(( Art. 4 ter 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti
  le imposte sulla produzione  e  sui  consumi,  di  cui  al  decreto
  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 
 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti  energetici  o
di alcole e bevande alcoliche che si trovi in condizioni oggettive  e
temporanee di difficolta' economica puo' presentare all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, entro la scadenza  fissata  per  il  pagamento
delle accise, istanza di rateizzazione del debito d'imposta  relativo
alle immissioni  in  consumo  effettuate  nel  mese  precedente  alla
predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni, possono  essere
presentate istanze di rateizzazione relative ad un massimo  di  altre
due scadenze di pagamento successive  a  quella  di  cui  al  periodo
precedente; non sono ammesse ulteriori  istanze  prima  dell'avvenuto
integrale pagamento dell'importo  gia'  sottoposto  a  rateizzazione.
L'Agenzia adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego  entro
il  termine  di  quindici  giorni   dalla   data   di   presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di  accoglimento,  autorizza
il pagamento dell'accisa dovuta mediante versamento in  rate  mensili
in numero non inferiore a sei e non superiore a  ventiquattro.  Sulle
somme per le quali e' autorizzata la rateizzazione  sono  dovuti  gli
interessi nella misura stabilita  ai  sensi  dell'articolo  1284  del
codice civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche di
una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la decadenza  dalla
rateizzazione e il conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli
importi residui, oltre agli interessi e all'indennita' di mora di cui
al  comma  4,  nonche'  della  sanzione  prevista  per  il  ritardato
pagamento delle accise. La predetta decadenza non trova  applicazione
nel caso in  cui  si  verifichino  errori  di  limitata  entita'  nel
versamento delle rate. Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze sono  individuate  le  condizioni  e  le  modalita'  di
applicazione del presente comma»; 
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14. - (Rimborsi dell'accisa). -  1.  L'accisa  e'  rimborsata
quando risulta indebitamente pagata; la disciplina  dei  rimborsi  di
cui al presente articolo si applica  anche  alle  richieste  relative
alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale,
dell'accisa versata ovvero mediante altra  modalita'  prevista  dalla
disciplina relativa alla singola agevolazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera
e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera  d),  il  rimborso  deve
essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data  del
pagamento ovvero dalla data in cui il relativo  diritto  puo'  essere
esercitato. 
  3. Per i prodotti per i quali e' prevista la presentazione  di  una
dichiarazione da parte del  soggetto  obbligato  al  pagamento  delle
accise, il rimborso  deve  essere  richiesto  dal  predetto  soggetto
obbligato, a  pena  di  decadenza,  entro  due  anni  dalla  data  di
presentazione  della  dichiarazione  ovvero,   ove   previsto   dalla
specifica  disciplina  di  settore,  all'atto   della   dichiarazione
contenente gli elementi  per  la  determinazione  del  debito  o  del
credito d'imposta. 
  4. Qualora, al  termine  di  un  procedimento  giurisdizionale,  il
soggetto obbligato  al  pagamento  dell'accisa  sia  condannato  alla
restituzione a terzi di somme indebitamente  percepite  a  titolo  di
rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal  predetto  soggetto
obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. 
  5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura
stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a  decorrere
dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso. 
  6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar
luogo  a  rimborso  della   stessa,   su   richiesta   dell'operatore
nell'esercizio dell'attivita' economica da lui  svolta,  quando  sono
trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso  compete
anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si
ottenga un prodotto per il quale  e'  dovuta  l'accisa  di  ammontare
inferiore a quella pagata sui singoli  componenti.  La  richiesta  di
rimborso e' presentata, a pena di decadenza,  entro  due  anni  dalla
data in cui sono state effettuate le predette operazioni. 
  7. Il  rimborso  puo'  essere  concesso  anche  mediante  accredito
dell'imposta  da  utilizzare  per  il  pagamento  dell'accisa  ovvero
mediante altra modalita'  prevista  dalla  disciplina  relativa  alla
singola agevolazione. In caso  di  dichiarazioni  infedeli,  volte  a
ottenere il rimborso  per  importi  superiori  a  quelli  dovuti,  si
applicano le  sanzioni  previste  per  la  sottrazione  dei  prodotti
all'accertamento e al pagamento dell'imposta. 
  8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori  o  pari  ad  euro
30»; 
  c) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15.  -  (Recupero  dell'accisa  e  prescrizione  del  diritto
all'imposta).- 1. Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente
abbuonate o restituite si esigono con  la  procedura  di  riscossione
coattiva prevista dal decreto legislativo 13  aprile  1999,  n.  112.
Prima di avviare  tale  procedura,  gli  uffici  notificano,  con  le
modalita' di cui all'articolo 19-bis, comma  1,  del  presente  testo
unico, un avviso di pagamento fissando per l'adempimento  un  termine
di trenta giorni, decorrente  dalla  data  di  perfezionamento  della
notificazione. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  19,  comma  4,
l'avviso di pagamento di cui al comma  1  del  presente  articolo  e'
notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli  nel  termine  di
cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme
dovute a  titolo  di  imposta  o  dell'indebita  restituzione  ovvero
dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa  in  un
impiego agevolato. Tale termine e' aumentato a dieci anni nei casi di
violazione  delle  disposizioni  stabilite  in  materia  di   tributi
previsti dal presente testo  unico  per  cui  sussiste  l'obbligo  di
denuncia all'autorita' giudiziaria. 
  3. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da  parte
dell'Agenzia e' di cinque  anni  ovvero,  limitatamente  ai  tabacchi
lavorati, di dieci anni. 
  4. Per le deficienze eccedenti i cali consentiti per i prodotti che
si trovano in regime sospensivo, diversi dai  tabacchi  lavorati,  il
quinquennio di cui al comma 3  decorre  dalla  data  del  verbale  di
constatazione delle deficienze medesime. 
  5. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene
esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza  che  definisce  il
giudizio penale. 
  6.  Sempreche'  non  siano  iniziate  attivita'  amministrative  di
accertamento delle quali i soggetti alle  stesse  sottoposti  abbiano
avuto formale conoscenza, i registri, le dichiarazioni e i  documenti
prescritti dalla disciplina di riferimento dei vari settori d'imposta
devono essere conservati per  cinque  anni  successivi  a  quello  di
imposta ovvero, per i tabacchi lavorati, per dieci anni. 
  7. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori  o  pari  ad
euro 30»; 
  d) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19. - (Accertamento delle violazioni). - 1. La  constatazione
delle violazioni delle disposizioni stabilite in materia  di  tributi
previsti dal presente testo unico compete ai funzionari  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli oltre che ai pubblici ufficiali  indicati
nel capo II del titolo II della legge  7  gennaio  1929,  n.  4,  nei
limiti delle attribuzioni ivi stabilite, ed  e'  effettuata  mediante
processo verbale. 
  2. I processi verbali di constatazione di violazioni per  le  quali
sussiste  l'obbligo  di  denuncia  all'autorita'   giudiziaria   sono
trasmessi dagli agenti verbalizzanti sia  alla  competente  autorita'
giudiziaria sia all'ufficio dell'Agenzia competente  all'accertamento
dell'imposta e alla  sua  liquidazione.  Quest'ultimo  provvede  alla
tempestiva trasmissione degli atti  emessi  alla  predetta  autorita'
giudiziaria   e   alla   comunicazione    a    quest'ultima,    anche
successivamente, di ulteriori elementi e valutazioni utili. 
  3. I processi verbali di constatazione  di  violazioni  diverse  da
