Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «presso  l'amministrazione»  sono
inserite le seguenti: «,  nonche'  i  criteri  di  valutazione  della
Commissione e le tracce delle prove scritte»; 
  b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati  nel
corso  dell'ultimo  triennio,  accompagnato   dall'indicazione,   per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti  assunti  e  delle  spese
effettuate» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 19. (Bandi di concorso) - 1. Fermi restando gli
          altri  obblighi  di  pubblicita'   legale,   le   pubbliche
          amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il
          reclutamento,  a  qualsiasi  titolo,  di  personale  presso
          l'amministrazione, nonche' i criteri di  valutazione  della
          Commissione e le tracce delle prove scritte. 
              2. Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  e  tengono
          costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.».