art. 1 note (parte 6)

           	
				
 
              7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede  mediante  le
          risorse di uno specifico Fondo  istituito  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali. La dotazione del Fondo e' pari ad euro 200 milioni
          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  limite  dell'1  per
          cento delle risorse attribuite  al  Fondo,  possono  essere
          finanziate attivita' di assistenza tecnica per il  supporto
          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  monitoraggio  e  la
          valutazione  degli  interventi,   nonche'   iniziative   di
          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli
          interventi. All'attuazione e alla gestione  dell'intervento
          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.
          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine
          cronologico di presentazione delle domande e, nel  caso  di
          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base
          pluriennale con riferimento alla durata della  prestazione,
          l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,
          fornendo  immediata  comunicazione  anche   attraverso   il
          proprio sito internet. 
              8. All'eventuale riconoscimento  dell'ASDI  negli  anni
          successivi al 2015 si provvede con le risorse  previste  da
          successivi  provvedimenti  legislativi  che   stanzino   le
          occorrenti risorse finanziarie  e  in  particolare  con  le
          risorse derivanti dai  decreti  legislativi  attuativi  dei
          criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014. 
              Comma 239: 
              Si riporta il testo dei commi 387 e 388 dell'articolo 1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "387. Per l'anno 2016 le risorse di cui  al  comma  386
          sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono  le
          priorita' del Piano di cui al medesimo comma: 
              a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura
          di  contrasto  alla  poverta',  intesa   come   estensione,
          rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
          all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
          n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui  al  comma
          386, all'avvio  del  Programma  si  procede  con  rinnovati
          criteri e procedure definiti ai sensi del  citato  articolo
          60 del decreto-legge n.  5  del  2012,  garantendo  in  via
          prioritaria  interventi  per  nuclei  familiari   in   modo
          proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo
          conto della presenza, all'interno del nucleo familiare,  di
          donne in stato di  gravidanza  accertata  da  definire  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. Nel  2016  al  Programma  sono
          destinati 380 milioni di euro incrementando a tal  fine  in
          misura  pari  al  predetto  importo   il   Fondo   di   cui
          all'articolo 81, comma  29,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse gia' destinate alla
          sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
          28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' dall'articolo 1,  comma
          216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al   comma   386   e'
          corrispondentemente ridotta di  380  milioni  di  euro  per
          l'anno 2016; 
              b) fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  43,
          comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
          all'ulteriore incremento dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 16, comma 7,  del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno  di  disoccupazione
          (ASDI),  per  220   milioni   di   euro   con   conseguente
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al comma 386. 
              388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di  cui
          al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o  piu'
          provvedimenti legislativi di riordino  della  normativa  in
          materia di trattamenti, indennita', integrazioni di reddito
          e assegni di natura  assistenziale  o  comunque  sottoposti
          alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti
          all'estero, nonche' in materia di accesso alle  prestazioni
          sociali, finalizzati all'introduzione  di  un'unica  misura
          nazionale  di  contrasto  alla  poverta',  correlata   alla
          differenza tra il reddito familiare del beneficiario  e  la
          soglia di poverta' assoluta, e alla razionalizzazione degli
          strumenti e dei trattamenti esistenti." 
              Il testo del comma 386  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note al comma 238. 
              Il  testo   dell'articolo   16   del   citato   decreto
          legislativo n. 22 del 2015 e' riportato nelle note al comma
          238. 
              Comma 240: 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto-legge   n.   185   del   2008,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e'  riportato
          nelle note al comma 221. 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  3  dell'articolo  32
          del citato  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 32. Incentivi per il contratto  di  apprendistato
          per  la  qualifica,  il  diploma  e   il   certificato   di
          specializzazione tecnica superiore 
              1.  A  titolo  sperimentale,  per  le  assunzioni   con
          contratto di apprendistato per la qualifica  e  il  diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
          presente provvedimento e  fino  al  31  dicembre  2016,  si
          applicano i seguenti benefici: 
              a)   non   trova   applicazione   il   contributo    di
          licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e  32,  della
          legge n. 92 del 2012; 
              b) l'aliquota contributiva del  10  per  cento  di  cui
          all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, e' ridotta al 5 per cento; 
              c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei  contributi  a
          carico del datore di lavoro di finanziamento  dell'ASpI  di
          cui all'articolo 42,  comma  6,  lettera  f),  del  decreto
          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30  per  cento,
          previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. 
              2. - Omissis. 
              3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma  1,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81,  a  titolo
          sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017, le risorse  di
          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  n.
          144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro  per
          l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di  27
          milioni  di  euro  per  l'anno   2017   da   destinare   al
          finanziamento    dei     percorsi     formativi     rivolti
          all'apprendistato   per   la   qualifica   e   il   diploma
          professionale,  il   diploma   di   istruzione   secondaria
          superiore e  il  certificato  di  specializzazione  tecnica
          superiore e dei percorsi formativi  rivolti  all'alternanza
          scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1,  comma  7,  lettera
          d), della legge n. 183 del 2014 e del  decreto  legislativo
          15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di cui  al  primo
          periodo del  presente  comma  e'  finalizzata  a  elaborare
          modelli per l'occupazione dei giovani di  cui  all'articolo
          43, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81
          ed e' promossa dal Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione
          dell'universita' e della ricerca, d'intesa con le Regioni e
          le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   anche
          avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio  1987,
          n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del
          presente comma da destinare prioritariamente ai percorsi di
          formazione  nell'ambito  del  sistema   di   istruzione   e
          formazione professionale. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 6 del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.   608
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  lavori  socialmente
          utili, di interventi a sostegno del reddito e  nel  settore
          previdenziale), introdotto dall'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  20  marzo  2014,  n.  34,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.  78  e  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. (Norme in materia di  integrazione  salariale,
          contratti di solidarieta' e incentivazione ai contratti  di
          lavoro a tempo parziale) 
              1. - 4. Omissis 
              4-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti  criteri  per
          la concessione del beneficio della  riduzione  contributiva
          di  cui  al  comma  4,  entro  i   limiti   delle   risorse
          disponibili. Il limite di  spesa  di  cui  all'articolo  3,
          comma 8,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  come
          rideterminato dall'articolo 1, comma 524,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e'  pari
          ad euro 30 milioni annui. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  44  del
          citato decreto legislativo n. 148 del 2015: 
              "Art. 44. Disposizioni finali e transitorie 
              1. - 6-bis. - Omissis 
              7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.
          185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          2 del 2009, e' incrementato di euro  5.286.187  per  l'anno
          2015 e di euro 5.510.658  per  l'anno  2016,  ai  fini  del
          finanziamento di misure per  il  sostegno  al  reddito  dei
          lavoratori di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma.
          Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente  comma,
          pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  a  euro  5.510.658
          per  l'anno  2016,  si  provvede  mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          1, comma 22, della legge n. 147 del 2013.  Conseguentemente
          il medesimo articolo 1, comma 22, della legge  n.  147  del
          2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata   la
          concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
          2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,
          come rifinanziato dal presente  comma,  di  misure  per  il
          sostegno al reddito, in  deroga  a  quanto  previsto  dalla
          normativa  vigente,  per  i  lavoratori  dipendenti   dalle
          imprese del settore del call-center. 
              Omissis." 
              Comma 241: 
              Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  24  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80  (Misure  per  la
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di  lavoro,
          in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183): 
              "Art. 24. Congedo per le donne vittime di  violenza  di
          genere 
              1.  La  dipendente  di  datore  di  lavoro  pubblico  o
          privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita  nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati dai servizi sociali del  comune  di
          residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di
          cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
          n. 119, ha il diritto di astenersi dal  lavoro  per  motivi
          connessi al suddetto percorso di protezione per un  periodo
          massimo di tre mesi. 
              Omissis." 
              Comma 242: 
              Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          29 luglio 1981,  n.  402,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 settembre 1981, n. 537  (Contenimento  della
          spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni): 
              "Art. 1. Minimale di retribuzione ai fini contributivi. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al  31  maggio
          1981 i  limiti  minimi  di  retribuzione  giornaliera,  ivi
          compresa   la   misura   giornaliera   dei   salari    medi
          convenzionali, sono stabiliti, per tutte  le  contribuzioni
          dovute in materia  di  previdenza  ed  assistenza  sociale,
          nelle misure risultanti dalle tabelle A  e  B  allegate  al
          presente decreto. 
              I  limiti  minimi  di  retribuzione  di  cui  al  comma
          precedente sono aumentati ogni anno, a  partire  dal  1982,
          nella stessa  misura  percentuale  delle  variazioni  delle
          pensioni che si verificano  in  applicazione  dell'art.  19
          della L. 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10
          lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale  da
          effettuarsi con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale in riferimento ai  minimi  previsti  dai
          contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
          settori omogenei. La prima revisione triennale  ha  effetto
          dal 1° gennaio 1984. 
              Con la stessa decorrenza di  cui  al  primo  comma,  il
          limite minimo di retribuzione giornaliera per i  lavoratori
          soci di societa' e di enti cooperativi, anche di  fatto,  e
          loro organismi associati soggetti  alle  norme  di  cui  al
          D.P.R. 30 aprile  1970,  n.  602,  per  i  pescatori  della
          piccola pesca marittima e delle acque interne di  cui  alla
          L. 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori  a  domicilio,
          e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in  materia
          di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000. 
              L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
          comma precedente varia nella stessa  misura  percentuale  e
          con la stessa decorrenza delle  variazioni  delle  pensioni
          che si verificano in applicazione dell'art. 19 della L.  30
          aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle  10  lire  per
          eccesso. 
              Il presente  articolo  non  si  applica  ai  contributi
          dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari  ed
          ai  contributi  dovuti  per  la   prosecuzione   volontaria
          dell'assicurazione generale obbligatoria. 
              Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle  A,  B  e  C
          allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono  sostituite
          dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto." 
              Comma 244: 
              Il testo dell'articolo 26 del citato d. lgs. n. 148 del
          2015 e' riportato nelle note al comma 172. 
              Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
          legislativo n. 148 del 2015: 
              "Art. 35. Equilibrio finanziario dei fondi 
              1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26,  27  e
          28 hanno obbligo di bilancio  in  pareggio  e  non  possono
          erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              2. Gli interventi  a  carico  dei  fondi  di  cui  agli
          articoli 26, 27 e 28 sono concessi previa  costituzione  di
          specifiche riserve finanziarie  ed  entro  i  limiti  delle
          risorse gia' acquisite. 
              3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli  26  e  28
          hanno   obbligo   di   presentazione,   sin   dalla    loro
          costituzione, di bilanci di previsione a otto  anni  basati
          sullo scenario macroeconomico coerente con il piu'  recente
          Documento  di  economia  e  finanza  e  relativa  Nota   di
          aggiornamento. 
              4. Sulla base del bilancio  di  previsione  di  cui  al
          comma 3, il comitato amministratore di cui all'articolo  36
          ha facolta' di proporre modifiche in relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              5. In caso di necessita' di assicurare il  pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          4,  l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 4, l'INPS e' tenuto a non erogare le  prestazioni  in
          eccedenza." 
              Si riporta il testo  dell'articolo  20  della  legge  8
          agosto  1972,  n.   457   (Miglioramenti   ai   trattamenti
          previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per  la
          integrazione  del  salario   in   favore   dei   lavoratori
          agricoli): 
              "Art. 20. Il contributo a carico del datore  di  lavoro
          e' dovuto per tutti  i  lavoratori  dipendenti  non  aventi
          qualifica impiegatizia ed e' commisurato  al  3  per  cento
          della  retribuzione  corrisposta,  determinata   ai   sensi
          dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27
          aprile 1968, n. 488. 
              Non  si  applica,  ai  fini   della   riscossione   del
          contributo di cui al comma precedente, l'art.  15,  secondo
          comma, del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949." 
              Comma 246: 
              La legge 13 marzo 1958, n. 250  recante  "Previdenze  a
          favore dei pescatori della piccola pesca marittima e  delle
          acque interne" e' pubblicata nella Gazz. Uff. n. 83  del  5
          aprile 1958. 
              Comma 248: 
              Il titolo II (Fondi di solidarieta') del citato decreto
          legislativo n. 148 del 2015 comprende gli articoli da 26  a
          40. 
              Comma 249: 
              Il testo del comma  26  dell'articolo  2  della  citata
          legge n. 335 del 1995 e' riportato nelle note al comma 165. 
              Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 8. Determinazione del reddito complessivo 
              1. Il  reddito  complessivo  si  determina  sommando  i
          redditi di ogni  categoria  che  concorrono  a  formarlo  e
          sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio  di  imprese
          commerciali di  cui  all'articolo  66  e  quelle  derivanti
          dall'esercizio di arti  e  professioni.  Non  concorrono  a
          formare il reddito complessivo dei percipienti  i  compensi
          non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
              2. Le perdite delle societa' in nome collettivo  ed  in
          accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche'  quelle
          delle societa' semplici e delle associazioni  di  cui  allo
          stesso  articolo  derivanti  dall'esercizio   di   arti   e
          professioni, si sottraggono per ciascun socio  o  associato
          nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
          della  societa'  in  accomandita  semplice   che   eccedono
          l'ammontare del capitale sociale la  presente  disposizione
          si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 
              3.  Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di  imprese
          commerciali e  quelle  derivanti  dalla  partecipazione  in
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          computate in diminuzione dai  relativi  redditi  conseguiti
          nei periodi di imposta e per la differenza nei  successivi,
          ma non oltre il quinto,  per  l'intero  importo  che  trova
          capienza in essi. La presente disposizione non  si  applica
          per le perdite determinate a  norma  dell'articolo  66.  Si
          applicano le disposizioni dell'articolo  84,  comma  2,  e,
          limitatamente  alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in
          accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
          articolo 84." 
              Comma 250: 
              Il testo degli articoli 1, comma 2, e 70, comma  4  del
          citato decreto legislativo n. 165  del  2001  e'  riportato
          nelle note al comma 184. 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 79
          del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140
          del 1997, e' riportato nelle note al comma 184. 
              Il testo dell'articolo 24 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          214 del 2011, e' riportato nelle note al comma 166. 
              Comma 251: 
              Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 13  della
          legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro
          dei disabili): 
              "Art. 13. Incentivi alle assunzioni. 
              1. - 3. Omissis 
              4. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
          il cui finanziamento e' autorizzata la  spesa  di  lire  40
          miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro  37  milioni  per
          l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno  2008.
          A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo  e
          nei limiti del  5  per  cento  delle  risorse  complessive,
          possono essere  finanziate  sperimentazioni  di  inclusione
          lavorativa delle  persone  con  disabilita'  da  parte  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le  risorse
          sono attribuite  per  il  tramite  delle  regioni  e  delle
          province autonome di Trento e  di  Bolzano  sulla  base  di
          linee guida adottate  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 14  della
          citata legge n. 68 del 1999: 
              "Art.  14.  Fondo  regionale  per   l'occupazione   dei
          disabili. 
              1. Le  regioni  istituiscono  il  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili, di seguito denominato  «Fondo»,
          da destinare al finanziamento dei  programmi  regionali  di
          inserimento lavorativo e dei relativi servizi. 
              Omissis." 
              Comma 252: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9  del   decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa
          di  principio  in  materia  di  diritto   allo   studio   e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
              "Art. 9 Graduazione dei contributi per la frequenza  ai
          corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai
          contributi 
              1.  Ai  fini   della   graduazione   dell'importo   dei
          contributi dovuti per la  frequenza  ai  corsi  di  livello
          universitario, le universita' statali e le  istituzioni  di
          alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito
          denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica
          degli iscritti secondo le modalita' previste  dall'articolo
          8, comma 3, e possono tenere  conto  dei  differenziali  di
          costo  di  formazione  riconducibili  alle   diverse   aree
          disciplinari. 
              2. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
          dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
          studenti che presentino i requisiti di eleggibilita' per il
          conseguimento della borsa di  studio  e  gli  studenti  con
          disabilita',  con  riconoscimento  di  handicap  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, o con un'invalidita' pari o superiore  al  sessantasei
          per cento. 
              3. Le Istituzioni e le universita' esonerano totalmente
          dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli
          studenti stranieri beneficiari di borsa di  studio  annuale
          del  Governo  italiano   nell'ambito   dei   programmi   di
          cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi
          culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi.
          Negli anni accademici successivi  al  primo,  l'esonero  e'
          condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del
          Ministero degli affari  esteri,  nonche'  al  rispetto  dei
          requisiti  di  merito  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,
          preventivamente     comunicati      dall'universita'      o
          dall'istituzione di alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica al Ministero degli affari esteri. 
              4. Gli studenti costretti ad interrompere gli  studi  a
          causa  di  infermita'  gravi   e   prolungate   debitamente
          certificate sono  esonerati  totalmente  dal  pagamento  di
          tasse e contributi universitari in tale periodo. 
              5. Le universita' esonerano totalmente dalla  tassa  di
          iscrizione e dai  contributi  gli  studenti  che  intendano
          ricongiungere  la  loro  carriera  dopo   un   periodo   di
          interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per
          gli anni accademici in cui non  siano  risultati  iscritti.
          Per tale periodo  essi  sono  tenuti  al  pagamento  di  un
          diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle universita'. 
              6. Gli studenti che beneficiano delle  disposizioni  di
          cui ai commi 4  e  5  non  possono  effettuare  negli  anni
          accademici  di  interruzione  degli  studi  alcun  atto  di
          carriera. La richiesta di tale beneficio non e'  revocabile
          nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione
          non e' preso in considerazione ai  fini  della  valutazione
          del merito di cui al presente decreto. 
              7. Le Istituzioni  e  le  universita'  statali  possono
          prevedere   autonomamente,   nei   limiti   delle   proprie
          disponibilita' di bilancio e tenuto conto della  condizione
          economica dello studente, la concessione di esoneri  totali
          o parziali dalla  tassa  di  iscrizione  e  dai  contributi
          universitari, con riferimento a: 
              a) studenti con disabilita' con  invalidita'  inferiore
          al sessantasei per cento; 
              b) studenti che concludano gli studi  entro  i  termini
          previsti dai rispettivi ordinamenti con  regolarita'  nella
          acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; 
              c) studenti  che  svolgano  una  documentata  attivita'
          lavorativa. 
              8. Per gli studenti iscritti ai  corsi  di  laurea,  di
          laurea magistrale a ciclo unico, di laurea  magistrale,  di
          dottorato di ricerca, nonche' ai corsi accademici di  primo
          e di  secondo  livello  le  universita'  e  le  istituzioni
          rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del  comma  2,
          la prima rata della tassa di iscrizione  e  dei  contributi
          versata;  nel  caso  in   cui   le   graduatorie   per   il
          conseguimento  della  borsa  di  studio  non  siano   state
          pubblicate al momento della scadenza  delle  iscrizioni  ai
          corsi, il rimborso e' effettuato entro un mese  dalla  data
          di pubblicazione di tali graduatorie. 
              9.  Gli  studenti  che  presentino   i   requisiti   di
          eleggibilita' per il conseguimento della  borsa  di  studio
          che si iscrivono a un anno successivo di  corso,  non  sono
          tenuti  al  pagamento  della  tassa  di  iscrizione  e  dei
          contributi, sino alla pubblicazione delle  graduatorie  per
          il conseguimento della borsa di studio. 
              10. Le universita' non statali legalmente  riconosciute
          riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi
          di mezzi, una quota  del  contributo  statale,  erogato  ai
          sensi della legge 29  luglio  1991,  n.  243,  mediante  la
          concessione degli esoneri totali dal pagamento di  tasse  e
          contributi universitari di cui al comma 2, e  di  ulteriori
          esoneri, stabiliti autonomamente dalle  stesse  universita'
          tenendo conto dei criteri di cui al comma 7. 
              11.  Le  Istituzioni  e   le   universita'   comunicano
          annualmente,  entro  il  30  aprile,  al  Ministero  e   al
          Consiglio nazionale degli studenti universitari, il  numero
          di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa
          di iscrizione e dai  contributi  universitari,  secondo  le
          diverse tipologie  di  esonero,  nonche'  la  distribuzione
          degli studenti per classi di  importo  delle  tasse  e  dei
          contributi. 
              12. Al fine di garantire alle universita'  non  statali
          legalmente riconosciute una adeguata copertura degli  oneri
          finanziari  che  ad  esse  derivano  dall'applicazione  del
          presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla
          legge  29  luglio  1991,  n.  243,  il  Ministro  definisce
          specifici incentivi che tengano  conto  dell'impegno  degli
          atenei nelle politiche per  il  diritto  allo  studio,  con
          particolare riferimento  all'incremento  del  numero  degli
          esoneri totali,  rispetto  all'anno  accademico  2000-2001,
          dalla tassa di iscrizione  e  dai  contributi  universitari
          degli studenti che presentino i requisiti di  eleggibilita'
          per  il  conseguimento  della  borsa  di  studio   di   cui
          all'articolo 8." 
              Si riporta il testo dei commi da 20 a 23  dell'articolo
          3  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "Art. 3 
              1. - 19. Omissis 
              20.  Al  fine   di   incrementare   le   disponibilita'
          finanziarie delle  regioni  finalizzate  all'erogazione  di
          borse  di  studio  e  di  prestiti  d'onore  agli  studenti
          universitari capaci e meritevoli  e  privi  di  mezzi,  nel
          rispetto del principio di solidarieta' tra  le  famiglie  a
          reddito piu' elevato e  quelle  a  reddito  basso,  con  la
          medesima decorrenza e' istituita la tassa regionale per  il
          diritto allo studio universitario,  quale  tributo  proprio
          delle regioni e delle province autonome.  Per  l'iscrizione
          ai corsi di studio delle universita' statali  e  legalmente
          riconosciute, degli istituti universitari e degli  istituti
          superiori di grado universitario che rilasciano  titoli  di
          studio aventi valore legale, gli studenti  sono  tenuti  al
          pagamento  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          universitario alla regione o alla provincia autonoma  nella
          quale l'universita' o l'istituto hanno la sede  legale,  ad
          eccezione dell'universita' degli studi della  Calabria  per
          la quale la tassa e' dovuta alla  medesima  universita'  ai
          sensi del comma 2 dell'articolo 26 della legge  2  dicembre
          1991, n. 390. Le universita' e gli  istituti  accettano  le
          immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi  previa  verifica
          del versamento della tassa di cui ai commi da 19 a  23  del
          presente articolo. 
              21. Le regioni e  le  province  autonome  rideterminano
          l'importo  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          articolandolo in 3 fasce. La  misura  minima  della  fascia
          piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si  applica
          a  coloro  che  presentano  una  condizione  economica  non
          superiore al livello minimo dell'indicatore  di  situazione
          economica  equivalente  corrispondente  ai   requisiti   di
          eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
          I restanti valori della tassa minima sono  fissati  in  140
          euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore  di
          situazione economica equivalente rispettivamente  superiore
          al livello minimo e al doppio del livello  minimo  previsto
          dai requisiti di eleggibilita' per  l'accesso  ai  LEP  del
          diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per  il
          diritto allo studio e' fissato  in  200  euro.  Qualora  le
          Regioni e le province autonome non stabiliscano,  entro  il
          30  giugno  di  ciascun  anno,  l'importo  della  tassa  di
          ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella  misura  di  140
          euro. Per ciascun anno il limite  massimo  della  tassa  e'
          aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato. 
              22.  Le  regioni  e  le  province  autonome   concedono
          l'esonero parziale  o  totale  dal  pagamento  della  tassa
          regionale per il diritto  allo  studio  universitario  agli
          studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Sono  comunque
          esonerati dal  pagamento  gli  studenti  beneficiari  delle
          borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge  2
          dicembre 1991,  n.  390,  nonche'  gli  studenti  risultati
          idonei  nelle  graduatorie  per   l'ottenimento   di   tali
          benefici. 
              23. Il gettito della tassa  regionale  per  il  diritto
          allo studio  universitario  e'  interamente  devoluto  alla
          erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore  di
          cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. 
              Omissis." 
              Comma 253: 
              Il testo del comma  22  dell'articolo  3  della  citata
          legge n. 549 del 1995 e' riportato nelle note al comma 252. 
              Comma 255: 
              Si riporta il testo dell'articolo  8  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.
          159 (Regolamento concernente la revisione  delle  modalita'
          di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE): 
              "Art.  8.  Prestazioni  per  il  diritto  allo   studio
          universitario 
              1. Ai fini del calcolo  dell'ISEE  per  le  prestazioni
          erogate nell'ambito del diritto allo studio  universitario,
          trovano  applicazione  le  modalita'  definite   ai   commi
          successivi. 
              2. In  presenza  di  genitori  non  conviventi  con  lo
          studente che ne fa richiesta, il  richiedente  medesimo  fa
          parte del nucleo familiare dei genitori,  a  meno  che  non
          ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
              a) residenza fuori dall'unita' abitativa della famiglia
          di origine, da  almeno  due  anni  rispetto  alla  data  di
          presentazione della domanda  di  iscrizione  per  la  prima
          volta  a  ciascun  corso  di  studi,  in  alloggio  non  di
          proprieta' di un suo membro; 
              b) presenza  di  una  adeguata  capacita'  di  reddito,
          definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7,
          comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 
              3. I genitori dello studente richiedente tra  loro  non
          conviventi  fanno  parte  dello  stesso  nucleo  familiare,
          definito secondo le modalita' di cui all'articolo 3,  comma
          2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se
          coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7,  comma  1,  se
          non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo
          7,  comma  1,  l'ISEE  e'  integrato  di   una   componente
          aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica
          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
          all'allegato 2, comma  2,  parte  integrante  del  presente
          decreto. 
              4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i
          corsi di dottorato di  ricerca  e'  formato  esclusivamente
          dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori  di
          anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo  le  regole
          di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta  comunque
          salva la possibilita' per il beneficiario di costituire  il
          nucleo  familiare  secondo  le  regole  ordinarie  di   cui
          all'articolo 3. 
              5. Ai sensi  dell'articolo  8,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la  condizione  economica
          degli  studenti  stranieri  o   degli   studenti   italiani
          residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore
          della   situazione   economica   equivalente    all'estero,
          calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero  e
          del  20  per  cento  dei  patrimoni  posseduti  all'estero,
          valutati secondo le modalita' di cui all'articolo 7,  comma
          7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68." 
              Si  riporta  il  testo   dell'articolo   2-sexies   del
          decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   maggio   2016,   n.   89
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del
          sistema scolastico e della ricerca): 
              "Art. 2-sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti
          con disabilita' 
              1.  Nelle  more  dell'adozione   delle   modifiche   al
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a  recepire  le
          sentenze del Consiglio di Stato,  sezione  IV,  nn.  00841,
          00842 e 00838 del 2016, nel calcolo  dell'indicatore  della
          situazione  economica   equivalente   (ISEE)   del   nucleo
          familiare  che  ha  tra  i  suoi  componenti  persone   con
          disabilita'   o   non   autosufficienti,   come    definite
          dall'allegato  3  al  citato  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai  fini  del
          riconoscimento di prestazioni scolastiche  agevolate,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  sono  esclusi  dal  reddito  disponibile   di   cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali  e
          indennitari, comprese  le  carte  di  debito,  a  qualunque
          titolo percepiti da amministrazioni  pubbliche  in  ragione
          della condizione di disabilita', laddove non rientranti nel
          reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; 
              b) in luogo di quanto previsto dall'articolo  4,  comma
          4, lettere b), c) e d), del citato decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la
          maggiorazione  dello  0,5  al  parametro  della  scala   di
          equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto  decreto  n.
          159 del 2013 per ogni  componente  con  disabilita'  media,
          grave o non autosufficiente. 
              2. I  trattamenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
          percepiti  per  ragioni   diverse   dalla   condizione   di
          disabilita', restano inclusi nel reddito disponibile di cui
          all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli  enti
          erogatori di tali  trattamenti,  anche  con  riferimento  a
          prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,  ai
          fini dell'accertamento dei requisiti  per  il  mantenimento
          del trattamento stesso, sottraggono  dal  valore  dell'ISEE
          l'ammontare  del  trattamento  percepito  dal  beneficiario
          eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al
          corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
              3.  Gli  enti  che  disciplinano   l'erogazione   delle
          prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto gli  atti  anche  normativi  necessari
          all'erogazione delle nuove prestazioni in  conformita'  con
          le disposizioni del presente articolo, nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio programmati. Restano  salve,  fino  a
          tale data, le prestazioni sociali  agevolate  in  corso  di
          erogazione sulla base delle disposizioni previgenti. 
              4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
          cessa a far data dal quarantacinquesimo  giorno  successivo
          alla pubblicazione delle disposizioni di  approvazione  del
          nuovo   modello   di   dichiarazione   sostitutiva    unica
          concernente   le    informazioni    necessarie    per    la
          determinazione  dell'ISEE,  attuative  delle  modifiche  al
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di  cui  al  medesimo
          comma 1. 
              5.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione  del
          presente articolo, per gli effetti stimati sul  numero  dei
          beneficiari delle  prestazioni  che  costituiscono  diritti
          soggettivi, pari  a  300.000  euro  annui  con  riferimento
          all'assegno  ai  nuclei  familiari  con  almeno  tre  figli
          minori, di cui all'articolo  65  della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui  con  riferimento
          all'assegno di maternita' di base, di cui  all'articolo  74
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, per complessivi 1 milione  di  euro  annui  a
          decorrere dal 2016,  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione  della  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
          politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della
          legge 8 novembre 2000, n. 328. 
              6. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5,  le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
          derivanti dal  presente  articolo  con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica." 
              Comma 261: 
              Il testo del comma 5 dell'articolo 8 del citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159  del  2013
          e' riportato nelle note al comma 255. 
              Comma 265: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  24
          dicembre 1993, n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 5 (Universita') 
              1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi
          finanziari destinati  dallo  Stato  alle  universita'  sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
          e tecnologica, denominati: 
              a)  Fondo  per   il   finanziamento   ordinario   delle
          universita', relativo alla  quota  a  carico  del  bilancio
          statale delle spese per il  funzionamento  e  le  attivita'
          istituzionali delle universita', ivi comprese le spese  per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria manutenzione delle  strutture  universitarie  e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale  di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, e  della  spesa  per  le  attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; 
              b) Fondo per l'edilizia universitaria e per  le  grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio statale per la realizzazione di  investimenti  per
          le universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in  grandi
          attrezzature scientifiche, ivi compresi i  Fondi  destinati
          alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
          legge 28 giugno 1977, n. 394, e del  comma  8  dell'art.  7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
              c) Fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema  universitario,  relativo   al   finanziamento   di
          specifiche iniziative, attivita' e progetti,  ivi  compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 
              2.  Al  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita'  sono  altresi'  attribuite  le  disponibilita'
          finanziarie di  cui  all'art.  52,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni, relative al personale delle universita',  le
          disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei
          contratti in itinere con il personale non docente,  nonche'
          le disponibilita' finanziarie a copertura degli  incrementi
          di retribuzione del personale docente. 
              3. Nel  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita' sono comprese una quota base, da ripartirsi tra
          le universita'  in  misura  proporzionale  alla  somma  dei
          trasferimenti statali e delle spese sostenute  direttamente
          dallo Stato per ciascuna universita' nell'esercizio 1993, e
          una quota di riequilibrio,  da  ripartirsi  sulla  base  di
          criteri    determinati    con    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentito  il  Consiglio   universitario   nazionale   e   la
          Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard  dei
          costi  di  produzione  per  studente,  al   minore   valore
          percentuale  della  quota  relativa  alla  spesa   per   il
          personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario
          e agli obiettivi di qualificazione  della  ricerca,  tenuto
          conto  delle   dimensioni   e   condizioni   ambientali   e
          strutturali. 
              4. Il Fondo  per  l'edilizia  universitaria  e  per  le
          grandi attrezzature scientifiche e' ripartito in  relazione
          alle  necessita'  di  riequilibrio   delle   disponibilita'
          edilizie, ed alle esigenze di investimento in  progetti  di
          ricerca di rilevante interesse nazionale. 
              5. Il fondo per la programmazione  dello  sviluppo  del
          sistema universitario e' ripartito in conformita' ai  piani
          di sviluppo. 
              6. Le universita' possono, altresi', stipulare  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione  delle
          risorse finanziarie di cui  ai  commi  3,  4  e  5  per  la
          gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
          e attivita' specifiche. 
              7. Salvo quanto previsto al comma 2, il  Fondo  per  il
          finanziamento ordinario delle universita'  e'  determinato,
          per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti  previsti
          nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e   tecnologica   per   l'anno
          medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 
              8. A partire dal 1995, la quota base del Fondo  per  il
          finanziamento    ordinario    delle    universita'    sara'
          progressivamente ridotta e la quota di  riequilibrio  dello
          stesso Fondo sara' aumentata almeno  di  pari  importo.  La
          quota di riequilibrio concorre al  finanziamento  a  regime
          delle iniziative realizzate  in  conformita'  ai  piani  di
          sviluppo.  Il  riparto  della  quota  di  riequilibrio   e'
          finalizzato anche  alla  riduzione  dei  differenziali  nei
          costi   standard   di   produzione   nelle   diverse   aree
          disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra
          le  aree  disciplinari,   tenendo   conto   delle   diverse
          specificita' e degli standard europei. 
              9. Le funzioni del Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  relative  allo  stato
          giuridico ed economico dei professori  universitari  e  dei
          ricercatori, fatte salve le competenze e le  norme  vigenti
          in materia di concorsi, nonche' le norme vigenti in materia
          di stato giuridico, sono  attribuite  alle  universita'  di
          appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo
          statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti
          in materia di pubblicita'. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14.  Le  singole  universita'  fissano  le   tasse   di
          iscrizione in lire 300.000. 
              15. 
              16. 
              17. 
              18. 
              19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per
          gli  anni   accademici   successivi   all'anno   accademico
          1994-1995 e' aumentato sulla base del tasso  di  inflazione
          programmato, con decreto del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. 
              20. 
              21. I provvedimenti di nomina, promozione e  cessazione
          dal servizio  del  personale  delle  universita'  non  sono
          soggetti a controlli preventivi di legittimita' della Corte
          dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di
          cui all'art. 7, comma 10, della legge  9  maggio  1989,  n.
          168,  e'  esercitato  ai  soli  fini  della  Relazione   al
          Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di
          regolarita' contabile e sui singoli  atti  della  gestione.
          All'uopo le universita' trasmettono alla Corte dei conti  i
          consuntivi annuali, corredati della relazione del  rettore,
          dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti,
          non oltre quindici  giorni  dopo  la  loro  approvazione  e
          comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio
          finanziario a cui si riferiscono. 
              22. Nelle universita',  ove  gia'  non  esistano,  sono
          istituiti nuclei di valutazione interna con il  compito  di
          verificare, mediante analisi comparative dei  costi  e  dei
          rendimenti, la corretta gestione delle  risorse  pubbliche,
          la produttivita' della ricerca e della  didattica,  nonche'
          l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
          amministrativa.  I  nuclei  determinano  i   parametri   di
          riferimento del controllo anche su indicazione degli organi
          generali  di  direzione,  cui  riferiscono   con   apposita
          relazione almeno annualmente. 
              23. La relazione dei nuclei di valutazione  interna  e'
          trasmessa al Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  al  Consiglio   universitario
          nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori  per  la
          valutazione dei risultati relativi  all'efficienza  e  alla
          produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e
          per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio
          del sistema universitario, anche ai fini  della  successiva
          assegnazione delle risorse. 
              24.   L'organico   di   ciascuno   degli    Osservatori
          astronomici, astrofisici  e  vesuviano  e'  costituito  dai
          posti del personale di ricerca gia' assegnati, nonche'  dai
          posti di ruolo di personale tecnico  ed  amministrativo  in
          servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi  quelli
          per i quali a tale data siano stati pubblicati  i  bandi  o
          iniziate  le  procedure  di  concorso.   In   vista   della
          riorganizzazione   degli    Osservatori    astronomici    e
          astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale
          di astronomia  ed  astrofisica",  l'organico  nazionale  e'
          costituito  dalla  somma  delle  dotazioni  organiche   dei
          singoli osservatori, dai posti di  cui  all'art.  30  della
          legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e  16
          del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,
          n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti
          alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.
          Analogamente, in vista del riordinamento  dell'Osservatorio
          vesuviano  nell'ente  denominato  "Istituto  nazionale   di
          vulcanologia",   rimangono    assegnati    all'Osservatorio
          vesuviano i  posti  della  dotazione  organica  e  i  posti
          assegnati ai sensi dell'art.  30  della  legge  29  gennaio
          1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
          163. 
              25. Le dotazioni organiche delle  istituzioni  e  degli
          enti di ricerca sono costituite dai  posti  coperti  al  31
          agosto 1993, dai posti per la  cui  copertura  siano  stati
          banditi concorsi o iniziate procedure entro  il  31  agosto
          1993,  nonche'  dai  posti  previsti  in   conseguenza   di
          operazioni  di  rideterminazione  delle  piante   organiche
          svolte in base alle disposizioni e alle  procedure  di  cui
          all'art.  13  dell'accordo  sindacale  reso  esecutivo  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  1991,
          n. 171. 
              26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti
          di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il  limite
          massimo del 15 per cento per ciascun  anno  dei  posti  non
          coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti  previsti
          per ciascun anno. 
              27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art.  36
          della  legge  20   marzo   1975,   n.   70   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo  sindacale  reso
          esecutivo dal decreto del Presidente  della  Repubblica  12
          febbraio 1991,  n.  171.  Sono  fatti  salvi,  altresi',  i
          contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di
          ricerca  i  cui  oneri  ricadano  su  Fondi  derivanti   da
          contratti con istituzioni  comunitarie  ed  internazionali,
          nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge  7  agosto
          1973, n. 519. 
              28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le  nuove
          tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25,  26
          e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato
          di intesa fra il Ministro per la  funzione  pubblica  e  il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato." 
              Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
          n. 68 del 2012 e' riportato nelle note al comma 252. 
              Commi 268 e 269: 
              Si riporta il testo degli articoli 12 e 18 del  decreto
          legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa
          di  principio  in  materia  di  diritto   allo   studio   e
          valorizzazione   dei   collegi   universitari    legalmente
          riconosciuti,   in   attuazione   della   delega   prevista
          dall'articolo 5, comma 1, lettere a),  secondo  periodo,  e
          d), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  secondo  i
          principi e  i  criteri  direttivi  stabiliti  al  comma  3,
          lettera f), e al comma 6): 
              "Art. 12 Raccordo tra le istituzioni e accordi  per  la
          sperimentazione di modelli innovativi 
              1. Il Ministero, sentito il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, promuove accordi di programma  e  protocolli
          di intesa, anche con l'attribuzione di  specifiche  risorse
          nei limiti delle proprie  disponibilita'  di  bilancio,  al
          fine di favorire il raccordo tra le regioni e  le  Province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  le  universita',  le
          istituzioni per l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica  e  le  diverse  istituzioni  che  concorrono  al
          successo formativo degli studenti e di potenziare la  gamma
          di servizi e interventi  posti  in  essere  dalle  predette
          istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria. 
              2. Al fine  di  avviare  la  sperimentazione  di  nuovi
          modelli nella gestione degli interventi per la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario,  il  Ministro  puo'
          stipulare protocolli ed intese sperimentali con le  regioni
          e le province autonome di Trento e di Bolzano,  sentiti  il
          Consiglio  nazionale  degli   studenti   universitari,   il
          Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale
          e la Conferenza dei  rettori  delle  universita'  italiane,
          anche con l'attribuzione di specifiche risorse  nei  limiti
          delle proprie disponibilita' di  bilancio.  Nell'ambito  di
          tali sperimentazioni e' comunque  garantita  la  erogazione
          dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni   di   cui
          all'articolo 7. 
              3. I risultati dei  protocolli  e  degli  accordi  sono
          sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero.
          A tale fine, i soggetti gestori  predispongono  annualmente
          una relazione  sui  risultati  della  sperimentazione,  sui
          benefici   concretamente    apportati    dalle    strategie
          integrative adottate rispetto  al  regime  ordinario  delle
          prestazioni di cui al presente decreto  e  sulle  eventuali
          linee correttive da attivare. 
              4. I  risultati  delle  sperimentazioni  attivate  sono
          pubblicate  sul  sito   istituzionale   del   Ministero   e
          consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo
          studio." 
              "Art. 18 Sistema di finanziamento 
              1. Nelle more della completa definizione dei LEP  e  di
          quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.
          68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire  gli
          strumenti ed i servizi per il pieno successo  formativo  di
          cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci  e
          meritevoli, anche se  privi  di  mezzi,  che  presentino  i
          requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 e' coperto
          con le seguenti modalita': 
              a) dal fondo integrativo statale per la concessione  di
          borse  di  studio,  appositamente  istituito  a   decorrere
          dall'anno finanziario 2012 nello stato  di  previsione  del
          Ministero, sul quale confluiscono  le  risorse  previste  a
          legislazione vigente dall'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147,  e  di
          cui all'articolo 33, comma  27,  della  legge  12  novembre
          2011, n. 183, e da assegnare  in  misura  proporzionale  al
          fabbisogno finanziario delle regioni; 
              b)  dal  gettito  derivante  dall'importo  della  tassa
          regionale per il diritto allo studio  istituita,  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 20, 21, 22  e  23,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8; 
              c)  dalle  risorse  proprie  delle  regioni,  oltre  al
          gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
          40  per   cento   dell'assegnazione   relativa   al   fondo
          integrativo statale. 
              2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              3. L'impegno delle regioni in termini maggiori rispetto
          a quanto previsto al  comma  1,  lettera  c),  e'  valutato
          attraverso  l'assegnazione  di  specifici   incentivi   nel
          riparto del fondo integrativo statale di cui  al  comma  1,
          lettera a), e del fondo per il finanziamento ordinario alle
          universita' statali che hanno sede nel rispettivo  contesto
          territoriale. 
              4. Con il decreto di cui all'articolo 7, comma 7,  sono
          definiti i criteri e le  modalita'  di  riparto  del  fondo
          integrativo statale. 
              5. A decorrere dal 2012 la dotazione del Fondo  di  cui
          al comma 1, lettera a),  e'  incrementata  della  somma  di
          500.000 euro, conseguentemente e' ridotta di  pari  importo
          l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4,  comma  1,
          della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,   e   successive
          modificazioni. 
              6.  Al  fine  della  razionalizzazione  dell'uso  delle
          risorse disponibili, le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano sono autorizzate a destinare alle borse
          di studio le residue risorse di cui all'articolo  4,  commi
          99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
              7. Le risorse di  cui  al  Fondo  integrativo  statale,
          finalizzato a rimuovere gli ostacoli di  ordine  economico,
          sociale  e  personale   che   limitano   l'accesso   e   il
          conseguimento dei piu' alti gradi di  istruzione  superiore
          agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
          confluiscono  dal  bilancio  dello  stato,  mantenendo   le
          proprie finalizzazioni, in appositi  fondi  a  destinazione
          vincolata   attribuiti   alle   regioni,   in    attuazione
          dell'articolo 16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42.  Tali
          risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali  a
          qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario
          di cui all'articolo  14,  comma  2,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni
          gia' concordate in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              8. L'importo della tassa per il diritto allo studio  e'
          disciplinato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,
          n. 549, recante misure di razionalizzazione  della  finanza
          pubblica, il cui comma 21 e' sostituito dal seguente: 
              "21. Le regioni e le  province  autonome  rideterminano
          l'importo  della  tassa  per   il   diritto   allo   studio
          articolandolo in 3 fasce. La  misura  minima  della  fascia
          piu' bassa della tassa e' fissata in 120 euro e si  applica
          a  coloro  che  presentano  una  condizione  economica  non
          superiore al livello minimo dell'indicatore  di  situazione
          economica  equivalente  corrispondente  ai   requisiti   di
          eleggibilita' per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
          I restanti valori della tassa minima sono  fissati  in  140
          euro e 160 euro per coloro che presentano un indicatore  di
          situazione economica equivalente rispettivamente  superiore
          al livello minimo e al doppio del livello  minimo  previsto
          dai requisiti di eleggibilita' per  l'accesso  ai  LEP  del
          diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per  il
          diritto allo studio e' fissato  in  200  euro.  Qualora  le
          Regioni e le province autonome non stabiliscano,  entro  il
          30  giugno  di  ciascun  anno,  l'importo  della  tassa  di
          ciascuna fascia, la stessa e' dovuta nella  misura  di  140
          euro. Per ciascun anno il limite  massimo  della  tassa  e'
          aggiornato   sulla   base   del   tasso    di    inflazione
          programmato.". 
