art. 1 (commi 101-200)
  101. Il piano di risparmio a lungo termine si  costituisce  con  la
destinazione di somme o valori  per  un  importo  non  superiore,  in
ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non
superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati  indicati  al
comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un  rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione  di  portafogli  o  altro
stabile rapporto con esercizio dell'opzione  per  l'applicazione  del
regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6  del  decreto
legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  o  di  un  contratto   di
assicurazione  sulla  vita  o  di  capitalizzazione,  avvalendosi  di
intermediari abilitati o imprese di assicurazione  residenti,  ovvero
non residenti operanti nel territorio  dello  Stato  tramite  stabile
organizzazione o in regime  di  libera  prestazione  di  servizi  con
nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra  i  predetti
soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli  stessi  termini  e
con le stesse modalita' previsti per i suindicati soggetti residenti.
Il conferimento  di  valori  nel  piano  di  risparmio  si  considera
cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo
le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n.  461
del 1997. 
  102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno  i  due
terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati  nel  piano  di
risparmio a lungo termine devono essere investiti per  almeno  il  70
per cento del valore complessivo in strumenti finanziari,  anche  non
negoziati nei mercati regolamentati o nei  sistemi  multilaterali  di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese che  svolgono  attivita'
diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio  dello  Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni
nel territorio medesimo; la predetta quota  del  70  per  cento  deve
essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in
strumenti  finanziari  di  imprese   diverse   da   quelle   inserite
nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti  di
altri mercati regolamentati. Ai fini dei  commi  da  100  a  113  del
presente articolo si presume, senza possibilita' di prova  contraria,
impresa che svolge attivita' immobiliare quella il cui patrimonio  e'
prevalentemente costituito da beni immobili diversi  da  quelli  alla
cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita'
di impresa, dagli impianti e dai fabbricati  utilizzati  direttamente
nell'esercizio di impresa.  Si  considerano  direttamente  utilizzati
nell'esercizio  di  impresa  gli  immobili  concessi   in   locazione
finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attivita' agricola. 
  103. Le somme o i valori destinati nel  piano  non  possono  essere
investiti per una quota superiore al  10  per  cento  del  totale  in
strumenti finanziari di uno  stesso  emittente  o  stipulati  con  la
stessa controparte o con  altra  societa'  appartenente  al  medesimo
gruppo dell'emittente o della  controparte  o  in  depositi  e  conti
correnti. 
  104. Sono considerati investimenti qualificati  anche  le  quote  o
azioni  di  organismi  di  investimento  collettivo   del   risparmio
residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo  73  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  o  in  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo, che investono per almeno il  70  per  cento
dell'attivo  in  strumenti  finanziari  indicati  al  comma  102  del
presente articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103. 
  105. Le somme o valori  destinati  nel  piano  non  possono  essere
investiti in strumenti finanziari emessi  o  stipulati  con  soggetti
residenti in Stati o territori diversi da quelli  che  consentono  un
adeguato scambio di informazioni. 
  106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il  piano  devono
essere detenuti per almeno cinque anni. In  caso  di  cessione  degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i
redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti  durante
il  periodo  minimo  di  investimento  del  piano  sono  soggetti   a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente  agli  interessi,
senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve  essere
effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il  giorno  16  del
secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101
recuperano le imposte dovute attraverso  adeguati  disinvestimenti  o
chiedendone la provvista al  titolare.  In  caso  di  rimborso  degli
strumenti finanziari oggetto di investimento prima  del  quinquennio,
il controvalore  conseguito  deve  essere  reinvestito  in  strumenti
finanziari indicati ai commi  102  e  104  entro  trenta  giorni  dal
rimborso. 
  107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104
comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai  redditi
degli strumenti finanziari detenuti  nel  piano  stesso,  diversi  da
quelli investiti nel  medesimo  piano  nel  rispetto  delle  suddette
condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo
di corrispondere le imposte non pagate,  unitamente  agli  interessi,
senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106. 
  108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive  eventualmente
applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il
diritto a ricevere una somma corrispondente. I  soggetti  di  cui  al
comma 101 presso  i  quali  e'  costituito  il  piano  provvedono  al
pagamento della  predetta  somma,  computandola  in  diminuzione  dal
versamento  delle  ritenute  e  delle  imposte  dovute  dai  medesimi
soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  109.  Le  minusvalenze,  le  perdite  e  i  differenziali  negativi
realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero  rimborso  degli
strumenti finanziari nei quali e' investito il piano sono  deducibili
dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo  piano
e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107  nello  stesso
periodo d'imposta e nei successivi  ma  non  oltre  il  quarto.  Alla
chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali  negativi
possono essere portati in  deduzione  non  oltre  il  quarto  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  del  realizzo  dalle   plusvalenze,
proventi e differenziali positivi  realizzati  nell'ambito  di  altro
rapporto con esercizio dell'opzione  ai  sensi  dell'articolo  6  del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato  allo  stesso
titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma  5
dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  110. In caso di strumenti  finanziari  appartenenti  alla  medesima
categoria  omogenea,  si  considerano  ceduti  per  primi  i   titoli
acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato
dell'anno di acquisto. 
  111. Il trasferimento  del  piano  di  risparmio  a  lungo  termine
dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale e'
stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva  ai
fini del computo  dei  cinque  anni  di  detenzione  degli  strumenti
finanziari. 
  112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100  non  puo'  essere
titolare di piu' di un piano di risparmio a lungo termine  e  ciascun
piano di risparmio  a  lungo  termine  non  puo'  avere  piu'  di  un
titolare. L'intermediario o  l'impresa  di  assicurazione  presso  il
quale e' costituito il piano di risparmio a lungo  termine,  all'atto
dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione  con  la
quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano  di
risparmio a lungo termine. 
  113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso  il  quale
e' costituito il piano di risparmio a lungo  termine  tiene  separata
evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti. 
  114. Il trasferimento a causa di morte degli  strumenti  finanziari
detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta  sulle  successioni  e
donazioni di  cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di   cui   al   decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. 