quelle di cui al comma 2 sono trasmessi  dagli  agenti  verbalizzanti
all'ufficio dell'Agenzia competente all'accertamento  dell'imposta  e
alla sua liquidazione. 
  4. Nel rispetto del principio di cooperazione di  cui  all'articolo
12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le  ipotesi  in  cui
sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni
dalla  notificazione  del  processo  verbale  di   constatazione   al
destinatario, quest'ultimo puo' comunicare  all'ufficio  dell'Agenzia
procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di  particolare
e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso  ufficio  prima  della
notificazione dell'avviso di pagamento di  cui  all'articolo  15  del
presente testo unico e dell'atto di contestazione  o  di  irrogazione
delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. 
  5. L'Ufficio delle dogane e l'Ufficio  regionale  dei  monopoli  di
Stato   sono   competenti   per   l'applicazione    delle    sanzioni
amministrative relative alle violazioni  accertate  nel  loro  ambito
territoriale»; 
  e) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis. - (Utilizzo della posta elettronica  certificata).  -
1. L'invio di tutti  gli  atti  e  le  comunicazioni  previsti  dalle
disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal  presente  testo
unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui  all'articolo  15,
comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma
2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, di  seguito  denominata  PEC,  ha
valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di
notificare i predetti  atti  e  comunicazioni  mediante  raccomandata
postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli  137
e seguenti del codice di procedura civile, anche per il tramite di un
messo speciale autorizzato dall'ufficio competente. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, i  soggetti  tenuti  al  pagamento
dell'imposta  nonche'  quelli  che  intendono  iniziare  un'attivita'
subordinata al  rilascio  di  una  licenza  o  di  un'autorizzazione,
comunque denominata, previste dal  presente  testo  unico  comunicano
preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC»; 
  f) dopo l'articolo 24-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-ter. - (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio  commerciale
usato come carburante e' assoggettato ad  accisa  con  l'applicazione
dell'aliquota prevista  per  tale  impiego  dal  numero  4-bis  della
tabella A allegata al presente testo unico. 
  2. Per gasolio commerciale usato  come  carburante  si  intende  il
gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione  di  quelli  di  categoria
euro 2 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di  altro
titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per  i  seguenti
scopi: 
  a) attivita' di trasporto di merci con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da: 
  1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi; 
  2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza  di  esercizio
dell'autotrasporto di cose in conto proprio  e  iscritte  nell'elenco
appositamente istituito; 
  3) imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea,  in
possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione  europea
per l'esercizio  della  professione  di  trasportatore  di  merci  su
strada; 
  b) attivita' di trasporto di persone svolta da: 
  1) enti pubblici o imprese pubbliche locali  esercenti  l'attivita'
di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.  422,
e alle relative leggi regionali di attuazione; 
  2)  imprese  esercenti  autoservizi  interregionali  di  competenza
statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 
  3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale  e  locale
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 
  4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario  di
cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 21 ottobre 2009. 
  3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il gasolio impiegato
per attivita' di trasporto di  persone  svolta  da  enti  pubblici  o
imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. 
  4.  Il  rimborso  dell'onere  conseguente  alla   maggiore   accisa
applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura  pari  alla
differenza  tra  l'aliquota  di  accisa  sul   gasolio   usato   come
carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui  al  comma  1  del
presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti  di  cui
ai commi 2  e  3  presentano  apposita  dichiarazione  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  entro  il  mese
successivo alla scadenza  di  ciascun  trimestre  solare  in  cui  e'
avvenuto il consumo del gasolio commerciale. 
  5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente  articolo
e' riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  entro  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui il  medesimo  credito  e'
sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del
termine di sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione. 
  6. In alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma  5,  il  credito
spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro»; 
  g) all'articolo 25: 
  1) al comma 4, primo periodo: 
  1.1) dopo la parola: «denuncia» sono inserite le  seguenti:  «,  in
possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato  ai  sensi  delle
disposizioni in materia di installazione ed esercizio di impianti  di
stoccaggio e di distribuzione di oli minerali,»; 
  1.2) dopo le parole: «revoca, e»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
fatta eccezione per gli impianti di  distribuzione  stradale  di  gas
naturale impiegato come carburante,»; 
  2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per  gli  impianti
di distribuzione stradale di gas naturale impiegato come  carburante,
gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera  b),  annotano  nel
registro di  carico  e  scarico  rispettivamente  i  quantitativi  di
prodotti ricevuti, distintamente per qualita', e il numero risultante
dalla lettura del contatore totalizzatore delle singole colonnine  di
distribuzione installate, effettuata alla fine di ogni giornata,  per
ciascun  tipo  di  carburante  erogato;  al  momento  della  chiusura
annuale, entro trenta giorni dalla data dell'ultima registrazione,  i
medesimi esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli un prospetto  riepilogativo  dei  dati  relativi  alla
movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno, con  evidenziazione
delle rimanenze contabili ed effettive e delle loro differenze. 
  4-ter. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei  monopoli  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'   per   la
presentazione dei dati  di  cui  al  comma  4-bis  nonche'  dei  dati
relativi ai livelli  e  alle  temperature  dei  serbatoi  installati,
esclusivamente in forma telematica, in sostituzione del  registro  di
carico e scarico, da parte degli esercenti impianti di cui  al  comma
2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I  medesimi
esercenti  garantiscono,   anche   tramite   soggetti   appositamente
delegati, l'accesso presso l'impianto per l'esercizio dei  poteri  di
cui  all'articolo  18,  comma  2,  entro   ventiquattro   ore   dalla
comunicazione dell'amministrazione finanziaria. In fase  di  accesso,
presso l'impianto  sottoposto  a  verifica  e'  resa  disponibile  la
relativa documentazione contabile»; 
  h) all'articolo 27, comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti   parole:   «ovvero   impiegati   come   combustibile    per
riscaldamento o come carburante, usi per  i  quali  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 21»; 
  i) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 28. - (Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche). -  1.
La produzione dell'alcole etilico, dei prodotti alcolici intermedi  e
del vino  nonche'  la  fabbricazione  della  birra  e  delle  bevande
fermentate diverse dal vino e dalla birra sono effettuate  in  regime
di deposito fiscale.  Le  attivita'  di  fabbricazione  dei  prodotti
sottoposti  ad  accisa  in   regime   sospensivo   sono   consentite,
subordinatamente al  rilascio  della  licenza  di  esercizio  di  cui
all'articolo 63, nei seguenti impianti: 
  a) nel settore dell'alcole etilico: 
  1) le distillerie; 
  2) gli opifici di rettificazione; 
  b) nel settore dei prodotti alcolici intermedi: gli stabilimenti di
produzione; 
  c) nel settore della birra: le fabbriche e gli annessi  opifici  di
condizionamento; 
  d) nel settore del vino, fatto salvo quanto previsto  nell'articolo
37, comma 1, e nel settore delle bevande fermentate diverse dal  vino
e dalla birra: le cantine e gli stabilimenti di produzione. 
  2. Il regime del deposito fiscale puo' essere  autorizzato,  quando
e' funzionale  a  soddisfare  oggettive  condizioni  di  operativita'
dell'impianto, nei casi seguenti: 
  a) opifici promiscui di trasformazione  e  di  condizionamento  nel
settore dell'alcole etilico; 
  b) impianti e opifici di solo condizionamento dei prodotti soggetti
ad accisa; 
  c) magazzini di invecchiamento degli spiriti; 
  d) magazzini delle distillerie e degli  opifici  di  rettificazione
ubicati fuori dei predetti impianti; 
  e) magazzini delle fabbriche e degli opifici di condizionamento  di
birra ubicati fuori dei predetti impianti; 
  f) impianti di condizionamento e depositi  di  vino  e  di  bevande
fermentate  diverse  dal  vino   e   dalla   birra   che   effettuano
movimentazioni intracomunitarie; 
  g) fabbriche di birra con produzione annua non superiore  a  10.000
ettolitri; 
    h) depositi doganali autorizzati a custodire prodotti  sottoposti
ad accisa. 
  3.  La  gestione  in  regime  di  deposito  fiscale   puo'   essere
autorizzata per i magazzini di commercianti all'ingrosso di  prodotti
soggetti ad accisa quando, oltre a ricorrere la condizione di cui  al
comma 2, la detenzione di prodotti in regime sospensivo  risponde  ad
adeguate esigenze economiche. 
  4. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei  commi
2 e 3 e' subordinato al rilascio della licenza  di  cui  all'articolo
63. 
  5. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla
quantita' massima di prodotti che puo' essere detenuta  nel  deposito
fiscale, e' dovuta  nelle  seguenti  misure,  riferite  all'ammontare
dell'accisa gravante sui prodotti custoditi: 
  a) 1 per cento, per gli stabilimenti e opifici di cui al comma 1  e
per gli opifici di cui al comma 2, lettere a), c) e g); 
  b) 10 per cento, per tutti gli altri impianti e magazzini; per  gli
esercenti che hanno  aderito  alla  tenuta  dei  dati  relativi  alle
contabilita' dei  prodotti  esclusivamente  in  forma  telematica  si
applica quanto indicato alla lettera a). 
  6. La cauzione  di  cui  al  comma  5  e'  dovuta  in  misura  pari
all'ammontare dell'accisa se i prodotti custoditi sono condizionati e
muniti di contrassegno fiscale. 
  7. Nei recinti dei depositi fiscali  non  possono  essere  detenuti
prodotti alcolici ad imposta  assolta,  eccetto  quelli  strettamente
necessari  per  il  consumo  aziendale,  stabiliti  per  quantita'  e
qualita' dal competente  ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli»; 
  l) all'articolo 35: 
  1) al comma 1: 
  1.1) al terzo periodo, dopo la parola: «derivata» sono inserite  le
seguenti: «, con esclusione degli zuccheri contenuti in  bevande  non
alcoliche aggiunte alla birra prodotta»; 
  1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con determinazione
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti
o variati i metodi di rilevazione del grado Plato.»; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per il controllo della produzione  sono  installati  misuratori
delle materie prime  nonche'  contatori  per  la  determinazione  del
numero degli imballaggi preconfezionati e  delle  confezioni  e,  nei
casi  previsti,  della  birra  a  monte  del  condizionamento  e  dei
semilavorati. Ultimate le operazioni di condizionamento, il  prodotto
e' custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia»; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il condizionamento della birra puo' essere effettuato anche  in
fabbriche diverse da quella di produzione o in  appositi  opifici  di
imbottigliamento gestiti in regime di deposito  fiscale,  presso  cui
sono installati i contatori per la determinazione  del  numero  degli
imballaggi preconfezionati e delle confezioni»; 
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Per le fabbriche che  hanno  una  potenzialita'  di  produzione
mensile non superiore a venti ettolitri, e' in facolta'  dell'Agenzia
stipulare convenzioni di  abbonamento,  valevoli  per  un  anno,  con
corresponsione  dell'accisa  convenuta   in   due   rate   semestrali
anticipate, ferma restando l'applicabilita' del comma 3-bis»; 
  5) al comma 6, lettera a), la parola:  «due»  e'  sostituita  dalla
seguente: «tre»; 
  m) all'articolo 36, comma 4, la parola: «Negli» e' sostituita dalle
seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis  dell'articolo
37, negli»; 
  n) all'articolo 37, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In vigenza dell'aliquota d'accisa zero,  fermi  restando  i
vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all'interno
dell'Unione europea, la circolazione del vino  nel  territorio  dello
Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti
dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per  i  trasporti
che iniziano e si concludono nel territorio nazionale.  Gli  obblighi
di contabilizzazione annuale dei dati di produzione  e  di  redazione
dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati
e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali
di vino mediante  le  dichiarazioni  obbligatorie  e  la  tenuta  dei
registri,  compresa  la  rilevazione  delle  giacenze  effettive   in
occasione  della  chiusura  annua   dei   conti,   disciplinati   dal
regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009»; 
  o) alla tabella A: 
  1) dopo il numero 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante: euro 403,22  per
mille litri»; 
  2) il numero 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Produzione di forza motrice  con  motori  fissi,  azionati  con
prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno
di   delimitati   stabilimenti   industriali,   agricolo-industriali,
laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e
cantieri di costruzione  e  azionamento  di  macchine  impiegate  nei
porti, non  ammesse  alla  circolazione  su  strada,  destinate  alla
movimentazione di merci per operazioni di  trasbordo:  30  per  cento
aliquota normale». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504  (Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
          Il prodotto da sottoporre ad accisa deve  essere  accertato
          per quantita' e qualita'. La classificazione  dei  prodotti
          soggetti  ad  accisa  e'  quella  stabilita  dalla  tariffa
          doganale  della  Comunita'  europea  con   riferimento   ai
          capitoli ed ai codici della  nomenclatura  combinata  delle
          merci (NC). 
              2. Alle controversie relative alla classificazione  dei
          prodotti ai fini dell'accisa si applicano  le  disposizioni
          previste per le controversie doganali dal testo unico delle
          disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, e successive modificazioni, e le  stesse  sono  risolte
          dalla competente  Direzione  regionale  dell'Agenzia  delle
          dogane; le controversie  concernenti  i  tabacchi  lavorati
          sono risolte dalla Direzione generale  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  in   conformita'   alle
          disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter. 
              3. La liquidazione dell'imposta si effettua  applicando
          alla quantita' di  prodotto  l'aliquota  d'imposta  vigente
          alla data di  immissione  in  consumo  e,  per  i  tabacchi
          lavorati, con le modalita' di cui  all'articolo  39-decies;
          per gli ammanchi,  si  applicano  le  aliquote  vigenti  al
          momento in cui essi si  sono  verificati  ovvero,  se  tale
          momento non puo' essere determinato,  le  aliquote  vigenti
          all'atto della loro constatazione. 
              4. I termini e le modalita' di  pagamento  dell'accisa,
          anche  relative  ai  parametri  utili  per   garantire   la
          competenza economica di eventuali  versamenti  in  acconto,
          sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze. Fino all'adozione del  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  restano  fermi  i  termini  e  le  modalita'   di
          pagamento  contenuti  nelle  disposizioni  previste  per  i
          singoli prodotti. Per i  prodotti  immessi  in  consumo  in
          ciascun  mese,  il  pagamento   dell'accisa   deve   essere
          effettuato entro il giorno 16 del mese successivo,  per  le
          immissioni in consumo  avvenute  nel  mese  di  luglio,  il
          pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20  del
          mese di agosto; per le immissioni in consumo  avvenute  dal
          1° al 15 del mese di  dicembre,  il  pagamento  dell'accisa
          deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese
          ed in tale caso non e' ammesso il  versamento  unitario  ai
          sensi dell'Art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il  decreto
          di cui al primo  periodo  non  puo'  prevedere  termini  di
          pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati  nel  periodo
          precedente. In caso di ritardo si applica  l'indennita'  di
          mora del 6 per cento, riducibile  al  2  per  cento  se  il
          pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza,  e
          sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso
          stabilito per il pagamento differito di  diritti  doganali.
          Dopo la scadenza del suddetto termine,  non  e'  consentita
          l'estrazione dal deposito fiscale di  altri  prodotti  fino
          all'estinzione  del  debito  d'imposta.  Per   i   prodotti
          d'importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e  nei
          termini previsti per i diritti di confine,  fermo  restando
          che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo  di
          tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti
          nazionali.  L'imposta  e'  dovuta  anche  per  i   prodotti
          sottoposti ad accisa contenuti nelle merci  importate,  con
          lo stesso  trattamento  fiscale  previsto  per  i  prodotti
          nazionali e comunitari. 
              4-bis. Il titolare del  deposito  fiscale  di  prodotti
          energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi  in
          condizioni oggettive e temporanee di difficolta'  economica
          puo' presentare all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,
          entro la scadenza fissata per il  pagamento  delle  accise,
          istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle
          immissioni in consumo effettuate nel mese  precedente  alla
          predetta  scadenza.  Permanendo  le  medesime   condizioni,
          possono essere presentate istanze di rateizzazione relative
          ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive
          a quella di cui al periodo  precedente;  non  sono  ammesse
          ulteriori istanze prima dell'avvenuto  integrale  pagamento
          dell'importo gia'  sottoposto  a  rateizzazione.  L'Agenzia
          adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego  entro
          il termine di quindici giorni dalla data  di  presentazione
          dell'istanza di rateizzazione e, in caso  di  accoglimento,
          autorizza  il   pagamento   dell'accisa   dovuta   mediante
          versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei  e
          non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le  quali  e'
          autorizzata la  rateizzazione  sono  dovuti  gli  interessi
          nella misura stabilita  ai  sensi  dell'articolo  1284  del
          codice  civile,  maggiorata  di   2   punti.   Il   mancato
          versamento, anche di  una  sola  rata,  entro  la  scadenza
          fissata comporta la  decadenza  dalla  rateizzazione  e  il
          conseguente obbligo dell'integrale pagamento degli  importi
          residui, oltre agli interessi e all'indennita' di  mora  di
          cui al comma 4, nonche'  della  sanzione  prevista  per  il
          ritardato pagamento delle accise. La predetta decadenza non
          trova applicazione nel caso in cui si verifichino errori di
          limitata entita' nel versamento delle rate. Con decreto del
          Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le
          condizioni e le  modalita'  di  applicazione  del  presente
          comma.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  25.  (Deposito  e   circolazione   di   prodotti
          energetici assoggettati ad  accisa).  -  1.  Gli  esercenti
          depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
          accisa   devono   denunciarne    l'esercizio    all'Ufficio
          dell'Agenzia  delle  dogane,  competente  per   territorio,
          qualunque sia la capacita' del deposito. 
              2. Sono altresi' obbligati  alla  denuncia  di  cui  al
          comma 1: 
                a) gli esercenti depositi per uso  privato,  agricolo
          ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi; 
                b) gli esercenti impianti di  distribuzione  stradale
          di carburanti; 
                c)  gli   esercenti   apparecchi   di   distribuzione
          automatica di  carburanti  per  usi  privati,  agricoli  ed
          industriali, collegati a serbatoi la cui capacita'  globale
          supera i 10 metri cubi. 
              3. Sono esentate dall'obbligo di  denuncia  di  cui  al
          comma 1 le amministrazioni dello Stato per  i  depositi  di
          loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita  al
          minuto,  purche'  la  quantita'  di   prodotti   energetici
          detenuta in deposito  non  superi  complessivamente  i  500
          chilogrammi. 
              4.  Gli  esercenti   impianti   e   depositi   soggetti
          all'obbligo della denuncia, in possesso  del  provvedimento
          autorizzativo rilasciato ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia  di  installazione  ed  esercizio  di  impianti  di
          stoccaggio e di distribuzione di oli minerali, sono  muniti
          di  licenza  fiscale,  valida  fino  a  revoca,  e,   fatta
          eccezione per gli impianti di distribuzione stradale di gas
          naturale  impiegato  come  carburante,  sono  obbligati   a
          contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico  e
          scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi
          prodotti  denaturati  per  usi   esenti.   Sono   esonerati
          dall'obbligo della tenuta del registro di carico e  scarico
          gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato
          o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
          petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati,  in
          luogo della denuncia, a  dare  comunicazione  di  attivita'
          all'Ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane,  competente   per
          territorio, e sono esonerati dalla tenuta del  registro  di
          carico e scarico. 
              4-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 per gli
          impianti  di  distribuzione  stradale   di   gas   naturale
          impiegato come carburante, gli esercenti impianti di cui al
          comma 2, lettera b), annotano  nel  registro  di  carico  e
          scarico  rispettivamente   i   quantitativi   di   prodotti
          ricevuti,  distintamente  per   qualita',   e   il   numero
          risultante dalla lettura del contatore totalizzatore  delle
          singole colonnine di distribuzione  installate,  effettuata
          alla fine di ogni giornata, per ciascun tipo di  carburante
          erogato; al momento della chiusura  annuale,  entro  trenta
          giorni dalla data  dell'ultima  registrazione,  i  medesimi
          esercenti trasmettono all'ufficio dell'Agenzia delle dogane
          e dei monopoli un prospetto riepilogativo dei dati relativi
          alla movimentazione di ogni prodotto nell'intero anno,  con
          evidenziazione delle rimanenze  contabili  ed  effettive  e
          delle loro differenze. 
              4-ter. Con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' per la presentazione dei dati  di  cui  al  comma
          4-bis  nonche'  dei  dati  relativi  ai  livelli   e   alle
          temperature  dei  serbatoi  installati,  esclusivamente  in
