art. 1 (commi 501-600)
  501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017,  i  termini  di
cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il  15
marzo. 
  502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge  24
dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di cui  alla  legge
23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire  gli  investimenti,  da
realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti, per  gli  anni  dal  2017  al  2030,  sono
assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  e
per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del  2012,
spazi finanziari nell'importo di 70  milioni  di  euro  per  ciascuna
provincia nell'anno 2017 e 50 milioni  di  euro  annui  per  ciascuna
provincia negli anni dal 2018 al 2030. 
  503. Il concorso della regione Trentino-Alto Adige e delle province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare a decorrere dall'esercizio 2017  e  in  termini  anche  di
indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto  dall'articolo  79
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto  1972,  n.  670,  puo'  essere  assicurato
attraverso  contributi  posti  a  carico   dei   medesimi   enti   da
corrispondere anche mediante compensazioni a valere su  somme  dovute
dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione  dei  residui  passivi
perenti e compresi i gettiti  arretrati  inerenti  a  devoluzioni  di
tributi erariali, previa intesa  tra  ciascun  ente  e  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno. 
  504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 del presente articolo sono
approvate ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  104  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670. 
  505. Alla compensazione degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502,  pari  a
50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di  euro  nel  2018,  a  98
milioni di euro nel 2019, a 103 milioni  di  euro  nel  2020,  a  101
milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro  annui  dal  2022  al
2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032  e
a 12 milioni di euro nel 2033, si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  10,  comma
5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio
al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al  comma
475, lettere c) ed e), del presente articolo. 
  507. Qualora gli spazi  finanziari  concessi  in  attuazione  delle
intese  e  dei  patti  di  solidarieta'  previsti  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  10,  comma
5, della legge  24  dicembre  2012,  n.  243,  non  siano  totalmente
utilizzati,  l'ente  territoriale  non  puo'  beneficiare  di   spazi
finanziari nell'esercizio finanziario successivo. 
  508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di  spazi  finanziari
concessi in attuazione delle  intese  e  dei  patti  di  solidarieta'
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.  243,  non
effettui la trasmissione delle informazioni  richieste  dal  medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere
ad  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbia adempiuto. 
  509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza
pubblica con il Governo, sottoscritto in  data  20  giugno  2016,  la
Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad  euro
577.512.000 per l'anno 2017 e  un  saldo  non  negativo  a  decorrere
dall'anno 2018, calcolato secondo le modalita' di cui al  comma  466.
In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475
e 476. Alla Regione siciliana non si  applicano  le  disposizioni  in
materia  di  patto  di  stabilita'  interno  in  contrasto   con   le
disposizioni del presente comma. 
  510. Al fine di riqualificare la  spesa  regionale  e  favorire  il
progressivo incremento della spesa destinata  agli  investimenti,  la
Regione siciliana provvede, in attuazione del  punto  2  dell'Accordo
sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per
gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente
in misura non inferiore al 3 per  cento  per  ciascun  anno  rispetto
all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del
3 per cento, la parte eccedente puo' essere  portata  in  diminuzione
della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo  che  la  riduzione
della spesa corrente non puo' in nessun caso essere  inferiore  al  2
per cento annuo. Tale riduzione  avviene  mediante  una  compressione
degli impegni di parte corrente risultanti dal  consuntivo  dell'anno
precedente, a parita' di funzioni attribuite alla regione, e al netto
delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo. 
  511. La riduzione della spesa di cui al  comma  510  e'  realizzata
attraverso le modalita' di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione
siciliana  sottoscritto  in  data  20  giugno  2016.   Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato  verifica  annualmente,  previa  certificazione
regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il
rispetto delle riduzioni strutturali della spesa  corrente  regionale
prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno  2016
tra il Governo e la Regione  siciliana;  con  la  stessa  cadenza  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle
misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo. 
  512. In caso di mancato raggiungimento  dell'obiettivo  annuale  di
riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di  cui  al  comma
510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite
dell'Agenzia delle  entrate  -  Ufficio  struttura  di  gestione,  e'
autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento  a
valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla   Regione
siciliana. 
  513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,  del
decreto   legislativo   6   maggio   2011,   n.   68,   nelle    more
dell'applicazione  delle  modalita'  attraverso  le  quali  lo  Stato
assicura  il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto  speciale  ai
sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio  2009,  n.  42,
pone in essere le azioni necessarie affinche'  gli  enti  locali  del
territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo  8
della legge regionale 7  maggio  2015,  n.  9,  alle  rilevazioni  in
materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni  standard  poste
in essere dalla SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa,  nelle
modalita' previste dalle norme richiamate a  partire  dalla  prossima
rilevazione. 
  514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto  della
Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione
paritetica in data 3  ottobre  2016,  viene  assegnato  alla  Regione
siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10
decimi a decorrere dall'anno  2018  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  (IRPEF)  determinata  con  riferimento  al  gettito
maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione  diretta  da
parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio  1998,  n.  183,  nei
modi e nei tempi  da  definire  con  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione. 
  515. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare,  con  proprio  decreto,  le  conseguenti  variazioni   di
bilancio. 
