Art. 2 
 
 
            Disposizioni in materia di riscossione locale 
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: ((  «30
giugno 2017» )). 
  (( 2. A decorrere dal 1°  luglio  2017,  gli  enti  locali  possono
deliberare  di  affidare  al  soggetto  preposto   alla   riscossione
nazionale le attivita' di accertamento, liquidazione  e  riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie
e delle societa' da essi partecipate. )) 
  3. (( (Soppresso) )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 10  del
          decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   6   giugno   2013,   n.   64
          (Disposizioni urgenti per il pagamento dei  debiti  scaduti
          della  pubblica  amministrazione,   per   il   riequilibrio
          finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia  di
          versamento di tributi degli enti locali),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10. (Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e disposizioni in materia  di  versamento  di
          tributi locali). - (Omissis). 
              2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui all'articolo 7, comma  2,  lettera  gg-ter),
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stabiliti
          inderogabilmente al 30 giugno 2017. 
              (Omissis).».