              9.  L'erogazione  degli  altri  strumenti   e   servizi
          previsti  dal  presente  decreto,  in  aggiunta  a   quelli
          relativi  alla  garanzia  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni, e'  finanziata  dalle  risorse  proprie  delle
          regioni, delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          delle universita' e delle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica disponibili a  legislazione
          vigente, senza  nuovi  e  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              10. Nell'ambito della propria autonomia, le universita'
          e le istituzioni di alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica possono  destinare  una  quota  del  gettito  dei
          contributi universitari all'erogazione degli interventi  di
          cui al presente decreto." 
              Comma 271: 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo n. 68 del 2012: 
              "Art.  7  Definizione  dei  livelli  essenziali   delle
          prestazioni (LEP) 
              1. - 6. Omissis 
              7. L'importo della borsa di studio e'  determinato  con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentito  il
          Consiglio  nazionale  degli   studenti   universitari,   da
          adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, sulla base di quanto previsto ai commi  2
          e 3. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri  e  le
          modalita' di riparto del fondo integrativo statale  per  la
          concessione delle borse di studio. Il decreto e' aggiornato
          con  cadenza  triennale.  Con  il  medesimo  decreto   sono
          altresi'  definiti  i  requisiti   di   eleggibilita'   per
          l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 8. 
              Omissis." 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 68 del 2012 e' riportato nelle  note
          al comma 268. 
              Comma 272: 
              Il testo  del  comma  1  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 68 del 2012 e' riportato nelle  note
          al comma 268. 
              Comma 273: 
              Si riporta il testo dell'articolo 9  del  decreto-legge
          13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio 2011, n.  106  (Semestre  Europeo  -  Prime
          disposizioni urgenti per l'economia), come  modificato  dal
          comma 274 della presente legge: 
              "Art. 9 Scuola e merito 
              1.  Al  fine  di  qualificare  e   rendere   tempestiva
          l'individuazione e l'attuazione di  iniziative  e  progetti
          strategici di rilevante  interesse  per  la  promozione  ed
          attuazione  di   investimenti   in   materia   di   ricerca
          scientifica e tecnologica e  sviluppo  sperimentale,  anche
          coordinati o integrabili con analoghe iniziative di  natura
          prevalentemente industriale,  nonche'  per  concorrere  sul
          piano della ricerca alla attrazione di investimenti e  alla
          realizzazione di progetti di sviluppo o  di  infrastrutture
          tecnologiche di  rilevanti  dimensioni  a  beneficio  della
          comunita' scientifica, accademica e  per  il  rafforzamento
          della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto  nelle
          aree svantaggiate e in quelle del Mezzogiorno, il Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con il Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzato a
          stipulare appositi contratti di programma  per  la  ricerca
          con soggetti pubblici e privati, anche in forma  associata,
          nonche' con distretti, denominati "Contratti  di  programma
          per  la  Ricerca  Strategica",  per  la  realizzazione   di
          interventi oggetto di programmazione negoziata, secondo  le
          modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio  1999,
          n.  297,  individuando  regole  e  procedure  uniformi   ed
          eventualmente innovative per la piu' efficace  e  speditiva
          attuazione e gestione congiunta degli  interventi,  nonche'
          per  il  monitoraggio  e  la  verifica  dei  risultati.  La
          disposizione contenuta nel presente comma si applica  anche
          agli accordi di programma  previsti  dall'articolo  13  del
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica 8  agosto  2000,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del  18
          gennaio 2001. 
              2.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto  con
          il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  possono   essere
          introdotte  disposizioni  volte   a   stabilire   ulteriori
          modalita' e termini di regolamentazione dello strumento  di
          cui al comma 1, anche in deroga alla vigente  normativa  in
          materia di programmazione negoziata. 
              3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e  seguenti
          del codice civile, la Fondazione per il Merito (di  seguito
          "Fondazione")  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di
          interesse  pubblico  del  Fondo  per  il  merito   di   cui
          all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nonche'
          con lo scopo di promuovere la cultura del  merito  e  della
          qualita' degli apprendimenti nel sistema scolastico  e  nel
          sistema universitario. Per  il  raggiungimento  dei  propri
          scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti  ed
          organismi in Italia e all'estero.  Puo'  altresi'  svolgere
          funzioni connesse con l'attuazione di  programmi  operativi
          cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea,  ai
          sensi della vigente normativa comunitaria. 
              4. Sono membri fondatori della Fondazione il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  ed  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai  quali  viene
          inoltre attribuita la vigilanza sulla Fondazione  medesima.
          I   componenti   dell'organo   di   amministrazione   della
          Fondazione e il suo presidente sono  nominati  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              5.  Lo  statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e con il Ministro della gioventu'. Lo statuto
          disciplina, inoltre: 
              a) la partecipazione  alla  Fondazione  di  altri  enti
          pubblici e  privati  nonche'  le  modalita'  con  cui  tali
          soggetti possono partecipare finanziariamente allo sviluppo
          del fondo di cui all'articolo 4  della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240; 
              b) l'istituzione e  il  funzionamento  di  un  comitato
          consultivo, formato da rappresentanti  dei  Ministeri,  dei
          donatori, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della
          legge 30 dicembre 2010, n. 240, e  degli  studenti,  questi
          ultimi designati dal  Consiglio  nazionale  degli  studenti
          universitari (CNSU), senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              Il decreto di cui al presente comma  individua  inoltre
          il  contributo  massimo  richiesto  agli  studenti  per  la
          partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti
          privi di mezzi, nonche' le modalita' di  predisposizione  e
          svolgimento delle stesse. 
              6. Alla Fondazione e' affidata la  gestione  del  Fondo
          per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre
          2010,  n.  240,  sulla  base  di  un'apposita   convenzione
          stipulata con i ministeri vigilanti con oneri a carico  del
          Fondo.  Con  atti  del  proprio  organo   deliberante,   la
          Fondazione disciplina, tra le altre materie: 
              a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota
          di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo una graduazione  della
          stessa  in  base  al   reddito   percepito   nell'attivita'
          lavorativa; 
              b) le caratteristiche,  l'ammontare  dei  premi  e  dei
          buoni di cui all'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,
          n. 240 e i criteri e le modalita'  per  la  loro  eventuale
          differenziazione; 
              c) i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo e  la
          ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  stesso   tra   le
          destinazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240; 
              d)  la  predisposizione   di   idonee   iniziative   di
          divulgazione  e  informazione,  nonche'  di  assistenza   a
          studenti e universita' in merito alle modalita' di  accesso
          agli interventi di cui al presente articolo; 
              e) le modalita' di monitoraggio, con  idonei  strumenti
          informatici, della concessione dei premi, dei buoni  e  dei
          finanziamenti,   del   rimborso   degli   stessi,   nonche'
          dell'esposizione del fondo. 
              e-bis) i criteri e le  metodologie  per  l'assegnazione
          delle  borse  di  studio  nazionali  per  il  merito  e  la
          mobilita'. 
              6-bis.   La   Fondazione   trasmette    al    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca gli  atti
          di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro  adozione.
          Essi si intendono approvati quando siano  trascorsi  trenta
          giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia
          formulato rilievi. 
              7.  In  attuazione  dell'articolo  4  della  legge   30
          dicembre  2010,  n.  240,  la  Fondazione  recepisce  e  si
          conforma con  atti  del  proprio  organo  deliberante  alle
          direttive   emanate   mediante   decreti    del    Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
              8. Alla Fondazione  viene  demandato  il  coordinamento
          operativo  della  somministrazione  delle  prove  nazionali
          standard previste dal comma 1 dell'articolo 4  della  legge
          30 dicembre 2010, n. 240, la cui realizzazione e'  affidata
          alle istituzioni del Sistema nazionale  di  valutazione  di
          cui all'articolo 2, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
              9. Fermo quanto indicato al  comma  15,  il  patrimonio
          della Fondazione puo' inoltre essere costituito da  apporti
          dei  Ministeri  fondatori  ed  incrementato  da   ulteriori
          apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da
          ulteriori  soggetti  pubblici  e  privati.  La   Fondazione
          potra', altresi', avere accesso alle risorse del  Programma
          Operativo  Nazionale   "Ricerca   e   Competitivita'   Fesr
          2007/2013" e di  altri  programmi  cofinanziati  dai  Fondi
          strutturali   europei,   nel   rispetto   della   normativa
          comunitaria  vigente  e  degli  obiettivi   specifici   dei
          programmi stessi. Alla Fondazione possono  essere  concessi
          in comodato beni immobili facenti parte del demanio  e  del
          patrimonio indisponibile dello Stato. Il  trasferimento  di
          beni  di  particolare  valore  artistico   e   storico   e'
          effettuato di intesa con il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e non  modifica  il  regime  giuridico,
          previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
          civile, dei beni demaniali trasferiti. 
              10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e  degli
          obiettivi di cui all'articolo 4  della  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, la  Fondazione  e'  autorizzata  a  concedere
          finanziamenti e rilasciare garanzie  ai  soggetti  indicati
          all'articolo 4, comma 1 della legge 30  dicembre  2010,  n.
          240. A dette attivita' non si applicano le disposizioni  di
          cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i  requisiti  di
          cui all'articolo 5, comma 7, lettera a)  e  comma  24,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, in legge, dall'articolo  1  della  legge  24
          novembre 2003, n. 326. 
              11.  Al  fine  di  costituire   il   patrimonio   della
          Fondazione nonche' per la realizzazione dello  scopo  della
          Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
          nazionale, nonche' gli  enti  ad  essi  succeduti,  possono
          disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione. 
              12.  Tutti  gli  atti  connessi  alle   operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio
          di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della  legge
          30 dicembre  2010,  n.  240  non  ottemperi  ai  versamenti
          previsti, la Fondazione procede  al  recupero  della  somma
          dovuta, avvalendosi anche della  procedura  di  riscossione
          coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              14. La restituzione della quota  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), dell'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,
          n. 240 avviene anche attraverso  le  modalita'  di  cui  al
          titolo II ed al titolo III del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive  modifiche.
          La disposizione di cui all'articolo 54,  primo  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,  n.
          180, e successive modifiche non si applica alle  operazioni
          di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera  b),
          dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente
          articolo e' autorizzata la  spesa  per  l'anno  2011  di  9
          milioni di euro, a favore del fondo di cui all'articolo  4,
          comma 1, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e  di  1
          milione di euro, per la costituzione del fondo di dotazione
          della Fondazione. A favore della  Fondazione,  e'  altresi'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere
          dall'anno 2012. 
              16. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i),  l)
          ed m); 
              b) i commi 5 e 9 sono abrogati. 
              17. Per  garantire  continuita'  nella  erogazione  del
          servizio scolastico e educativo  e  conferire  il  maggiore
          possibile grado  di  certezza  nella  pianificazione  degli
          organici  della  scuola,  nel  rispetto   degli   obiettivi
          programmati di finanza pubblica, in esito ad una  specifica
          sessione  negoziale  concernente  interventi   in   materia
          contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il
          rispetto  del  criterio  di  invarianza  finanziaria,   con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze  e  con  il   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli
          obiettivi programmati dei saldi  di  finanza  pubblica,  e'
          definito  un  piano  triennale  per  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA,  per
          gli  anni  2011-2013,  sulla  base  dei  posti  vacanti   e
          disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni  del
          predetto personale e degli effetti del processo di  riforma
          previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133; il piano  puo'  prevedere  la  retrodatazione
          giuridica dall'anno scolastico  2010-2011  di  quota  parte
          delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base  dei
          posti vacanti  e  disponibili  relativi  al  medesimo  anno
          scolastico 2010-2011,  fermo  restando  il  rispetto  degli
          obiettivi programmati dei saldi  di  finanza  pubblica.  Il
          piano   e'    annualmente    verificato    dal    Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
          con il Ministero dell'economia e delle  finanze  e  con  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica, ai fini di eventuali  rimodulazioni  che
          si dovessero rendere necessarie, fermo restando  il  regime
          autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo
          39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449  e
          successive modificazioni.  Al  personale  docente  a  tempo
          determinato,   assegnato   a   pluriclassi,   che    presta
          effettivamente   servizio   in   modo    continuativo    e'
          riconosciuto il diritto  a  una  speciale  valutazione  del
          servizio prestato nelle sedi considerate  situate  in  zona
          disagiata,  secondo  criteri  definiti  con   decreto   del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
              18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
          2001, n. 368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
              "4-bis. Stante quanto stabilito dalle  disposizioni  di
          cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni, all'articolo  4,  comma
          14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  e  all'articolo
          6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione   del   presente
          decreto i contratti a tempo determinato  stipulati  per  il
          conferimento delle supplenze del personale docente ed  ATA,
          considerata  la  necessita'  di   garantire   la   costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma 4-bis, del presente decreto.". 
              19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,  n.
          255, convertito, con modificazioni, dalla legge  20  agosto
          2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) ai commi 1 e 2,  le  parole:  «31  luglio»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto»; 
              b) il comma 3 e' abrogato. 
              20. Il primo periodo  dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  4  giugno  2004,  n.  143,  e'
          sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno  scolastico
          2011/2012,   senza   possibilita'   di   ulteriori    nuovi
          inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad
          esaurimento in forza dell'articolo 1,  comma  605,  lettera
          c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con
          cadenza triennale e con possibilita'  di  trasferimento  in
          un'unica  provincia  secondo  il  proprio  punteggio,   nel
          rispetto  della  fascia  di  appartenenza.  L'aggiornamento
          delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma
          5, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione  13  giugno  2007,  n.  131,  per   il
          conferimento delle  supplenze  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124,  e'  effettuato
          con cadenza triennale». 
              21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,
          n. 297,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dal
          seguente:  «I  docenti  destinatari  di  nomina   a   tempo
          indeterminato  decorrente  dall'anno  scolastico  2011/2012
          possono   chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione
          provvisoria  o  l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo
          cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  provincia  di
          titolarita'». 
              21-bis.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  1,
          commi 2, 3 e 4, del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
          134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno
          scolastico  2011/2012,  relativamente  al  personale  della
          scuola che, nel suddetto anno,  non  possa  stipulare,  per
          carenza di  posti,  contratto  di  supplenza  della  stessa
          tipologia  di  quello  dell'anno  precedente  o,  comunque,
          dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente." 
              Il citato decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con
          modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011,  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 13 maggio 2011, n. 110. 
              Comma 274: 
              Il testo dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 70
          del 2011, , convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
          106 del  2011,  come  modificato  dal  presente  comma,  e'
          riportato nelle note al comma 273. 
              Comma 276: 
              Il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159  del  2013  e'
          riportato nelle note al comma 255. 
              Il   testo   dell'articolo    2-sexies    del    citato
          decreto-legge n. 42 del 2016 e'  riportato  nelle  note  al
          comma 255. 
              Comma 283: 
              Il testo dei commi 20, 21,  22  e  23  dell'articolo  3
          della citata legge n. 549 del 1995 e' riportato nelle  note
          al comma 252. 
              Comma 284: 
              Il  citato  decreto  legislativo  n.  68  del  2012  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2012, n. 126. 
              Comma 285: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  4  della  legge  13
          agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio  e
          dottorato di ricerca nelle Universita'): 
              "Art. 4. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi  e
          da quella sul reddito delle persone  fisiche  le  borse  di
          studio di cui all'articolo 75 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e gli assegni  di
          studio corrisposti dallo Stato  ai  sensi  della  legge  14
          febbraio 1963, n. 80,  e  successive  modificazioni,  dalle
          regioni   a   statuto   ordinario,   in   dipendenza    del
          trasferimento  alle  stesse   della   materia   concernente
          l'assistenza scolastica nell'ambito universitario,  nonche'
          dalle regioni a statuto speciale e dalle province  autonome
          di Trento e Bolzano allo stesso titolo. 
              E'  abrogato  il  quarto  comma  dell'articolo  34  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601, come  sostituito  dall'articolo  4  della  legge  3
          novembre 1982, n. 835." 
              Comma 290: 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  6  della
          legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma  degli  ordinamenti
          didattici universitari): 
              "Art. 6. Formazione  finalizzata  e  servizi  didattici
          integrativi. 
              1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere: 
              a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti  dalle
          universita'  anche  in   collaborazione   con   le   scuole
          secondarie  superiori  nell'ambito  delle  intese   tra   i
          Ministri dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai  sensi
          dell'art. 4, L. 9 maggio 1989,  n.  168,  per  l'iscrizione
          agli studi universitari e per la elaborazione dei piani  di
          studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; 
              b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico
          e amministrativo; 
              c) attivita' formative autogestite dagli  studenti  nei
          settori della  cultura  e  degli  scambi  culturali,  dello
          sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
          apposite disposizioni legislative in materia. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  14  gennaio  2008,  n.  21   (Norme   per   la
          definizione dei  percorsi  di  orientamento  all'istruzione
          universitaria e all'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita'  e
          le istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e
          coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
          risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
          ai corsi di laurea universitari ad accesso  programmato  di
          cui all'articolo 1 della legge 2 agosto  1999,  n.  264,  a
          norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e  c)  della
          legge 11 gennaio 2007, n. 1): 
              "Art. 3. Percorsi di orientamento 
              1. I percorsi di orientamento mirano prioritariamente a
          dare allo studente opportunita' di: 
              a)   conoscere   temi,    problemi    e    procedimenti
          caratteristici in diversi campi  del  sapere,  al  fine  di
          individuare  interessi  e  predisposizioni   specifiche   e
          favorire scelte consapevoli  in  relazione  ad  un  proprio
          progetto personale; 
              b) conoscere i settori del lavoro e il collegamento fra
          questi e le tipologie dei corsi di studio universitari; 
              c)   conoscere   anche   aree   disciplinari,    ambiti
          professionali,  settori   emergenti   che   non   rientrano
          direttamente  nei  curricoli  scolastici  o  che  non  sono
          adeguatamente conosciuti; 
              d) disporre di adeguata documentazione sui  percorsi  e
          le sedi di studio, nonche' sui servizi agli studenti  nella
          formazione post-secondaria; 
              e) autovalutare, verificare e  consolidare  le  proprie
          conoscenze in relazione alla preparazione richiesta  per  i
          diversi corsi di studio ai quali e' interessato, a  partire
          almeno dal penultimo anno di scuola secondaria; 
              f) partecipare a laboratori finalizzati a  valorizzare,
          anche   con   esperienze   sul   campo,    le    discipline
          tecnico-scientifiche; 
              g) fare esperienza di  momenti  significativi  di  vita
          universitaria e di misurarsi, con un  diverso  contesto  di
          studio e di lavoro, anche  attraverso  iniziative  speciali
          presso universita' in Italia e in Europa. 
              2.  I   percorsi   di   orientamento   si   inseriscono
          strutturalmente negli ultimi due anni di corso della scuola
          secondaria di secondo grado e  nell'ultimo  anno  di  corso
          della scuola secondaria di primo grado,  anche  utilizzando
          gli strumenti di flessibilita'  didattica  e  organizzativa
          previsti dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
          marzo 1999, n. 275. 
              2-bis.  In   presenza   di   alunni   con   disabilita'
          certificata sono previsti interventi specifici  finalizzati
          all'orientamento e volti a offrire alle famiglie  strumenti
          utili per indirizzare la  scelta  del  percorso  formativo.
          Tali    percorsi    di    orientamento    si    inseriscono
          strutturalmente nell'ultimo  anno  di  corso  della  scuola
          secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di  corso
          della scuola secondaria di secondo grado. 
              3.  Le  istituzioni  scolastiche,  le  universita',  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica,  gli  istituti   tecnici   superiori,   mediante
          apposite   convenzioni,   collaborano,   anche   in   forma
          consortile, per la  realizzazione  di  attivita'  intese  a
          migliorare la preparazione di studenti universitari che non
          abbiano superato le  verifiche  previste  dall'articolo  6,
          comma  1,  del  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. 
              3-bis. Nel Piano  dell'offerta  formativa  e  sul  sito
          istituzionale   delle   istituzioni   scolastiche   vengono
          indicate le iniziative di orientamento poste in essere. 
              4. I docenti della scuola secondaria superiore  possono
          essere  coinvolti  nella  predisposizione  delle  prove  di
          selezione  per  l'accesso   all'universita',   che   devono
          comunque tener conto degli effettivi programmi  svolti  nei
          percorsi di studio dell'istruzione secondaria superiore. 
              5. Presso le scuole secondarie superiori possono essere
          previsti interventi orientativi di professori universitari,
          ricercatori e dottori di ricerca, nonche' di docenti  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica. 
              6. Il Ministero dell'universita' e  della  ricerca,  in
          collaborazione con l'ANVUR,  e  utilizzando  anche  i  dati
          dell'anagrafe  degli   studenti   universitari,   cura   la
          realizzazione di un osservatorio nazionale  sugli  iscritti
          ai corsi di laurea, assicura  agli  istituti  scolastici  e
          alle amministrazioni scolastiche, nonche'  alle  regioni  e
          agli enti locali interessati, l'accesso ai  dati  aggregati
          sulle scelte dei propri studenti e sui loro risultati nelle
          verifiche di ingresso e nel percorso di studio, e  presenta
          una  relazione  annuale  sui  flussi  degli  studenti.   Ai
          componenti  dell'osservatorio  non  spettano  compensi  ne'
          rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti." 
              Comma 291: 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 68 del 2012, come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 11 Attivita' a tempo parziale degli studenti 
              1. Le universita', le istituzioni per l'alta formazione
          artistica, musicale e coreutica, gli enti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  erogatori
          dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli  organi
          di rappresentanza degli studenti  previsti  dallo  Statuto,
          disciplinano   con   propri   regolamenti   le   forme   di
          collaborazione degli  studenti  ad  attivita'  connesse  ai
          servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19
          novembre 1990, n. 341, resi anche dai collegi  non  statali
          legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle  inerenti
          alle attivita' di docenza, allo  svolgimento  degli  esami,
          nonche' all'assunzione di responsabilita' amministrative. 
              2. L'assegnazione delle collaborazioni di cui al  comma
          1 avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
          delle universita' e delle istituzioni  di  alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza  pubblica,  e  sulla  base  di
          graduatorie  formulate  secondo   criteri   di   merito   e
          condizione economica. 
              3.  La  prestazione  richiesta  allo  studente  per  le
          collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo,
          esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui.  La
          collaborazione non configura in alcun modo un  rapporto  di
          lavoro subordinato e non da' luogo ad alcuna valutazione ai
          fini dei pubblici concorsi. Il  corrispettivo  orario,  che
          puo' variare in relazione al tipo di attivita'  svolta,  e'
          determinato  dalle  universita'  e  dalle  istituzioni  per
          l'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  che
          provvedono   alla   copertura   assicurativa   contro   gli
          infortuni. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  sono  emanati  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
              a) selezione  degli  studenti  valorizzando  il  merito
          negli studi; 
              b) prestazioni  lavorative  dello  studente  in  numero
          massimo di 200 ore per ciascun anno accademico; 
              c)  precedenza,  a  parita'  di  curriculum  formativo,
          accordata   agli   studenti   in   condizioni    economiche
          maggiormente disagiate." 
              Comma 292: 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
          n. 341 del 1990: 
              "Art. 13. Tutorato. 
              1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge ciascuna universita' provvede  ad  istituire
          con regolamento il tutorato, sotto la  responsabilita'  dei
          consigli delle strutture didattiche. 
              2. Il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere
          gli studenti lungo tutto il corso degli studi,  a  renderli
          attivamente partecipi del processo formativo,  a  rimuovere
          gli ostacoli ad una proficua  frequenza  dei  corsi,  anche
          attraverso  iniziative  rapportate  alle  necessita',  alle
          attitudini ed alle esigenze dei singoli. 
              3. I servizi di tutorato collaborano con gli  organismi
          di sostegno al diritto allo studio e con le  rappresentanze
          degli studenti, concorrendo alle  complessive  esigenze  di
          formazione culturale degli studenti e  alla  loro  compiuta
          partecipazione alle attivita' universitarie." 
              Il  testo   dell'articolo   11   del   citato   decreto
          legislativo n. 68 del 2012 e' riportato nelle Note al Comma
          291, come modificato dal medesimo comma. 
              Comma 293: 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537  del
          1993 e' riportato nelle note al comma 265. 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  2  del
          citato decreto legislativo n. 21 del 2008: 
              "Art. 2. Raccordi tra le istituzioni 
              1. - 1-bis. Omissis 
              2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione
          artistica,  musicale   e   coreutica,   nell'ambito   delle
          rispettive  autonomie,  assicurano  il  raccordo  con   gli
          istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  statali  e
          paritari, potenziano quanto gia' realizzato  attraverso  le
          pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni  in
          essere ed individuano  nei  propri  regolamenti  specifiche
          iniziative,  delineandone  l'attuazione  attraverso   piani
          pluriennali di intervento. 
              Omissis." 
              Comma 294: 
              Si riporta il testo degli articoli 15, comma 1, e  100,
          comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 15. Detrazione per oneri 
              1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              a) gli interessi passivi e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
              b) gli interessi passivi, e relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
              b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i   compensi   comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
              c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
          mila. Dette  spese  sono  costituite  esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'articolo 10, comma 1,  lettera  b),  e  dalle
          spese chirurgiche, per  prestazioni  specialistiche  e  per
          protesi dentarie e  sanitarie  in  genere.  Ai  fini  della
          detrazione la  spesa  sanitaria  relativa  all'acquisto  di
          medicinali  deve  essere  certificata  da  fattura   o   da
          scontrino  fiscale  contenente  la   specificazione   della
          natura, qualita' e quantita' dei beni e  l'indicazione  del
          codice fiscale del destinatario.  Le  spese  riguardanti  i
          mezzi necessari  all'accompagnamento,  alla  deambulazione,
          alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici  e
          informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
          possibilita'  di   integrazione   dei   soggetti   di   cui
          all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104  ,  si
          assumono  integralmente.  Tra  i  mezzi  necessari  per  la
          locomozione dei soggetti indicati nel  precedente  periodo,
          con ridotte o impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
          comprendono  i  motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di   cui,
          rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),  c)
          ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche  se  prodotti  in
          serie e adattati in  funzione  delle  suddette  limitazioni
          permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli  adattati
          alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
          automatico, purche'  prescritto  dalla  commissione  medica
          locale di cui all'articolo 119 del decreto  legislativo  30
          aprile  1992,  n.  285.  Tra  i  mezzi  necessari  per   la
          locomozione dei non vedenti sono compresi i  cani  guida  e
          gli  autoveicoli  rispondenti   alle   caratteristiche   da
          stabilire con decreto del Ministro  delle  finanze.  Tra  i
          mezzi necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono
          compresi gli autoveicoli rispondenti  alle  caratteristiche
          da stabilire con decreto del  Ministro  delle  finanze.  La
          detrazione spetta una sola volta in un periodo  di  quattro
          anni,  salvo  i  casi  in   cui   dal   Pubblico   registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
              c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
              c-ter)  le   spese   sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
              d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
          di persone, per importo non  superiore  a  euro  1.550  per
          ciascuna di esse; 
              e) le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
              e-bis)  le   spese   per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
          n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera iocties), che non e' cumulabile con quello  di
          cui alla presente lettera; 
              f) i premi per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. A decorrere dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2016,  l'importo  di  euro  530  e'
          elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
          aventi per oggetto il rischio  di  morte  finalizzate  alla
          tutela delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge. Con decreto del  Ministero  delle  finanze,
          sentito l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
          private (ISVAP), sono  stabilite  le  caratteristiche  alle
          quali devono  rispondere  i  contratti  che  assicurano  il
          rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi
          di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai  fini
          del predetto limite, anche dei premi  di  assicurazione  in
          relazione ai quali il datore di  lavoro  ha  effettuato  la
          detrazione in sede di ritenuta; 
              g) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali e ambientali (94), di fondazioni  e  associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'articolo 1 della legge  1°  giugno  1939,  n.
          1089, e nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          settembre  1963,  n.  1409,  ivi  comprese  le   erogazioni
          effettuate per l'organizzazione in Italia e  all'estero  di
          mostre   e   di   esposizioni   di   rilevante    interesse
          scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi
          e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
          per  ogni  altra  manifestazione  di  rilevante   interesse
          scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali,
          ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
          catalogazione,  e  le  pubblicazioni   relative   ai   beni
          culturali.   Le   iniziative   culturali   devono    essere
          autorizzate,  previo  parere  del  competente  comitato  di
          settore del Consiglio nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il
          conto consuntivo. Il  Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  indicati  nella
          presente lettera e  controlla  l'impiego  delle  erogazioni
          stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile  al
          donatario, essere prorogati una sola volta.  Le  erogazioni
          liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati
          affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
          regioni e degli  enti  locali  territoriali,  nel  caso  di
          attivita' o manifestazioni in cui essi  siano  direttamente
          coinvolti, e sono destinate ad un fondo da  utilizzare  per
          le attivita' culturali previste per l'anno  successivo.  Il
          Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro
          il 31 marzo di ciascun  anno,  al  centro  informativo  del
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          l'elenco  nominativo  dei   soggetti   erogatori,   nonche'
          l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro   il   31
          dicembre dell'anno precedente; 
              h-bis) il costo specifico o,  in  mancanza,  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              i-bis)  i  contributi  associativi,  per  importo   non
          superiore a 2 milioni e 500 mila  lire,  versati  dai  soci
          alle societa' di mutuo soccorso che operano  esclusivamente
          nei settori di cui all'articolo 1  della  legge  15  aprile
          1886, n. 3818, al fine di assicurare ai  soci  un  sussidio
          nei  casi  di  malattia,  di  impotenza  al  lavoro  o   di
          vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto  alle  loro
          famiglie. La detrazione e' consentita a condizione  che  il
          versamento di tali contributi sia eseguito tramite banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee
          a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400; 
              i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          1.500  euro,  in  favore  delle  societa'  e   associazioni
          sportive dilettantistiche, a condizione che  il  versamento
          di tali erogazioni sia eseguito  tramite  banca  o  ufficio
          postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400; 
              i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo
          non  superiore  a  4  milioni  di  lire,  a  favore   delle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          previsti dalle vigenti disposizioni di  legge.  Si  applica
          l'ultimo periodo della lettera i-bis); 
              i-quinquies) le spese, per un importo non  superiore  a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
              i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti
          di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della  legge  9
          dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni
          relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli atti  di
          assegnazione in godimento o locazione, stipulati  con  enti
          per  il   diritto   allo   studio,   universita',   collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; 
              i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per
          un importo non superiore  a  8.000  euro,  e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
              i-sexies.2) le spese di cui alla  lettera  i-sexies.1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; 
              i-septies) le spese, per un  importo  non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
              i-octies)  le  erogazioni  liberali  a   favore   degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante  gli   altri   sistemi   di   pagamento   previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241; 
              i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
          l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al  24
          per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a  decorrere
          dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in  denaro,  per
          importo non superiore a 30.000 euro annui, a  favore  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nei
          Paesi   non   appartenenti   all'Organizzazione   per    la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La  detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio  postale
          ovvero mediante gli altri  sistemi  di  pagamento  previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, e secondo  ulteriori  modalita'  idonee  a  consentire
          all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di  efficaci
          controlli, che possono essere  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. 
              Omissis." 
              "Art. 100. Oneri di utilita' sociale 
              1. Omissis. 
              2. Sono inoltre deducibili: 
              a) le erogazioni liberali fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g),  per
          un ammontare complessivamente non superiore al 2 per  cento
          del reddito d'impresa dichiarato; 
              b) le erogazioni liberali fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente finalita' di  ricerca  scientifica,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato; 
              c) 
              d) le erogazioni liberali a  favore  dei  concessionari
          privati  per  la   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          comunitario per  un  ammontare  complessivo  non  superiore
          all'1 per cento del reddito  imponibile  del  soggetto  che
          effettua l'erogazione stessa; 
              e) le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a  carico.  La
          necessita' delle spese, quando non siano  obbligatorie  per
          legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
          dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni  e
          le attivita'  culturali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in
          caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
          le  attivita'  culturali,  di  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni e le attivita'  culturali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio  dell'Agenzia
          delle  entrate   delle   violazioni   che   comportano   la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi; 
              f) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose indicate  nell'articolo
          2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  490,  e  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni   effettuate   per
          l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che  siano  di
          rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose
          anzidette, e per gli studi e le  ricerche  eventualmente  a
          tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi  e
          le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione
          di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le erogazioni fatte a favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  preindicati,  e
          controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
          possono, per causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate   non   in   conformita'   alla    destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
              g) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore al 2 per cento del reddito d'impresa  dichiarato,
          a favore di enti  o  istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono esclusivamente attivita'  nello  spettacolo,
          effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per  il
          restauro ed il  potenziamento  delle  strutture  esistenti,
          nonche'  per  la  produzione   nei   vari   settori   dello
          spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
          dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
          ricevimento affluiscono, nella loro totalita',  all'entrata
          dello Stato; 
              h) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore a 30.000 euro  o  al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi
          dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE; 
              i)  le  spese  relative   all'impiego   di   lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
              l) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del  reddito  di
          impresa dichiarato, a favore di associazioni di  promozione
          sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dalle   vigenti
          disposizioni di legge; 
              m) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,   di   fondazioni   e   di
          associazioni legalmente riconosciute,  per  lo  svolgimento
          dei loro compiti istituzionali e per  la  realizzazione  di
          programmi culturali nei settori dei beni culturali e  dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri  che  saranno  definiti   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di  soggetti
          che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;
          definisce  gli  obblighi  di  informazione  da  parte   dei
          soggetti  erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari;  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali da  essi  effettuate.
          Nel caso che, in un dato anno,  le  somme  complessivamente
          erogate abbiano superato la somma  allo  scopo  indicata  o
          determinata, i singoli  soggetti  beneficiari  che  abbiano
          ricevuto somme di importo maggiore  della  quota  assegnata
          dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
              n)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  di
          organismi  di  gestione  di  parchi  e  riserve   naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di   tutela   speciale   paesistico-ambientale   come
          individuata dalla vigente disciplina, statale e  regionale,
          nonche' gestita dalle  associazioni  e  fondazioni  private
          indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
          per sostenere attivita' di  conservazione,  valorizzazione,
          studio, ricerca e sviluppo dirette al  conseguimento  delle
          finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali
          ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del   territorio    individua    con    proprio    decreto,
          periodicamente, i soggetti e le categorie di  soggetti  che
          possono beneficiare  delle  predette  erogazioni  liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso che in un dato anno le somme complessivamente  erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i singoli soggetti beneficiari che abbiano  ricevuto  somme
          di importo maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,   versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
              o) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti territoriali,  di  enti  o
          istituzioni pubbliche,  di  fondazioni  e  di  associazioni
          legalmente riconosciute, per la realizzazione di  programmi
          di  ricerca   scientifica   nel   settore   della   sanita'
          autorizzate dal Ministro della salute con apposito  decreto
          che  individua  annualmente,  sulla  base  di  criteri  che
          saranno definiti sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, i soggetti  che  possono  beneficiare  delle  predette
          erogazioni  liberali.   Il   predetto   decreto   determina
          altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo   scopo
          indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per
          ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli  obblighi
          di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
          soggetti beneficiari.  Il  Ministero  della  salute  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello di  riferimento,  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali  deducibili  da  essi
          effettuate; 
              o-bis) le erogazioni liberali a favore  degli  istituti
          scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
          scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema  nazionale   di
          istruzione di cui alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e
          successive modificazioni, nonche' a favore  degli  istituti
          tecnici superiori di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
              o-ter) le somme corrisposte, anche su  base  volontaria
          al  fondo  istituito,  con  mandato  senza  rappresentanza,
          presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese  aderiscono  in
          ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in  conformita'  alle
          disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
          trattamento contabile ad esse applicato, a  condizione  che
          siano  utilizzate  in  conformita'  agli  scopi   di   tali
          consorzi. 
              Omissis." 
              Comma 295: 
              Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 537  del
          1993 e' riportato nelle note al comma 265. 
              Comma 297: 
              Si  riporta  il  testo  dei  commi   da   207   a   212
          dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015: 
              "207.  Al  fine  di  accrescere  l'attrattivita'  e  la
          competitivita' del sistema universitario italiano a livello
          internazionale, nel rispetto dell'autonomia  degli  atenei,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca  e'  istituito,  in  via
          sperimentale, per finanziare chiamate dirette  di  studiosi
          di elevato e riconosciuto  merito  scientifico  previamente
          selezionati nel rispetto  di  criteri  volti  ad  accertare
          l'eccellenza   dei   percorsi   individuali   di    ricerca
          scientifica esclusivamente secondo le procedure di  cui  al
          presente comma e ai commi da 208 a 211, un  fondo  speciale
          denominato «Fondo per le cattedre universitarie del  merito
          Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni  di  euro
          nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2017. 
              208.  In  deroga  alle  norme  sul   reclutamento   dei
          professori universitari previste dalla  legge  30  dicembre
          2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 e' destinato  al
          reclutamento  straordinario   per   chiamata   diretta   di
          professori  universitari  di  prima  e  di  seconda  fascia
          selezionati  secondo  procedure  nazionali   e   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo,  della  legge  4
          novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal  comma
          209 del presente articolo, e nel rispetto  dei  criteri  di
          cui al comma 210 volti  a  valorizzare  l'eccellenza  e  la
          qualificazione  scientifica  dei  candidati,  ivi   inclusi
          professori universitari  gia'  in  servizio  presso  atenei
          italiani. Per i professori di prima  e  di  seconda  fascia
          gia' in servizio in atenei italiani,  l'eventuale  chiamata
          nella stessa  fascia  ai  sensi  della  presente  procedura
          comporta obbligatoriamente il  cambiamento  della  sede  di
          appartenenza.  Alle  procedure  di  chiamata  nella  stessa
          fascia  e  ai  conseguenti  trasferimenti  e'   annualmente
          destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e
          di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere  sulle
          risorse di cui al comma 207. 
              209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208
          del presente articolo, all'articolo 1, comma 9, della legge
          4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in
          fine, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato  e
          riconosciuto merito  scientifico,  previamente  selezionati
          mediante procedure nazionali, e  nel  rispetto  di  criteri
          volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di
          ricerca scientifica» e al quarto periodo sono aggiunte,  in
          fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di  elevato
          e riconosciuto merito scientifico  previamente  selezionati
          come indicato nel primo periodo». 
              210. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, di concerto con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previo
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, le quali  si  esprimono
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  sono
          disciplinati: 
              a) i criteri per  valutare  l'eccellenza  dei  percorsi
          individuali  di  ricerca  scientifica  secondo  i  migliori
          standard  valutativi  nazionali  e  internazionali   propri
          dell'area  scientifica  di  riferimento,  con   particolare
          riguardo  alla  qualita'   della   produzione   scientifica
          individuale nei cinque anni precedenti alla procedura; 
              b) le modalita'  per  l'attivazione  e  lo  svolgimento
          della procedura di selezione dei soggetti di cui  al  comma
          208; 
              c)  l'inquadramento  in  una  classe  stipendiale   che
          comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto
          a quella in godimento in caso di  permanenza  nella  stessa
          fascia della qualifica di professore,  e  un  inquadramento
          non  inferiore  alla  seconda  classe   stipendiale   della
          qualifica  di  riferimento  in  caso  di  promozione  o  di
          attribuzione della qualifica di professore di  prima  o  di
          seconda fascia; 
              d) la nomina  e  il  funzionamento  di  commissioni  di
          valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi
          italiani e stranieri di alta  qualificazione  operanti  nel
          campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri  a
          carico del Fondo di cui al comma 207; 
              e) il numero  dei  posti  di  professore  universitario
          destinati al reclutamento straordinario  di  cui  al  comma
          208, egualmente distribuiti  tra  la  prima  e  la  seconda
          fascia,  individuando  altresi',  all'interno  di  ciascuna
          fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima
          e seconda fascia gia' in servizio in atenei  italiani,  che
          concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia;  i
          criteri per l'individuazione  delle  aree  scientifiche  di
          riferimento: tali criteri possono essere anche informati  a
          obiettivi di crescita e miglioramento di  particolari  aree
          della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per
          cento dei posti di  professore  universitario  di  prima  e
          seconda fascia destinati al reclutamento  straordinario  di
          cui al comma 208 e' attribuito entro un anno dalla data  di
          indizione della relativa procedura selettiva; 
              f) le modalita' di assegnazione  all'ateneo,  a  valere
          sul Fondo di cui al comma 207 a  decorrere  dalla  data  di
          assunzione in servizio, delle risorse necessarie a  coprire
          gli  oneri  stipendiali,   nonche'   l'eventuale   concorso
          dell'ateneo alla copertura di tali oneri  mediante  risorse
          proprie; il numero massimo di chiamate  dirette  consentite
          ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207. 
              211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del
          comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le  risorse
          occorrenti  per  il  relativo  trattamento  stipendiale,  a
          valere sul Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente
          assegnate all'ateneo di destinazione. 
              212. La quota parte delle risorse di cui al  comma  207
          eventualmente non utilizzata per le  finalita'  di  cui  ai
          commi da 207  a  211  confluisce,  nel  medesimo  esercizio
          finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
          universita'." 
              Comma 303: 
              Si riporta il testo del comma  6  dell'articolo  7  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "Art. 7 Gestione delle risorse umane 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire incarichi individuali, con  contratti  di  lavoro
          autonomo,   di   natura   occasionale   o   coordinata    e
          continuativa,  ad  esperti  di  particolare  e   comprovata
          specializzazione  anche  universitaria,  in  presenza   dei
          seguenti presupposti di legittimita': 
              a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere  alle
          competenze attribuite dall'ordinamento  all'amministrazione
          conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
          e deve risultare coerente con le esigenze di  funzionalita'
          dell'amministrazione conferente; 
              b)   l'amministrazione   deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
              c) la prestazione deve essere di  natura  temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
              d) devono essere  preventivamente  determinati  durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  di  natura   occasionale   o
          coordinata e continuativa per attivita' che debbano  essere
          svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o  con
          soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
          dei  mestieri  artigianali  o  dell'attivita'   informatica
          nonche' a supporto dell'attivita' didattica e  di  ricerca,
          per i servizi di orientamento, compreso il collocamento,  e
          di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza  nuovi
          o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  ferma
          restando la necessita' di accertare la maturata  esperienza
          nel settore. 
              Il ricorso a contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa per lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa di responsabilita' amministrativa  per  il  dirigente
          che  ha  stipulato  i   contratti.   Il   secondo   periodo
          dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004,
          n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2004, n. 191, e' soppresso. Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  3  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni  in  materia  di
          giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
              "Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti. 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis) ; 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e) ; 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              Omissis." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6   del   citato
          decreto-legge   n.   78   del   2010,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 122del 2010, come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.   6   Riduzione   dei   costi   degli    apparati
          amministrativi 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'articolo  68,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' onorifica;  essa  puo'  dar
          luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute  ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall'articolo 2  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui all'articolo 1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4. All'articolo 62, del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento.