Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e». 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 21. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  i
          dati sulla contrattazione collettiva) - 1.  Fermo  restando
          quanto   previsto   dall'articolo   9-bis,   le   pubbliche
          amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari  per  la
          consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali,
          che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni
          autentiche. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
          quanto previsto dall'articolo  47,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche
          amministrazioni   pubblicano   i   contratti    integrativi
          stipulati, con la relazione  tecnico-finanziaria  e  quella
          illustrativa certificate dagli organi di controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
          165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente
          ai sensi del comma 3 dello stesso  articolo.  La  relazione
          illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi  in
          esito alla  sottoscrizione  del  contratto  integrativo  in
          materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati,
          anche in relazione alle richieste dei cittadini.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  40-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art. 40-bis. (Controlli in materia di contrattazione
          integrativa) - 1. Il  controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato  dal
          collegio dei revisori dei conti,  dal  collegio  sindacale,
          dagli uffici centrali di bilancio o dagli  analoghi  organi
          previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai  contratti
          integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
          vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano  le
          disposizioni di cui  all'articolo  40,  comma  3-quinquies,
          sesto periodo. 
              2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
          gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
          a duecento unita', i  contratti  integrativi  sottoscritti,
          corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria  ed
          una  relazione  illustrativa  certificate  dai   competenti
          organi di controllo previsti dal comma  1,  sono  trasmessi
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
          della funzione pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello  Stato,  che,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento,    ne    accertano,     congiuntamente,     la
          compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
          articolo e dell'articolo  40,  comma  3-quinquies.  Decorso
          tale termine, che puo' essere sospeso in caso di  richiesta
          di elementi istruttori, la delegazione  di  parte  pubblica
          puo' procedere alla stipula del contratto integrativo.  Nel
          caso in cui il riscontro abbia  esito  negativo,  le  parti
          riprendono le trattative. 
              3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma  2,  inviano  entro  il  31  maggio  di  ogni   anno,
          specifiche  informazioni  sui  costi  della  contrattazione
          integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
          al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
          allo scopo, uno specifico modello di rilevazione,  d'intesa
          con la Corte dei conti e con la  Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione  pubblica.  Tali
          informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
          vincoli finanziari in ordine  sia  alla  consistenza  delle
          risorse  assegnate   ai   fondi   per   la   contrattazione
          integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei  fondi
          e  della  spesa   derivante   dai   contratti   integrativi
          applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
          criteri improntati alla premialita', al riconoscimento  del
          merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
          della performance  individuale,  con  riguardo  ai  diversi
          istituti  finanziati  dalla   contrattazione   integrativa,
          nonche'  a  parametri  di  selettivita',  con   particolare
          riferimento alle progressioni economiche.  Le  informazioni
          sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando  le
          ipotesi di  responsabilita'  eventualmente  ravvisabili  le
          utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
          V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro. 
              4. 
              5. Ai fini dell'articolo  46,  comma  4,  le  pubbliche
          amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
          telematica, entro cinque giorni  dalla  sottoscrizione,  il
          testo     contrattuale     con     l'allegata     relazione
          tecnico-finanziaria ed  illustrativa  e  con  l'indicazione
          delle  modalita'  di  copertura  dei  relativi  oneri   con
          riferimento  agli  strumenti  annuali  e   pluriennali   di
          bilancio.  I  predetti  testi  contrattuali  sono  altresi'
          trasmessi al CNEL. 
              6.  Il  Dipartimento  della   funzione   pubblica,   il
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  presso
          il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Corte  dei
          conti possono avvalersi ai sensi  dell'articolo  17,  comma
          14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  di  personale  in
          posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle
          funzioni di controllo sulla contrattazione integrativa. 
              7. In caso di mancato  adempimento  delle  prescrizioni
          del  presente  articolo,  oltre  alle   sanzioni   previste
          dall'articolo  60,  comma  2,   e'   fatto   divieto   alle
          amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento  delle
          risorse  destinate  alla  contrattazione  integrativa.  Gli
          organi di controllo previsti dal  comma  1  vigilano  sulla
          corretta  applicazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo.».