Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) esplosivi: le materie e  gli  articoli  considerati  esplosivi
nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle
merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni; 
    b) munizioni: i proiettili e le  cariche  propulsive  nonche'  le
munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e
pezzi d'artiglieria; 
    c) sicurezza: la prevenzione degli  incidenti,  o,  ove  non  sia
possibile, la limitazione dei loro effetti; 
    d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi  utilizzazione
a fini contrari all'ordine pubblico; 
    e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei
trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea; 
    f)  trasferimento:  qualsiasi  spostamento  fisico  di  esplosivi
all'interno   dell'Unione   europea,   eccettuati   gli   spostamenti
realizzati in un medesimo sito; 
    g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un esplosivo
per la distribuzione o l'uso  nel  mercato  dell'Unione  europea  nel
corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
    h) immissione sul mercato: la  prima  messa  a  disposizione  sul
mercato dell'Unione europea di un esplosivo; 
    i) fabbricante: la persona fisica o  giuridica  che  fabbrica  un
esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza  tale
esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per
i propri scopi; 
    l) rappresentante autorizzato: una  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da  un  fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in  relazione  a
determinati compiti; 
    m)  importatore:  la  persona  fisica   o   giuridica   stabilita
nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un  esplosivo
originario di un paese terzo; 
    n) distributore: la persona fisica  o  giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che
mette a disposizione un esplosivo sul mercato; 
    o) operatori economici: il  fabbricante,  il  suo  rappresentante
autorizzato,  l'importatore,  il  distributore  e  qualsiasi  persona
giuridica     o     fisica      impegnata      nell'immagazzinamento,
nell'utilizzazione,     nei     trasferimenti,     nell'importazione,
nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi; 
    p) armaiolo: la persona  fisica  o  giuridica  la  cui  attivita'
professionale consiste in  tutto  o  in  parte  nella  fabbricazione,
commercio,  scambio,   assemblaggio,   riparazione,   trasformazione,
disattivazione o locazione di armi da fuoco e di munizioni; 
    q) specifica tecnica: un  documento  che  prescrive  i  requisiti
tecnici che un esplosivo deve soddisfare; 
    r) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2,
punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    s) accreditamento:  l'attestazione  dell'organismo  nazionale  di
accreditamento  che  certifica  che  un  determinato   organismo   di
valutazione  della  conformita'  soddisfa  i  criteri  stabiliti  dal
presente decreto per svolgere una specifica attivita' di  valutazione
della conformita'; 
    t) organismo nazionale di accreditamento:  l'organismo  nazionale
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita'  al
regolamento (CE) n.  765/2008,  nonche'  di  vigilanza  del  mercato,
individuato in base alla normativa vigente; 
    u) valutazione della conformita': il processo atto  a  dimostrare
il rispetto  dei  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del  presente
decreto relativi agli esplosivi; 
    v) organismo di valutazione della  conformita':  l'organismo  che
svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui  tarature,
prove, certificazioni e ispezioni; 
    z) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di
un esplosivo gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
    aa)  ritiro:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa  a
disposizione sul mercato di un esplosivo  presente  nella  catena  di
fornitura; 
    bb)  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione:   la   normativa
dell'Unione    europea    che    armonizza    le    condizioni     di
commercializzazione dei prodotti; 
    cc) marcatura CE: la marcatura mediante la quale  il  fabbricante
indica che l'esplosivo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti
nella  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione  che   ne   prevede
l'apposizione, secondo le modalita' stabilite nell'Allegato V. 
 
            NOTE ALL'ART. 2 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          1025/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  si  veda
          nelle note alle premesse. 
            Per  i  riferimenti  normativi   del   regolamento   (CE)
          09/07/2008,  n.  765/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio si veda nelle note alle premesse.