  115.  Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definite le modalita' di costituzione e le forme
di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017  e  di
10 milioni di euro per il 2018,  di  centri  di  competenza  ad  alta
specializzazione,  nella  forma  del  partenariato  pubblico-privato,
aventi lo scopo  di  promuovere  e  realizzare  progetti  di  ricerca
applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie
avanzate, nel quadro degli interventi  connessi  al  Piano  nazionale
Industria 4.0. 
  116. Al fine di incrementare gli investimenti  pubblici  e  privati
nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute,
coerentemente con il Programma nazionale per  la  ricerca  (PNR),  e'
istituita  la  Fondazione  per  la  creazione  di   un'infrastruttura
scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e
integrata    nei    settori    della    salute,    della    genomica,
dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e  per
la  realizzazione  del  progetto  scientifico  e  di  ricerca   Human
technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre  2015,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  gennaio  2016,
n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di  seguito
denominata «Fondazione». Per il raggiungimento dei  propri  scopi  la
Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in  Italia
e all'estero. 
  117. Sono membri  fondatori  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministero della salute e  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  ai  quali  viene  attribuita  la
vigilanza sulla Fondazione. 
  118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema  di
statuto della Fondazione che e' approvato con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro della  salute.  Lo
statuto stabilisce la denominazione della  Fondazione  e  disciplina,
tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici
e privati,  nonche'  le  modalita'  con  cui  tali  soggetti  possono
partecipare   finanziariamente   al   progetto   scientifico    Human
technopole. 
  119. Il patrimonio della Fondazione e' costituito  da  apporti  dei
Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello  Stato,
nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.  Le
attivita', oltre che dai mezzi propri, possono essere  finanziate  da
contributi di enti pubblici e di  privati.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento
in comodato di beni di particolare valore artistico  e  storico  alla
Fondazione e' effettuato  dall'amministrazione  competente,  d'intesa
con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo,
fermo restando  il  relativo  regime  giuridico  dei  beni  demaniali
affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice
civile. 
  120. Per lo svolgimento  dei  propri  compiti  la  Fondazione  puo'
avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo
a disposizione su richiesta della stessa, secondo le  norme  previste
dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri  soggetti  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. La Fondazione puo' avvalersi, inoltre, della  collaborazione  di
esperti e di societa' di consulenza nazionali ed  estere,  ovvero  di
universita' e di istituti universitari e di ricerca. 
  121. Per la costituzione della Fondazione e  per  la  realizzazione
del progetto Human technopole di cui al comma 116 e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per
il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di  112,1  milioni  di
euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro  per  il  2021,  di  133,6
milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di  euro  a  decorrere
dal 2023.  Il  contributo  e'  erogato  sulla  base  dello  stato  di
avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 116. 
  122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
  123. I criteri e le modalita' di attuazione dei commi da 116 a  122
del presente  articolo,  compresa  la  disciplina  dei  rapporti  con
l'Istituto  italiano  di  tecnologia  in  ordine  al  progetto  Human
technopole di cui al medesimo comma  116,  e  il  trasferimento  alla
Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2,  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
della salute. 
  124. La  gestione  dell'infrastruttura  di  ricerca  FERMI  rientra
nell'esercizio dei compiti  istituzionali  di  cui  all'articolo  10,
comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370,  e  non  ha
natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni  di  cui  al
medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e  il  suo
valore non e' soggetto ad ammortamento. 
  125. Alla societa' di cui all'articolo 10, comma 4, della legge  19
ottobre 1999,  n.  370,  e  alle  amministrazioni  pubbliche  che  vi
partecipano   non   si   applicano,   limitatamente   alla   predetta
partecipazione,  le  disposizioni  del  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo  19
agosto 2016, n. 175. 
  126. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' nominato il Commissario straordinario per  la  liquidazione  della
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione. 
  127.  Gli  organi  sociali  della  societa'  EXPO   2015   Spa   in
liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126. 
  128. I poteri attribuiti  al  collegio  dei  liquidatori  ai  sensi
dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono  assunti  dal
Commissario straordinario per la  liquidazione  della  societa'  EXPO
2015 Spa  in  liquidazione.  Al  fine  di  limitare  l'assunzione  di
ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della  societa'
EXPO  2015  Spa  in  liquidazione,  contenendone  gli  effetti  sulle
pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi  da
126 a 139 del presente  articolo,  il  Commissario  straordinario  si
avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013. 
  129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei  soci  della
societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto
di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non  puo',  in
nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro. 
  130.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la  regione
Lombardia, il comune di Milano, la citta' metropolitana di  Milano  e
la camera di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Milano assicurano, ciascuno in  proporzione  alla  partecipazione  al
capitale  della  societa',  le   risorse   necessarie   all'integrale
copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di  cui  al
comma 129. 
  131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'
individuato in misura non superiore a  9.460.000  euro.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  132. In deroga a quanto previsto all'articolo  2490,  primo  comma,
del  codice  civile,  le  risorse   di   competenza   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al
comma 131, primo periodo,  destinate  alla  copertura  del  Fondo  di
liquidazione della  societa'  EXPO  2015  Spa  in  liquidazione  sono
riconosciute, per  ciascuna  delle  annualita'  comprese  tra  il  1º
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata,  nella  misura
massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000
euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019,  di  1.060.000  euro
per  il  2020  e  di  880.000  euro  per  il  2021.  Il   Commissario
straordinario presenta, con  cadenza  annuale,  al  Dipartimento  del
Tesoro del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  rendiconto
delle attivita' di liquidazione, che dovranno  concludersi  entro  il
2021.  Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  129  e  131,  il
riconoscimento, entro il loro limite massimo,  delle  somme  relative
alle annualita' successive al 2017  e'  posto  a  conguaglio  con  la
differenza  tra   quanto   gia'   corrisposto   in   via   anticipata
nell'annualita' precedente e gli oneri effettivamente  sostenuti  dal
Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento. 
  133.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  132  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  134.  Al  fine  di  dare  compiuta  attuazione   al   progetto   di
valorizzazione  dell'area  utilizzata  per   l'EXPO   2015   di   cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  25  novembre   2015,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per  il  2017  per  l'avvio
delle attivita' di  progettazione  propedeutiche  alla  realizzazione
delle strutture per il  trasferimento  dei  dipartimenti  scientifici
dell'Universita' degli studi di Milano. 
  135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3
milioni    di     euro,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
d), della legge 19 ottobre 1999,  n.  370,  e,  per  l'importo  di  5
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per  gli
investimenti  nella  ricerca  scientifica  e   tecnologica   di   cui
all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  136.  La  societa'  AREXPO  Spa  puo'  avvalersi,  sulla  base   di
convenzioni,   della   collaborazione   degli   uffici   tecnici    e
amministrativi dei propri soci  pubblici,  nonche'  delle  rispettive
societa' in house. 
  137. All'articolo  1  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 49, l'ultimo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 49-bis, il quinto periodo e' soppresso; 
    c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi. 
  138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, e' abrogato. 
  139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti  locali
e regionali soci della  societa'  EXPO  2015  Spa  per  le  attivita'
strettamente  funzionali  alla  manutenzione  degli  investimenti  di
compensazione ambientale e per il  paesaggio  rurale  realizzati  per
l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli  obiettivi
di  finanza  pubblica,  possono  procedere,  anche  in  deroga   agli
specifici  vincoli   assunzionali   e   finanziari   previsti   dalla
legislazione in materia di personale, ad assunzione  di  personale  a
tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019. 
  140. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze  e'  istituito  un  apposito  fondo  da  ripartire,  con  una
dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150  milioni
di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno  2019  e
di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2020  al  2032,
per assicurare il finanziamento  degli  investimenti  e  lo  sviluppo
infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione
delle  questioni  oggetto  di  procedure  di  infrazione   da   parte
dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a:  a)  trasporti,
viabilita',    mobilita'     sostenibile,     sicurezza     stradale,
riqualificazione e  accessibilita'  delle  stazioni  ferroviarie;  b)
infrastrutture, anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di
collettamento, fognatura e depurazione; c)  ricerca;  d)  difesa  del
suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e)
edilizia  pubblica,  compresa   quella   scolastica;   f)   attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  g)
informatizzazione dell'amministrazione  giudiziaria;  h)  prevenzione
del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e
per la sicurezza delle periferie delle  citta'  metropolitane  e  dei
comuni  capoluogo  di  provincia;  l)  eliminazione  delle   barriere
architettoniche. L'utilizzo del fondo di  cui  al  primo  periodo  e'
disposto con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con  i  Ministri  interessati,  in  relazione  ai  programmi
presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei
decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari  competenti  per
materia, le quali esprimono il proprio  parere  entro  trenta  giorni
dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono
essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi
decreti sono individuati gli interventi da finanziare  e  i  relativi
importi, indicando, ove necessario,  le  modalita'  di  utilizzo  dei
contributi, sulla base di criteri di economicita' e  di  contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni  finanziarie  con  oneri  di
ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca  europea
per  gli  investimenti,  con  la  Banca  di  sviluppo  del  Consiglio
d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i  soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  compatibilmente  con  gli
obiettivi programmati di finanza pubblica. 
  141. Al fine di garantire il completo  finanziamento  dei  progetti
selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle
citta' metropolitane e dei comuni  capoluogo  di  provincia,  di  cui
all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di
spesa e di quelle assegnate ai  sensi  del  comma  140  del  presente
articolo,  con  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) sono destinate  ulteriori  risorse  a
valere sulle risorse disponibili del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. 
  142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 del presente articolo
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. 
  143.  Presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare e' istituito  un  fondo  per  la  realizzazione
degli investimenti per la conservazione della fauna e della  flora  e
per la salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino  con
una dotazione finanziaria di 3 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2017 al 2021. 
  144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di  ciclovie  turistiche
di cui all'articolo 1, comma  640,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni
di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018  e  di
40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. 
  145.  Le  risorse  di  cui  al  comma  144  sono   destinate   alla
realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016,  n.  122,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e,  in  particolare,  ai
figli della vittima in caso di omicidio commesso dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla persona offesa». 
  147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  gennaio
2016, n. 9, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Nel  caso  in  cui  il  progetto  ammesso  sia  gia'  stato
finanziato con altre risorse pubbliche diverse  da  quelle  stanziate
dal presente articolo, il relativo intervento e'  escluso  dal  piano
pluriennale degli interventi. Resta salva  la  possibilita'  che,  in
sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano
destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione  da  parte
del  CONI  dei  requisiti  necessari  e  previo  accordo  con  l'ente
proprietario,  al  finanziamento  di  altri  interventi  relativi   a
proposte presentate dallo stesso soggetto  proponente,  negli  stessi
modi e  termini  gia'  previsti  dal  CONI,  che  abbiano  analogo  o
inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti». 
  148. Al testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  l'articolo  26  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Ingresso  e  soggiorno  per  investitori).   -   1.
L'ingresso e il soggiorno per  periodi  superiori  a  tre  mesi  sono
consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma  4,
agli stranieri che intendono effettuare: 
    a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi  dal
Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni; 
    b)  un  investimento  di  almeno  euro  1.000.000  in   strumenti
rappresentativi del capitale di una societa' costituita e operante in
Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di  almeno  euro  500.000
nel caso tale societa' sia una  start-up  innovativa  iscritta  nella
sezione speciale del registro delle imprese di cui  all'articolo  25,
comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    c)  una  donazione  a  carattere  filantropico  di  almeno   euro
1.000.000 a sostegno  di  un  progetto  di  pubblico  interesse,  nei
settori  della  cultura,  istruzione,   gestione   dell'immigrazione,
ricerca scientifica, recupero di beni  culturali  e  paesaggistici  e
che: 
      1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di  un
importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di  cui  alla  lettera
a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente
lettera, importo che  deve  essere  in  ciascun  caso  disponibile  e
trasferibile in Italia; 
      2) presentano una dichiarazione scritta in cui si  impegnano  a
utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento
o una donazione filantropica che rispettino i  criteri  di  cui  alle
lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di
ingresso in Italia; 
      3)  dimostrano  di  avere  risorse  sufficienti,  in   aggiunta
rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al
livello  minimo  previsto   dalla   legge   per   l'esenzione   dalla
partecipazione alla spesa  sanitaria,  per  il  proprio  mantenimento
durante il soggiorno in Italia. 
