Art. 6 
 
           Disposizioni in materia di aree marine protette 
 
  1. Per la piu'  rapida  istituzione  delle  aree  marine  protette,
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  32  della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di  800.000  euro  per  l'anno
2015. Per il potenziamento della gestione e del  funzionamento  delle
aree marine protette istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  800.000  euro  per  l'anno
2015 e a 1 milione di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennnale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Al fine di valorizzare la peculiare  specificita'  naturalistica
di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la  lettera  ee-sexies)  e'
aggiunta la seguente: 
  «ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura  nel
Canale  di  Sicilia,  limitatamente  alle  parti   rientranti   nella
giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente». 
 
          Note all'art. 6: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  della  legge  31
          dicembre 1982, n.  979  (Disposizioni  per  la  difesa  del
          mare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 (S.O.) del
          18 gennaio 1983: 
              "Art. 32. - Per l'onere derivante dall'attuazione degli
          articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo  1982-1985,
          la spesa complessiva di lire 3.000  milioni,  da  iscrivere
          nello stato di previsione della spesa del  Ministero  della
          marina mercantile secondo quote che saranno determinate  in
          sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge  5
          agosto 1978, n. 468 . 
              La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in  lire
          500 milioni." 
              Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10, della  legge
          23 marzo 2001, n. 93  "Disposizioni  in  campo  ambientale"
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  4  aprile
          2001: 
              "10. Per il funzionamento  e  la  gestione  delle  aree
          protette marine previste dalla legge 31 dicembre  1982,  n.
          979, e legge 6 dicembre 1991, n.  394,  e'  autorizzata  la
          spesa di lire 3.000 milioni  a  decorrere  dall'anno  2001.
          Nelle medesime aree  protette  marine  e'  autorizzata  per
          investimenti la spesa di lire  2.000  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2000." 
              Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della  legge
          6 dicembre 1991, n. 394,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 36 Aree marine di reperimento. -  1.  Sulla  base
          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
          essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre  che
          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979, nelle seguenti aree: 
              a) Isola di Gallinara; 
              b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto  -  Foce
          dell'Ombrone - Talamone; 
              c) Secche di Torpaterno; 
              d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
              e) Costa degli Infreschi; 
              f) Costa di Maratea; 
              g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); 
              h) Costa del Monte Conero; 
              i) Isola di Pantelleria; 
              l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
              m) Acicastello - Le Grotte; 
              n)  Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed   isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
              o) Capo Spartivento - Capo Teulada; 
              p) Capo Testa - Punta Falcone; 
              q) Santa Maria di Castellabate; 
              r) Monte di Scauri; 
              s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; 
              t) Parco marino del Piceno; 
              u) Isole di  Ischia,  Vivara  e  Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; 
              v) Isola di Bergeggi; 
              z) Stagnone di Marsala; 
              aa) Capo Passero; 
              bb) Pantani di Vindicari; 
              cc) Isola di San Pietro; 
              dd) Isola dell'Asinara; 
              ee) Capo Carbonara; 
              ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
              ee-ter)  Alto   Tirreno-Mar   Ligure   «Santuario   dei
          cetacei»; 
              ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; 
              ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
              ee-sexies) Capo Milazzo; 
              ee-septies) Banchi  Graham,  Terribile,  Pantelleria  e
          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente."