Art. 3 
 
 
                       Disposizioni in materia 
              di tramutamenti successivi dei magistrati 
 
  1. All'articolo 194, primo comma, ((  dell'ordinamento  giudiziario
di cui al regio decreto )) 30 gennaio 1941, n. 12, le parole:  «,  ad
una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «(( , ad una
sede ))» e le parole: «tre  anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quattro anni». 
  (( 1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la  modifica  del
termine non si  applicano  ai  magistrati  assegnati  in  prima  sede
all'esito  del  tirocinio  che  hanno  assunto  l'effettivo  possesso
dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano  in  ogni
caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra  sede  o
di assegnazione ad altre funzioni gia' iniziate alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 194  del  citato  regio
          decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 194. (Tramutamenti successivi). -  Il  magistrato
          destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni
          , ad una sede, non puo' essere trasferito ad altre  sedi  o
          assegnato ad altre  funzioni  prima  di  quattro  anni  dal
          giorno in cui ha assunto effettivo  possesso  dell'ufficio,
          salvo che ricorrano gravi motivi  di  salute  ovvero  gravi
          ragioni di servizio o di famiglia.».