art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
              6. Agli effetti  del  presente  articolo  si  considera
          cessione  a  titolo  oneroso  anche  il  trasferimento  dei
          titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma  1  a
          rapporti di custodia o amministrazione di cui  al  medesimo
          comma, intestati a soggetti diversi dagli  intestatari  del
          rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
          di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento  non  sia
          avvenuto per  successione  o  donazione.  In  tal  caso  la
          plusvalenza,  il  provento,  la  minusvalenza   o   perdita
          realizzate mediante il trasferimento sono  determinate  con
          riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
          dal comma 5 dell'articolo 7, alla data  del  trasferimento,
          dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti  ed  i
          soggetti  di  cui  al  comma  1,   tenuti   al   versamento
          dell'imposta,   possono   sospendere   l'esecuzione   delle
          operazioni  fino  a  che  non  ottengano  dal  contribuente
          provvista per  il  versamento  dell'imposta  dovuta.  Nelle
          ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
          1 rilasciano al contribuente apposita certificazione  dalla
          quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o
          rapporti trasferiti. 
              7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote,  certificati
          o rapporti di cui al comma 1  o  di  loro  trasferimento  a
          rapporti di  custodia  o  amministrazione,  intestati  agli
          stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza,  e
          comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2,  per  il
          calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
          ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui
          al  precedente  articolo,  si  assume  il  costo  o  valore
          determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il  comma
          12, sulla base di apposita  certificazione  rilasciata  dai
          soggetti di cui al comma 1. 
              8.  L'opzione  non  puo'  essere   esercitata   e,   se
          esercitata,  perde  effetto,  qualora  le  percentuali   di
          diritti di voto o  di  partecipazione  rappresentate  dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui  al
          comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle indicate
          nella lettera c) del comma 1  dell'articolo  81  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  come
          modificato dall'articolo 3,  comma  1.  Se  il  superamento
          delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
          dell'opzione,  per  la  determinazione   dei   redditi   da
          assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi  del  comma  1
          dell'articolo 5 si applica  il  comma  7.  Il  contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali entro quindici giorni dalla  data  in  cui  sia
          avvenuto o, se precedente, all'atto della  prima  cessione,
          ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei  dati  e  delle
          informazioni in  loro  possesso,  non  siano  in  grado  di
          verificare il superamento. Nel caso di  indebito  esercizio
          dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal 2 al 4  per  cento  del  valore
          delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla  data
          della violazione. 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  provvedono   al
          versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente  al
          concessionario della riscossione  ovvero  alla  sezione  di
          tesoreria provinciale, entro  il  quindicesimo  giorno  del
          secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
          trattenendone l'importo su  ciascun  reddito  realizzato  o
          ricevendone provvista dal contribuente. Per  le  operazioni
          effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati  ad
          operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
          considera effettuata, ai  fini  del  versamento,  entro  il
          termine previsto per le relative liquidazioni.  I  soggetti
          di  cui  al  comma  1  rilasciano   al   contribuente   una
          attestazione  dei  versamenti  entro  il  mese   di   marzo
          dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
          degli interessati. 
              10.  I  soggetti  di  cui   al   comma   1   comunicano
          all'amministrazione finanziaria entro il termine  stabilito
          per la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti
          d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          l'ammontare complessivo delle  plusvalenze  e  degli  altri
          proventi  e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate
          nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
          dei  modelli  di  cui  all'articolo  8  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          stabilite   le   modalita'   di   effettuazione   di   tale
          comunicazione. 
              11.   Per   la   liquidazione,    l'accertamento,    la
          riscossione, le sanzioni, i rimborsi e  il  contenzioso  in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi. 
              12." 
              Comma 102: 
              Il  testo  dell'articolo  73  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  e'  riportato
          nelle note al comma 89. 
              Comma 104: 
              Il  testo  dell'articolo  73  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 917 del  1986  e'  riportato
          nelle note al comma 89. 
              Comma 108: 
              Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              "53. A partire dal 1º gennaio  2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' articolo 1,  comma
          280, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  il  tetto
          previsto dal presente  comma  non  si  applica  al  credito
          d'imposta di cui all' articolo 1, comma 271, della legge 27
          dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º  gennaio
          2010." 
              Si riporta il testo dell'articolo  34  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              "Art. 34. (Disposizioni in materia di  compensazione  e
          versamenti diretti) 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai  soggetti  intestatari
          di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo per ciascun
          anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. All'articolo  3,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e'
          aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
              "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di  cui
          alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,  n.
          720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,  lettera
          a), del decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          qualora gli stessi sostituti o intermediari,  anteriormente
          alla presentazione della  dichiarazione  nella  quale  sono
          esposti i versamenti delle  predette  ritenute  e  imposte,
          abbiano  eseguito  il   versamento   dell'importo   dovuto,
          maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
          si applica se la violazione non e' stata gia' constatata  e
          comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche  o
          altre attivita' di accertamento delle  quali  il  sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5.  All'articolo  37,  primo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "entro il termine previsto dall'articolo  2946  del
          codice civile" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il
          termine di decadenza di quarantotto mesi". 
              6. All'articolo 38,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle  seguenti:
          "di quarantotto mesi". 
              Comma 109: 
              Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
          n. 461 del 1997 e' riportato nelle note al comma 101. 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  68  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986: 
              "Art. 68. Plusvalenze 
              1. - 4-bis. Omissis 
              5. Le plusvalenze di cui alle lettere  c-bis),  diverse
          da  quelle  di  cui  al  comma  4  e  c-ter)  del  comma  1
          dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle  relative
          minusvalenze, nonche' ai redditi ed  alle  perdite  di  cui
          alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
          di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1  dello  stesso
          articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze
          e delle  perdite  e'  superiore  all'ammontare  complessivo
          delle plusvalenze e degli altri redditi,  l'eccedenza  puo'
          essere portata in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  dalle
          plusvalenze e dagli altri  redditi  dei  periodi  d'imposta
          successivi ma non oltre il quarto,  a  condizione  che  sia
          indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al
          periodo d'imposta nel quale le minusvalenze  e  le  perdite
          sono state realizzate. 
              Omissis." 
              Comma 114: 
              Il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346  recante
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta sulle  successioni  e  donazioni"  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 1990, n. 277, S.O. 
              Comma 116: 
              Si riporta il testo dell'articolo 5  del  decreto-legge
          25 novembre 2015, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 gennaio  2016,  n.  9  (Misure  urgenti  per
          interventi nel territorio): 
              "Art. 5. Iniziative  per  la  valorizzazione  dell'area
          utilizzata per l'Expo 
              1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello
          Stato nell'attivita' di valorizzazione delle  aree  in  uso
          alla Societa' Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al
          capitale  della  societa'  proprietaria  delle  stesse,  e'
          autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015. 
              2.  Nell'ambito  delle  iniziative  di  cui  al   comma
          precedente,  e'   attribuito   all'Istituto   Italiano   di
          Tecnologia (IIT) un primo  contributo  dell'importo  di  80
          milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di  un
          progetto  scientifico  e  di  ricerca,  sentiti  gli   enti
          territoriali  e  le  principali  istituzioni   scientifiche
          interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree
          in  uso  a  EXPO  S.p.a.   ove   necessario   previo   loro
          adattamento. IIT  elabora  un  progetto  esecutivo  che  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione  delle
          aree di cui al comma 1 e le  relative  modalita'  attuative
          sono definite con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti
          S.p.a. 
              4. E' autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello
          Stato dell'importo di 20 milioni di euro  per  il  concorso
          agli oneri  di  sicurezza  sostenuti  dalla  Societa'  Expo
          S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per  la
          durata dell'evento. 
              5. Al fine di accelerarne la  messa  a  disposizione  e
          l'effettiva utilizzabilita', le  risorse  finalizzate  alla
          realizzazione della  riqualificazione  tranvia  extraurbana
          Milano-Limbiate,  1°  lotto  funzionale,  sono  revocate  e
          destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma  101,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  alla  Societa'  Expo
          S.p.a.  per  fare  fronte  al  mancato   contributo   della
          Provincia di Milano." 
              Comma 119: 
              Si riporta il testo degli articoli 823 e 829 del codice
          civile: 
              "Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico. 
              I beni  che  fanno  parte  del  demanio  pubblico  sono
          inalienabili e non possono formare  oggetto  di  diritti  a
          favore di terzi, se non nei modi  e  nei  limiti  stabiliti
          dalle leggi che li riguardano. 
              Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei  beni
          che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta'  sia
          di procedere in via  amministrativa,  sia  di  valersi  dei
          mezzi ordinari a difesa della  proprieta'  e  del  possesso
          regolati dal presente codice." 
              "Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio. 
              Il  passaggio  dei  beni  dal   demanio   pubblico   al
          patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
          amministrativa. Dell'atto deve essere dato  annunzio  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
              Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni,
          il provvedimento che dichiara il  passaggio  al  patrimonio
          deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti
          comunali e provinciali." 
              Comma 120: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              1. Omissis. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              Omissis." 
              Comma 123: 
              Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  5  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2015,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.  9  del  2016,  e'  riportato
          nelle note al comma 116. 
              Comma 124: 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  4  dell'articolo  10
          della legge  19  ottobre  1999,  n.  370  (Disposizioni  in
          materia  di  universita'  e  di   ricerca   scientifica   e
          tecnologica): 
              "Art. 10. Rifinanziamento di leggi e norme per gli enti
          di ricerca. 
              1. 1. E' autorizzata la spesa: 
              a) di lire 20 miliardi per  l'anno  1999,  di  lire  60
          miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi  per  l'anno
          2001 per rifinanziare il  fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata, di cui all'articolo 4  della  legge  25  ottobre
          1968, n. 1089, e successive modificazioni; 
              b) di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di  lire  555
          miliardi  per  l'anno  2001  come  contributo  all'Istituto
          nazionale di fisica  nucleare  per  la  prosecuzione  delle
          attivita' secondo il programma pluriennale vigente; 
              c) di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5
          miliardi  per  l'anno  2001  come  contributo  all'Istituto
          nazionale di fisica della materia per la prosecuzione delle
          attivita' secondo il programma pluriennale vigente; 
              d) di lire 40 miliardi per l'anno 2000  e  di  lire  50
          miliardi a decorrere dall'anno  2001  per  rifinanziare  il
          Fondo  integrativo  speciale  per   la   ricerca   di   cui
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo  5  giugno
          1998, n. 204. 
              Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di
          particolare rilevanza strategica  di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  si
          provvede con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione economica, su proposta del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          Al relativo finanziamento si provvede a carico del Fondo di
          cui  al  medesimo  articolo  1,  comma   3,   del   decreto
          legislativo  n.  204  del  1998,  le   cui   risorse   sono
          corrisposte direttamente ai soggetti interessati. 
              2. - 3. Omissis 
              4. La  Sincrotrone  Trieste,  societa'  consortile  per
          azioni, e' costituita come societa' di interesse  nazionale
          ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La  societa'
          non ha scopo di lucro, non puo' distribuire utili e  avanzi
          di gestione  ai  soci  ed  e'  obbligata  a  reinvestire  i
          predetti utili o  avanzi  di  gestione,  nonche'  eventuali
          residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o
          acquistati, qualora non destinati alla  costituzione  della
          riserva legale, all'esercizio dei compiti istituzionali  di
          cui alla lettera d), i quali non hanno natura di  attivita'
          commerciale  e  non  sono  riconducibili  ad  esercizio  di
          impresa. Alla societa' si applica dal 1°  gennaio  2000  il
          regime tributario degli enti non commerciali  di  cui  agli
          articoli 87, comma 1, lettera c), 108, 109,  109-bis,  110,
          110-bis  e  111-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, nonche' di  cui  agli  articoli  19-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive  modificazioni,  e  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni. Il predetto inquadramento a  fini
          tributari e' disposto in regime di neutralita' fiscale,  ai
          fini dell'imposizione diretta o indiretta, non determinando
          cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze  attive
          soggette  a   tassazione   in   relazione   alla   prevista
          destinazione  istituzionale  dei  beni.  Restano  ferme  le
          posizioni pregresse di cui alle precedenti dichiarazioni di
          imposta, con facolta' di richiesta dei  relativi  rimborsi.
          Lo statuto e l'ordinamento  contabile  della  societa',  da
          sottoporre al controllo del  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca   scientifica   e   tecnologica   ai   sensi
          dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  sentito
          il  comitato  di  cui  all'articolo   6,   comma   3,   del
          decreto-legge 13 settembre 1996, n.  475,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996,  n.  573,  sono
          modificati sulla  base  dei  seguenti  criteri  e  principi
          direttivi: 
              a) adeguamento della struttura societaria,  assicurando
          una  quota  di  partecipazione  di  soggetti  pubblici  non
          inferiore al 51 per cento; 
              b) snellimento degli organi  sociali  con  presenza  di
          componenti nominati dal Ministro dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica; 
              c) applicazione alle  successive  modifiche  statutarie
          delle procedure di cui all'articolo 8 della legge 9  maggio
          1989, n. 168, con il parere del comitato di cui  al  citato
          decreto-legge   n.   475   del   1996,   convertito,    con
          modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del 1996; 
              d) definizione dei compiti istituzionali della societa'
          in  termini  di  attivita'  di  ricerca  e  formazione,  in
          collegamento con il programma nazionale della ricerca  e  i
          programmi   europei    internazionali,    promuovendo    la
          collaborazione  con  soggetti  pubblici  e  privati,  anche
          stranieri  e  internazionali,   nonche'   in   termini   di
          manutenzione,  gestione,  completamento  e   sviluppo   del
          Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e  di
          messa a disposizione dell'infrastruttura ai consorziati, ai
          partecipanti e ad enti di  ricerca  italiani  e  stranieri,
          pubblici  e  privati,  assicurando  la  trasparenza   delle
          procedure e  la  parita'  di  condizioni,  con  vincoli  di
          diffusione dei risultati per finalita'  di  ricerca  e  non
          commerciali; 
              e) utilizzazione, in subordine a quanto previsto  nella
          lettera d), del laboratorio,  della  strumentazione  e  del
          personale da  parte  di  soggetti  privati,  per  obiettivi
          funzionali ed attivita' commerciali, a titolo oneroso; 
              f)  definizione  di  criteri   di   valutazione   delle
          componenti patrimoniali attive e passive, anche  in  deroga
          ai criteri stabiliti dal codice civile, in  conformita'  ai
          compiti istituzionali della societa'." 
              Comma 125: 
              Il testo del comma  4  dell'articolo  10  della  citata
          legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al comma 124. 
              Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.  175  recante
          "Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  n.  210  dell'8
          settembre 2016. 
              Comma 128: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2489  del  codice
          civile: 
              "Art. 2489.  Poteri,  obblighi  e  responsabilita'  dei
          liquidatori 
              Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero  adottata
          in sede  di  nomina,  i  liquidatori  hanno  il  potere  di
          compiere tutti gli atti utili  per  la  liquidazione  della
          societa'. 
              I liquidatori debbono adempiere i loro  doveri  con  la
          professionalita'  e  diligenza   richieste   dalla   natura
          dell'incarico  e  la  loro  responsabilita'  per  i   danni
          derivanti dall'inosservanza di tali doveri e'  disciplinata
          secondo  le  norme  in  tema   di   responsabilita'   degli
          amministratori." 
              Comma 132: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2490  del  codice
          civile: 
              "Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione 
              I   liquidatori   devono   redigere   il   bilancio   e
          presentarlo, alle scadenze  previste  per  il  bilancio  di
          esercizio della societa', per l'approvazione  all'assemblea
          o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai
          soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le
          finalita' e lo stato della  liquidazione,  le  disposizioni
          degli articoli 2423 e seguenti. 
              Nella  relazione  i   liquidatori   devono   illustrare
          l'andamento,  le  prospettive,   anche   temporali,   della
          liquidazione,  ed  i  principi  e  criteri   adottati   per
          realizzarla. 
              Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e
          motivare i criteri di valutazione adottati. 
              Nel  primo  bilancio  successivo  alla  loro  nomina  i
          liquidatori devono indicare le variazioni  nei  criteri  di
          valutazione   adottati   rispetto    all'ultimo    bilancio
          approvato, e le ragioni e conseguenze di  tali  variazioni.
          Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione
          consegnata dagli amministratori a  norma  del  terzo  comma
          dell'articolo 2487-bis, con le eventuali  osservazioni  dei
          liquidatori. 
              Quando sia prevista una continuazione, anche  parziale,
          dell'attivita' di impresa, le relative  poste  di  bilancio
          devono avere una indicazione separata;  la  relazione  deve
          indicare le ragioni e le prospettive  della  continuazione;
          la nota integrativa deve indicare e motivare i  criteri  di
          valutazione adottati. 
              Qualora  per  oltre  tre  anni  consecutivi  non  venga
          depositato il bilancio di  cui  al  presente  articolo,  la
          societa' e' cancellata d'ufficio dal registro delle imprese
          con gli effetti previsti dall'articolo 2495." 
              Comma 133: 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. Omissis 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1." 
              Comma 134: 
              Il testo dell'articolo 5 del  citato  decreto-legge  n.
          185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          9 del 2016, e' riportato nelle note al comma 116. 
              Comma 135: 
              Il testo del comma  1  dell'articolo  10  della  citata
          legge n. 370 del 1999 e' riportato nelle note al comma 124. 
              Si riporta il testo del comma 870 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "870. Al fine di garantire la massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni." 
              Comma 137: 
              Si riporta il testo  dei  commi  49,  49-bis  e  49-ter
          dell'articolo  1  della  legge  7  aprile   2014,   n.   56
          (Disposizioni sulle citta' metropolitane,  sulle  province,
          sulle unioni e fusioni di comuni),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "49. In considerazione della necessita' di garantire il
          tempestivo adempimento degli obblighi  internazionali  gia'
          assunti  dal  Governo,  nonche'  dell'interesse   regionale
          concorrente con il preminente  interesse  nazionale,  entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  la  regione  Lombardia,  anche   mediante
          societa' dalla stessa controllate,  subentra  in  tutte  le
          partecipazioni  azionarie  di  controllo   detenute   dalla
          provincia di Milano e le partecipazioni azionarie  detenute
          dalla Provincia di  Monza  e  Brianza  nelle  societa'  che
          operano direttamente o per tramite di societa'  controllate
          o   partecipate   nella   realizzazione   e   gestione   di
          infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
          denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti
          gli adempimenti societari necessari  per  il  trasferimento
          delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla
          Regione  Lombardia,  a  titolo  gratuito  e  in  regime  di
          esenzione fiscale. Entro  quaranta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, sono  definite  con
          decreto del Ministro per gli affari regionali, da  adottare
          di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze  e
          delle infrastrutture e dei trasporti,  le  direttive  e  le
          disposizioni  esecutive  necessarie   a   disciplinare   il
          trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia
          delle  partecipazioni  azionarie  di  cui   al   precedente
          periodo. 
              49-bis. Il  subentro  della  regione  Lombardia,  anche
          mediante   societa'   dalla   stessa   controllate,   nelle
          partecipazioni detenute dalla provincia di Milano  e  dalla
          Provincia di Monza e Brianza  avviene  a  titolo  gratuito,
          ferma  restando  l'appostazione  contabile   del   relativo
          valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal
          Presidente  del  Tribunale  di  Milano  tra  gli   iscritti
          all'apposito Albo dei periti, viene operata la  valutazione
          e l'accertamento del valore delle  partecipazioni  riferito
          al momento del subentro della Regione nelle  partecipazioni
          e,  successivamente,  al  momento  del  trasferimento  alla
          citta'  metropolitana.  Gli  oneri   delle   attivita'   di
          valutazione e accertamento sono posti, in  pari  misura,  a
          carico   della   Regione   Lombardia   e    della    citta'
          metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni  al
          momento del subentro  nelle  partecipazioni  della  Regione
          Lombardia,  come  sopra   accertato,   e'   quanto   dovuto
          rispettivamente alla  citta'  metropolitana  e  alla  nuova
          Provincia di Monza e Brianza. Dal presente comma non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              49-ter. Contestualmente  al  subentro  da  parte  della
          regione Lombardia, anche  mediante  societa'  dalla  stessa
          controllate, nelle societa' partecipate dalla provincia  di
          Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al
          primo periodo del comma 49, i componenti  degli  organi  di
          amministrazione e di controllo di dette societa' decadono e
          si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi  e
          termini previsti dalla legge e dagli statuti  sociali.  Per
          la nomina di detti organi sociali si  applica  il  comma  5
          dell'articolo 4 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, fermo restando quanto  previsto  dal  comma  4  del
          medesimo articolo 4. La decadenza ha  effetto  dal  momento
          della ricostituzione dei nuovi organi. " 
              Comma 140: 
              Il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  bancaria  e
          creditizia" e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  30  settembre
          1993, n. 230, S.O. 
              Comma 141: 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   974   a   978
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "974.  Per  l'anno  2016  e'  istituito  il   Programma
          straordinario di intervento per la riqualificazione  urbana
          e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
          dei comuni capoluogo di provincia,  di  seguito  denominato
          «Programma», finalizzato alla realizzazione  di  interventi
          urgenti per la rigenerazione delle  aree  urbane  degradate
          attraverso la promozione di progetti di miglioramento della
          qualita'  del  decoro  urbano,  di  manutenzione,  riuso  e
          rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
          edilizie   esistenti,   rivolti   all'accrescimento   della
          sicurezza territoriale  e  della  capacita'  di  resilienza
          urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con
          riferimento alla mobilita' sostenibile,  allo  sviluppo  di
          pratiche, come quelle del  terzo  settore  e  del  servizio
          civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione  di
          nuovi  modelli  di   welfare   metropolitano,   anche   con
          riferimento all'adeguamento delle infrastrutture  destinate
          ai servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,
          nonche' alle attivita' culturali ed educative  promosse  da
          soggetti pubblici e privati. 
              975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro
          il  1º  marzo  2016  gli  enti  interessati  trasmettono  i
          progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite
          con apposito bando, approvato, entro il  31  gennaio  2016,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con  il
          Ministro  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo,   sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281. 
              976. Con il decreto di cui al comma 975  sono  altresi'
          definiti: 
              a) la costituzione, la composizione e le  modalita'  di
          funzionamento,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, di un Nucleo per la valutazione dei  progetti  di
          riqualificazione, il quale ha  facolta'  di  operare  anche
          avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati
          ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze; 
              b) la documentazione che gli  enti  interessati  devono
          allegare  ai  progetti  e  il  relativo  cronoprogramma  di
          attuazione; 
              c) i criteri per la valutazione dei progetti  da  parte
          del Nucleo, in coerenza con le finalita' del Programma, tra
          i quali la tempestiva esecutivita' degli  interventi  e  la
          capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e
          privati. 
              977. Sulla  base  dell'istruttoria  svolta,  il  Nucleo
          seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal
          decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di
          priorita'. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  sono  individuati  i  progetti  da
          inserire  nel  Programma  ai  fini  della  stipulazione  di
          convenzioni o accordi di programma con gli  enti  promotori
          dei  progetti  medesimi.  Tali  convenzioni  o  accordi  di
          programma  definiscono   i   soggetti   partecipanti   alla
          realizzazione dei progetti,  le  risorse  finanziarie,  ivi
          incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e  i
          tempi  di  attuazione  dei  progetti  medesimi,  nonche'  i
          criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di  inerzia
          realizzativa.  Le  amministrazioni  che  sottoscrivono   le
          convenzioni o gli  accordi  di  programma  forniscono  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  i  dati   e   le
          informazioni necessari allo svolgimento  dell'attivita'  di
          monitoraggio  degli  interventi.  Il   monitoraggio   degli
          interventi avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 229,  ove  compatibile.  L'insieme  delle
          convenzioni  e  degli  accordi  stipulati  costituisce   il
          Programma. 
              978. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 974 a 977, per  l'anno  2016  e'  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze un fondo denominato  «Fondo  per  l'attuazione  del
          Programma    straordinario    di    intervento    per    la
          riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da
          trasferire  al  bilancio  autonomo  della  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa
          di 500 milioni di euro per l'anno 2016." 
              Comma 142: 
              Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
          "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          n. 30 del 6 febbraio 2012. 
              Comma 144: 
              Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1 della
          citata legge n. 208 del 2015: 
              "640. Per la progettazione e  la  realizzazione  di  un
          sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per
          i   percorsi   Verona-Firenze    (Ciclovia    del    Sole),
          Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV)  a  Santa
          Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e
          la Puglia  (Ciclovia  dell'acquedotto  pugliese)  e  Grande
          raccordo anulare delle biciclette (GRAB di  Roma),  nonche'
          per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni  e
          di interventi concernenti la sicurezza  della  circolazione
          ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni
          di euro per l'anno  2016  e  di  37  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e  la
          realizzazione di itinerari turistici  a  piedi,  denominati
          «cammini», e' autorizzata la spesa di un  milione  di  euro
          per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli
          interventi sono individuati con decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e,  per  quanto  concerne
          quelli relativi alle ciclovie turistiche, con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
          turismo." 
              Comma 146: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11  della
          legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
          degli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza   dell'Italia
          all'Unione  europea  -  Legge  europea   2015-2016),   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  11.  Diritto  all'indennizzo  in  favore   delle
          vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
          direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147 
              1. - 2. Omissis 
              3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
          della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  sono  determinati
          gli importi  dell'indennizzo,  comunque  nei  limiti  delle
          disponibilita'  del   Fondo   di   cui   all'articolo   14,
          assicurando un maggior ristoro alle vittime  dei  reati  di
          violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli
          della vittima in caso di  omicidio  commesso  dal  coniuge,
          anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata
          legata da relazione affettiva alla persona offesa." 
              Comma 147: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15  del   citato
          decreto-legge   n.   185   del   2015,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 9 del 2016,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 15. Misure urgenti per favorire la  realizzazione
          di impianti sportivi nelle periferie urbane 
              1. Ai fini del  potenziamento  dell'attivita'  sportiva
          agonistica  nazionale  e  dello  sviluppo  della   relativa
          cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con
          l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali  e
          incrementare la sicurezza urbana, e' istituito sullo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          per il successivo trasferimento al bilancio autonomo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, il  Fondo  «Sport  e
          Periferie» da trasferire  al  Comitato  Olimpico  Nazionale
          Italiano  (CONI).  A  tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa
          complessiva di 100 milioni di euro nel triennio  2015-2017,
          di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel  2016  e
          30 milioni di euro nel 2017. 
              2. Il Fondo e' finalizzato ai seguenti interventi: 
              a) ricognizione degli impianti sportivi  esistenti  sul
          territorio nazionale; 
              b) realizzazione e rigenerazione di  impianti  sportivi
          con  destinazione   all'attivita'   agonistica   nazionale,
          localizzati nelle  aree  svantaggiate  del  Paese  e  nelle
          periferie urbane  e  diffusione  di  attrezzature  sportive
          nelle  stesse  aree  con  l'obiettivo  di   rimuovere   gli
          squilibri economici e sociali ivi esistenti; 
              c) completamento e  adeguamento  di  impianti  sportivi
          esistenti,  con   destinazione   all'attivita'   agonistica
          nazionale e internazionale; 
              d)   attivita'   e    interventi    finalizzati    alla
          presentazione e alla promozione della candidatura  di  Roma
          2024. 
              3. Per la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri per l'approvazione, entro  quindici  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  un  piano
          riguardante i primi  interventi  urgenti  e,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del  presente  decreto,  il  piano  pluriennale
          degli interventi, che puo' essere rimodulato  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno.  I  piani  sono  approvati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.  Per  la
          predisposizione e  attuazione  del  piano  pluriennale,  il
          Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  puo'  avvalersi  del
          personale    in    servizio    presso    altre    pubbliche
          amministrazioni in  possesso  delle  specifiche  competenze
          tecniche in materia. 
              3-bis. Nel caso in cui il  progetto  ammesso  sia  gia'
          stato finanziato con altre  risorse  pubbliche  diverse  da
          quelle  stanziate  dal  presente  articolo,   il   relativo
          intervento  e'  escluso   dal   piano   pluriennale   degli
          interventi. Resta salva la possibilita'  che,  in  sede  di
          rimodulazione annuale del  piano,  le  risorse  equivalenti
          siano  destinate,  su  richiesta  del  proponente,   previa
          valutazione da parte del CONI  dei  requisiti  necessari  e
          previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di
          altri  interventi  relativi  a  proposte  presentate  dallo
          stesso soggetto proponente, negli  stessi  modi  e  termini
          gia' previsti dal CONI, che  abbiano  analogo  o  inferiore
          importo e che posseggano i requisiti previsti. 
              4. Il CONI presenta annualmente all'Autorita' Vigilante
          una Relazione sull'utilizzo dei  Fondi  assegnati  e  sullo
          stato di realizzazione degli interventi finanziati  con  le
          risorse di cui al comma 1. L'Autorita' Vigilante invia alle
          Camere la relazione di cui al periodo precedente. 
              5. Per la realizzazione degli interventi  previsti  dal
          Piano di  cui  al  comma  3,  e'  possibile  utilizzare  le
          procedure semplificate di cui  all'articolo  1  comma  304,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
              6. Al di fuori degli interventi previsti dal  Piano  di
          cui al comma 3, le  associazioni  e  le  societa'  sportive
          senza fini di lucro possono presentare  agli  enti  locali,
          sul  cui  territorio   insiste   l'impianto   sportivo   da
          rigenerare,  riqualificare  o  ammodernare,   un   progetto
          preliminare  accompagnato  da  un  piano  di   fattibilita'
          economico   finanziaria   per    la    rigenerazione,    la
          riqualificazione e l'ammodernamento  e  per  la  successiva
          gestione con la previsione di un utilizzo teso  a  favorire
          l'aggregazione sociale e  giovanile.  Se  gli  enti  locali
          riconoscono l'interesse pubblico del progetto  affidano  la
          gestione gratuita  dell'impianto  all'associazione  o  alla
          societa'  sportiva   per   una   durata   proporzionalmente
          corrispondente al valore  dell'intervento  e  comunque  non
          inferiore a cinque anni. 
              7. Le associazioni sportive o le societa' sportive  che
          hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico  possono
          aderire alle  convenzioni  Consip  o  di  altro  centro  di
          aggregazione  regionale  per  la   fornitura   di   energia
          elettrica di  gas  o  di  altro  combustibile  al  fine  di
          garantire la gestione dello stesso impianto. 
              8. Per  interventi  di  rigenerazione,  ammodernamento,
          riqualificazione di  impianti  sportivi  non  previsti  dal
          Piano  di  cui  al  comma  3,  il  Comune  puo'  deliberare
          l'individuazione degli interventi promossi da  associazioni
          sportive  senza  scopo   di   lucro,   per   l'applicazione
          dell'articolo 24 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.
          133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          2014, n. 164. 
              Comma 149: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  44  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  44  Incentivi  per  il  rientro  in  Italia   di
          ricercatori residenti all'estero 
              1. Ai fini delle imposte sui redditi e'  escluso  dalla
          formazione del reddito di lavoro dipendente o  autonomo  il
          novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti  e
          dai ricercatori  che,  in  possesso  di  titolo  di  studio
          universitario o equiparato e non occasionalmente  residenti
          all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
          o docenza all'estero presso centri di  ricerca  pubblici  o
          privati o universita' per almeno due  anni  continuativi  e
          che  vengono  a  svolgere  la  loro  attivita'  in  Italia,
          acquisendo  conseguentemente  la  residenza   fiscale   nel
          territorio dello Stato. 
              Omissis." 
              Comma 150: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Regime speciale per lavoratori impatriati 
              1. I redditi di lavoro dipendente e di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
          2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, concorre alla formazione  del  reddito  complessivo
          limitatamente al cinquanta per cento del suo  ammontare  al
          ricorrere delle seguenti condizioni: 
              a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia  nei
          cinque  periodi   di   imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  permanere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
              b)   l'attivita'   lavorativa   viene   svolta   presso
          un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di
          un rapporto di lavoro instaurato con questa o con  societa'
          che direttamente o indirettamente controllano  la  medesima
          impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa; 
              c) l'attivita' lavorativa e'  prestata  prevalentemente
          nel territorio italiano; 
              d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi  ovvero  sono
          in  possesso  di  requisiti  di  elevata  qualificazione  o
          specializzazione come definiti con il decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3. 
              1-bis. Le condizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e
          d), non si applicano ai lavoratori autonomi. 
              2. Il criterio di determinazione del reddito di cui  al
          comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 1, della legge 30  dicembre  2010,  n.  238,  le  cui
          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle
          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e
          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di
          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica
          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una
          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di
          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma
          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'
          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori
          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',
          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione
          post lauream. 
              3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta  in  cui  e'  avvenuto  il
          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'articolo 2 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro
          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente
          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di
          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in
          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal
          beneficio. 
              4.   Il   comma   12-octies   dell'articolo   10    del
          decreto-legge 31 dicembre 2014,  n.  192,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2015,  n.  11,  e'
          abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono  trasferiti  in
          Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
              5. All'articolo 2, comma 1,  lettere  a)  e  b),  della
          legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1°
          gennaio 1969» sono abrogate." 
              Comma 151: 
              Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 2. Soggetti passivi 
              1.  Soggetti  passivi  dell'imposta  sono  le   persone
          fisiche, residenti e non  residenti  nel  territorio  dello
          Stato. 
              2. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo
          di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della  popolazione
          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
          la residenza ai sensi del codice civile. 
              2- bis. Si considerano altresi' residenti, salvo  prova
          contraria, i cittadini italiani cancellati  dalle  anagrafi
          della  popolazione  residente  e  trasferiti  in  Stati   o
          territori diversi da quelli  individuati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale." 
              Il testo  del  comma  4  dell'articolo  16  del  citato
          decreto legislativo n. 147 del 2015 e' riportato nelle note
          al comma 150. 
              Comma 153: 
              Si riporta il testo dell'articolo 4  del  decreto-legge
          28 giugno 1990,  n.  167,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227  (Rilevazione  a  fini
          fiscali di  taluni  trasferimenti  da  e  per  l'estero  di
          denaro, titoli e valori): 
              "Art. 4 Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
          attivita' 
              1. Le persone fisiche, gli enti non  commerciali  e  le
          societa' semplici ed equiparate ai  sensi  dell'articolo  5
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, residenti in Italia  che,  nel  periodo  d'imposta,
          detengono investimenti all'estero ovvero  attivita'  estere
          di natura finanziaria,  suscettibili  di  produrre  redditi
          imponibili in Italia, devono indicarli nella  dichiarazione
          annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi  di
          dichiarazione i soggetti indicati  nel  precedente  periodo
          che, pur non essendo possessori diretti degli  investimenti
          esteri e delle  attivita'  estere  di  natura  finanziaria,
          siano titolari effettivi dell'investimento  secondo  quanto
          previsto  dall'articolo  1,  comma   2,   lettera   u),   e
          dall'allegato tecnico del decreto legislativo  21  novembre
          2007, n. 231. 
              2. 
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. 
              4. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, e'  stabilito  il  contenuto  della  dichiarazione
          annuale prevista  dal  comma  1  nonche',  annualmente,  il
          controvalore  in  euro   degli   importi   in   valuta   da
          dichiarare." 
              Si riporta il testo dei commi 13 e 18 dell'articolo  19
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              "Art. 19 Disposizioni in materia di imposta di bollo su
          conti correnti, titoli,  strumenti  e  prodotti  finanziari
          nonche' su valori «scudati» e su  attivita'  finanziarie  e
          immobili detenuti all'estero 
              1. - 12. Omissis 
              13. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore degli immobili situati all'estero, a  qualsiasi  uso
          destinati dalle persone fisiche  residenti  nel  territorio
          dello Stato. 
              14. - 17. Omissis 
              18. A decorrere dal 2012 e'  istituita  un'imposta  sul
          valore dei prodotti finanziari, dei conti  correnti  e  dei
          libretti di risparmio  detenuti  all'estero  dalle  persone
          fisiche residenti nel territorio dello Stato. 
              Omissis." 
              Comma 154: 
              Il testo dell'articolo 44 del citato  decreto-legge  n.
          78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e' riportato nelle note al comma 149. 
              Il testo dell'articolo 16 del  decreto  legislativo  n.
          147 del 2015, modificato dal comma 150, e' riportato  nelle
          note al comma 150. 
              Comma 158: 
              Il riferimento al testo del decreto legislativo n.  346
          del 1990 e' riportato nelle note al comma 114. 
              Comma 160: 
              Si riporta il testo dei commi 182, 184, 186 e 189 della
          citata  legge  n.  208  del  2015,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
          lavoro,   sono   soggetti   a   una   imposta   sostitutiva
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  delle
          addizionali regionali e comunali  pari  al  10  per  cento,
          entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
          i  premi  di  risultato  di  ammontare  variabile  la   cui
          corresponsione sia legata ad incrementi  di  produttivita',
          redditivita',   qualita',   efficienza   ed    innovazione,
          misurabili e verificabili sulla base  di  criteri  definiti
          con il decreto di  cui  al  comma  188,  nonche'  le  somme
          erogate  sotto   forma   di   partecipazione   agli   utili
          dell'impresa." 
              "184. Le  somme  e  i  valori  di  cui  al  comma  2  e
          all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, non  concorrono,  nel  rispetto  dei
          limiti  ivi  indicati,  a  formare  il  reddito  di  lavoro
          dipendente,  ne'  sono  soggetti  all'imposta   sostitutiva
          disciplinata   dai   commi   da   182    a    191,    anche
          nell'eventualita' in  cui  gli  stessi  siano  fruiti,  per
          scelta del lavoratore,  in  sostituzione,  in  tutto  o  in
          parte, delle somme di cui al comma 182. Le somme e i valori
          di cui al comma 4 del medesimo  articolo  51  concorrono  a
          formare il reddito di lavoro dipendente secondo  le  regole
          ivi previste e non sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva
          disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente  articolo,
          anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per
          scelta del lavoratore,  in  sostituzione,  in  tutto  o  in
          parte, delle somme di cui al comma 182." 
              "186. Le disposizioni di cui ai  commi  da  182  a  185
          trovano  applicazione  per  il  settore   privato   e   con
          riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente  di
          importo  non  superiore,  nell'anno  precedente  quello  di
          percezione delle somme di cui al comma 182, a euro  80.000.
          Se il sostituto d'imposta  tenuto  ad  applicare  l'imposta
          sostitutiva  non  e'  lo  stesso  che  ha   rilasciato   la
          certificazione unica dei redditi per l'anno precedente,  il
          beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito  di
          lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno." 
              "189. Il limite di cui al comma 182 e'  aumentato  fino
          ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che
          coinvolgono       pariteticamente       i        lavoratori
          nell'organizzazione   del   lavoro,   con   le    modalita'
          specificate nel decreto di cui al comma 188." 
              Comma 161: 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  51  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  51.  Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente 
              1. Omissis 
              2. Non concorrono a formare il reddito 
              a) i contributi previdenziali e  assistenziali  versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
              b) ; 
              c) le somministrazioni di vitto da parte del datore  di
          lavoro, nonche' quelle in  mense  organizzate  direttamente
          dal  datore  di  lavoro  o  gestite  da  terzi,   o,   fino
          all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato
          a euro 7 nel caso in cui le  stesse  siano  rese  in  forma
          elettronica, le prestazioni  e  le  indennita'  sostitutive
          corrisposte  agli  addetti  ai  cantieri  edili,  ad  altre
          strutture lavorative a carattere  temporaneo  o  ad  unita'
          produttive  ubicate  in  zone  dove  manchino  strutture  o
          servizi di ristorazione; 
              d) le prestazioni di servizi  di  trasporto  collettivo
          alla generalita' o a  categorie  di  dipendenti;  anche  se
          affidate  a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti   servizi
          pubblici; 
              e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed  f)
          del comma 1 dell'articolo 47; 
              f)  l'utilizzazione   delle   opere   e   dei   servizi
          riconosciuti dal datore  di  lavoro  volontariamente  o  in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  offerti   alla   generalita'   dei
          dipendenti o a  categorie  di  dipendenti  e  ai  familiari
          indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al  comma
          1 dell'articolo 100; 
              f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal
          datore di  lavoro  alla  generalita'  dei  dipendenti  o  a
          categorie di dipendenti per  la  fruizione,  da  parte  dei
          familiari  indicati  nell'articolo  12,  dei   servizi   di
          educazione e istruzione anche in eta' prescolare,  compresi
          i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi,  nonche'
          per  la  frequenza  di  ludoteche  e  di  centri  estivi  e
          invernali e per borse  di  studio  a  favore  dei  medesimi
          familiari; 
              f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore  di
          lavoro alla generalita' dei dipendenti  o  a  categorie  di
          dipendenti per la fruizione dei servizi  di  assistenza  ai
          familiari   anziani   o   non   autosufficienti    indicati
          nell'articolo 12; 
              f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di
          lavoro a favore  della  generalita'  dei  dipendenti  o  di
          categorie di dipendenti per  prestazioni,  anche  in  forma
          assicurativa,  aventi  per  oggetto  il  rischio   di   non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana,   le   cui   caratteristiche   sono    definite
          dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e  2),  del
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche  sociali  27  ottobre  2009,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi  per
          oggetto il rischio di gravi patologie; 
              g) il valore delle azioni offerte alla generalita'  dei
          dipendenti per un importo  non  superiore  complessivamente
          nel periodo d'imposta a lire 4 milioni,  a  condizione  che
          non siano  riacquistate  dalla  societa'  emittente  o  dal
          datore  di  lavoro  o  comunque  cedute  prima  che   siano
          trascorsi almeno tre  anni  dalla  percezione;  qualora  le
          azioni siano cedute prima del predetto  termine,  l'importo
          che non  ha  concorso  a  formare  il  reddito  al  momento
          dell'acquisto e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
          d'imposta in cui avviene la cessione; 
              [g-bis) la differenza tra il  valore  delle  azioni  al
          momento dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal
          dipendente, a condizione  che  il  predetto  ammontare  sia
          almeno  pari  al  valore  delle  azioni  stesse  alla  data
          dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli  o  i  diritti
          posseduti dal dipendente rappresentano una  percentuale  di
          diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o  di
          partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al  10
          per cento, la predetta differenza  concorre  in  ogni  caso
          interamente a formare il reddito;] 
              h) le somme trattenute al dipendente per oneri  di  cui
          all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'  le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte delle spese sanitarie di cui  allo  stesso  articolo
          10, comma 1, lettera b). Gli importi delle  predette  somme
          ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; 
              i) le mance percepite  dagli  impiegati  tecnici  delle
          case da gioco (croupiers) direttamente o  per  effetto  del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa nella misura del 25 per  cento  dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta; 
              i-bis)   le    quote    di    retribuzione    derivanti
          dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'  di
          rinuncia all'accredito contributivo presso  l'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza utile per il  pensionamento  di  anzianita',  dopo
          aver  maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la   vigente
          normativa. 
