Art. 6 
 
 
                        Definizione agevolata 
 
  1.  Relativamente  ai  carichi  ((  affidati  agli   agenti   della
riscossione dal 2000 al 2016 )), i  debitori  possono  estinguere  il
debito senza  corrispondere  le  sanzioni  ((  comprese  ))  in  tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
ovvero le sanzioni e le somme  aggiuntive  di  cui  all'articolo  27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo
al pagamento integrale (( delle somme di cui alle lettere  a)  e  b),
dilazionato in rate sulle quali  sono  dovuti,  a  decorrere  dal  1°
agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602  del  1973.
Fermo restando che il  70  per  cento  delle  somme  complessivamente
dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per  cento
nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da  versare
distintamente in ciascuno dei due anni, in rate  di  pari  ammontare,
nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: )) 
    a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo  di
capitale e interessi; 
    b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, a titolo di aggio sulle somme  di  cui  alla  lettera  a)  e  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di  rimborso
delle spese di notifica della cartella di pagamento. 
  2. Ai fini della  definizione  di  cui  al  comma  1,  il  debitore
manifesta  all'agente  della   riscossione   la   sua   volonta'   di
avvalersene,  rendendo,  entro  il  ((  31  marzo  2017  ))  apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che
lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet
nel termine massimo di quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonche' la pendenza  di
giudizi  aventi  ad  oggetto  i   carichi   cui   si   riferisce   la
dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli  stessi  giudizi.
(( Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore puo' integrare,
con le predette modalita', la dichiarazione presentata  anteriormente
a tale data. )) 
  3. Entro (( il  31  maggio  2017  )),  l'agente  della  riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui  al
comma 2 l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, (( attenendosi ai  seguenti  criteri
)): 
  (( a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole  rate  e'  fissata
nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
    b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e' fissata nei
mesi di aprile e settembre. 
  3-bis. Ai fini di  cui  al  comma  1,  l'agente  della  riscossione
fornisce ai  debitori  i  dati  necessari  a  individuare  i  carichi
definibili ai sensi dello stesso comma 1: 
  a) presso i propri sportelli; 
  b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale. 
  3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della  riscossione,  con
posta ordinaria, avvisa il debitore dei  carichi  affidati  nell'anno
2016 per i quali, alla data del 31 dicembre  2016,  gli  risulta  non
ancora  notificata  la   cartella   di   pagamento   ovvero   inviata
l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1,  lettera  b),  ultimo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero  notificato
l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma  1,  del  medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010. )) 
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo  versamento
dell'unica rata ovvero  di  una  rata  di  quelle  in  cui  e'  stato
dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a)  e
b), la definizione non produce effetti e  riprendono  a  decorrere  i
termini di prescrizione e  decadenza  per  il  recupero  dei  carichi
oggetto della dichiarazione di  cui  al  comma  2.  In  tal  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico  e  non
determinano l'estinzione del debito residuo, di  cui  l'agente  della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero e il cui  pagamento  non
puo' essere rateizzato ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  (( 4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti  piani
di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, la preclusione della  rateizzazione
di cui al comma 4,  ultimo  periodo,  non  opera  se,  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano  trascorsi
meno di sessanta giorni dalla data  di  notifica  della  cartella  di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo  29,
comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma  1,  del
medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. )) 
  5. A seguito della presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al
comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
recupero dei carichi che sono oggetto di  tale  dichiarazione  ((  e,
fermo restando quanto previsto dal comma 8,  sono  altresi'  sospesi,
per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1,
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute,  gli
obblighi di pagamento derivanti da  precedenti  dilazioni  in  essere
relativamente alle  rate  di  tali  dilazioni  in  scadenza  in  data
successiva al  31  dicembre  2016  )).  L'agente  della  riscossione,
relativamente ai carichi definibili ai sensi del  presente  articolo,
non puo' avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi  fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi  amministrativi  e  le
ipoteche   gia'   iscritti   alla   data   di   presentazione   della
dichiarazione,  e  non  puo'  altresi'  proseguire  le  procedure  di
recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione  che  non  si
sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non  sia
stata presentata istanza di assegnazione ovvero non  sia  stato  gia'
emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
  6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione  puo'  essere
effettuato: 
    a)  mediante  domiciliazione  sul  conto  corrente  eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2; 
    b)  mediante  bollettini   precompilati,   che   l'agente   della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma
3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento  con  le
modalita' previste dalla lettera a) del presente comma; 
    c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
  8. La facolta' di definizione prevista  dal  comma  1  puo'  essere
esercitata anche dai debitori che  hanno  gia'  pagato  parzialmente,
anche a seguito di  provvedimenti  di  dilazione  emessi  dall'agente
della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi  indicati
al comma 1 e purche', rispetto ai piani rateali in essere,  risultino
adempiuti tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31
dicembre 2016. In tal caso: 
    a) ai fini della determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  tiene  conto
esclusivamente degli importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  e
interessi (( compresi )) nei  carichi  affidati,  nonche',  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  di
aggio e di rimborso delle spese per le procedure  esecutive  e  delle
spese di notifica della cartella di pagamento; 
    b) restano definitivamente acquisite e non sono  rimborsabili  le
somme versate, anche anteriormente  alla  definizione,  a  titolo  di
sanzioni ((  comprese  ))  nei  carichi  affidati,  di  interessi  di
dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma  1,  del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
    c) il pagamento della prima o unica rata delle  somme  dovute  ai
fini  della   definizione   determina,   limitatamente   ai   carichi
definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione  ancora  in
essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione. 
  9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti  parziali  di  cui  al
comma  8,  computati  con  le  modalita'  ivi   indicate,   ha   gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi  del  comma  1,  per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 
  (( 9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione agevolata di cui
al comma 1 i carichi  affidati  agli  agenti  della  riscossione  che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata
dai debitori ai sensi del capo II,  sezione  prima,  della  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
  9-ter. Nelle proposte  di  accordo  o  del  piano  del  consumatore
presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27  gennaio
2012,  n.  3,  i  debitori  possono  estinguere   il   debito   senza
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui  all'articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, ovvero  le  sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  di  cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio  1999,
n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche  falcidiato,  nelle
modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di
omologazione dell'accordo o del piano del consumatore. )) 
  10. Sono esclusi dalla definizione di cui  al  comma  1  i  carichi
affidati agli agenti della riscossione recanti: 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, (( lettera a), delle decisioni  2007/436/CE/Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE/Euratom  del  Consiglio,
del 26 maggio 2014, ))  e  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione; 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi (( dell'articolo 16  del  regolamento  (UE)  n.  2015/1589  del
Consiglio, del 13 luglio 2015 )); 
    c) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della  Corte  dei
conti; 
    d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
    e) (( (Soppressa) )). 
  ((  e-bis)  le  altre  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
violazioni tributarie o per violazione  degli  obblighi  relativi  ai
contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. 
  11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  le
disposizioni del presente articolo si  applicano  limitatamente  agli
interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. )) 
  12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente
della  riscossione  e'   automaticamente   discaricato   dell'importo
residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti  corrispondenti  alle  quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche  in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro  il  ((  30  giugno
2019 )), l'elenco dei debitori che hanno esercitato  la  facolta'  di
definizione e dei codici tributo per i quali e' stato  effettuato  il
versamento. 
  (( 12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014,
n.  190,  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «Le
comunicazioni di inesigibilita' relative a quote affidate agli agenti
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015,  anche  da
soggetti creditori che hanno cessato o  cessano  di  avvalersi  delle
societa' del Gruppo Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per  i  ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019  e,  per
quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun
anno successivo al 2019. )) 
  13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al
comma 1, che sono oggetto di procedura  concorsuale,  ((  nonche'  in
tutte le procedure di composizione negoziale  della  crisi  d'impresa
previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 )),  si  applica  la
disciplina dei crediti prededucibili  di  cui  agli  articoli  111  e
111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  (( 13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente  articolo
puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  30
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973: 
              «Art. 30. (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente
          il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle  somme
          iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie
          e gli interessi, si applicano, a partire dalla  data  della
          notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
          interessi di mora  al  tasso  determinato  annualmente  con
          decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
          dei tassi bancari attivi.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  27
          del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46  (Riordino
          della disciplina della riscossione mediante ruolo, a  norma
          dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337): 
              «Art. 27. (Accessori dei crediti previdenziali).  -  1.
          In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
          dall'articolo 14 del presente  decreto,  sui  contributi  o
          premi dovuti agli enti pubblici previdenziali,  decorso  il
          termine  previsto  dall'articolo   25   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituito  dall'articolo  11  del  presente  decreto,   le
          sanzioni e  le  somme  aggiuntive  dovute  sono  calcolate,
          secondo le disposizioni che le regolano, dalla  data  della
          notifica e fino alla data del pagamento. 
