Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) esplosivi: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni; b) munizioni: i proiettili e le cariche propulsive nonche' le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria; c) sicurezza: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti; d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico; e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea; f) trasferimento: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione europea, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito; g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione europea nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un esplosivo; i) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi; l) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; m) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un esplosivo originario di un paese terzo; n) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato; o) operatori economici: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell'immagazzinamento, nell'utilizzazione, nei trasferimenti, nell'importazione, nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi; p) armaiolo: la persona fisica o giuridica la cui attivita' professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, trasformazione, disattivazione o locazione di armi da fuoco e di munizioni; q) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare; r) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; s) accreditamento: l'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita'; t) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008, nonche' di vigilanza del mercato, individuato in base alla normativa vigente; u) valutazione della conformita': il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli esplosivi; v) organismo di valutazione della conformita': l'organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; z) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; aa) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura; bb) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; cc) marcatura CE: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione, secondo le modalita' stabilite nell'Allegato V.
NOTE ALL'ART. 2 Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.