Art. 13 
 
Rifinanziamento Fondo PMI e misure (( per il microcredito, per ))  la
  promozione e lo sviluppo dell'agroalimentare (( nonche' in  materia
  di contratti dell'ISMEA )) 
 
  1. La dotazione del Fondo  di  garanzia  per  le  piccole  e  medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 895  milioni  di  euro  per
l'anno  2016.  Ulteriori  100  milioni  di   euro   potranno   essere
individuati a  valere  sugli  stanziamenti  del  programma  operativo
nazionale «Imprese e  competitivita'  2014-2020»  a  titolarita'  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  (( 1-bis. Al fine di garantire  un'adeguata  qualita'  dei  servizi
ausiliari di assistenza e monitoraggio  del  microcredito,  favorendo
tra l'altro l'accesso all'apposita sezione del Fondo di garanzia  per
le piccole e medie imprese di cui al comma 7-bis dell'articolo 39 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' al fine di garantire la
verifica  qualitativa  e  quantitativa  dei  servizi   effettivamente
prestati, come previsti dall'articolo 111, comma 1, lettera  c),  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,  e'  istituito  presso
l'Ente nazionale per  il  microcredito,  che  ne  cura  la  tenuta  e
l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli  operatori  in
servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per  il
microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che  possiedono  i
requisiti minimi stabiliti dall'Ente nazionale  per  il  microcredito
sulla base delle linee guida redatte  dall'Ente  stesso,  sentito  il
parere della Banca d'Italia. L'elenco e' pubblicato nel sito internet
istituzionale  dell'Ente  nazionale  per  il   microcredito   ed   e'
accessibile all'utenza. L'iscrizione nell'elenco avviene  di  diritto
per i soggetti che prestano servizi ausiliari  per  finanziamenti  di
microcredito gia' concessi e in via di ammortamento, fatta  salva  la
successiva verifica del possesso dei requisiti  minimi  stabiliti  ai
sensi del secondo periodo. Per le  finalita'  previste  dal  presente
comma e' autorizzata la spesa  annua  di  euro  300.000  a  decorrere
dall'anno 2016. All'onere derivante dalla  presente  disposizione  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico. 
  1-ter.   L'Ente   nazionale   per   il    microcredito    trasmette
semestralmente   alla   Banca   d'Italia   un   rapporto   contenente
informazioni qualitative e quantitative sull'erogazione  dei  servizi
ausiliari obbligatori da parte degli operatori  iscritti  nell'elenco
di cui al comma 1-bis e sui  servizi  di  assistenza  e  monitoraggio
prestati  dagli  stessi  operatori,  anche   a   fini   di   supporto
dell'attivita'  di  vigilanza  esercitata  in  materia  dalla   Banca
d'Italia,  che  si  avvale  delle  valutazioni  effettuate  dall'Ente
nazionale per il microcredito. L'Ente nazionale per  il  microcredito
svolge, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  periodica  attivita'  di
formazione,  supporto  nell'attuazione   di   modelli   operativi   e
monitoraggio in  favore  degli  operatori  iscritti  nell'elenco.  Le
modalita' attuative  del  comma  1-bis  e  del  presente  comma  sono
definite mediante un protocollo  d'intesa  sottoscritto  dalla  Banca
d'Italia e dall'Ente nazionale  per  il  microcredito  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. )) 
  2. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese agricole,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di  euro  per  l'anno  2016  in
favore dell'Istituto di servizi per il  mercato  agricolo  alimentare
(ISMEA) per la concessione da parte del medesimo Istituto di garanzie
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 102. La garanzia dell'ISMEA e' concessa a  titolo  gratuito,
nel limite di 15.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai
regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  ((  de
minimis )). 
  (( 2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi  climatici  e
di mercato da parte delle imprese agricole, a  valere  sulle  risorse
finanziarie previste per i  contributi  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  con  le  modalita'  ivi
previste, una quota fino a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e'
destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze innovative
a  copertura  del  rischio  inerente  alla  variabilita'  del  ricavo
aziendale nel settore del grano. )) 
  3. All'articolo  2,  comma  132,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,  le  parole:  «che
operano  nella  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che   operano   nella
produzione,  trasformazione  e   commercializzazione   dei   prodotti
agricoli». 
  4. All'articolo 20 della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  ((  l'ISMEA  e'
autorizzato )) ad utilizzare le risorse residue per l'attuazione  del
regime di aiuti di cui all'articolo  66,  comma  3,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289.». 
  (( 4-bis. Con riferimento  ai  contratti  stipulati  dall'ISMEA  ai
sensi dell'articolo 1523 del codice civile, l'Istituto, nella persona
di  un  suo  rappresentante  autorizzato  ai  sensi  di  legge,  puo'
rilasciare dinnanzi ad un  notaio,  in  base  alle  risultanze  delle
scritture contabili, l'attestazione dell'inadempimento del compratore
relativo al pagamento delle rate, tale da integrare gli estremi della
risoluzione di diritto dei contratti medesimi.  Il  processo  verbale
notarile, nel quale e' recepita tale attestazione, costituisce titolo
esecutivo per il rilascio dell'immobile  oggetto  del  contratto,  ai
sensi dell'articolo 608  del  codice  di  procedura  civile,  nonche'
titolo per ottenere l'annotazione, ai sensi  dell'articolo  2655  del
codice  civile,  dell'intervenuta   risoluzione   a   margine   della
trascrizione della compravendita ai sensi del citato  articolo  1523.
L'imposta di registro per il predetto processo  verbale  notarile  e'
dovuta in misura fissa. 
  4-ter. All'articolo 14 della legge  26  maggio  1965,  n.  590,  le
parole: «acquistati dalla Cassa per la  formazione  della  proprieta'
contadina» sono sostituite  dalle  seguenti:  «acquistati  o  venduti
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)». 
  4-quater. La vendita dei terreni da parte dell'ISMEA e'  effettuata
tramite procedura competitiva ad evidenza  pubblica  tra  coloro  che
hanno presentato  una  manifestazione  di  interesse  all'acquisto  a
seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli  strumenti
di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in
caso  di  esito  infruttuoso  della   predetta   procedura,   tramite
trattativa privata. In caso di aggiudicazione  da  parte  di  giovani
imprenditori agricoli e' consentito il pagamento rateale del  prezzo,
apponendo ipoteca legale, ai  sensi  dell'articolo  2817  del  codice
civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui
al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei  giovani
imprenditori agricoli. 
  4-quinquies.  Le  iscrizioni  o  trascrizioni  pregiudizievoli  sui
terreni  di  proprieta'  dell'ISMEA  in  favore  dei  creditori   del
compratore ai sensi dell'articolo 1523  del  codice  civile  sono  da
considerarsi nulle e sono cancellate dalla  competente  conservatoria
dei registri immobiliari su semplice richiesta dell'Istituto e  senza
oneri per lo stesso. 
  4-sexies. Gli oneri  a  qualsiasi  titolo  dovuti  ai  consorzi  di
bonifica, con riferimento alle proprieta' vendute dall'ISMEA ai sensi
dell'articolo 1523 del codice civile, non  possono  essere  richiesti
all'Istituto, neanche a titolo solidale,  intendendosi  obbligato  al
pagamento esclusivamente il compratore di cui al  medesimo  articolo.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'art. 2
          della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   7-bis
          dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 201 del 2011: 
              «Art.  39.  (Misure  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese). - (Omissis). 
              7-bis.  Nel  rispetto  degli   equilibri   di   finanza
          pubblica, una quota delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo di garanzia a favore delle piccole e  medie  imprese,
          di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662, e'  riservata  ad  interventi  di
          garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º  settembre
          1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla
          microimprenditorialita'.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare,  adottato  dal   Ministro   dello   sviluppo
          economico, sentito l'Ente nazionale  per  il  microcredito,
          sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare
          al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla  concessione  della  garanzia  di  cui  al   presente
          periodo.  L'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
          convenzioni con enti pubblici, enti privati e  istituzioni,
          nazionali ed europee, per l'incremento  delle  risorse  del
          Fondo dedicate al microcredito per le  microimprese  o  per
          l'istituzione  di  fondi  di  riserva  separati  presso  il
          medesimo Fondo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 111
          del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  (Testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 111. (Microcredito). - 1. In deroga  all'articolo
          106, comma 1, i soggetti iscritti in  un  apposito  elenco,
          possono  concedere  finanziamenti  a  persone   fisiche   o
          societa' di persone o societa' a  responsabilita'  limitata
          semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice  civile  o
          associazioni  o  societa'  cooperative,   per   l'avvio   o
          l'esercizio  di  attivita'  di   lavoro   autonomo   o   di
          microimpresa, a condizione  che  i  finanziamenti  concessi
          abbiano le seguenti caratteristiche: 
                a) siano di ammontare non superiore a euro  25.000,00
          e non siano assistiti da garanzie reali; 
                b) siano finalizzati all'avvio  o  allo  sviluppo  di
          iniziative imprenditoriali o  all'inserimento  nel  mercato
          del lavoro; 
                c) siano accompagnati dalla  prestazione  di  servizi
          ausiliari  di  assistenza  e  monitoraggio   dei   soggetti
          finanziati. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  17
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102  (Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38): 
              «Art. 17. (Interventi per favorire la  capitalizzazione
          delle imprese). - (Omissis). 
              2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a  fronte
          di finanziamenti a  breve,  a  medio  ed  a  lungo  termine
          concessi  da  banche,  intermediari   finanziari   iscritti
          nell'elenco speciale di  cui  all'articolo  107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  dagli  altri  soggetti
          autorizzati all'esercizio del credito agrario  e  destinati
          alle imprese operanti nel settore agricolo,  agroalimentare
          e della pesca. La garanzia puo'  altresi'  essere  concessa
          anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
          medesime destinazioni. 
              (Omissis).». 
              - I regolamenti (UE) nn. 1407/2013  e  1408/2013  della
          Commissione,    del    18    dicembre    2013,     relativi
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»
          sono pubblicati nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato
          decreto legislativo n. 102 del 2004: 
              «Art. 2. (Polizze assicurative). - 1. Per le  finalita'
          di cui all'articolo 1,  lo  Stato  concede  contributi  sui
          premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto  dagli
          orientamenti comunitari in materia di aiuti  di  Stato  nel
          settore  agricolo,  agli  imprenditori  agricoli   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile iscritti  nel  registro
          delle  imprese  o  nell'anagrafe  delle  imprese   agricole
          istituita presso le Province autonome. 
              2. Il contributo dello Stato e'  concesso  fino  all'80
          per cento del costo dei premi  per  contratti  assicurativi
          che  prevedono  un  risarcimento  qualora  il   danno   sia
          superiore al 30 per cento della produzione. 
              3. Qualora contratti assicurativi coprono  anche  altre
          perdite  dovute  ad  avverse  condizioni  atmosferiche  non
          assimilabili alle calamita' naturali, di cui al  precedente
          articolo 1,  comma  2,  o  perdite  dovute  a  epizoozie  o
          fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al  50
          per cento del costo del premio. 
              4. A decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  il  contributo
          pubblico   e'   concesso   esclusivamente   per   contratti
          assicurativi che prevedono per ciascun prodotto  assicurato
          la  copertura  della   produzione   complessiva   aziendale
          all'interno di uno stesso comune. Con decreto del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali   sono
          stabiliti  i  termini,  le  modalita'  e  le  procedure  di
          erogazione del contributo sui premi assicurativi. 
              5. La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative  e'
          volontaria  e  puo'  avvenire   in   forma   collettiva   o
          individuale. Possono deliberare  di  far  ricorso  a  forme
          assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo
          III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi. 
              5-bis. La  copertura  assicurativa  per  le  produzioni
          zootecniche di cui al presente decreto e'  comprensiva  del
          costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa. 
              5-ter. I prezzi unitari  di  mercato  delle  produzioni
          agricole, di cui all'articolo 127, comma 3, della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, per  la  determinazione  dei  valori
          assicurabili con polizze agevolate,  sono  stabiliti  sulla
          base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA.  Quando
          dalle   rilevazioni   dell'ultimo   anno   si   riscontrano
          scostamenti superiori al 50 per cento rispetto  al  biennio
          precedente,  gli  stessi  prezzi  unitari  possono   essere
          stabiliti sulla base  delle  sole  rilevazioni  di  mercato
          dell'ultimo anno.». 
              - Si riporta il testo del comma 132 dell'art.  2  della
          citata legge n. 662 del 1996, e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              «132. L'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare  (ISMEA)  effettua  interventi   finanziari,   a
          condizioni  agevolate  o  a  condizioni  di   mercato,   in
          societa',  sia  cooperative  che  con   scopo   di   lucro,
          economicamente e finanziariamente sane, che  operano  nella
          produzione,  trasformazione   e   commercializzazione   dei
          prodotti  agricoli,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
          compresi nell'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea, nonche' dei beni prodotti  nell'ambito
          delle relative  attivita'  agricole  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 32, comma 2,  lettera  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'ISMEA effettua
          interventi  finanziari,  a   condizioni   agevolate   o   a
          condizioni di mercato, in  societa'  il  cui  capitale  sia
          posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori  agricoli,
          cooperative  agricole  a  mutualita'  prevalente   e   loro
          consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute  ai
          sensi della normativa vigente, o in cooperative i cui  soci
          siano in maggioranza imprenditori agricoli,  economicamente
          e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione  e
          nella logistica,  anche  su  piattaforma  informatica,  dei
          prodotti  agricoli,  della   pesca   e   dell'acquacoltura,
          compresi nell'Allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea. Nel caso di interventi a condizioni di
          mercato,  l'ISMEA  opera  esclusivamente  come   socio   di
          minoranza  sottoscrivendo  aumenti   di   capitale   ovvero
          prestiti    obbligazionari    o    strumenti     finanziari
          partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione
          delle partecipazioni, l'ISMEA stipula accordi con  i  quali
          gli altri soci,  o  eventualmente  terzi,  si  impegnano  a
          riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito  dal
          relativo piano specifico di intervento,  le  partecipazioni
          acquisite. Nel caso di interventi a  condizioni  agevolate,
          l'ISMEA interviene tramite l'erogazione di mutui di  durata
          massima di quindici anni. I criteri e  le  modalita'  degli
          interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti con  decreto
          del  Ministero  delle  politiche  agricole   alimentari   e
          forestali. L'intervento a  condizioni  agevolate  da  parte
          dell'ISMEA e' subordinato alla preventiva  approvazione  di
          apposito  regime  di  aiuti  da  parte  della   Commissione
          europea.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  20  della  legge  28
          luglio  2016,  n.  154  (Deleghe  al  Governo  e  ulteriori
          disposizioni     in     materia     di     semplificazione,
          razionalizzazione e competitivita' dei settori  agricolo  e
          agroalimentare,  nonche'  sanzioni  in  materia  di   pesca
          illegale), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  20.  (Interventi  finanziari  a  sostegno  delle
          imprese agricole, della pesca e  dell'acquacoltura).  -  1.
          All'articolo 2 della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  il
          comma 132 e' sostituito dal seguente: 
              «132. L'Istituto di servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare  (ISMEA)  effettua  interventi   finanziari,   a
          condizioni  agevolate  o  a  condizioni  di   mercato,   in
          societa',  sia  cooperative  che  con   scopo   di   lucro,
          economicamente e finanziariamente sane, che  operano  nella
          trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
          della pesca e dell'acquacoltura, compresi  nell'Allegato  I
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
          dei beni  prodotti  nell'ambito  delle  relative  attivita'
          agricole individuati ai sensi dell'articolo  32,  comma  2,
          lettera c), del testo unico delle imposte  sui  redditi  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917. L'ISMEA  effettua  interventi  finanziari,  a
          condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in societa'
          il cui capitale sia posseduto almeno al  51  per  cento  da
          imprenditori agricoli, cooperative  agricole  a  mutualita'
          prevalente  e  loro  consorzi  o   da   organizzazioni   di
          produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, o
          in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori
          agricoli,  economicamente  e  finanziariamente  sane,   che
          operano nella distribuzione e  nella  logistica,  anche  su
          piattaforma informatica, dei prodotti agricoli, della pesca
          e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del  Trattato
          sul  funzionamento  dell'Unione  europea.   Nel   caso   di
          interventi  a  condizioni   di   mercato,   l'ISMEA   opera
          esclusivamente  come  socio  di  minoranza   sottoscrivendo
          aumenti  di  capitale  ovvero  prestiti  obbligazionari   o
          strumenti  finanziari  partecipativi.   Nell'ambito   delle
          operazioni di acquisizione  delle  partecipazioni,  l'ISMEA
          stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente
          terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato,  nel
          termine  stabilito  dal   relativo   piano   specifico   di
          intervento,  le  partecipazioni  acquisite.  Nel  caso   di
          interventi  a  condizioni  agevolate,  l'ISMEA   interviene
          tramite l'erogazione di mutui di durata massima di quindici
          anni. I criteri e le modalita' degli interventi  finanziari
          dell'ISMEA sono definiti con decreto  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali.  L'intervento  a
          condizioni agevolate da  parte  dell'ISMEA  e'  subordinato
          alla preventiva approvazione di apposito regime di aiuti da
          parte della Commissione europea». 
              1-bis. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ISMEA e'
          autorizzato  ad   utilizzare   le   risorse   residue   per
          l'attuazione del regime di aiuti di  cui  all'articolo  66,
          comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
              2. La legge 19 dicembre  1983,  n.  700,  e'  abrogata.
          All'articolo 2 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  i
          commi 132-bis e  132-ter  sono  abrogati.  All'articolo  23
          della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1  a  4  sono
          abrogati.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1523 del codice
          civile: 
              «Art. 1523. (Passaggio della proprieta' e dei  rischi).
          - Nella vendita a rate con  riserva  della  proprieta',  il
          compratore acquista la proprieta' della cosa col  pagamento
          dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal  momento
          della consegna.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2655  del
          codice civile: 
              «Art. 2655. (Annotazione di  atti  e  di  sentenze).  -
          Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato  nullo
          o sia annullato,  risoluto,  rescisso  o  revocato,  o  sia
          soggetto  a  condizione  risolutiva,  la  dichiarazione  di
          nullita'    e,    rispettivamente,    l'annullamento,    la
          risoluzione, la rescissione, la revocazione,  l'avveramento
          della  condizione  devono   annotarsi   in   margine   alla
          trascrizione o all'iscrizione dell'atto. 
              Si deve del pari annotare, in margine alla trascrizione
          della relativa domanda,  la  sentenza  di  devoluzione  del
          fondo enfiteutico. 
              Se tali annotazioni non sono  eseguite,  non  producono
          effetto le successive trascrizioni o iscrizioni a carico di
          colui che  ha  ottenuto  la  dichiarazione  di  nullita'  o
          l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revoca o
          la devoluzione o a favore  del  quale  si  e'  avverata  la
          condizione.  Eseguita  l'annotazione,  le  trascrizioni   o
          iscrizioni gia' compiute  hanno  il  loro  effetto  secondo
          l'ordine rispettivo. 
              L'annotazione si opera in base  alla  sentenza  o  alla
          convenzione da cui risulta uno dei fatti sopra indicati; se
          si tratta di condizione, puo'  eseguirsi  in  virtu'  della
          dichiarazione unilaterale del contraente in danno del quale
          la condizione stessa si e' verificata.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  26
          maggio 1965, n. 590 (Disposizioni  per  lo  sviluppo  della
          proprieta' coltivatrice), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 14. - Il diritto di prelazione previsto dall'art.
          8 non puo'  essere  esercitato  quando  i  terreni  vengano
          acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal
          precedente art. 12, o quando vengano acquistati  o  venduti
          dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
          (ISMEA). 
              Sono estinti ad ogni effetto tutti  i  diritti  di  uso
          civico e le servitu' civiche che eventualmente gravino  sui
          terreni trasferiti in proprieta' agli Enti o alla Cassa per
          la formazione della proprieta' contadina, salvo  indennizzo
          da far valere sul prezzo di acquisto.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  16  della
          citata legge n. 154 del 2016: 
              «Art.  16.  (Istituzione  della   Banca   delle   terre
          agricole). - 1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e,
          comunque,  con  l'utilizzo  delle   sole   risorse   umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente,  la  Banca  delle  terre  agricole,   di   seguito
          denominata «Banca». 
              2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un  inventario
          completo della domanda e dell'offerta dei terreni  e  delle
          aziende  agricoli,  che  si  rendono  disponibili  anche  a
          seguito  di  abbandono  dell'attivita'  produttiva   e   di
          prepensionamenti,  raccogliendo,   organizzando   e   dando
          pubblicita'    alle    informazioni    necessarie     sulle
          caratteristiche naturali, strutturali  ed  infrastrutturali
          dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di
          acquisto degli stessi nonche' sulle  procedure  di  accesso
          alle agevolazioni di cui al  capo  III  del  titolo  I  del
          decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185,  e  successive
          modificazioni. 
              3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito  nel  sito
          internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo
          le modalita' stabilite dalla Direzione generale  dell'ISMEA
          ed indicate nel medesimo sito internet. 
              4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo,
          ai dati disponibili e ai  relativi  aggiornamenti,  l'ISMEA
          puo' anche presentare uno o piu' programmi  o  progetti  di
          ricomposizione fondiaria, con  l'obiettivo  di  individuare
          comprensori  territoriali  nei  quali  promuovere   aziende
          dimostrative o aziende pilota. 
              5. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,
          l'ISMEA  puo'  stipulare  apposite  convenzioni   con   gli
          assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere
          forme  di  collaborazione  e  di  partecipazione   con   le
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative  e  con  le  universita'  e  gli   istituti
          superiori. Nelle regioni e  nelle  province  con  minoranze
          linguistiche riconosciute, la  maggiore  rappresentativita'
          delle  organizzazioni  locali  e'  riconosciuta  a   quelle
          maggiormente rappresentative in ambito locale. 
              6. Sono fatte salve  le  disposizioni  contenute  nelle
          leggi  regionali  relativamente  ai   terreni   incolti   e
          abbandonati alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2817 del codice
          civile: 
              «Art. 2817. (Persone a cui compete).  -  Hanno  ipoteca
          legale: 
                1)  l'alienante  sopra  gli  immobili  alienati   per
          l'adempimento degli  obblighi  che  derivano  dall'atto  di
          alienazione; 
                2) i coeredi, i soci  e  altri  condividenti  per  il
          pagamento dei conguagli sopra  gli  immobili  assegnati  ai
          condividenti ai quali incombe tale obbligo; 
                3) lo  Stato  sopra  i  beni  dell'imputato  e  della
          persona civilmente responsabile,  secondo  le  disposizioni
          del codice penale e del codice di procedura penale.».