  516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime  di  cui
all'articolo 17-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629,  lettera
b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione
siciliana versa, entro il 30 ottobre di  ciascun  anno  e  fino  alla
scadenza della proroga, al capo X,  capitolo  n.  3465,  articolo  1,
dello stato di previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
l'importo di 285 milioni di euro  annui.  In  mancanza  del  predetto
versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534  del  presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze,  anche  per  il
tramite dell'Agenzia delle entrate - Ufficio struttura  di  gestione,
e' autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a  valere  sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione. 
  517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli  accantonamenti
effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo  15,
comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo  1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati
nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti  dalla
predetta normativa a decorrere dall'anno 2017. 
  518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato  il  21  luglio
2015 tra il presidente della regione  Valle  d'Aosta  e  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  a  definitiva  compensazione  della
perdita di gettito subita, per gli  anni  dal  2011  al  2014,  dalla
regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione  dell'accisa  di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),  della  legge  26  novembre
1981,  n.  690,  e'  attribuito  alla  medesima   regione   l'importo
complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di
74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di  45  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. 
  519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli
Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il  30
giugno  2017,  alla  verifica  della  misura   degli   accantonamenti
effettuati nei confronti della  regione  Friuli  Venezia  Giulia,  ai
sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, per gli anni  dal  2012  al  2015,  per  effetto  delle
modifiche  intervenute  rispetto  all'anno   2010   in   materia   di
imposizione locale immobiliare. 
  520. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica  e
per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa
di cui al  comma  519  sono  definite  le  modalita'  alternative  di
concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al
2020. Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  periodo  precedente,  in
applicazione del principio di equita'  sostanziale,  con  riferimento
all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni  del  restante
territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a recuperare il maggior gettito  comunale  connesso  alle
modifiche  intervenute  rispetto  all'anno   2010   in   materia   di
imposizione   locale   immobiliare,   provvisoriamente   quantificato
nell'importo pari a  72  milioni  di  euro  annui  salvo  conguaglio,
mediante corrispondente riduzione  delle  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti alla regione. 
  521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, e' sostituito dal seguente: 
  «456.  In  considerazione  degli  effetti  positivi   sul   proprio
disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti  di  cui  al  comma
454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte
e' costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del
bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni  di  euro
per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385
euro a decorrere dall'anno 2017 e fino  all'esercizio  2045,  per  il
concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale». 
  522. Il comma  521  determina  oneri  pari  a  4.190.615  euro  per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2045. 
  523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni
di liquidita'»; 
    b) dopo il primo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le  risorse
residue  al  31  dicembre  2016  sulla  contabilita'  speciale  della
gestione commissariale derivanti dall'applicazione del  comma  456  e
inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al  bilancio
della regione Piemonte. A valere sulle relative  entrate  la  regione
consegue un valore positivo del saldo di  cui  all'articolo  9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243». 
  524. Nel caso in cui il pagamento  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti  inferiore  rispetto
alle anticipazioni di liquidita' ricevute a tal  fine  dalle  regioni
beneficiarie ai sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  nonche'  dalla  gestione
commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452  a  458,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti  possono  essere
utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. 
  525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale
certificazione  al  Tavolo  tecnico  di  cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,  dell'avvenuto  pagamento  dei
rispettivi debiti di cui al comma 524 del presente articolo  e  delle
relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017. 
  526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidita'  per
il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del  31
dicembre 2013 e alla data del  31  dicembre  2014,  non  rendicontate
entro  il  31  marzo  2017,  costituiscono  oggetto   di   estinzione
anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e
delle province autonome. 
  527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, al primo e al terzo periodo,  la  parola:  «2019»  e'  sostituita
dalla seguente: «2020». 
  528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «2018, 2019 e 2020» e, al secondo periodo, dopo le  parole:
«modalita' di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,»  sono
inserite  le  seguenti:  «inclusa  la   possibilita'   di   prevedere
versamenti da parte delle regioni interessate,». 
  529. Al comma 13-duodecies dell'articolo  8  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2015, n. 125, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Il riparto del contributo fra le regioni e le province  autonome  e'
effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e  dalle
province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo  conto
delle  elaborazioni  fornite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento  delle  finanze,  da  approvare  entro  il  30
settembre di ciascun anno  mediante  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano». 
  530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013
e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo
77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  per  assicurare
mensilmente il finanziamento della spesa  sanitaria  e  non  regolate
alla data di entrata in vigore della presente legge  a  valere  sulle
somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle  regioni  per  i
medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni
a titolo di compartecipazione all'IVA, nei  limiti  dell'importo  dei
residui   passivi   perenti   relativi   a   trasferimenti   per   la
compartecipazione all'IVA iscritti nel conto  del  patrimonio  al  31
dicembre 2016. 
  531. Alle sistemazioni contabili  derivanti  dall'applicazione  del
comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono
riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016. 
  532. Le  sistemazioni  contabili  derivanti  dall'applicazione  del
comma 530 del presente articolo sono registrate dalle  regioni  nelle
scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai  fini  del
saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre
2015, n. 208. 
  533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo  il
comma 8 sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Al fine di favorire  il  monitoraggio  del  ciclo  completo
delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano
gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard Ordinativo Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale. Le modalita' con cui enti  e  tesorieri  scambiano
gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE  sono  definite
da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID  e
disponibili  nelle  sezioni  dedicate  al  SIOPE  del  sito  internet
istituzionale  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri  e  i
cassieri  non  possono  accettare  disposizioni  di   pagamento   con
modalita' differenti da quelle descritte nel periodo precedente. 
  8-ter. Con decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis». 
  534.  In  virtu'  dell'articolo  51,  secondo  comma,  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n.  1,  e'  attribuita  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal  1º  gennaio  2017,  l'imposta
sulle formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione  dei
veicoli  richieste  al  pubblico  registro  automobilistico,   avente
competenza nel territorio  regionale,  di  cui  all'articolo  56  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono  versate
le  relative  entrate.  La   regione   Friuli-Venezia   Giulia   puo'
disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446  del
1997, l'imposta  di  cui  al  periodo  precedente,  ivi  compresa  la
denominazione della medesima. Fino alla data  di  entrata  in  vigore
della  disciplina  regionale  continua  a  trovare  applicazione   la
normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito
direttamente alla regione Friuli-Venezia Giulia. 
  535. Al testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente: 
  «15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di
prodotti sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  sono  munite  di
sistemi di  tracciamento  della  posizione  e  di  misurazione  delle
quantita' scaricate. Con determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e  le  modalita'
di applicazione della predetta disposizione»; 
    b) all'articolo 8, comma 1,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «presso il  proprio  deposito.  I  prodotti
sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente
detenuti e contabilizzati rispetto a quelli  assoggettati  ad  accisa
ricevuti nel medesimo deposito»; 
    c) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto
di prodotti assoggettati  ad  accisa  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 6, comma 15-bis»; 
    d) all'articolo  18,  comma  1,  dopo  le  parole:  «e  presso  i
destinatari registrati» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  presso
gli altri impianti soggetti  a  denuncia»  e  dopo  le  parole:  «del
destinatario registrato» sono inserite  le  seguenti:  «ovvero  degli
altri soggetti obbligati alla denuncia»; 
    e) l'articolo 23 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). - 1. Il  regime
del deposito fiscale e' consentito: 
    a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti  di  produzione
dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3,  ove
destinati a carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5; 
    b) per gli impianti petrolchimici. 
  2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'  subordinato  al
rilascio della licenza di cui all'articolo 63. 
  3.  La  gestione  in  regime  di  deposito  fiscale   puo'   essere
autorizzata, laddove sussistano effettive necessita' operative  e  di
approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali  di  gas
di petrolio liquefatti di capacita' non inferiore a 400 metri cubi  e
per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di  capacita'
non inferiore a 10.000 metri cubi. 
  4. La gestione in regime di deposito fiscale puo' essere, altresi',
autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio  liquefatti
di capacita' inferiore a 400 metri cubi e per i depositi  commerciali
di altri prodotti energetici di capacita' inferiore  a  10.000  metri
cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3,  ricorra  almeno
una delle seguenti condizioni: 
    a) il deposito effettui forniture di  prodotto  in  esenzione  da
accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di  prodotti  energetici
in  regime  sospensivo  verso  Paesi   dell'Unione   europea   ovvero
esportazioni verso Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,  in
misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento  del  totale  delle
estrazioni di un biennio; 
    b) il deposito sia propaggine  di  un  deposito  fiscale  ubicato
nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo  societario
o, se di diversa titolarita', sia stabilmente destinato ad operare al
servizio del predetto deposito. 
  5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei  commi
3 e 4 e' subordinato al rilascio della licenza  di  cui  all'articolo
63. 
  6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata ai soggetti nei
cui confronti, nel quinquennio antecedente la  richiesta,  sia  stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi  dell'articolo
648 del codice di procedura penale,  ovvero  sentenza  definitiva  di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444  del
codice  di  procedura  penale,  per  reati  di   natura   tributaria,
finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi  previsti  dai
titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del  codice  penale,
per i quali sia  prevista  la  pena  della  reclusione.  La  predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti dei quali
siano  in  corso  procedure  concorsuali  o  siano   state   definite
nell'ultimo quinquennio, nonche' ai  soggetti  che  abbiano  commesso
violazioni gravi  e  ripetute,  per  loro  natura  od  entita',  alle
disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto
e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state  contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. 
  7. L'istruttoria per il  rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in giudicato della  sentenza
conclusiva  del  procedimento  penale,  qualora  nei  confronti   del
soggetto istante sia stato emesso, ai  sensi  dell'articolo  424  del
codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio  per  uno
dei reati indicati nel comma 6. 
  8. L'autorizzazione di cui ai commi  3  e  4  puo'  essere  sospesa
dall'Autorita' giudiziaria, anche  su  richiesta  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato  per
il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del  codice  di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione  di  cui  al
primo periodo e' in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli laddove venga  pronunciata  nei  confronti  del  depositario
autorizzato sentenza di condanna  non  definitiva,  con  applicazione
della  pena  della  reclusione,  per  reati  di  natura   tributaria,
finanziaria  e  fallimentare.  Il  provvedimento  di  sospensione  ha
effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile. 
  9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata  ai  soggetti
nei cui confronti  e'  stata  pronunciata  sentenza  irrevocabile  di
condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di  procedura  penale,
ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena  su  richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare,  per  i  quali  sia
prevista la pena della reclusione. 
  10. La licenza di cui al comma 2  e'  negata,  sospesa  e  revocata
allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi  6,
8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e' sospesa allorche'  ricorrano
le condizioni di cui al comma 7. 
