Art. 32 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e  le  parole  da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  21  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti  di  programmazione  delle  opere
pubbliche, nonche'  le  informazioni  relative  ai  tempi,  ai  costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere  pubbliche  in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  che  ne  curano
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nei  propri  siti   web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; 
    c) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2  sono  quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.». 
 
          Note all'art. 32: 
              Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto
          legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.    38.    (Pubblicita'    dei    processi    di
          pianificazione, realizzazione  e  valutazione  delle  opere
          pubbliche)   -   1.   Fermo   restando   quanto    previsto
          dall'articolo   9-bis,   le    pubbliche    amministrazioni
          pubblicano  le   informazioni   relative   ai   Nuclei   di
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici  di  cui
          all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  incluse
          le funzioni e i compiti specifici ad  essi  attribuiti,  le
          procedure e i criteri di individuazione dei componenti e  i
          loro nominativi. 
              2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di  cui
          all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente
          gli atti di programmazione delle opere  pubbliche,  nonche'
          le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e  agli
          indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in  corso
          o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di
          uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle
          finanze d'intesa con l'Autorita' nazionale  anticorruzione,
          che ne curano altresi' la raccolta e la  pubblicazione  nei
          propri siti web istituzionali al fine  di  consentirne  una
          agevole comparazione. 
              2-bis. Per i Ministeri, gli atti di  programmazione  di
          cui al comma 2 sono quelli  indicati  dall'articolo  2  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144 (Misure  in  materia  di  investimenti,
          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi
          all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali): 
                «Art. 1.(Costituzione di unita' tecniche di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici) - 1. Al fine di  migliorare  e
          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di
          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le
          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti
          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di
          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di
          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di
          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e
          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata
          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli
          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,
          secondo  quanto  previsto  dall'articolo  6   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2.I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma  1
          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni,  in
          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed
          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed
          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a
          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare
          riferimento per: 
              a) l'assistenza e il supporto tecnico per  le  fasi  di
          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di
          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fattibilita'
          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di
          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo
          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica
          degli investimenti pubblici; 
              b) la gestione del Sistema di monitoraggio  di  cui  al
          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di
          statistica delle rispettive amministrazioni; 
              c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle
          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei
          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,
          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,
          monitoraggio e verifica. 
              3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di
          valutazione e verifica di  cui  al  comma  1  sono  attuate
          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,
          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni
          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e
          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le
          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche
          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un
          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse
          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
          costituzione e all'avvio dei nuclei. 
              4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicate  le  caratteristiche
          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente
          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli
          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica
          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la
          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
          di cui al comma 3. 
              5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale
          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  «Sistema  di
          monitoraggio degli investimenti  pubblici»  (MIP),  con  il
          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni
          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con
          particolare riferimento ai  programmi  cofinanziati  con  i
          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di
          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale
          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di
          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,
          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di
          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale
          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema
          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del
          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con
          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la
          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli
          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed
          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti
          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
          da essere  funzionale  al  progetto  «Rete  unitaria  della
          pubblica  amministrazione»,  di  cui  alla  direttiva   del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5  settembre  1995  ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre
          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di
          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia
          nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto   1995,    n.    341,    alla    sezione    centrale
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione  alle
          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali
          e regionali.  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al
          Parlamento. 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. 
              8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10
          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si
          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito
          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  «Fondo
          speciale» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica  per
          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari
          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali
          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al
          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi
          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti
          economico-produttivi sulla base di  una  metodologia  e  di
          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica
          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.
          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,
          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione
          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della
          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma
          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
          locali.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 21 del citato decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
                «Art.  21.  (Programma   delle   acquisizioni   delle
          stazioni appaltanti) - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
          adottano il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi  sono
          approvati nel rispetto dei  documenti  programmatori  e  in
          coerenza con il bilancio. 
              2. Le opere pubbliche incompiute  sono  inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
              3. Il programma  triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica. 
              4. Nell'ambito del programma di  cui  al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
              5. Nell'elencazione delle fonti di  finanziamento  sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
              6. Il programma biennale di forniture  e  servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              7. Il programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
              8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: 
              a) le modalita' di aggiornamento dei  programmi  e  dei
          relativi elenchi annuali; 
              b)  i  criteri  per  la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
              c)  i  criteri  e  le   modalita'   per   favorire   il
          completamento delle opere incompiute; 
              d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel  programma
          e  il  livello  di  progettazione  minimo   richiesto   per
          tipologia e classe di importo; 
              e) gli schemi tipo e le informazioni  minime  che  essi
          devono contenere, individuandole anche in coerenza con  gli
          standard  degli  obblighi  informativi  e  di   pubblicita'
          relativi ai contratti; 
              f) le  modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
              9. Fino alla data di entrata in vigore del  decreto  di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2011, n. 228: 
                «Art. 2. (Documento pluriennale di pianificazione)  -
          1. Al fine di migliorare la qualita' della programmazione e
          ottimizzare il riparto  delle  risorse  di  bilancio,  ogni
          Ministero, nel  rispetto  delle  procedure  di  valutazione
          d'impatto ambientale previste dalla normativa  comunitaria,
          predispone un Documento pluriennale di  pianificazione,  di
          seguito "Documento", che include e rende coerenti  tutti  i
          piani e i programmi d'investimento per opere  pubbliche  di
          propria competenza, ivi compreso  il  "Programma  triennale
          dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
              2. Il Documento, redatto con cadenza triennale  secondo
          lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui  al
          successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la  Prima
          Sezione  contiene  l'analisi   ex   ante   dei   fabbisogni
          infrastrutturali;   la   Seconda   Sezione   illustra    la
          metodologia e le risultanze della procedura di  valutazione
          e di selezione delle opere da  realizzare  e  individua  le
          priorita' di  intervento;  la  Terza  Sezione  definisce  i
          criteri  per  le  valutazioni  ex  post  degli   interventi
          individuati e sintetizza gli  esiti  delle  valutazioni  ex
          post gia' effettuate. 
              3. Il Documento e' redatto anche in  linea  con  quanto
          previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i  contenuti
          del Documento nei contratti di programma che stipulano  con
          le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
          estese  agli  obblighi  in  capo  alle   aziende   vigilate
          derivanti dall'adozione del Documento. 
              5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di riferimento,  il  Documento  e'  trasmesso  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          viene iscritto all'ordine del  giorno  della  prima  seduta
          utile   del   Comitato,   previa    positiva    conclusione
          dell'istruttoria  da  parte   del   Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui  viene
          data comunicazione all'amministrazione proponente.  Qualora
          la relativa deliberazione non intervenga entro  la  seconda
          seduta  utile   del   CIPE   dalla   positiva   conclusione
          dell'istruttoria, i Ministri competenti possono  provvedere
          all'approvazione   del   Documento,   recependo   eventuali
          osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 
              6. Entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  i  Ministeri
          trasmettono al CIPE, per  la  relativa  presa  d'atto,  una
          relazione sullo stato di  attuazione  del  Documento  nella
          quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e  modifiche
          in coerenza  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente, congruamente motivati. 
              7. 
              8.».