Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla
autorita' giudiziaria penale nei confronti di una persona  fisica  in
relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale; 
  b)  «procedimento  penale»:  procedimento,  sia  nella  fase  delle
indagini  preliminari  che  nelle   fasi   successive   all'esercizio
dell'azione penale; 
  c)  «casellario  giudiziale»:  registro  nazionale  in   cui   sono
riportate le condanne.