Art. 2 
 
 
                          Carta elettronica 
 
  1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di  500
euro annui. 
  2.  La  Carta  e'  realizzata  in  forma   di   applicazione   web,
utilizzabile  tramite  accesso  alla  rete  Internet  attraverso  una
piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali. 
  3. L'applicazione richiede la registrazione dei  beneficiari  della
Carta secondo le modalita' previste dall'articolo  5,  nonche'  delle
strutture,  degli  esercenti  e  degli  enti  accreditati  presso  il
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
attraverso i quali e' possibile utilizzare la  Carta  secondo  quanto
stabilito dall'articolo 7. 
  4.  L'applicazione  prevede  l'emissione,  nell'area  riservata  di
ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici  di  spesa  con
codice identificativo, associati ad un acquisto di  uno  dei  beni  o
servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della  legge  n.  107
del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3  da  effettuarsi  presso  le
strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7.