              Omissis." 
              Comma 162: 
              Il testo  del  comma  2  dell'articolo  51  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  e'
          riportato nelle note al comma 161. 
              Comma 163: 
              Si riporta il testo del comma 207 dell'articolo 1 della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014): 
              "207.  E'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  126
          milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100  milioni
          di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1,  del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.  135,  per  1
          milione di euro per le finalita'  di  cui  all'articolo  2,
          comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  per  25
          milioni di euro per far fronte  all'eccezionale  necessita'
          di  risorse  finanziarie   da   destinare   ai   lavoratori
          socialmente utili e a quelli  di  pubblica  utilita'  della
          regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla legge
          regionale della regione Calabria 13  giugno  2008,  n.  15.
          Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo  precedente
          alla regione Calabria, la  regione  provvede  al  pagamento
          degli arretrati dell'anno 2013  relativi  ai  progetti  dei
          lavoratori socialmente utili e dei lavoratori  di  pubblica
          utilita'. Le risorse impegnate  per  le  finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono  destinate,  per  l'anno  2014,
          nella misura di 50 milioni  di  euro,  agli  enti  pubblici
          della  regione  Calabria  al  fine  di  stabilizzare,   con
          contratto di  lavoro  a  tempo  determinato,  i  lavoratori
          impegnati in attivita'  socialmente  utili,  in  quelle  di
          pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7 del
          decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,  al  fine  di
          avviare un percorso di inserimento lavorativo dei  suddetti
          lavoratori ai sensi dell'articolo 4  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonche'  in  attuazione  dei
          commi da 208 a 212 del presente articolo. Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione, sono stabiliti le modalita' e i criteri di
          assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a
          tempo determinato finanziate a favore degli  enti  pubblici
          della regione Calabria con le risorse di  cui  all'articolo
          1, comma 1156, lettera  g-bis),  della  legge  27  dicembre
          2006,  n.  296,  possono  essere   effettuate   in   deroga
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo  76,
          comma  7,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi
          557 e  562,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni, fermo restando  il  rispetto  del
          patto di stabilita' interno. In caso  di  mancato  rispetto
          del patto di stabilita' interno per l'anno  2013,  al  solo
          fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro
          a tempo determinato  fino  al  31  dicembre  2014,  non  si
          applica la  sanzione  di  cui  al  comma  26,  lettera  d),
          dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e
          successive modificazioni." 
              Comma 164: 
              Si riporta il testo del comma 34 dell'articolo 2  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2 Ammortizzatori sociali 
              1. - 33. Omissis 
              34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il  contributo  di
          cui al comma  31  non  e'  dovuto  nei  seguenti  casi:  a)
          licenziamenti  effettuati  in  conseguenza  di   cambi   di
          appalto, ai quali siano succedute assunzioni  presso  altri
          datori di lavoro, in attuazione  di  clausole  sociali  che
          garantiscano  la  continuita'  occupazionale  prevista  dai
          contratti collettivi nazionali di  lavoro  stipulati  dalle
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale; b) interruzione di rapporto di  lavoro  a  tempo
          indeterminato, nel settore  delle  costruzioni  edili,  per
          completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
          minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. 
              Omissis." 
              Comma 165: 
              Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2  della
          legge  8  agosto  1995,  n.  335   (Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare): 
              "Art. 2 (Armonizzazione) 
              1. - 25. Omissis 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (59) , sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 79 dell'articolo 1  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              "1. - 78. Omissis. 
              79.  Con  riferimento  agli  iscritti   alla   gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, che non  risultino  assicurati  presso
          altre   forme   obbligatorie,    l'aliquota    contributiva
          pensionistica e la relativa aliquota  contributiva  per  il
          computo delle prestazioni pensionistiche  e'  stabilita  in
          misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari
          al 25 per cento per l'anno 2009, in misura pari al  26  per
          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari  al  27  per
          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento
          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
          cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
          33 per cento a decorrere dall'anno 2018. Con effetto dal 1º
          gennaio  2008  per  i  rimanenti  iscritti  alla   predetta
          gestione  l'aliquota  contributiva   pensionistica   e   la
          relativa  aliquota  contributiva  per  il   computo   delle
          prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al
          17 per cento per gli anni 2008-2011, al 18  per  cento  per
          l'anno 2012 al 20 per cento per  l'anno  2013,  al  22  per
          cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015  e
          al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016. 
              Omissis." 
              Comma 166: 
              Si riporta il testo dell'articolo 24 del  decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla
          presente legge: 
              "Art.  24  Disposizioni  in  materia   di   trattamenti
          pensionistici 
              1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a
          garantire il rispetto, degli impegni internazionali  e  con
          l'Unione europea, dei vincoli di  bilancio,  la  stabilita'
          economico-finanziaria e a rafforzare la  sostenibilita'  di
          lungo periodo  del  sistema  pensionistico  in  termini  di
          incidenza della spesa previdenziale  sul  prodotto  interno
          lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: 
              a)   equita'   e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
              b)   flessibilita'    nell'accesso    ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
              c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
              a) «pensione di vecchiaia»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
              b)  «pensione  anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
              a)  62  anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
              b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
              c) per i lavoratori dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
              d)  per  i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
          66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335
          e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26
          maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
          1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
          periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 12-bis dopo le parole  "e  all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
              b) al  comma  12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
              c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'  soppressa,
          alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter  dell'articolo  12  del
          citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,
          n. 223, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  per
          effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre
          2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
              e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato  dall'articolo  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
              a) i  lavoratori  che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
              b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento  di
          vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
          6, lettera a), con un'eta' anagrafica non  inferiore  a  64
          anni  qualora  maturino   entro   il   31   dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.
          122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
          dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'articolo 1  della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, all'articolo 1  del  decreto  legislativo  21
          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              - al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
              - al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
              - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
          4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
              - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
              - al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. (Abrogato). 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. 
              19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
          al 1° gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
              a) le disposizioni di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
              b) un contributo di solidarieta', per gli anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: 
              a) nella misura del 100 per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              b) nella misura del 40  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              c) nella misura del 20  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              d) nella misura del 10  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              e) non e' riconosciuta per i trattamenti  pensionistici
          complessivamente  superiori  a  sei  volte  il  trattamento
          minimo INPS con  riferimento  all'importo  complessivo  dei
          trattamenti medesimi. 
              25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013  come  determinata  dal
          comma 25, con  riguardo  ai  trattamenti  pensionistici  di
          importo complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento
          minimo INPS e' riconosciuta: 
              a) negli anni 2014 e  2015  nella  misura  del  20  per
          cento; 
              b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del  50  per
          cento. 
              25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa vigente. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212 (252), le  disposizioni  di  cui  al  presente
          comma si applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai
          compensi  il  cui  diritto  alla  percezione  e'  sorto   a
          decorrere dal 1° gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro»." 
              Comma 167: 
              Il testo del comma  26  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165. 
              Comma 168: 
              La  legge  30  marzo  2001,  n.  152   recante   "Nuova
          disciplina per gli istituti di patronato  e  di  assistenza
          sociale" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 97 del 27 aprile
          2001. 
              Comma 169: 
              Per il riferimento al testo della legge n. 152 del 2001
          vedasi in note al comma 168. 
              Si riporta il testo dell'articolo  125-ter  del  citato
          decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 125-ter Recesso del consumatore 
              1.  Il  consumatore  puo'  recedere  dal  contratto  di
          credito entro quattordici giorni; il termine decorre  dalla
          conclusione del contratto o, se successivo, dal momento  in
          cui  il  consumatore  riceve  tutte  le  condizioni  e   le
          informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma
          1. In caso di uso di tecniche di comunicazione  a  distanza
          il termine e' calcolato  secondo  l'articolo  67-duodecies,
          comma 3, del Codice del consumo. 
              2. Il consumatore che recede: 
              a) ne da' comunicazione  al  finanziatore  inviandogli,
          prima della scadenza del termine previsto dal comma 1,  una
          comunicazione secondo le modalita' prescelte nel  contratto
          tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2,  del  Codice
          del consumo; 
              b) se il contratto ha avuto esecuzione in  tutto  o  in
          parte, entro trenta giorni dall'invio  della  comunicazione
          prevista dalla lettera a), restituisce il capitale  e  paga
          gli interessi maturati fino al momento della  restituzione,
          calcolati secondo quanto stabilito dal contratto.  Inoltre,
          rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da  questo
          corrisposte alla pubblica amministrazione. 
              3. Il finanziatore non puo' pretendere somme  ulteriori
          rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b). 
              4. Il recesso disciplinato  dal  presente  articolo  si
          estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni  e
          ai  termini  eventualmente  previsti  dalla  normativa   di
          settore, ai contratti aventi a  oggetto  servizi  accessori
          connessi col contratto di credito,  se  tali  servizi  sono
          resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base  di  un
          accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo   e'
          presunta.  E'  ammessa,  da  parte  del  terzo,  la   prova
          contraria. 
              5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai  contratti
          disciplinati  dal  presente  capo  non  si  applicano   gli
          articoli 64, 65,  66,  67-duodecies  e  67-ter  decies  del
          Codice del consumo." 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  67-duodecies  del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  (Codice  del
          consumo, a norma dell'articolo  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229): 
              "Art. 67-duodecies. Diritto di recesso 
              1. Il consumatore dispone di un termine di  quattordici
          giorni per recedere dal  contratto  senza  penali  e  senza
          dover indicare il motivo. 
              2. Il predetto termine e' esteso a trenta giorni per  i
          contratti a distanza aventi per  oggetto  le  assicurazioni
          sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,
          n. 209, recante Codice delle assicurazioni  private,  e  le
          operazioni  aventi  ad  oggetto  gli  schemi  pensionistici
          individuali. 
              3. Il termine durante il quale puo'  essere  esercitato
          il diritto di recesso decorre alternativamente: 
              a) dalla data della conclusione del  contratto,  tranne
          nel caso delle assicurazioni sulla vita, per  le  quali  il
          termine  comincia  a  decorrere  dal  momento  in  cui   al
          consumatore  e'  comunicato  che  il  contratto  e'   stato
          concluso; 
              b)  dalla  data  in  cui  il  consumatore   riceve   le
          condizioni  contrattuali   e   le   informazioni   di   cui
          all'articolo 67-undecies, se  tale  data  e'  successiva  a
          quella di cui alla lettera a). 
              4. L'efficacia dei contratti  relativi  ai  servizi  di
          investimento e' sospesa durante la decorrenza  del  termine
          previsto per l'esercizio del diritto di recesso. 
              5. Il diritto di recesso non si applica: 
              a) ai  servizi  finanziari,  diversi  dal  servizio  di
          gestione su base individuale di portafogli di  investimento
          se gli investimenti non sono stati  gia'  avviati,  il  cui
          prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario  che
          il fornitore non e' in grado di controllare e  che  possono
          aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad  esempio
          i servizi riguardanti: 
              1) operazioni di cambio; 
              2) strumenti del mercato monetario; 
              3) valori mobiliari; 
              4) quote di un organismo di investimento collettivo; 
              5) contratti a termine  fermo  (futures)  su  strumenti
          finanziari,  compresi  gli  strumenti  equivalenti  che  si
          regolano in contanti; 
              6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 
              7) contratti swaps su tassi d'interesse,  su  valute  o
          contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari
          (equity swaps); 
              8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
          previsto dalla presente  lettera,  compresi  gli  strumenti
          equivalenti che si regolano in contanti. Sono  comprese  in
          particolare in questa categoria le opzioni su valute  e  su
          tassi d'interesse; 
              b) alle polizze di assicurazione viaggio  e  bagagli  o
          alle analoghe  polizze  assicurative  a  breve  termine  di
          durata inferiore a un mese; 
              c) ai contratti interamente  eseguiti  da  entrambe  le
          parti su esplicita richiesta scritta del consumatore  prima
          che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso; 
              d)  alle  dichiarazioni  dei   consumatori   rilasciate
          dinanzi ad  un  pubblico  ufficiale  a  condizione  che  il
          pubblico  ufficiale  confermi  che  al   consumatore   sono
          garantiti i diritti di cui all' articolo 67-undecies, comma
          1. 
              6. Se esercita il diritto di  recesso,  il  consumatore
          invia,  prima  dello  scadere  del  termine  e  secondo  le
          istruzioni che gli sono state date ai  sensi  dell'articolo
          67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione  scritta
          al fornitore, mediante lettera raccomandata con  avviso  di
          ricevimento o altro mezzo indicato ai  sensi  dell'articolo
          67-septies, comma 1, lettera d). 
              7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione
          dei contratti di credito disciplinata  dagli  articoli  67,
          comma 6, e 77. 
              8. Se  ad  un  contratto  a  distanza  relativo  ad  un
          determinato  servizio  finanziario  e'  aggiunto  un  altro
          contratto  a  distanza   riguardante   servizi   finanziari
          prestati da un fornitore o da un terzo  sulla  base  di  un
          accordo tra il  terzo  e  il  fornitore,  questo  contratto
          aggiuntivo e' risolto,  senza  alcuna  penale,  qualora  il
          consumatore eserciti il suo diritto di recesso  secondo  le
          modalita' fissate dal presente articolo." 
              Comma 170: 
              Il titolo VI (TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
          E  DEI  RAPPORTI  CON  I  CLIENTI)   del   citato   decreto
          legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 115 a
          128-ter. 
              Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante
          "Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. 
              Comma 171: 
              Si riporta il testo del comma 8  dell'articolo  30  del
          citato decreto legislativo n. 231 del 2007: 
              "Art. 30. Modalita' di  esecuzione  degli  obblighi  di
          adeguata verifica della clientela da parte di terzi 
              1. - 7. Omissis 
              8.  Nel  caso   di   rapporti   continuativi   relativi
          all'erogazione  di  credito  al  consumo,  di  leasing,  di
          emissione  di  moneta  elettronica  o  di  altre  tipologie
          operative indicate dalla Banca d'Italia,  l'identificazione
          puo' essere  effettuata  da  collaboratori  esterni  legati
          all'intermediario  da  apposita  convenzione,  nella  quale
          siano  specificati  gli  obblighi  previsti  dal   presente
          decreto e ne siano conformemente regolate le  modalita'  di
          adempimento." 
              Comma 172: 
              Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 26. Fondi di solidarieta' bilaterali 
              1.  Le  organizzazioni  sindacali   e   imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          stipulano   accordi   e   contratti    collettivi,    anche
          intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di  fondi
          di solidarieta' bilaterali per i settori che non  rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, con la finalita' di assicurare ai  lavoratori  una
          tutela in costanza  di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di
          riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa  per  le
          cause  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al  predetto
          Titolo. 
              2. I fondi di cui al  comma  1  sono  istituiti  presso
          l'INPS,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90  giorni
          dagli accordi e contratti collettivi  di  cui  al  medesimo
          comma. 
              3. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  1  e  2
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi a oggetto la  disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del  comitato  amministratore  di  cui
          all'articolo 36. 
              4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla  base
          degli  accordi  e   contratti   collettivi,   l'ambito   di
          applicazione dei fondi di cui al comma 1,  con  riferimento
          al settore di  attivita',  alla  natura  giuridica  e  alla
          classe di ampiezza dei datori  di  lavoro.  Il  superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  e'  verificato  mensilmente  con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              5. I fondi di cui al comma  1  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 1 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              7. L'istituzione  dei  fondi  di  cui  al  comma  1  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  che   non   rientrano
          nell'ambito di  applicazione  del  Titolo  I  del  presente
          decreto, in relazione ai  datori  di  lavoro  che  occupano
          mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
          raggiungimento della soglia dimensionale vengono  computati
          anche gli apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              8. I fondi gia' costituiti ai sensi del  comma  1  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano
          alle disposizioni di cui al comma 7 entro  il  31  dicembre
          2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore,
          che  occupano  mediamente  piu'   di   cinque   dipendenti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  i
          contributi da questi gia'  versati  o  comunque  dovuti  ai
          fondi di cui al primo periodo vengono trasferiti  al  fondo
          di integrazione salariale. 
              9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla  finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
              a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in
          termini di importi  o  durate,  rispetto  alle  prestazioni
          previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di
          lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di
          importo, rispetto a trattamenti di  integrazione  salariale
          previsti dalla normativa vigente; 
              b) prevedere un assegno straordinario per  il  sostegno
          al  reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
              c) contribuire al finanziamento di programmi  formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di  cui
          al comma 1 possono essere istituiti anche  in  relazione  a
          settori di attivita' e classi di  ampiezza  dei  datori  di
          lavoro che gia' rientrano nell'ambito di  applicazione  del
          Titolo I del presente decreto. Per le imprese nei confronti
          delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia
          di indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli  articoli  4  e
          seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  successive
          modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui al
          comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              11. Gli accordi e i  contratti  collettivi  di  cui  al
          comma 1 possono prevedere che nel fondo di cui al  medesimo
          comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito." 
              "Art. 27. Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi 
              1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26,
          in  riferimento  ai  settori   dell'artigianato   e   della
          somministrazione di lavoro  nei  quali,  in  considerazione
          dell'operare di  consolidati  sistemi  di  bilateralita'  e
          delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni
          sindacali   e   imprenditoriali    comparativamente    piu'
          rappresentative a livello  nazionale  hanno  adeguato  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto  le  fonti
          normative e istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,
          ovvero dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118
          della  legge  n.  388  del  2000,  o  del  fondo   di   cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre  2003,
          n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo  26,  comma
          1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 
              2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
          sia avvenuta la confluenza, in tutto  o  in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
              3. I fondi di cui al  comma  1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
              a) un assegno  di  durata  e  misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; 
              b) l'assegno di solidarieta' di  cui  all'articolo  31,
          eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto  al
          comma 2 di  tale  articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
              4.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i
          contratti collettivi definiscono: 
              a) un'aliquota complessiva di  contribuzione  ordinaria
          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione
          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti
          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31
          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal
          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione
          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 
              b)  le  tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
              c)    l'adeguamento    dell'aliquota    in     funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
              d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
          fondo interprofessionale istituito ai  sensi  dell'articolo
          118 della legge n. 388 del 2000; 
              e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo  previsto  dall'articolo
          12 del decreto legislativo  n.  276  del  2003,  prevedendo
          un'aliquota  complessiva  di  contribuzione  ordinaria   di
          finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo  carico  del
          datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo  0,30  per
          cento  della  retribuzione   imponibile   previdenziale   a
          decorrere dal 1° gennaio 2016; 
              f) la possibilita' per il fondo di cui al  comma  1  di
          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
          a) e b); 
              g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui
          al comma 1. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
              a)  criteri  volti  a   garantire   la   sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
              b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
              c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
              d)  modalita'  volte  a  rafforzare  la   funzione   di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
          conferita dall'articolo 1, comma  39,  della  L.  8  agosto
          1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di  riscatto  e
          di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): 
              "7. Modalita' di determinazione della contribuzione. 
              1.  L'importo  del  contributo   volontario   e'   pari
          all'aliquota   di   finanziamento,    prevista    per    la
          contribuzione  obbligatoria  alla  gestione  pensionistica,
          applicata all'importo medio della  retribuzione  imponibile
          percepita nell'anno di  contribuzione  precedente  la  data
          della domanda. 
              2. L'importo minimo di retribuzione  sulla  quale  sono
          commisurati  i  contributi  volontari   non   puo'   essere
          inferiore alla  retribuzione  settimanale,  determinata  ai
          sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge  12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. 
              3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
          tutte le categorie di prosecutori volontari non puo' essere
          inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma
          2, per i lavoratori dipendenti  comuni.  Per  le  categorie
          tenute al versamento di contributi volontari  mensili  tale
          importo e' ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente,
          l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai
          fondi esclusivi o sostitutivi  dell'assicurazione  generale
          obbligatoria nel caso di  minimi  retributivi  superiori  a
          quelli indicati nel presente comma. 
              4.  Per  i  prosecutori  volontari   autorizzati   alla
          prosecuzione volontaria nelle  gestioni  speciali  per  gli
          artigiani,  i  commercianti  ed  i   coltivatori   diretti,
          mezzadri e coloni, restano ferme  le  disposizioni  di  cui
          agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233. 
              5. Le retribuzioni sulle quali e'  calcolato  l'importo
          del contributo volontario sono rivalutate  annualmente  con
          effetto dal 1°  gennaio  di  ciascun  anno,  in  base  alla
          variazione dell'indice del  costo  della  vita  determinato
          dall'ISTAT nell'anno precedente. 
              6.  L'assicurato,  il  quale  riprenda   i   versamenti
          volontari dopo un periodo di rioccupazione alle  dipendenze
          di terzi, puo' ottenere,  a  domanda,  la  rideterminazione
          dell'importo del contributo volontario da lui dovuto.  Tale
          importo  e'  calcolato  sulla  base   della   media   delle
          retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa  dei
          versamenti stessi. La domanda  di  cui  sopra  deve  essere
          presentata, a pena di decadenza,  entro  180  giorni  dalla
          cessazione del rapporto di lavoro. 
              7. Per gli  assicurati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del
          presente decreto, l'importo del contributo  e'  commisurato
          alla  retribuzione  media  della   classe   precedentemente
          assegnata. 
              8.  Gli  assicurati,  ai  quali  e'   stata   assegnata
          anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe,
          vigente pro-tempore, hanno facolta' di richiedere, entro un
          anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione
          corrispondente a quella media,  percepita  in  costanza  di
          rapporto  di  lavoro  nell'anno  precedente  la   data   di
          decorrenza    dell'autorizzazione     alla     prosecuzione
          volontaria." 
              Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 116 della
          citata legge n. 388 del 2000: 
              "Articolo 116. (Misure  per  favorire  l'emersione  del
          lavoro irregolare) 
              1. - 7. Omissis 
              8. I soggetti  che  non  provvedono  entro  il  termine
          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle
          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti: 
              a)  nel  caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi o premi, il cui ammontare  e'  rilevabile  dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge; 
              b) in caso  di  evasione  connessa  a  registrazioni  o
          denunce obbligatorie omesse o non conformi al  vero,  cioe'
          nel caso in cui  il  datore  di  lavoro,  con  l'intenzione
          specifica di non versare  i  contributi  o  premi,  occulta
          rapporti  di  lavoro  in  essere  ovvero  le   retribuzioni
          erogate, al pagamento di una sanzione  civile,  in  ragione
          d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile  non  puo'
          essere  superiore  al  60  per   cento   dell'importo   dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. Qualora la denuncia della situazione  debitoria  sia
          effettuata  spontaneamente   prima   di   contestazioni   o
          richieste da parte degli enti impositori e  comunque  entro
          dodici mesi dal termine  stabilito  per  il  pagamento  dei
          contributi  o  premi  e  sempreche'   il   versamento   dei
          contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
          denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge. 
              Omissis." 
              Comma 173: 
              Si riporta il testo del comma 32 dell'articolo 1  della
          citata legge n. 190 del 2014: 
              "32. E' istituito presso l'INPS un  Fondo  di  garanzia
          per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma  30  per  le
          imprese  aventi  alle  dipendenze  un  numero  di   addetti
          inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a  100  milioni
          di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e
          alimentato dal gettito contributivo di  cui  al  comma  29,
          secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'   a   prima
          richiesta,  esplicita,   incondizionata,   irrevocabile   e
          onerosa nella misura di cui al comma 29. Gli interventi del
          Fondo sono  assistiti  dalla  garanzia  dello  Stato  quale
          garanzia di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'  elencata
          nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Fondo  di  garanzia  e'
          surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato,  nel
          privilegio di cui  all'articolo  2751-bis,  numero  1,  del
          codice civile. Per tali  somme  si  applicano  le  medesime
          modalita' di recupero dei crediti contributivi." 
              Si riporta il testo dell'articolo 2751-bis  del  codice
          civile: 
              "Art. 2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni,
          crediti dei coltivatori diretti,  delle  societa'  od  enti
          cooperativi e delle imprese artigiane 
              Hanno  privilegio  generale  sui   mobili   i   crediti
          riguardanti: