -  All'udienza  il  relatore
          riferisce i fatti rilevanti per la decisione  del  ricorso,
          il contenuto del provvedimento impugnato e,  in  riassunto,
          se non vi e' discussione delle parti, i motivi del  ricorso
          e del controricorso. 
              Dopo la relazione  il  presidente  invita  il  pubblico
          ministero a esporre oralmente le sue  conclusioni  motivate
          e, quindi, i difensori  delle  parti  a  svolgere  le  loro
          difese. 
              Non sono ammesse repliche.». 
              «Art. 390. (Rinuncia). - La parte  puo'  rinunciare  al
          ricorso principale o incidentale finche' non sia cominciata
          la relazione all'udienza, o sino  alla  data  dell'adunanza
          camerale, o finche' non  siano  notificate  le  conclusioni
          scritte del pubblico ministero nei  casi  di  cui  all'art.
          380-ter. 
              La rinuncia deve  farsi  con  atto  sottoscritto  dalla
          parte e dal suo avvocato o  anche  da  questo  solo  se  e'
          munito di mandato speciale a tale effetto. 
              L'atto di rinuncia e' notificato alle parti  costituite
          o comunicato agli avvocati delle stesse, che  vi  appongono
          il visto. 
              Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia). - Sulla  rinuncia
          e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la
          Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio,  salvo
          che  debba  decidere  altri  ricorsi   contro   lo   stesso
          provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede  il
          presidente, con decreto, se non e' stata ancora fissata  la
          data della decisione. 
              Il decreto, l'ordinanza  o  la  sentenza  che  dichiara
          l'estinzione puo' condannare la parte che vi ha dato  causa
          alle spese. 
              Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se  nessuna
          delle parti chiede la fissazione dell'udienza  nel  termine
          di dieci giorni dalla comunicazione. 
              La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia  hanno
          aderito le altre parti  personalmente  o  i  loro  avvocati
          autorizzati con mandato speciale. 
              Art. 391-bis.  (Correzione  degli  errori  materiali  e
          revocazione delle sentenze della Corte di cassazione). - Se
          la  sentenza  o  l'ordinanza  pronunciata  dalla  Corte  di
          cassazione e' affetta da errore materiale o di  calcolo  ai
          sensi dell'art. 287, ovvero da errore  di  fatto  ai  sensi
          dell'art.  395,  numero  4),  la  parte  interessata   puo'
          chiederne la correzione o la  revocazione  con  ricorso  ai
          sensi degli articoli 365 e  seguenti.  La  correzione  puo'
          essere chiesta, e  puo'  essere  rilevata  d'ufficio  dalla
          Corte, in  qualsiasi  tempo.  La  revocazione  puo'  essere
          chiesta entro il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni
          dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla  pubblicazione
          del provvedimento. 
              Sulla correzione  la  Corte  pronuncia  nell'osservanza
          delle disposizioni di cui all'art. 380-bis, primo e secondo
          comma. 
              Sul  ricorso  per  correzione   dell'errore   materiale
          pronuncia con ordinanza. 
              Sul ricorso  per  revocazione,  anche  per  le  ipotesi
          regolate   dall'art.   391-ter,    la    Corte    pronuncia
          nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 380-bis,
          primo  e  secondo  comma,  se  ritiene  l'inammissibilita',
          altrimenti  rinvia  alla  pubblica  udienza  della  sezione
          semplice. 
              La  pendenza  del  termine  per  la  revocazione  della
          sentenza  della  Corte  di  cassazione  non  impedisce   il
          passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso
          per cassazione respinto. 
              In caso di impugnazione per revocazione della  sentenza
          della Corte di cassazione non  e'  ammessa  la  sospensione
          dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, ne' e'
          sospeso  il  giudizio  di   rinvio   o   il   termine   per
          riassumerlo.».