              2. All'articolo 35, quinto comma, primo periodo,  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo  il  numero  «26»,  e'
          aggiunto il seguente: "27,".». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  del   primo   comma
          dell'articolo 21 del citato decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 602 del 1973: 
              «Art. 21. (Interessi per dilazione  del  pagamento).  -
          Sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato o  sospeso
          ai sensi  dell'articolo  19,  comma  1,  si  applicano  gli
          interessi al tasso del 4,5 per cento annuo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino  del  servizio
          nazionale della riscossione,  in  attuazione  della  delega
          prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): 
              «Art.  17.  (Oneri  di   funzionamento   del   servizio
          nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
          funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
          il  presidio  della  funzione  di  deterrenza  e  contrasto
          dell'evasione e per il progressivo innalzamento  del  tasso
          di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli  agenti
          della  riscossione   sono   riconosciuti   gli   oneri   di
          riscossione e di esecuzione commisurati  ai  costi  per  il
          funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di  ciascun
          anno,  Equitalia  S.p.A.,  previa  verifica  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  determina,   approva   e
          pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere  per  il
          servizio  nazionale  di  riscossione  che,   tenuto   conto
          dell'andamento della  riscossione,  possono  includere  una
          quota  incentivante  destinata   al   miglioramento   delle
          condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
          complessivi  della  gestione,  misurabile  sulla  base   di
          parametri, attinenti all'incremento della qualita' e  della
          produttivita' dell'attivita', nonche'  della  finalita'  di
          efficientamento  e  razionalizzazione  del  servizio.   Con
          decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          individuati i criteri e i parametri per  la  determinazione
          dei costi  e  quelli  in  relazione  ai  quali  si  possono
          modificare in diminuzione le quote percentuali  di  cui  al
          comma  2,  all'esito  della  verifica  sulla   qualita'   e
          produttivita'   dell'attivita',   nonche'   dei   risultati
          raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
          del servizio,  anche  rimodulando  le  quote  di  cui  alle
          lettere b), c) e  d)  dello  stesso  comma  2  in  funzione
          dell'attivita' effettivamente svolta. 
              2. Gli oneri di riscossione e  di  esecuzione  previsti
          dal comma 1 sono ripartiti in: 
                a) una  quota,  denominata  oneri  di  riscossione  a
          carico del debitore, pari: 
                  1)  all'uno  per  cento,  in  caso  di  riscossione
          spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 
                  2) al tre per cento delle somme  iscritte  a  ruolo
          riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
          dalla notifica della cartella; 
                  3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo  e
          dei  relativi  interessi  di  mora  riscossi,  in  caso  di
          pagamento oltre tale termine; 
                b) una quota, denominata spese  esecutive,  correlata
          all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
          degli agenti della  riscossione,  a  carico  del  debitore,
          nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, che individua anche le tipologie di  spesa
          oggetto di rimborso; 
                c) una quota, a carico del debitore,  correlata  alla
          notifica della cartella di pagamento  e  degli  altri  atti
          della riscossione, da determinare con  il  decreto  di  cui
          alla lettera b); 
                d) una quota, a carico dell'ente che si avvale  degli
          agenti della riscossione, in caso di  emanazione  da  parte
          dell'ente medesimo di un  provvedimento  che  riconosce  in
          tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
          determinata con il decreto di cui alla lettera b); 
                e) una quota, a carico degli enti  che  si  avvalgono
          degli agenti della riscossione, pari al 3 per  cento  delle
          somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla  notifica
          della cartella. 
              3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
          cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso  di  ciascun
          anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro  il  30
          marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il  30  giugno
          dello stesso anno. Il diniego,  a  titolo  definitivo,  del
          discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
          le  procedure,  obbliga  l'Agente   della   riscossione   a
          restituire  all'Ente  creditore,  entro  il  decimo  giorno
          successivo ad  apposita  richiesta,  l'importo  anticipato,
          maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
          spese  riscossi   dopo   l'erogazione,   maggiorato   degli
          interessi legali, e' riversato  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno. 
              4. Restano a carico degli Enti che si  avvalgono  degli
          Agenti della riscossione: 
                a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
          2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata  ammissione
          al passivo della procedura concorsuale, ovvero  di  mancata
          riscossione nell'ambito della stessa procedura; 
                b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
          ruolo viene  annullato  per  effetto  di  provvedimento  di
          sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 29,
          e del comma 1, dell'art. 30, del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122  (Misure  urgenti  in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «Art.    29.    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'articolo  15  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602.  L'intimazione  ad
          adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
          atti  da  notificare  al   contribuente,   anche   mediante
          raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi  in
          cui siano rideterminati gli importi  dovuti  in  base  agli
          avvisi di accertamento ai fini delle imposte  sui  redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'articolo 8, comma 3-bis  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n.  218,  dell'articolo  48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
                b)  gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                c) in presenza di fondato pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                d) all'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                e) l'agente della riscossione, sulla base del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                f) a partire dal primo giorno successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
                h)   in   considerazione    della    necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              (Omissis).». 
              «Art. 30. (Potenziamento dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: 
              «Art. 19. (Dilazione  del  pagamento).  -  1.  L'agente
          della  riscossione,  su  richiesta  del  contribuente   che
          dichiara di versare in temporanea situazione  di  obiettiva
          difficolta', concede la ripartizione  del  pagamento  delle
          somme iscritte a  ruolo,  con  esclusione  dei  diritti  di
          notifica, fino ad un massimo di settantadue  rate  mensili.
          Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono  di  importo
          superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere  concessa
          se il contribuente documenta la  temporanea  situazione  di
          obiettiva difficolta'. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
          caso di mancato accoglimento  della  richiesta,  ovvero  di
          decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
          fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di  concessione
          della rateazione. A seguito  della  presentazione  di  tale
          richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
          ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
          concessa la dilazione, non  possono  essere  avviate  nuove
          azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
          in caso di relativo accoglimento, il pagamento della  prima
          rata determina l'impossibilita' di proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
          non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
          terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
          gia'  emesso  provvedimento  di  assegnazione  dei  crediti
          pignorati. 
              1-quinquies. La  rateazione  prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                a) accertata impossibilita' per  il  contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
                b)  solvibilita'  del   contribuente,   valutata   in
          relazione al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del
          presente comma. 
              2. 
              3. In caso di mancato pagamento, nel corso del  periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
                a) il debitore decade automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
                c) il carico puo' essere  nuovamente  rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
              3-bis.  In  caso  di  provvedimento  amministrativo   o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
              4-bis.». 
              - Il Capo II, sezione prima,  della  legge  27  gennaio
          2012,  n.  3  (Disposizioni  in  materia  di  usura  e   di
          estorsione,  nonche'  di  composizione   delle   crisi   da
          sovraindebitamento) comprende gli articoli da 6 a 14-bis. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  6
          della citata legge n. 3 del 2012: 
              «Art. 6. (Finalita' e definizioni). -  1.  Al  fine  di
          porre rimedio alle  situazioni  di  sovraindebitamento  non
          soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse
          da quelle regolate dal  presente  capo,  e'  consentito  al
          debitore concludere un accordo con i creditori  nell'ambito
          della procedura di composizione  della  crisi  disciplinata
          dalla presente  sezione.  Con  le  medesime  finalita',  il
          consumatore puo' anche  proporre  un  piano  fondato  sulle
          previsioni di cui all'articolo 7, comma  1,  ed  avente  il
          contenuto di cui all'articolo 8. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
          2 della decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26
          maggio 2014: 
              «Art.  2.  (Categorie  di  risorse  proprie  e   metodi
          specifici per il loro calcolo). - 1. Costituiscono  risorse
          proprie  iscritte  nel  bilancio  dell'Unione  le   entrate
          provenienti: 
                a) dalle risorse proprie tradizionali  costituite  da
          prelievi,  premi,  importi  supplementari  o  compensativi,
          importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa  doganale
          comune e altri dazi fissati o da  fissare  da  parte  delle
          istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi,  dazi
          doganali  sui  prodotti  che   rientrano   nell'ambito   di
          applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
          Comunita'  europea  del  carbone  e  dell'acciaio,  nonche'
          contributi    e    altri    dazi    previsti    nell'ambito
          dell'organizzazione comune dei mercati  nel  settore  dello
          zucchero; 
                b)  fatto  salvo  il  paragrafo  4,  secondo   comma,
          dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
          gli  Stati  membri,  agli   imponibili   IVA   armonizzati,
          determinati secondo le  regole  dell'Unione.  Per  ciascuno
          Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione  a
          tal fine non e' superiore  al  50%  del  reddito  nazionale
          lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7; 
                c)  fatto  salvo  il  paragrafo  5,  secondo   comma,
          dall'applicazione  di  un'aliquota  uniforme  -  che  sara'
          fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto  del
          totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL  di
          tutti gli Stati membri. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  16   del
          regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13  luglio
          2015  (REGOLAMENTO  DEL  CONSIGLIO  recante  modalita'   di
          applicazione   dell'articolo   108   del    trattato    sul
          funzionamento dell'Unione europea (codificazione): 
              «Art. 16. (Recupero degli aiuti).  -  1.  Nel  caso  di
          decisioni negative relative a casi  di  aiuti  illegali  la
          Commissione adotta una decisione con la quale  impone  allo
          Stato  membro  interessato  di  adottare  tutte  le  misure
          necessarie  per   recuperare   l'aiuto   dal   beneficiario
          ("decisione di recupero"). La  Commissione  non  impone  il
          recupero dell'aiuto qualora cio' sia in  contrasto  con  un
          principio generale del diritto dell'Unione. 
              2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
          recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
          tasso adeguato stabilito dalla Commissione.  Gli  interessi
          decorrono dalla data in cui l'aiuto  illegale  e'  divenuto
          disponibile  per  il  beneficiario,  fino  alla  data   del
          recupero. 
              3. Fatta salva un'eventuale ordinanza  della  Corte  di
          giustizia dell'Unione emanata ai  sensi  dell'articolo  278
          TFUE, il recupero va effettuato senza  indugio  secondo  le
          procedure  previste  dalla   legge   dello   Stato   membro
          interessato, a condizione che esse consentano  l'esecuzione
          immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
          tal fine e in caso di procedimento dinanzi  alle  autorita'
          giudiziarie  nazionali,  gli   Stati   membri   interessati
          adottano  tutte  le  misure  necessarie   disponibili   nei
          rispettivi  ordinamenti  giuridici,  comprese   le   misure
          provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione.». 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del sesto comma dell'art.
          27 della legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale): 
              «Art. 27. (Esecuzione forzata). - (Omissis). 
              6. Salvo quanto  previsto  nell'art.  26,  in  caso  di
          ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata  di  un
          decimo per ogni semestre a decorrere da quello  in  cui  la
          sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello  in  cui  il
          ruolo e' trasmesso all'esattore. La  maggiorazione  assorbe
          gli interessi  eventualmente  previsti  dalle  disposizioni
          vigenti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  684  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «684. Le comunicazioni  di  inesigibilita'  relative  a
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2014 e 2015,  entro  il  31  dicembre
          2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno  successivo  al  2019.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          regolate  le  modalita'  per  l'erogazione   dei   rimborsi
          all'agente della riscossione, a fronte delle spese  di  cui
          al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
          finanze  21  novembre  2000,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  30  del  6  febbraio  2001,  concernenti  le
          procedure  esecutive  effettuate  dall'anno  2000  all'anno
          2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
          tempi di  presentazione  delle  relative  comunicazioni  di
          inesigibilita'.». 
              - Il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  recante
          «Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione  controllata  e   della   liquidazione
          coatta  amministrativa»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - Si riporta il testo  vigente  degli  articoli  111  e
          111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942: 
              «Art. 111. (Ordine di distribuzione delle somme). -  Le
          somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono  erogate
          nel seguente ordine: 
                1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
                2)  per  il  pagamento  dei   crediti   ammessi   con
          prelazione sulle cose vendute  secondo  l'ordine  assegnato
          dalla legge; 
                3) per il pagamento dei  creditori  chirografari,  in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi fu ammesso, compresi i creditori  indicati  al  n.  2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 
              Sono considerati  crediti  prededucibili  quelli  cosi'
          qualificati da  una  specifica  disposizione  di  legge,  e
          quelli sorti in occasione o  in  funzione  delle  procedure
          concorsuali di cui alla presente legge; tali  crediti  sono
          soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).» 
              «Art. 111-bis. (Disciplina dei crediti  prededucibili).
          -  I crediti prededucibili devono essere accertati  con  le
          modalita' di cui al capo V, con esclusione  di  quelli  non
          contestati per collocazione e  ammontare,  anche  se  sorti
          durante  l'esercizio  provvisorio,  e  di  quelli  sorti  a
          seguito di provvedimenti di liquidazione  di  compensi  dei
          soggetti nominati ai  sensi  dell'articolo  25;  in  questo
          ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con  il
          procedimento di cui all'articolo 26. 
              I  crediti  prededucibili  vanno  soddisfatti  per   il
          capitale, le spese e gli interessi con  il  ricavato  della
          liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
          conto delle rispettive cause di prelazione, con  esclusione
          di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni  oggetto  di
          pegno ed  ipoteca  per  la  parte  destinata  ai  creditori
          garantiti. Il corso degli interessi cessa  al  momento  del
          pagamento. 
              I crediti prededucibili sorti nel corso del  fallimento
          che  sono  liquidi,  esigibili   e   non   contestati   per
          collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
          di  fuori  del  procedimento  di  riparto  se  l'attivo  e'
          presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti  i  titolari
          di tali crediti. Il pagamento deve essere  autorizzato  dal
          comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 
              Se l'attivo e'  insufficiente,  la  distribuzione  deve
          avvenire  secondo  i  criteri  della  graduazione  e  della
          proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato  dalla
          legge.».