  2. Per l'accertamento  dei  requisiti  previsti  dal  comma  1,  lo
straniero richiedente deve presentare mediante procedura da  definire
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, da emanare entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i  seguenti
documenti: 
    a) copia del documento di  viaggio  in  corso  di  validita'  con
scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; 
    b)  documentazione  comprovante  la  disponibilita'  della  somma
minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che  tale  somma
puo' essere trasferita in Italia; 
    c) certificazione della provenienza lecita dei fondi  di  cui  al
comma 1, lettera c), numero 1); 
    d) dichiarazione scritta di cui al comma 1,  lettera  c),  numero
2), contenente una descrizione dettagliata  delle  caratteristiche  e
dei destinatari dell'investimento o della donazione. 
  3. L'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui  al
comma 2, all'esito di una valutazione positiva  della  documentazione
ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza  diplomatica  o
consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di
rito, rilascia il visto di ingresso per  investitori  con  l'espressa
indicazione "visto investitori". 
  4.  Ferma  restando  l'applicazione  del  decreto  legislativo   21
novembre 2007, n. 231,  ai  fini  della  preliminare  verifica  sulla
sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al
comma 3, l'autorita' amministrativa individuata con il decreto di cui
al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unita'
di  informazione  finanziaria  le  comunicazioni  che  attestano   la
provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni  altra  informazione,
documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della
procedura di cui al medesimo comma 2, che  siano  ritenuti  utili  ai
fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2  sono  altresi'
disciplinate le forme e le modalita'  di  attuazione  delle  predette
verifiche preliminari, da  concludere  entro  quindici  giorni  dalla
trasmissione della  documentazione  di  cui  al  primo  periodo,  del
relativo scambio di informazioni  e  della  partecipazione  richiesta
agli organi di cui all'articolo 8,  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo n. 231 del 2007. 
  5.  Al  titolare  del  visto  per  investitori  e'  rilasciato,  in
conformita' alle disposizioni del presente testo unico,  un  permesso
di  soggiorno  biennale  recante  la  dicitura   "per   investitori",
revocabile   anche   prima   della   scadenza   quando    l'autorita'
amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2  comunica
alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o  la
donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso  in
Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del  termine
di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b). 
  6. Il permesso di soggiorno  per  investitori  e'  rinnovabile  per
periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da  parte
dell'autorita' amministrativa individuata con il decreto  di  cui  al
comma 2, della documentazione comprovante che  la  somma  di  cui  al
comma 1 e' stata interamente impiegata entro tre mesi dalla  data  di
ingresso in Italia e che risulta  ancora  investita  negli  strumenti
finanziari di cui al comma 1. 
  7. Ai fini del  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno,  l'autorita'
amministrativa  individuata  con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,
all'esito di una valutazione positiva della documentazione  ricevuta,
trasmette il nulla osta alla  questura  della  provincia  in  cui  il
richiedente  dimora,  che  provvede  al  rinnovo  del   permesso   di
soggiorno. 
  8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, e' consentito l'ingresso, al
seguito dello straniero detentore  del  visto  per  investitori,  dei
familiari con i quali e'  consentito  il  ricongiungimento  ai  sensi
dello stesso articolo 29. Ai familiari e'  rilasciato  un  visto  per
motivi familiari ai sensi dell'articolo 30. 
  9.  Chiunque,  nell'ambito  della  procedura  di  cui  al  presente
articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o  in
parte, ovvero fornisce dati e notizie  non  rispondenti  al  vero  e'
punito con la reclusione da un  anno  e  sei  mesi  a  sei  anni.  In
relazione alla certificazione di cui al  comma  2,  lettera  c),  del
presente  articolo,  resta  ferma  l'applicabilita'  degli   articoli
648-bis, 648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale  e  dell'articolo
12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356». 
  149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse. 
  150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, alinea: 
      1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente  prodotto»  sono
sostituite dalle seguenti: «I  redditi  di  lavoro  dipendente  e  di
lavoro autonomo prodotti»; 
      2) le  parole:  «settanta  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cinquanta per cento»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e  d),  non  si
applicano ai lavoratori autonomi»; 
    c) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1  si  applica
anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione
europea, con i quali sia in vigore una  convenzione  per  evitare  le
doppie imposizioni in  materia  di  imposte  sul  reddito  ovvero  un
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso
di  un  diploma  di  laurea,  che  hanno   svolto   continuativamente
un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro autonomo  o  di  impresa
fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro  mesi  ovvero  che  hanno
svolto continuativamente un'attivita'  di  studio  fuori  dall'Italia
negli ultimi ventiquattro mesi o  piu',  conseguendo  un  diploma  di
laurea o una specializzazione post lauream». 
  151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2),  e
lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso
al 1º gennaio 2017. Le medesime disposizioni di  cui  al  comma  150,
lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017
al 2020, anche ai lavoratori  dipendenti  che  nell'anno  2016  hanno
trasferito  la  residenza  nel  territorio  dello  Stato   ai   sensi
dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione  ai
sensi del  comma  4  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147. 
  152. Al capo I del titolo I  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo: 
  «Art.  24-bis  (Opzione  per  l'imposta  sostitutiva  sui   redditi
prodotti all'estero realizzati da persone fisiche  che  trasferiscono
la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche  che
trasferiscono la propria residenza in Italia ai  sensi  dell'articolo
2,  comma  2,  possono  optare  per   l'assoggettamento   all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del  presente  articolo,  dei  redditi
prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo
165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente  residenti
in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  per  un  tempo  almeno
pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva  non  si
applica ai redditi di cui  all'articolo  67,  comma  1,  lettera  c),
realizzati  nei  primi  cinque   periodi   d'imposta   di   validita'
dell'opzione,  che  rimangono  soggetti  al   regime   ordinario   di
imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. 
  2. Per effetto dell'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1,
relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui  al  comma  1  e'
dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle  persone
fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere  dall'importo  dei
redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per  ciascun  periodo
d'imposta in cui e' valida  la  predetta  opzione.  Tale  importo  e'
ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno  dei
familiari di cui  al  comma  6.  L'imposta  e'  versata  in  un'unica
soluzione entro la data prevista per il versamento  del  saldo  delle
imposte  sui  redditi.  Per  l'accertamento,   la   riscossione,   il
contenzioso e le sanzioni si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  previste  per  l'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche. L'imposta  non  e'  deducibile  da  nessun'altra  imposta  o
contributo. 
  3. L'opzione di cui al comma 1 deve  essere  esercitata  dopo  aver
ottenuto  risposta  favorevole  a  specifica  istanza  di  interpello
presentata all'Agenzia delle  entrate,  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  entro  il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa al  periodo
d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 del presente articolo ed e'  efficace  a  decorrere  da  tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di  cui  al  comma  1  indicano
nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui  hanno  avuto
l'ultima  residenza  fiscale  prima   dell'esercizio   di   validita'
dell'opzione. L'Agenzia delle entrate  trasmette  tali  informazioni,
attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa,  alle
autorita' fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo  di  ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
  4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e  comunque  cessa  di
produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di
validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso
in ipotesi di omesso o parziale versamento,  in  tutto  o  in  parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono  fatti  salvi  gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti.  La  revoca  o  la
decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. 
  5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno  o  piu'
dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la  facolta'  di
non  avvalersi   dell'applicazione   dell'imposta   sostitutiva   con
riferimento ai redditi prodotti in  uno  o  piu'  Stati  o  territori
esteri,  dandone  specifica  indicazione   in   sede   di   esercizio
dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o  territori
esteri si applica il regime ordinario e compete il credito  d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione  dello
Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano
i medesimi criteri di cui all'articolo 23. 
  6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma
1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso  di  tutto  il
periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di  cui  all'articolo
433 del codice civile, purche' soddisfino le  condizioni  di  cui  al
comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita  l'opzione  indica  la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si  estende
il  regime  avevano  l'ultima  residenza  prima   dell'esercizio   di
validita'  dell'opzione.  L'estensione   dell'opzione   puo'   essere
revocata in relazione a uno  o  piu'  familiari  di  cui  al  periodo
precedente. La revoca dall'opzione o  la  decadenza  dal  regime  del
soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai  familiari.  La
decadenza dal regime di  uno  o  piu'  dei  familiari  per  omesso  o
parziale  versamento  dell'imposta  sostitutiva  loro  riferita   non
comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al  comma
1». 
  153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validita'
dell'opzione  ivi  prevista,  non  sono  tenuti  agli   obblighi   di
dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,  n.
227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi  13
e 18, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214.  La  presente
disposizione si applica anche ai familiari di  cui  al  comma  6  del
citato articolo  24-bis  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  152
del presente  articolo,  non  sono  cumulabili  con  quelli  previsti
dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio   2010,   n.   122,   e
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 
  155. Al fine di favorire l'ingresso di  significativi  investimenti
in Italia, anche preordinati ad accrescere i  livelli  occupazionali,
con decreto del Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  sono
individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande  di
visto di ingresso e  di  permesso  di  soggiorno  applicabili  a  chi
trasferisce  la  propria  residenza  fiscale  in  Italia   ai   sensi
dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, introdotto dal comma 152 del presente articolo. 
  156.  Con  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa  vigente
nazionale ed europea, forme di agevolazione nella  trattazione  delle
domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse  con
start-up innovative, con  iniziative  d'investimento,  di  formazione
avanzata, di  ricerca  o  di  mecenatismo,  da  realizzare  anche  in
partenariato con  imprese,  universita',  enti  di  ricerca  e  altri
soggetti pubblici o privati italiani. 
  157. Le modalita' applicative per l'esercizio,  la  modifica  o  la
revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal  comma  152
del presente articolo, e per il versamento  dell'imposta  sostitutiva
di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono  individuate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge. 
  158. Per le  successioni  aperte  e  le  donazioni  effettuate  nei
periodi d'imposta di  validita'  dell'opzione  esercitata  dal  dante
causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  introdotto  dal  comma  152  del  presente
articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni  di  cui  al  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,  e'
dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti  nello  Stato  al
momento della successione o della donazione. 
  159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano  per
la  prima  volta  con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi
relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. 
  160. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 182, le parole: «2.000 euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3.000 euro»; 
    b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
somme e i  valori  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  51
concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente  secondo  le
regole ivi previste  e  non  sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a  191  del  presente  articolo,  anche
nell'eventualita' in cui gli stessi  siano  fruiti,  per  scelta  del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui
al comma 182»; 
    c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente: 
  «184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a
formare  il  reddito  di  lavoro  dipendente,   ne'   sono   soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191: 
    a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta  del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui
al comma 182 del presente  articolo,  anche  se  eccedenti  i  limiti
indicati  all'articolo  8,  commi  4  e  6,  del   medesimo   decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare
la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai
fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma
6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005; 
    b) i contributi di assistenza sanitaria di cui  all'articolo  51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche
se eccedenti i limiti indicati nel medesimo  articolo  51,  comma  2,
lettera a); 
    c) il valore delle  azioni  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,
lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o  in
parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo  51,  comma  2,
lettera  g),  e  indipendentemente  dalle  condizioni  dallo   stesso
stabilite»; 
    d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro 80.000»; 
    e) al comma 189, le parole: «2.500 euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «4.000 euro». 
  161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  f-ter)  e'  inserita  la
seguente: 
  «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di  lavoro  a
favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di  dipendenti
per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, le cui caratteristiche  sono  definite  dall'articolo  2,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del  decreto  del  Ministro  del
lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  27  ottobre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio  2010,  o
aventi per oggetto il rischio di gravi patologie». 
  162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2,  lettera  f),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da  ultimo
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano  nel
senso  che  le  stesse  si  applicano  anche  alle  opere  e  servizi
riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in
conformita' a  disposizioni  di  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro,  di  accordo  interconfederale  o  di  contratto   collettivo
territoriale. 
  163.  Per  consentire  il  completamento  delle  procedure  di  cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, da concludere inderogabilmente  entro  il  31  dicembre
2017, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2017,
a titolo  di  compartecipazione  dello  Stato.  La  regione  Calabria
dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico
del bilancio della regione medesima degli ulteriori  oneri  necessari
derivanti  da  quanto  previsto  dal  primo  periodo  e  assicura  la
compatibilita'  dell'intervento  con  il  raggiungimento  dei  propri
obiettivi di finanza pubblica. 
  164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal 1º gennaio 2013». 
  165.  A  decorrere  dall'anno  2017,  per  i  lavoratori  autonomi,
titolari  di  posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della  legge
24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita  in  misura  pari  al  25  per
cento. 
  166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre  2018,  e'  istituito  l'anticipo  finanziario  a   garanzia
pensionistica (APE). L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili
per dodici mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di  cui
al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del  diritto
alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e  7,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La  restituzione  del  prestito
avviene a partire dalla maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata  di  venti
anni. Il prestito e' coperto da una polizza assicurativa obbligatoria
per il rischio di premorienza. 
  167. L'APE puo' essere richiesto dagli  iscritti  all'assicurazione
generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di
APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni  e  che  maturano  il
diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e  7  mesi,  purche'
siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti  anni  e
la loro pensione, al netto della rata di ammortamento  corrispondente
all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla
prestazione,   a   1,4   volte   il   trattamento   minimo   previsto
nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere  l'APE
coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico
diretto. 
  168.  Il  soggetto   richiedente,   direttamente   o   tramite   un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
presenta all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),
tramite  il  suo  portale,  domanda  di  certificazione  del  diritto
all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma
167 del  presente  articolo,  certifica  il  diritto  e  comunica  al
soggetto richiedente l'importo minimo e  l'importo  massimo  dell'APE
ottenibile. 
  169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui  al  comma
168 del presente articolo, direttamente o  tramite  un  intermediario
autorizzato ai sensi della legge 30 marzo  2001,  n.  152,  presenta,
attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID di secondo livello,  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014,
e con i modelli da  approvare  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma  175  del  presente  articolo,
domanda di APE e domanda di pensione di  vecchiaia  da  liquidare  al
raggiungimento dei requisiti  di  legge.  La  domanda  di  APE  e  di
pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili,  salvo  in
caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies  del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  il
termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui  ai  commi
da 166 a 186 del presente  articolo  e'  di  quattordici  giorni.  La
facolta' di estinzione anticipata dell'APE e'  regolata  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma  175  del
presente articolo. Nella domanda il soggetto  richiedente  indica  il
finanziatore cui richiedere  l'APE,  nonche'  l'impresa  assicurativa
alla quale richiedere la copertura del  rischio  di  premorienza.  Le
informazioni precontrattuali e  contrattuali  previste  ai  sensi  di
legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al
soggetto  richiedente  dall'INPS,  per  conto  del   finanziatore   e
dell'impresa assicurativa; il finanziatore e  l'impresa  assicurativa
forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria.  I
finanziatori e le imprese assicurative sono  scelti  tra  quelli  che
aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a  seguito  dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di
cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e,
rispettivamente, l'Associazione bancaria  italiana  e  l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative
primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi dei commi  da  166  a
186 del presente articolo non costituisce  esercizio  di  agenzia  in
attivita'  finanziaria,  ne'  di  mediazione   creditizia,   ne'   di
intermediazione assicurativa. 
  170. La durata minima dell'APE e' di sei mesi. L'entita'  minima  e
l'entita' massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  175  del
presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del
titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre
1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per  le
finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati
di adeguata  verifica  della  clientela.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria, sono definite le modalita' semplificate  di  adempimento
dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del  prodotto  e  di
ogni altra circostanza riferibile  al  profilo  di  rischio  connesso
all'operazione  di  finanziamento.  Il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  comma  175  del  presente  articolo
disciplina le  comunicazioni  periodiche  al  soggetto  finanziato  e
assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge. 
  171. L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al  soggetto
richiedente   il   contratto   di   prestito,   ovvero    l'eventuale
comunicazione  di  reiezione  dello  stesso.  L'identificazione   del
soggetto richiedente e' effettuata  dall'INPS  con  il  sistema  SPID
anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n.  231,  per  il  perfezionamento  del  contratto  di
finanziamento  e  della   polizza   assicurativa   del   rischio   di
premorienza. In caso di concessione  del  prestito,  dalla  data  del
perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli  125-ter  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS  tutte
le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai  sensi  di
legge. In caso di reiezione della richiesta,  ovvero  di  recesso  da
parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione  e'  priva  di
effetti. L'erogazione del prestito  ha  inizio  entro  trenta  giorni
lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS  trattiene
a partire dalla prima pensione mensile l'importo della  rata  per  il
rimborso   del   finanziamento   e   lo   riversa   al   finanziatore
tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di
scadenza della medesima rata. 
  172. I datori di lavoro del settore privato  del  richiedente,  gli
enti bilaterali o i fondi di solidarieta' di cui agli articoli  26  e
27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo
accordo individuale  con  il  lavoratore,  incrementare  il  montante
contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando  all'INPS
in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per  il  pagamento  dei
contributi del mese di erogazione della prima mensilita' dell'APE, un
contributo non inferiore, per ciascun anno  o  frazione  di  anno  di
anticipo rispetto alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione  di
vecchiaia, all'importo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di  cui  al
periodo precedente si applicano le disposizioni  sanzionatorie  e  di
riscossione previste dall'articolo 116, comma 8,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nel  caso  di  mancato  o  ritardato
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori. 
  173.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze un  Fondo  di  garanzia  per  l'accesso
all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70  milioni  di  euro  per
l'anno 2017. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma
32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70  milioni
di euro nell'anno 2017.  Per  le  finalita'  del  presente  comma  e'
autorizzata l'istituzione di un apposito  conto  corrente  presso  la
tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE  e'
ulteriormente alimentato con  le  commissioni  di  accesso  al  Fondo
stesso, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo.  Tali  somme  sono
versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato  istituito
ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del  Fondo
copre l'80 per cento del  finanziamento  di  cui  al  comma  166  del
presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo  e'
a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia  dello  Stato,
avente  le  medesime  caratteristiche  di  quella  del  Fondo,  quale
garanzia di ultima istanza. Il finanziamento  e'  altresi'  assistito
automaticamente dal privilegio di cui all'articolo  2751-bis,  numero
1),  del  codice  civile.  La  garanzia  dello  Stato   e'   elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,
n. 196. Il Fondo e' surrogato di diritto alla  banca,  per  l'importo
pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' a esso connesse
nell'intero svolgimento del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  174. All'APE si applica il tasso  di  interesse  e  la  misura  del
premio  assicurativo  relativa  all'assicurazione  di  copertura  del
rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al  comma
169. 
  175. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni  e  adempimenti  per
l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma  173
e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
  176. La gestione del Fondo di garanzia  di  cui  al  comma  173  e'
affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare
tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze  e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  177. Le somme erogate in quote mensili di  cui  al  comma  166  del
presente articolo  non  concorrono  a  formare  il  reddito  ai  fini
dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche.  A  fronte  degli
interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura
del rischio di  premorienza  corrisposti  al  soggetto  erogatore  e'
riconosciuto, alle condizioni di cui al presente  comma,  un  credito
d'imposta annuo nella misura massima del 50  per  cento  dell'importo
pari  a  un  ventesimo  degli  interessi  e  dei  premi  assicurativi
complessivamente  pattuiti  nei  relativi  contratti.  Tale   credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte sui redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per l'intero importo
rapportato a mese a partire dal primo pagamento  del  trattamento  di
pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi  sulle  ritenute  da
versare  mensilmente  all'erario  nella  sua  qualita'  di  sostituto
d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
  178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma
171  non  rilevano  ai  fini  del   riconoscimento   di   prestazioni
assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi. 
  179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31  dicembre
2018, agli iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria,  alle
forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da
a) a d) del presente comma, al compimento  del  requisito  anagrafico
dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi  185  e
186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore
al periodo intercorrente tra la data di accesso  al  beneficio  e  il
conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista   per   l'accesso   al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma
6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
    a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di  cessazione
del  rapporto  di  lavoro  per   licenziamento,   anche   collettivo,
dimissioni per giusta causa  o  risoluzione  consensuale  nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.
604,   hanno   concluso   integralmente   la   prestazione   per   la
disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono  in  possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
    b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio  1992,  n.  104,  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni; 
    c) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata
dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento  e  sono  in  possesso  di
un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni; 
    d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della  decorrenza
dell'indennita' di cui al comma 181,  all'interno  delle  professioni
indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono  da
almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali
e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente  difficoltoso
e rischioso il loro  svolgimento  in  modo  continuativo  e  sono  in
possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni. 
  180.  La  concessione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  179  e'
subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta  a
coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico
diretto. 
  181. L'indennita' di cui al comma 179  e'  erogata  mensilmente  su
dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile
della pensione calcolata al momento  dell'accesso  alla  prestazione.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni  caso  superare  l'importo
massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione. 
  182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non  e'
compatibile con i trattamenti di sostegno al  reddito  connessi  allo
stato di disoccupazione  involontaria,  con  il  trattamento  di  cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  nonche'
con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo  28
marzo 1996, n. 207. 
  183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso  di
raggiungimento  dei  requisiti  per  il   pensionamento   anticipato.
L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi  da  lavoro
dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000  euro  annui  e  dei
redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800
euro annui. 
  184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  cessano  l'attivita'
lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente
articolo i termini di pagamento delle  indennita'  di  fine  servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28  marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
1997, n. 140, iniziano a decorrere al  compimento  dell'eta'  di  cui
all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai  commi
da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di  spesa  annuali  di  cui  al
comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, avuto particolare riguardo a: 
    a)  la  determinazione  delle  caratteristiche  specifiche  delle
attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d); 
    b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso
al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  179  a  186  e   la   relativa
documentazione da presentare a tali fini; 
    c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da  179
a 186, con particolare riferimento: 
      1) all'attivita' di monitoraggio e alla  procedura  di  cui  al
comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
      2) alla disciplina del procedimento di  accertamento  anche  in
relazione  alla  documentazione  da  presentare   per   accedere   al
beneficio; 
      3)  alle  comunicazioni  che  l'ente  previdenziale   erogatore
dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito
alla presentazione della domanda di accesso al beneficio; 
      4)   alla    predisposizione    dei    criteri    da    seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da  parte  del
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione
obbligatoria; 
      5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro; 
      6) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al  comma
186; 
      7) alle forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavoratori interessati. 
  186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi  dei  commi
da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300  milioni  di
euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di  647
milioni di euro per l'anno anno 2019, di  462  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.  Qualora
dal  monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte  emerga  il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del
presente comma,  la  decorrenza  dell'indennita'  e'  differita,  con
criteri di priorita' in ragione della maturazione  dei  requisiti  di
cui al comma 180, individuati  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui  al  comma  185,  e,  a  parita'  degli
stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi  all'indennita'  non  superiore  al
numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. 
  187. Al  decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la tabella A e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato
D annesso alla presente legge; 
    b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e  spetta
a condizione che il soggetto  non  possieda  un  reddito  complessivo
individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il
trattamento minimo annuo del Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti»
sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura  prevista  al
punto 1) della predetta  tabella  A  a  condizione  che  il  soggetto
possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno  stesso
non superiore a una volta e mezza il  trattamento  minimo  annuo  del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito
dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella
A a condizione  che  il  soggetto  possieda  un  reddito  complessivo
individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e
due volte il trattamento minimo annuo del Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di  cui
al  comma  1  e  per  i  quali  l'importo  complessivo  del   reddito
individuale annuo, al netto  dei  trattamenti  di  famiglia,  risulti
superiore a una volta e mezza il trattamento  minimo  e  inferiore  a
tale  limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva
spettante, l'importo e' comunque attribuito fino  a  concorrenza  del
predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano
le condizioni di cui al comma 1 e per i quali  l'importo  complessivo
del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di  famiglia,
risulti superiore a due volte il trattamento  minimo  e  inferiore  a
tale  limite  incrementato  dell'importo   della   somma   aggiuntiva
spettante, l'importo e' attribuito fino a  concorrenza  del  predetto
limite maggiorato». 
  188. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei  requisiti  di  eta',
contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia  di
cui  al  comma  167  del  presente  articolo  e  in  possesso   della
certificazione di cui al comma 168 del presente articolo,  a  seguito
della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni  delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, con esclusione  di  quelle  in  regime  di  prestazione
definita, possono essere erogate, in tutto o in parte,  su  richiesta
dell'aderente, in forma di rendita  temporanea,  denominata  «Rendita
integrativa temporanea anticipata»  (RITA),  decorrente  dal  momento
dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei  predetti
requisiti di accesso  alle  prestazioni  nel  regime  obbligatorio  e
consistente nell'erogazione frazionata, per il  periodo  considerato,
del montante accumulato richiesto. 
  189. La parte  imponibile  della  rendita  di  cui  al  comma  188,
determinata  secondo  le  disposizioni   vigenti   nei   periodi   di
maturazione  della  prestazione   pensionistica   complementare,   e'
assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota  del  15
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno  eccedente  il  quindicesimo  anno  di  partecipazione  a  forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di  6
punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di
previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di
iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. 
  190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della
determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi
della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000  e,  per
la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31
dicembre 2006 e successivamente a  quelli  maturati  dal  1º  gennaio
2007. 
  191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e  190  si  applicano
anche  ai  dipendenti  pubblici  che   hanno   aderito   alle   forme
pensionistiche complementari loro destinate. 
  192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  accedono  a  RITA  e
cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e  di
fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto  avrebbe
maturato il diritto  alla  corresponsione  degli  stessi  secondo  le
disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e la disciplina vigente in  materia  di  corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  193. Il Governo trasmette alle Camere entro il  10  settembre  2018
una  relazione  nella   quale   da'   conto   dei   risultati   delle
sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a  186  e
da 188 a 192  e  formula  proposte  in  ordine  alla  loro  eventuale
prosecuzione. 
  194. Con effetto sui trattamenti pensionistici  decorrenti  dal  1º
gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo
e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
in materia di riduzione percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,
non trovano applicazione. 
  195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti:  «nonche'  agli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,  n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole:
«, qualora non siano in possesso dei  requisiti  per  il  diritto  al
trattamento pensionistico» sono soppresse; 
    b) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La  predetta
facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione  del  trattamento
pensionistico a  condizione  che  il  soggetto  interessato  abbia  i
requisiti anagrafici  previsti  dal  comma  6  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo  di
cui al comma 7 del medesimo articolo  24,  ovvero,  indipendentemente
dal possesso dei requisiti anagrafici,  abbia  maturato  l'anzianita'
contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la  liquidazione  dei
trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto». 
  196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il
personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  si  avvalgono  della
facolta' di cui all'articolo 1, comma 239, della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo,  i
termini di pagamento  delle  indennita'  di  fine  servizio  comunque
denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, iniziano a decorrere al compimento dell'eta' di cui all'articolo
24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  197. Per i casi di esercizio della facolta'  di  ricongiunzione  di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da  parte
dei soggetti, titolari di piu' periodi  assicurativi  che  consentono
l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  per
effetto  delle  modifiche  introdotte  dal  comma  195  del  presente
articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso
e la restituzione di quanto gia' versato, solo nei casi in cui non si
sia perfezionato  il  pagamento  integrale  dell'importo  dovuto.  La
restituzione  di  quanto  versato  e'  effettuata  a  decorrere   dal
dodicesimo mese dalla data della richiesta  di  rimborso  in  quattro
rate annuali, non maggiorate di  interessi.  Il  recesso  di  cui  al
presente comma non puo', comunque, essere esercitato oltre il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei
casi in cui abbia gia' dato titolo alla liquidazione del  trattamento
pensionistico. 
  198.  I  soggetti,  titolari  di  piu'  periodi  assicurativi   che
consentono   l'accesso   al   trattamento   pensionistico    previsto
all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  a
seguito  delle  modifiche  introdotte  dal  comma  195  del  presente
articolo, che hanno presentato domanda di pensione in  totalizzazione
ai  sensi  del  decreto  legislativo  2   febbraio   2006,   n.   42,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente  legge  e
per i quali il relativo procedimento amministrativo  non  sia  ancora
concluso, possono,  previa  rinuncia  alla  domanda  di  pensione  in
totalizzazione, accedere al  trattamento  pensionistico  previsto  al
medesimo articolo 1, comma 239, come modificato  dal  comma  195  del
presente articolo. 
  199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito  contributivo  di
cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  articolo
24 per effetto degli adeguamenti  applicati  con  decorrenza  2013  e
2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di  cui  all'articolo  1,
commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12
mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo  precedenti  il
raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in
una delle seguenti condizioni di cui alle lettere  da  a)  a  d)  del
presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202
del presente articolo: 
    a) sono in stato di disoccupazione a seguito  di  cessazione  del
rapporto di lavoro per licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni
per  giusta  causa  o  risoluzione  consensuale   nell'ambito   della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
hanno concluso integralmente la  prestazione  per  la  disoccupazione
loro spettante da almeno tre mesi; 
    b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; 
    c) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata
dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento; 
    d) sono lavoratori dipendenti di cui  alle  professioni  indicate
all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono,  al  momento
del pensionamento, da almeno sei anni in via  continuativa  attivita'
lavorative per le quali e'  richiesto  un  impegno  tale  da  rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo
continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le  condizioni  di
cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67. 
  200. Al requisito contributivo ridotto di  cui  al  comma  199  del
presente articolo  continuano  ad  applicarsi  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122.