Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:   «3-bis.   Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei  processi  di
mobilita'  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
attraverso la  pubblicazione  di  dati  identificativi  dei  soggetti
interessati.». 
 
          Note all'art. 15: 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 16. (Obblighi di pubblicazione  concernenti  la
          dotazione organica e il costo del personale con rapporto di
          lavoro a tempo indeterminato) - 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche  amministrazioni
          pubblicano il conto annuale del personale e delle  relative
          spese sostenute, di  cui  all'articolo  60,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          quale sono rappresentati i  dati  relativi  alla  dotazione
          organica e al personale effettivamente  in  servizio  e  al
          relativo  costo,  con  particolare  riguardo  al  personale
          assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli
          organi di indirizzo politico. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
          le    pubbliche    amministrazioni,    nell'ambito    delle
          pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente,
          i dati relativi al costo complessivo del personale a  tempo
          indeterminato in  servizio,  con  particolare  riguardo  al
          personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione
          con gli organi di indirizzo politico. 
              3.    Le    pubbliche    amministrazioni     pubblicano
          trimestralmente i dati relativi ai  tassi  di  assenza  del
          personale distinti per uffici di livello dirigenziale. 
              3-bis. Il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  assicura  adeguate
          forme  di  pubblicita'  dei  processi  di   mobilita'   dei
          dipendenti   delle   pubbliche    amministrazioni,    anche
          attraverso la  pubblicazione  di  dati  identificativi  dei
          soggetti interessati.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  60,  comma  2,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 60. (Controllo del costo del lavoro) 
              1. (Omissis). 
              2. Le amministrazioni pubbliche  presentano,  entro  il
          mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei  conti  e  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, per il tramite  del  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  il  conto  annuale  delle
          spese sostenute  per  il  personale,  rilevate  secondo  il
          modello di cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da  una
          relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i
          risultati della gestione  del  personale,  con  riferimento
          agli obiettivi  che,  per  ciascuna  amministrazione,  sono
          stabiliti dalle leggi, dai  regolamenti  e  dagli  atti  di
          programmazione. La mancata presentazione del conto e  della
          relativa  relazione  determina,  per  l'anno  successivo  a
          quello cui il  conto  si  riferisce,  l'applicazione  delle
          misure di cui all'articolo 30,  comma  11,  della  legge  5
          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente  comma
          sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, anche all'Unione delle  province  d'Italia  (UPI),
          all'Associazione nazionale dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
          all'Unione  nazionale  comuni,  comunita',   enti   montani
          (UNCEM), per via telematica. 
              (Omissis).».