  11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',  l'autorizzazione
e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il  procedimento
per il rilascio delle stesse e' sospeso, allorche' le  situazioni  di
cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi  previste,  con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione, nonche' a persone che ne  esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo. 
  12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  verifica  la  permanenza
delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso  esse  non  possano
ritenersi sussistenti, l'autorizzazione  di  cui  al  medesimo  comma
viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro
il termine di un  anno,  alla  scadenza  del  quale  viene  revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui
al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta  dell'esercente
il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. 
  13. Per il controllo della produzione,  della  trasformazione,  del
trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il  campionamento  delle  materie
prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi',  adottare
sistemi  di  verifica  e  di  controllo  con  l'impiego  di  tecniche
telematiche ed informatiche. 
  14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4  dotati  di  un  idoneo
sistema informatizzato di controllo in tempo reale  del  processo  di
gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei  prodotti,
l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli   procede   al   controllo
dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta  avvalendosi  dei
dati necessari alla determinazione della quantita' e  della  qualita'
dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso  in
modo autonomo e diretto. 
  15. Nei recinti dei depositi fiscali non  possono  essere  detenuti
prodotti energetici di cui  all'articolo  21,  comma  2,  ad  imposta
assolta, eccetto quelli strettamente necessari per  il  funzionamento
degli impianti, stabiliti per quantita'  e  qualita'  dal  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
  16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere  sottoposti
ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni  in  un  impianto  di
lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13. 
  17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici
NC 2711 11 00 e 2711 21  00),  al  carbone  (codice  NC  2701),  alla
lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)». 
  536. Per i depositi  commerciali  gestiti  in  regime  di  deposito
fiscale, di cui all'articolo 23 del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal  comma  535,
lettera e), del presente articolo, le disposizioni del  comma  4  del
citato articolo 23, come sostituito dal comma 535,  lettera  e),  del
presente  articolo,  hanno  effetto  a  decorrere  dal   terzo   anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. 
  537.  All'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Lo scontrino  fiscale  e  la  ricevuta  fiscale  contengono
l'indicazione  del  numero  di  codice  fiscale  del  cessionario   o
committente, se  richiesto  dal  cliente  non  oltre  il  momento  di
effettuazione dell'operazione». 
  538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono  adeguati
i decreti che disciplinano il contenuto  dello  scontrino  fiscale  e
della ricevuta fiscale. 
  539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2018. 
  540. A decorrere  dal  1º  gennaio  2018  i  contribuenti,  persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano  acquisti
di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,  arte
o professione, presso esercenti che hanno optato per la  trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  del
decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  possono  partecipare
all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale.  Per  partecipare  all'estrazione  e'  necessario  che   i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice
fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia  delle
entrate i dati  della  singola  cessione  o  prestazione  secondo  le
modalita' di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al  comma  540
e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti  di  beni  o
servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, documentati con fattura, a condizione che  i  dati  di
quest'ultima  siano  trasmessi  telematicamente   all'Agenzia   delle
entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  542. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti  di  pagamento
elettronici da parte dei consumatori, la probabilita' di vincita  dei
premi di cui al comma 540 e' aumentata del  20  per  cento,  rispetto
alle  transazioni  effettuate  mediante  denaro  contante,   per   le
transazioni  effettuate  attraverso  strumenti  che   consentano   il
pagamento con carta di debito  e  di  credito,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a
decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e' attuata,  senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello  Stato,  in  via  sperimentale
limitatamente agli acquisti di beni o servizi,  fuori  dell'esercizio
di  attivita'  d'impresa,  arte   o   professione,   effettuati   dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio  dello  Stato,
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito  e
di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127. 
  544. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' emanato,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento disciplinante  le  modalita'  tecniche  relative  alle
operazioni di estrazione, l'entita' e il numero  dei  premi  messi  a
disposizione,  nonche'  ogni  altra   disposizione   necessaria   per
l'attuazione della lotteria. 
  545. Al  fine  di  contrastare  l'elusione  e  l'evasione  fiscale,
nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e garantire  l'ordine
pubblico, la vendita o  qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di
titoli di accesso ad attivita' di spettacolo effettuata  da  soggetto
diverso dai titolari,  anche  sulla  base  di  apposito  contratto  o
convenzione, dei sistemi per la loro emissione e' punita,  salvo  che
il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con
sanzioni amministrative pecuniarie da  5.000  euro  a  180.000  euro,
nonche', ove  la  condotta  sia  effettuata  attraverso  le  reti  di
comunicazione elettronica, secondo le modalita' stabilite  dal  comma
546, con la rimozione dei contenuti, o,  nei  casi  piu'  gravi,  con
l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione  e'
stata  posta  in  essere,  fatte  salve   le   azioni   risarcitorie.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e le altre  autorita'
competenti effettuano i necessari accertamenti e  interventi,  agendo
d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non  e'  comunque
sanzionata la vendita o qualsiasi  altra  forma  di  collocamento  di
titoli di accesso  ad  attivita'  di  spettacolo  effettuata  da  una
persona  fisica  in  modo  occasionale,   purche'   senza   finalita'
commerciali. 
  546. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da  emanare,   sentite
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  la  Societa'
italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate,  nel  rispetto
della normativa  dell'Unione  europea,  le  specificazioni  e  regole
tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare
l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei  titoli  di
accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonche'  di
assicurare la tutela dei consumatori. 
  547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 23, comma 1, lettera g),  dopo  le  parole:  «non
residenti» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  quelli  di  cui
all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»; 
    b) dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente: 
  «Art. 55-bis (Imposta sul  reddito  d'impresa).  -  1.  Il  reddito
d'impresa degli imprenditori individuali e  delle  societa'  in  nome
collettivo e  in  accomandita  semplice  in  regime  di  contabilita'
ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, e'  escluso  dalla
formazione  del  reddito  complessivo  e  assoggettato  a  tassazione
separata  con  l'aliquota  prevista  dall'articolo  77.  Dal  reddito
d'impresa sono ammesse in deduzione  le  somme  prelevate,  a  carico
dell'utile di esercizio e delle riserve  di  utili,  nei  limiti  del
reddito del periodo d'imposta  e  dei  periodi  d'imposta  precedenti
assoggettati a tassazione separata al  netto  delle  perdite  residue
computabili  in  diminuzione  dei  redditi  dei   periodi   d'imposta
successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o
dei soci. 
  2. In deroga all'articolo 8,  comma  3,  le  perdite  maturate  nei
periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al  comma
1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova  capienza
in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento  di  fuoriuscita
dal  regime  di  cui  al  presente  articolo  sono   computabili   in
diminuzione  dai  redditi  ai  sensi  dell'articolo   8,   comma   3,
considerando l'ultimo anno di permanenza  nel  regime  come  anno  di
maturazione delle stesse. Nel caso di societa' in nome  collettivo  e
in accomandita semplice tali perdite sono imputate  a  ciascun  socio
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 
  3. Le somme prelevate a carico dell'utile  dell'esercizio  e  delle
riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi
d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non  ancora
prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari  o
dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a
formare il reddito complessivo dell'imprenditore,  dei  collaboratori
familiari o dei soci. 
  4.  Gli  imprenditori  e  le  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria  possono
optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. L'opzione ha durata pari a  cinque  periodi  d'imposta,  e'
rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi,
con effetto dal periodo d'imposta cui e' riferita la dichiarazione. 
  5.   L'applicazione   del   presente   articolo   esclude    quella
dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla  tassazione  del
reddito indipendentemente dalla sua percezione. 
  6. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei  periodi
d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo;  le
riserve da  cui  sono  prelevate  le  somme  si  considerano  formate
prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»; 
    c) all'articolo 116: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Opzioni  per  le
societa' a ristretta base proprietaria»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In alternativa a quanto  disposto  dai  commi  1  e  2,  le
societa' ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione
del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di  esercizio  e  le
riserve di utili derivanti dalle partecipazioni  nelle  societa'  che
esercitano  l'opzione  di  cui  all'articolo  55-bis  si  considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo». 
  548.  Per  i  soggetti  che  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
introdotto dal comma  547  del  presente  articolo,  l'ammontare  del
contributo annuo dovuto dai soggetti  di  cui  all'articolo  1  della
legge 2 agosto 1990, n. 233, e' determinato senza tenere conto  delle
disposizioni di cui al citato articolo 55-bis. 
  549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo  periodo  e'
inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze
oggetto di riporto in avanti di cui  al  comma  4  dell'articolo  96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a  quelle  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
relativamente all'aiuto alla crescita economica»; 
    b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «In caso di concordato di risanamento,  di  accordo  di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo  182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato
ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato  regio
decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o  di
procedure estere  a  queste  equivalenti,  la  riduzione  dei  debiti
dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la  parte  che
eccede le perdite, pregresse e di periodo, di  cui  all'articolo  84,
senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione  di
periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita  economica  di
cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui
al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»; 
    c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96 del  presente  testo  unico,  nonche'  all'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
    d) all'articolo 173, comma 10,  dopo  le  parole:  «Alle  perdite
fiscali» sono inserite le seguenti: «,  agli  interessi  indeducibili
oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo  96  del
presente testo unico, nonche' all'eccedenza relativa  all'aiuto  alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214,»; 
    e) all'articolo  181,  comma  1,  dopo  le  parole:  «le  perdite
fiscali» sono inserite  le  seguenti:  «,  l'eccedenza  di  interessi
indeducibili  oggetto  di  riporto  in  avanti  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  96  del  presente  testo  unico,  nonche'  l'eccedenza
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,». 
  550. All'articolo 1 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale di  cui  al  comma  3
alla variazione in aumento del capitale  proprio  rispetto  a  quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»; 
    b) il comma 2-bis e' abrogato; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Dall'ottavo periodo d'imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il  primo  triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre  2015,  al  31
dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per  cento
e al 2,3 per cento»; 
    d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Per i soggetti diversi dalle  banche  e  dalle  imprese  di
assicurazione la variazione in aumento del capitale  proprio  non  ha
effetto fino a  concorrenza  dell'incremento  delle  consistenze  dei
titoli e valori mobiliari diversi  dalle  partecipazioni  rispetto  a
quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al  31
dicembre 2010»; 
    e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il presente articolo si applica anche al reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in regime di contabilita' ordinaria». 
  551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e),  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2015. 
  552.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma   7,   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito  dalla  lettera
e) del comma  550  del  presente  articolo,  a  partire  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  31  dicembre
2015,  rileva,  come  incremento  di  capitale  proprio,   anche   la
differenza  fra  il  patrimonio  netto  al  31  dicembre  2015  e  il
patrimonio netto al 31 dicembre 2010. 
  553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 550. 
  554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24  dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2017»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «30  giugno  2016»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; 
    c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2017». 
  555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o  con  destinazione
agricola, rideterminati con le modalita' e nei termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 554  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448,  sono  pari  entrambe  all'8  per  cento  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  e'
raddoppiata. 
  556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,  lettere  a)  e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  che  non
adottano i principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del
bilancio, possono, anche  in  deroga  all'articolo  2426  del  codice
civile e ad ogni altra disposizione  di  legge  vigente  in  materia,
rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla  sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000,  n.  342,  ad  esclusione
degli immobili alla cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' di impresa, risultanti  dal  bilancio  dell'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2015. 
  557.  La  rivalutazione  deve  essere  eseguita  nel   bilancio   o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui  al  comma  556,
per il quale il termine di approvazione  scade  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa  categoria  omogenea  e  deve  essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. 
  558. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in  parte,  con  l'applicazione  in  capo  alla  societa'  di
un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
561. 
  559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di  rivalutazione
si considera  riconosciuto  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  a  decorrere  dal
terzo esercizio successivo a  quello  con  riferimento  al  quale  la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale  sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura  del  16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili. 
  560. Nel caso di cessione a  titolo  oneroso,  di  assegnazione  ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare  dell'imprenditore  dei  beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto  esercizio
successivo a quello  nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata
eseguita,  ai  fini  della   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze  si  ha  riguardo  al  costo  del   bene   prima   della
rivalutazione. 
  561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono  versate
in un'unica rata entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta  con  riferimento
al quale la rivalutazione e' eseguita. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241. 
  562. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  13
aprile 2001, n. 162, nonche' le disposizioni del regolamento  di  cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002,
n. 86, e dei commi 475, 477 e 478  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti  in
bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre  2000,  n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 1º dicembre 2018. 
  564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con  riferimento  alle  partecipazioni,  in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie  ai  sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.   917.   Per   tali   soggetti,   per   l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  559,  e'  vincolata  una
riserva in sospensione d'imposta ai  fini  fiscali  che  puo'  essere
affrancata ai sensi del comma 558. 
  565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da  115  a  120,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni,
trasformazioni e cessioni  poste  in  essere  successivamente  al  30
settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.  I  versamenti  rateali
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del  citato  articolo  1
della legge n. 208 del 2015 sono effettuati,  rispettivamente,  entro
il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018. 
  566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  121,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  si  applicano  anche  alle  esclusioni  dal
patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati,  posseduti  alla  data
del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio
2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui  al  comma
121  del  citato  articolo  1  della  legge  n.  208  del  2015  sono
effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno
2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli
effetti dell'estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017. 
  567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  dopo  le  parole:  «rescissione  e  simili»  sono
inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte  a
causa di procedure concorsuali o di procedure  esecutive  individuali
rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei
debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto  16
marzo  1942,  n.  267,  ovvero  di  un  piano  attestato   ai   sensi
dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto
n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»; 
    b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»; 
    c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4,  lettera
b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»; 
    d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma
5 e' soppresso. 
  568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie
di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso
dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda  900  e  1800
Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda  dei  titolari,
essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche  e  di  proroga
con decorrenza dal 1º luglio  2017  nel  rispetto  del  principio  di
neutralita' tecnologica. 
  569. Ai sensi di quanto previsto dal  comma  568,  i  titolari  dei
diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza  al
30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione  al  cambio  della
tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1º luglio 2017
e contestualmente la proroga alle nuove  condizioni  tecniche  al  31
dicembre  2029  della  durata  dei  suddetti  diritti  d'uso,  previa
presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6,
del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al  decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  da  presentare  entro  il  15
febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario. 
  570.  La  proroga  di  cui  all'articolo  25   del   codice   delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1º  agosto
2003,  n.  259,  comporta  il  pagamento  anticipato  e  in  un'unica
soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze  di  cui
all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non  oltre
il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti  contributi,  rapportati
alla quantita' di banda e alla durata, e' data dal valore fissato per
le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008  e  282/11/CONS
del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento. 
  571. Il contributo di cui al comma 570 e' attualizzato al tasso  di
rendimento dei buoni del Tesoro poliennali decennali registrato  alla
data dell'ultima asta dei buoni  del  tesoro  poliennali  antecedente
alla data di presentazione dell'istanza. 
  572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma  569,  il
Ministero dello sviluppo economico  provvede  a  rilasciare  i  nuovi
diritti d'uso con decorrenza dal 1º luglio 2017 e con scadenza al  31
dicembre 2029 con recupero degli eventuali  importi  gia'  versati  e
dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio
della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in  scadenza
al 30 giugno 2018. 
  573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino
al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al  cambio  della
tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi  di  cui
alle rispettive licenze di global system  for  mobile  communications
(GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al  comma
570 sono decurtati di un importo pari  al  30  per  cento  in  misura
proporzionale alla percentuale di  banda  utilizzata  sul  territorio
nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data. 
  574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello
sviluppo economico non riceve istanze o  non  concede  proroghe  sono
messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31
ottobre 2017,  secondo  i  criteri  adottati  dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017,  con
importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi
previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento. 
  575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dai commi da  568  a
574 sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di  garantire
la  realizzazione  integrale  dei  predetti  maggiori  introiti,  con
riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero
dello sviluppo economico non riceve istanze o non  concede  proroghe,
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base   delle
informazioni  comunicate  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
provvede  entro  il  15  aprile  2017  ad   accantonare   e   rendere
indisponibili  le  corrispondenti  somme  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.
Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma  574,  come
comunicati tempestivamente dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
gli introiti di cui al periodo precedente non  dovessero  realizzarsi
in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati  in
misura  corrispondente  per  assicurare  la  copertura  delle  minori
entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui  gli  stanziamenti  da
ridurre  siano  di  importo   tale   da   recare   pregiudizio   alla
funzionalita' e all'operativita' delle  amministrazioni  interessate,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  provvede,  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196  del  2009,  ad
assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative  legislative.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza  ritardo  alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause dello  scostamento
e all'adozione delle misure di cui al presente comma. 
  576.  Per  garantire  la  tutela  degli  interessi  pubblici  nelle
attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto  dei  principi  di  cui
alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  di  concessione,
nonche' dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o  piu'  soggetti
scelti mediante procedure aperte, competitive e non  discriminatorie.
Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione  vigente,
la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi
complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione  a
distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico
totalizzatore  a  livello  nazionale,  e'  affidata  in   concessione
aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto
dei principi e delle regole europei e nazionali,  a  una  qualificata
impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta  di  gioco
ovvero in possesso  di  una  capacita'  tecnico-infrastrutturale  non
inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede  legale
in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita  di  idonei
requisiti di affidabilita'  tecnica  ed  economica,  scelta  mediante
procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.  La
procedura e' indetta alle seguenti condizioni essenziali: 
    a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; 
    b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le
offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; 
    c) versamento del prezzo indicato  nell'offerta  del  concorrente
risultato primo  in  graduatoria,  nella  misura  del  50  per  cento
all'atto  dell'aggiudicazione  e   della   quota   residua   all'atto
dell'effettiva  assunzione  del   servizio   del   gioco   da   parte
dell'aggiudicatario; 
    d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta
con offerta al ribasso; 
    e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o  dei
rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; 
    f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la
rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette  o  indirette,  di
servizi diversi  dalla  raccolta  del  gioco,  previa  autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  in  ragione  della  loro
compatibilita' con la raccolta stessa; 
    g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete  e
dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che  garantiscano
la massima sicurezza e affidabilita', secondo il piano d'investimento
che costituisce parte dell'offerta tecnica; 
    h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario
delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano  di
cui alla lettera g) e delle  somme  addebitate  in  violazione  delle
previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e). 
  577. Al fine di rendere effettiva  l'assunzione  del  servizio  del
gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla  devoluzione
della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1,  comma  90,  lettera
e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli puo' disporre il passaggio  diretto  del  diritto  d'uso
della rete tra il concessionario uscente  e  l'aggiudicatario,  fermo
restando che il diritto d'uso ha termine alla  scadenza  della  nuova
concessione. 
  578. Alle fondazioni bancarie di  cui  al  decreto  legislativo  17
maggio 1999, n. 153, e' riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo,
sotto  forma  di  credito  d'imposta,  pari  al  100  per  cento  dei
versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria  attivita'
istituzionale, in favore  dei  fondi  speciali  istituiti  presso  le
regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 
  579. Il contributo di  cui  al  comma  578  e'  assegnato,  fino  a
esaurimento delle risorse disponibili, pari a  10  milioni  di  euro,
secondo  l'ordine  temporale  con  cui   le   fondazioni   comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse  di  risparmio  Spa  (ACRI)
l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al  fine  di
consentire la  fruizione  del  credito  d'imposta,  l'ACRI  trasmette
all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per
le quali sia stata riscontrata  la  corretta  delibera  d'impegno  in
ordine cronologico di presentazione. Il  riconoscimento  del  credito
d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni  fondazione
finanziatrice e per conoscenza all'ACRI. 
  580. Il credito d'imposta puo' essere utilizzato esclusivamente  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma e' cedibile dai soggetti di cui  al  comma  578,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e  seguenti  del  codice
civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del  diritto
al  credito  medesimo,   a   intermediari   bancari,   finanziari   e
assicurativi.  La  cessione   del   credito   d'imposta   e'   esente
dall'imposta di registro. Al credito d'imposta  non  si  applicano  i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite  le  disposizioni  applicative   necessarie,   comprese   le
procedure per la concessione del contributo nel rispetto  del  limite
di spesa stabilito. 
  582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a  centri  di
ricerca europei e  internazionali  e  alle  iniziative  promosse  dai
gruppi  intergovernatori  informali,  dalle   istituzioni   e   dagli
organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di  sviluppo
e  di  investimento  europei,  comunque   denominati,   nonche'   per
assicurare l'adempimento degli  oneri  connessi  alla  partecipazione
italiana  ai  predetti  soggetti,  anche  in  esecuzione  di  accordi
internazionali approvati e resi esecutivi, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni  di  euro
per l'anno 2019. 
  583.  Al  fine  di  ridurre  il  debito  fiscale  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni  liberali  assoggettate
all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, e' autorizzata la spesa, in favore di tali enti,
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e  2018  e  di  15
milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del  Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono stabilite le regole tecniche di ripartizione  delle  risorse  di
cui al precedente periodo, anche in modo da erogare  prioritariamente
a  ciascun  ente  una  quota  pari,  o   comunque   proporzionalmente
commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi  provenienti  da
soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali. 
  584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace  svolgimento  delle
attivita' strumentali alle funzioni di tutela  e  valorizzazione  del
patrimonio culturale  esercitate  dal  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, alla societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa non si applicano le norme  di  contenimento  delle  spese
previste  a  legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi
nell'elenco  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  delle
amministrazioni pubbliche, di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  585. Per il supporto alle attivita' del  Commissario  straordinario
per l'attuazione dell'Agenda digitale  di  cui  all'articolo  63  del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e' autorizzata  la  spesa
di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo  sono  trasferite  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  con
autonoma evidenza contabile. 
  586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585  possono
concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino  a  complessivi  9
milioni di euro, a valere  sulle  risorse  dei  pertinenti  programmi
operativi  cofinanziati  dai  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei 2014/2020. 
  587. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  un  fondo  da
ripartire con una dotazione finanziaria di 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento  della
promozione della cultura e della lingua italiane all'estero. 
  588. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con  il  fondo
di cui al comma 587. 
  589. A favore degli italiani nel mondo e' autorizzata la spesa di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per  la  promozione  della
lingua  e  della  cultura  italiane   all'estero,   con   particolare
riferimento al sostegno degli enti  gestori  di  corsi  di  lingua  e
cultura italiane all'estero. 
  590. Al fine di assicurare il  sostegno  alle  famiglie  che  hanno
concluso le procedure di adozione internazionale,  il  Fondo  per  le
adozioni internazionali, di cui al comma 411  dell'articolo  1  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementato di 5 milioni di  euro
per l'anno 2017. 
  591. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017,
di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2019  al  2022,  quale  contributo  al  nuovo
contratto  di  programma  -  Parte  investimenti  2017-2021  tra   il
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  Rete  ferroviaria
italiana (RFI) Spa, con destinazione  al  finanziamento  della  nuova
linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. 
  592. Allo scopo di favorire la  promozione  della  lingua  e  della
cultura italiane nel mondo attraverso la stampa italiana  all'estero,
per l'anno 2017 e' autorizzata la spesa di: 
    a) 300.000 euro, in favore  delle  agenzie  specializzate  per  i
servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; 
    b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione  finanziaria
per i contributi diretti in favore della stampa  italiana  all'estero
di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio  2012,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. 
  593. E' assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un
contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli  anni  2017,
2018 e 2019, destinato allo  sviluppo  dei  settori  giovanili  delle
societa' di  pallacanestro  e  al  sostegno  degli  investimenti  per
l'impiantistica dedicata alla pallacanestro. 
  594. All'articolo 8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fatti salvi gli investimenti a reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  3,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate
dai predetti enti previdenziali all'acquisto di  immobili,  anche  di
proprieta'   di   amministrazioni   pubbliche,    come    individuate
dall'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
adibiti  o  da  adibire  ad  ufficio  in   locazione   passiva   alle
amministrazioni   pubbliche,   secondo   le    indicazioni    fornite
dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di
cui al comma 3.  Con  riferimento  agli  immobili  di  proprieta'  di
amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di
acquisto di cui al presente comma solo  gli  immobili  di  proprieta'
delle medesime per i quali non siano in corso contratti di  locazione
a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di  congruita'
in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere  o  da
rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere
e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili  sono
realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto
elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di  locazione  degli
immobili acquistati ai sensi del presente comma non si  applicano  le
riduzioni del canone previste dall'articolo  3  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi  strutturali
di finanza pubblica». 
  595. La societa' Italia  Lavoro  Spa  assume  la  denominazione  di
«ANPAL Servizi Spa». 
  596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche).
- 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e  le  attivita'
di promozione sociale e di tutela degli associati delle  Associazioni
combattentistiche, sottoposte  alla  vigilanza  del  Ministero  della
difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  2017,  2018  e
2019». 
  597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla  Croce
Rossa  italiana  nei  confronti   del   sistema   bancario,   inclusa
l'anticipazione  bancaria,  in  essere  al  28  febbraio   2017,   e'
autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per  l'anno  2017,
da iscrivere in un fondo nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per
l'importo  risultante  da  istanza   congiunta   del   presidente   e
dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa  italiana,
presentata al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del tesoro, corredata di specifica deliberazione del  medesimo  Ente,
approvata dal Ministero della salute ai  sensi  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della
posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa
l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio  dei  revisori  dei
conti. 
  599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito
un fondo per  l'incremento  degli  assegni  al  nucleo  familiare  in
presenza di quattro  o  piu'  figli  da  corrispondere  al  cittadino
italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea,  con  una
dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno  2017  e  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' di  erogazione  dell'agevolazione  di  cui  al
presente comma. 
  600. Il fondo per la  concessione  di  un  assegno  sostitutivo  ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della
legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' incrementato  di  300.000  euro  a
decorrere dal 1º gennaio 2017.