Art. 4 
 
Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e  divieto
  di assegnazione del personale dell'amministrazione della  giustizia
  ad altre amministrazioni 
 
  1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale  amministrativo
di  cui   al   periodo   precedente   non   puo'   essere   destinato
temporaneamente  ad  altri  uffici  del  distretto   giudiziario   di
appartenenza senza il nulla-osta  del  presidente  del  tribunale  di
sorveglianza.». 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,  comma  14,  della
legge 15 maggio  1997,  n.  127,  il  personale  in  servizio  presso
l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per  il  personale
con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato  o
assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31  dicembre
2019. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente
ai comandi, ai distacchi (( e alle assegnazioni in corso )) nonche' a
quelli presso gli organi costituzionali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  68  della  legge  26
          luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulla esecuzione delle misure privative e limitative  della
          liberta'), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 68. (Uffici di sorveglianza). - 1. Gli uffici  di
          sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella
          A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione  sulle
          circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. 
              2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio  delle  funzioni
          rispettivamente elencate negli articoli 69,  70  e  70-bis,
          sono assegnati magistrati di cassazione, di  appello  e  di
          tribunale nonche' personale del ruolo delle  cancellerie  e
          segreterie giudiziarie e personale esecutivo e  subalterno.
          Il personale amministrativo di cui  al  periodo  precedente
          non puo' essere destinato temporaneamente ad  altri  uffici
          del  distretto  giudiziario  di   appartenenza   senza   il
          nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. 
              3. Con decreto del presidente della  Corte  di  appello
          puo'  essere  temporaneamente  destinato  a  esercitare  le
          funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito
          un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione,
          di appello o di tribunale. 
              4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza
          non debbono essere adibiti ad altre  funzioni  giudiziarie.
          Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari
          nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
          individuati sulla base dei criteri indicati  nell'art.  78,
          la cui attivita' non puo' essere retribuita.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della
          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).».