          forma telematica, in sostituzione del registro di carico  e
          scarico, da parte degli esercenti impianti di cui al  comma
          2, lettera b), funzionanti in modalita' di self-service.  I
          medesimi esercenti  garantiscono,  anche  tramite  soggetti
          appositamente delegati,  l'accesso  presso  l'impianto  per
          l'esercizio dei poteri di cui  all'articolo  18,  comma  2,
          entro     ventiquattro     ore     dalla      comunicazione
          dell'amministrazione  finanziaria.  In  fase  di   accesso,
          presso l'impianto sottoposto a verifica e' resa disponibile
          la relativa documentazione contabile. 
              5. Per i depositi di cui al comma  1  ed  al  comma  2,
          lettera a), nei casi previsti dal secondo  comma  dell'art.
          25 del regio decreto 20 luglio 1934, n.  1303,  la  licenza
          viene rilasciata al locatario al  quale  incombe  l'obbligo
          della tenuta del registro di  carico  e  scarico.  Per  gli
          impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
          e' intestata al titolare della gestione  dell'impianto,  al
          quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
          e scarico. ll titolare della  concessione  ed  il  titolare
          della  gestione  dell'impianto  di  distribuzione  stradale
          sono, agli effetti fiscali, solidalmente  responsabili  per
          gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. 
              6. Le disposizioni  dei  commi  1,  2,  3,  4  e  5  si
          applicano  anche  ai  depositi  commerciali   di   prodotti
          energetici  denaturati.  Per   l'esercizio   dei   predetti
          depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
          liquefatti denaturati  per  uso  combustione,  deve  essere
          prestata cauzione nella  misura  prevista  per  i  depositi
          fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
          regime dei cali previsto dall'art. 4. 
              7. La licenza di esercizio  dei  depositi  puo'  essere
          sospesa, anche a richiesta  dell'amministrazione,  a  norma
          del   codice   di   procedura   penale,    nei    confronti
          dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
          violazioni   commesse   nella    gestione    dell'impianto,
          costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con  la
          reclusione  non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno.   Il
          provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
          di  proscioglimento  o  di  assoluzione;  la  sentenza   di
          condanna  comporta  la   revoca   della   licenza   nonche'
          l'esclusione dal rilascio di altra licenza per  un  periodo
          di 5 anni. 
              8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa  devono
          circolare con  il  documento  di  accompagnamento  previsto
          dall'art. 12. Sono  esclusi  da  tale  obbligo  i  prodotti
          energetici trasferiti in quantita' non  superiore  a  1.000
          chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
          presente Art. ed i  gas  di  petrolio  liquefatti  per  uso
          combustione  trasferiti  dagli  esercenti  la  vendita   al
          minuto. 
              9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
          ad   accisa   tra   depositi   commerciali   deve    essere
          preventivamente  comunicato  dal  mittente   e   confermato
          all'arrivo dal destinatario,  entro  lo  stesso  giorno  di
          ricezione, anche a  mezzo  fax,  agli  Uffici  dell'Agenzia
          delle dogane nella  cui  circoscrizione  territoriale  sono
          ubicati i depositi interessati alla movimentazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  27  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 27. (Ambito applicativo ed esenzioni). - 1.  Sono
          sottoposti  ad  accisa  la  birra,  il  vino,  le   bevande
          fermentate diverse dal  vino  e  dalla  birra,  i  prodotti
          alcolici intermedi e l'alcole etilico. 
              2. I prodotti di cui al comma  1,  fatto  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art.  37,  comma  1,
          sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in  regime
          di deposito fiscale. Puo' essere autorizzata la  produzione
          in impianti diversi dai depositi fiscali sempreche' vengano
          utilizzati  prodotti  ad   imposta   assolta   e   l'accisa
          complessiva pagata  sui  componenti  non  sia  inferiore  a
          quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La
          preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici,
          destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei  suoi
          familiari e dei suoi  ospiti,  con  impiego  di  alcole  ad
          imposta  assolta,  non  e'  soggetta  ad  autorizzazione  a
          condizione che i prodotti ottenuti non formino  oggetto  di
          alcuna attivita' di vendita. 
              3.  L'alcole  e  le  bevande  alcoliche   sono   esenti
          dall'accisa quando sono: 
                a) denaturati con denaturante  generale  e  destinati
          alla vendita; 
                b)  denaturati  con  denaturanti  speciali  approvati
          dall'amministrazione   finanziaria   ed   impiegati   nella
          fabbricazione di prodotti non destinati  al  consumo  umano
          alimentare   ovvero   impiegati   come   combustibile   per
          riscaldamento  o  come  carburante,  usi  per  i  quali  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 21; 
                c) impiegati per la produzione dell'aceto di  cui  al
          codice NC 2209; 
                d)  impiegati  nella  fabbricazione   di   medicinali
          secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE  del
          Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale delle Comunita' europee n. 22 del 9 febbraio 1965
          e recepita con il decreto legislativo 29  maggio  1991,  n.
          178, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  15
          giugno 1991; 
                e) impiegati  in  un  processo  di  fabbricazione,  a
          condizione che il prodotto finale non contenga alcole; 
                f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla
          preparazione  di   prodotti   alimentari   e   di   bevande
          analcoliche aventi un titolo  alcolometrico  effettivo  non
          superiore all'1,2 per cento in volume; 
                g)  impiegati  direttamente  o  come  componenti   di
          prodotti  semilavorati  destinati  alla  fabbricazione   di
          prodotti alimentari, ripieni o meno, a  condizione  che  il
          contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole
          puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e  a
          litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto  per
          altre merci; 
                h) impiegati come campioni per analisi, per prove  di
          produzione necessarie o a fini scientifici; 
                i) utilizzati nella fabbricazione  di  un  componente
          non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  35  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla birra). -  1.
          Ai fini  dell'accertamento  dell'accisa  sulla  birra,  per
          prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
          viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita  di
          birra da sottoporre a tassazione e' dato  dalla  somma  dei
          volumi nominali  degli  imballaggi  preconfezionati  e  dei
          volumi  nominali   dichiarati   degli   altri   contenitori
          utilizzati  per  il  condizionamento:   il   volume   cosi'
          ottenuto,  espresso  in  ettolitri,  viene  arrotondato  al
          litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
          litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
          estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui  la
          birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri  contenuti
          in bevande non alcoliche aggiunte alla birra  prodotta;  la
          ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta  viene  arrotondata
          ad un decimo di grado, trascurando  le  frazioni  di  grado
          pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un  decimo
          di grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  stabiliti  o
          variati i metodi di rilevazione del grado Plato. 
              2. Per il controllo della  produzione  sono  installati
          misuratori delle materie prime  nonche'  contatori  per  la
          determinazione del numero degli imballaggi  preconfezionati
          e delle confezioni e, nei  casi  previsti,  della  birra  a
          monte del condizionamento e dei semilavorati.  Ultimate  le
          operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito  in
          apposito magazzino,  preso  in  carico  dal  depositario  e
          accertato dall'ufficio dell'Agenzia. 
              3.  Il  condizionamento   della   birra   puo'   essere
          effettuato  anche  in  fabbriche  diverse  da   quella   di
          produzione  o  in  appositi  opifici  di   imbottigliamento
          gestiti in regime di  deposito  fiscale,  presso  cui  sono
          installati i contatori per  la  determinazione  del  numero
          degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. 
              3-bis.  Fatta  salva,   su   motivata   richiesta   del
          depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai
          commi 1 e 2,  nelle  fabbriche  con  produzione  annua  non
          superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento  del  prodotto
          finito  viene  effettuato  immediatamente   a   monte   del
          condizionamento,  sulla  base   di   appositi   misuratori,
          direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto  finito
          deve  essere  confezionato   nella   stessa   fabbrica   di
          produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si  applicano
          le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c). 
              4. Per le fabbriche  che  hanno  una  potenzialita'  di
          produzione mensile non superiore a venti ettolitri,  e'  in
          facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
          valevoli  per  un  anno,  con  corresponsione   dell'accisa
          convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
          l'applicabilita' del comma 3-bis. 
              5.  Non  si  considerano  avverati  i  presupposti  per
          l'esigibilita'  dell'accisa  sulle  perdite  derivanti   da
          rotture di imballaggi e contenitori inferiori o  pari  allo
          0,30 per cento  del  quantitativo  estratto  nel  mese;  le
          perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
          come immissioni in consumo. La  predetta  percentuale  puo'
          essere modificata con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in  relazione  agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento. 
              6. Sono ammesse le seguenti tolleranze: 
                a)  tre  decimi  di   grado,   rispetto   al   valore
          dichiarato,  per   la   gradazione   saccarometrica   media
          effettiva  del  prodotto  finito,  rilevata  nel  corso  di
          riscontri  effettuati  su  lotti  condizionati  in  singole
          specie di imballaggi e contenitori; 
                b) quelle previste dalla normativa  metrica  vigente,
          per il volume degli imballaggi preconfezionati; 
                c) il  2  per  cento,  rispetto  al  volume  nominale
          dichiarato, per il  volume  medio  effettivo  di  lotti  di
          contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati. 
              7. Per gli imballaggi  preconfezionati  che  presentano
          una gradazione media superiore a quella dichiarata  di  due
          decimi e  fino  a  quattro  decimi,  si  prende  in  carico
          l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
          la  sanzione  amministrativa  prevista  per  la  irregolare
          tenuta dei prescritti registri  contabili;  per  differenze
          superiori ai quattro decimi, oltre  alla  presa  in  carico
          dell'imposta, si applicano le  penalita'  previste  per  la
          sottrazione  del  prodotto  all'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43. Per i lotti  di  contenitori  diversi
          dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
          previste per il grado o per  il  volume,  si  procede  alla
          presa  in  carico  dell'imposta  sulla  percentuale   degli
          ettolitri-grado  eccedenti  il  5  per  cento   di   quelli
          dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
          per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
          se la suddetta percentuale e' superiore  al  9  per  cento,
          oltre  alla  presa  in  carico   dell'imposta   sull'intera
          eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per  la
          sottrazione del  prodotto  dall'accertamento  dell'imposta,
          indicate all'art. 43.». 
              - Si riporta il testo del  comma  4  dell'art.  36  del
          citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 36.  (Oggetto  dell'imposizione  e  modalita'  di
          accertamento). - (Omissis). 
              4.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal   comma   1-bis
          dell'articolo  37,  negli  stabilimenti  vinicoli  e  nelle
          cantine, i quantitativi dei prodotti finiti e dei  prodotti
          destinati  ad  essere  lavorati  in  altri   opifici   sono
          determinati  tenendo  conto   anche   delle   registrazioni
          obbligatorie previste  dal  regolamento  (CE)  n.  436/2009
          della Commissione del  26  maggio  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  L  128  del  27
          maggio 2009.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  37  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 37. (Disposizioni particolari per il vino). -  1.
          I produttori di vino che producono in media meno  di  1.000
          ettolitri  di  vino  all'anno  sono   considerati   piccoli
          produttori.  Essi  sono  dispensati,  fintanto   che   sono
          assoggettati ad accisa con l'aliquota zero, dagli  obblighi
          previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e  da  quelli  connessi
          alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti  ad
          informare gli Uffici dell'Agenzia delle dogane,  competenti
          per   territorio,   delle    operazioni    intracomunitarie
          effettuate,  ad  assolvere  agli  obblighi  prescritti  dal
          regolamento (CE)  n.  436/2009  della  Commissione  del  26
          maggio   2009,   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea n. L 128 del  27  maggio  2009,  e,  in
          particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro  di
          scarico ed all'emissione del documento di  accompagnamento,
          nonche'  a  sottoporsi   a   controllo.   Ai   fini   della
          qualificazione  di  piccolo  produttore  di  vino,  si   fa
          riferimento alla produzione media  dell'ultimo  quinquennio
          ottenuta nell'azienda agricola. 
              1-bis. In vigenza dell'aliquota  d'accisa  zero,  fermi
          restando i vincoli di  circolazione  previsti  in  caso  di
          trasferimenti   all'interno   dell'Unione    europea,    la
          circolazione del vino nel territorio  dello  Stato  avviene
          con la scorta dei  documenti  di  accompagnamento  previsti
          dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo  per  i
          trasporti che  iniziano  e  si  concludono  nel  territorio
          nazionale. Gli obblighi di  contabilizzazione  annuale  dei
          dati di produzione e di  redazione  dell'inventario  fisico
          delle  materie  prime,  dei  prodotti  semilavorati  e  dei
          prodotti finiti sono assolti  dagli  esercenti  i  depositi
          fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la
          tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze
          effettive in occasione  della  chiusura  annua  dei  conti,
          disciplinati  dal  regolamento  (CE)  n.   436/2009   della
          Commissione, del 26 maggio 2009.». 
              - Si riporta  il  testo  della  Tabella  A  del  citato
          decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificata  dalla
          presente legge: 
 
    

"TABELLA A

     IMPIEGHI DEI PRODOTTI ENERGETICI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE
        DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUOTA RIDOTTA,
             SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE


             Impieghi                             Agevolazione
                --                                      --
  1. Impieghi diversi da carburante            esenzione
per motori o da combustibile per
riscaldamento

  2. Impieghi come  carburanti per
la  navigazione  aerea  diversa
dall'aviazione privata da diporto e
per i voli didattici                            esenzione

  3.  Impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque marine
comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione  delle  imbarcazioni
private  da  diporto,  e  impieghi
come carburanti per la navigazione
nelle acque interne, limitatamente
al trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti             esenzione

  4. Impiego nei trasporti ferroviari
di passeggeri e merci                            30 per cento
                                               aliquota normale
  4-bis. Gasolio commerciale usato
  come carburante:                     euro 403,22 per mille litri
  5. Impieghi in lavori agricoli,
orticoli,  in  allevamento,  nella
silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica:
          gasolio      .....................  22 per cento aliquota
    normale
         oli vegetali non modificati chimicamente   esenzione

          benzina     ......................  49 per cento
                                               aliquota
   normale
  L'agevolazione   per  la  benzina
e' limitata  alle macchine agricole
con potenza del motore non superiore
a  40 CV e non  adibite a  lavori per
conto terzi; tali  limitazioni  non
si applicano alle mietitrebbie.
  L'agevolazione viene concessa, anche
mediante crediti o  buoni d'imposta,
sulla base  di  criteri  stabiliti,
in  relazione alla estensione dei
terreni, alla qualita' delle colture
ed  alla dotazione delle  macchine
agricole effettivamente utilizzate,
con  decreto del  Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e
forestali, da emanare  ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
  6.  Prosciugamento e sistemazione
dei terreni allagati nelle zone
colpite da alluvione                               esenzione

  7.  Sollevamento delle acque allo
scopo di agevolare la coltivazione
dei fondi rustici sui terreni bonificati           esenzione

  8.  Prove sperimentali, collaudo di
motori di aviazione e marina e
revisione  dei  motori di aviazione,
nei  quantitativi   stabiliti
dall'Amministrazione finanziaria                 30 per cento
                                              aliquota normale

  9.  Produzione  di  forza motrice
con motori fissi azionati con prodotti
energetici diversi dal gas naturale e
utilizzati all'interno di delimitati
stabilimenti industriali, agricolo-
industriali, laboratori, cantieri di
ricerche di idrocarburi e di forze
endogene e cantieri di costruzione
e azionamento di macchine impiegate
nei porti, non ammesse alla
circolazione su strada, destinate
alla movimentazione di merci per
operazioni di trasbordo:                        30 per cento
                                             aliquota normale

  10.   gas naturale  impiegato negli
usi di cantiere, nei motori fissi
e nelle operazioni di campo per la
coltivazione di idrocarburi                 euro 11,73 per 1000 mc

  11. Produzione, diretta o indiretta,
di  energia  elettrica  con
impianti  obbligati  alla  denuncia
prevista  dalle disposizioni che
disciplinano l'imposta di consumo
sull'energia elettrica:
 oli vegetali non modificati chimicamente:         esenzione
 gas naturale e gas di petrolio liquefatti  .  .   esenzione

   gasolio                                         L. 23.800
                                                  per 1.000 l.
    olio combustibile e prodotti energetici
 greggi, naturali                               L. 28.400
                                                  per 1.000 Kg
 carbone, lignite e coke
 (codici NC 2701, 2702 e 2704)           euro 2,60 per 1000 kg.
   In caso di autoproduzione di energia
elettrica, le aliquote per il gasolio,
per l'olio combustibile e per i prodotti
energetici  greggi  sono le seguenti:
          gasolio                               . .  .   L.    840
                                                        per 1.000 l.
          olio combustibile                     . .  .   L.  1.000
                                                        per 1.000 Kg
    prodotti energetici greggi, naturali         . .  .   L.  2.500
                                                        per 1.000 Kg
   L'agevolazione e' accordata:
    a)  ai prodotti petroliferi nei limiti
dei quantitativi impiegati nella produzione
di energia elettrica;
    b) ai prodotti energetici greggi, naturali,
impiegati nella stessa area di estrazione
per  la produzione e per l'auto produzione
di energia elettrica e vapore;
    c) ai prodotti energetici impiegati in
impianti petrolchimici per l'alimentazione
di centrali combinate termoelettriche per
l'autoproduzione di energia elettrica
e vapore  tecnologico  per  usi interni.
       In  caso  di  produzione      combinata
di energia elettrica e calore, ai combustibili
impiegati  si  applicano le aliquote previste
per la     produzione  di  energia   elettrica
rideterminate in   relazione  ai  coefficienti
individuati  con   apposito   decreto      del
Ministero dello sviluppo economico,   adottato
di  concerto con il Ministero     dell'economia
e delle finanze, con riferimento all'efficienza
media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse
tipologie di impianto  e  anche  alla normativa
europea  in   materia    di  alto   rendimento.
I  coefficienti  sono rideterminati  su   base
quinquennale entro il 30  novembre   dell'anno
precedente al quinquennio di riferimento.
  12.  Azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i  motoscafi
che  in  talune  localita'  sostituiscono
le vetture da piazza e quelli lacuali,
adibiti al servizio pubblico da banchina per
il trasporto di persone:
    benzina:                                  euro 359,00 per 1.000
                                              litri
    gasolio........................           euro 330,00 per
                                             1.000 litri;
    gas  di  petrolio  liquefatti  (GPL)...  40 per cento  aliquota
                                             normale;
    gas naturale...                          40 per cento aliquota
                                             normale.
  L'agevolazione   e'   concessa   entro
i   seguenti  quantitativi giornalieri
presumendo, in caso di alimentazione promiscua
a benzina e  GPL  o   gas naturale, un consumo
di GPL o  gas naturale pari al 70 per
cento del consumo totale:
    a)  litri 18 o metri cubi 18 relativamente
al  gas naturale per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
    b) litri 14 o metri cubi 14 relativamente
al  gas naturale per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
    c)  litri 11 o metri cubi 11 relativamente
al  gas naturale per ogni autovettura circolante
nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti
o meno.

  13.  Azionamento  delle autoambulanze,
destinate al trasporto degli ammalati
e dei feriti di pertinenza dei vari enti
di assistenza e di pronto soccorso da
determinare   con   provvedimento
dell'amministrazione finanziaria (nei
limiti e con le modalita' stabiliti con
il decreto del Ministro delle finanze di
cui all'articolo 67):
 benzina:                           359,00 euro per 1.000 litri;
 gasolio............................ euro 330,00   per 1.000 litri;
 gas di  petrolio liquefatti (GPL).. 40 per cento aliquote normali;
 gas naturale....................... 40 per cento aliquota normale.
Le agevolazioni previste per le
autovettura da noleggio da piazza e
per le autoambulanze, di cui ai punti
12 e 13, sono concesse mediante
crediti   d'imposta   da   utilizzare
in   compensazione  ai  sensi
dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni, ovvero
mediante buoni d'imposta. I crediti
ed i buoni d'imposta non concorrono
alla formazione del reddito
imponibile  e  non  vanno  considerati
ai  fini  del rapporto di cui
all'art. 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni.

  14. Produzione  di magnesio
da  acqua di mare                                  esenzione

  15. Gas di petrolio
liquefatti  utilizzati, negli
impianti  centralizzati  per usi
industriali e dagli autobus
urbani ed extraurbani adibiti al
servizio pubblico.                             10 per cento
                                             aliquota normale

  16. prodotti energetici iniettati
negli altiforni per la realizzazione
dei processi produttivi                            esenzione

  16-bis.  Prodotti  energetici
impiegati dalle Forze armate nazionali
per gli usi consentiti:
 Carburanti per motori:
    Benzina                                 euro 359,00 per 1.000
                                            litri;
    Gasolio                                 euro 330,00 per 1.000
                                            litri;
    Gas di petrolio liquefatto;
    (GPL)                                          esenzione
    Gas naturale                                   esenzione
 Combustibili per riscaldamento:
    Gasolio                              euro 21,00 per 1.000 litri
    GPL                                  zero
    Gas naturale                         euro 11,66 per 1.000 metri
                                         cubi.".