Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; 
    b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di coordinamento di AGEA; 
    c) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 52 del Trattato  dell'Unione
europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o
giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda
e' situata nel territorio  italiano  e  che  esercita  una  attivita'
agricola; 
    d)  «allerta  tempestiva»:  la  notifica  di  un'inadempienza  di
limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare
misure correttive; 
    e) «anno civile considerato»: ai fini  della  condizionalita'  ai
sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 art. 64, e' l'anno civile  nel
quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o  la  domanda  di
pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco  da
conteggiare ai fini del raggiungimento della  percentuale  minima  di
controlli. 
    f) «anno civile dell'accertamento»: ai fini dello sviluppo rurale
e' l'anno civile in  cui  il  beneficiario  presenta  la  domanda  di
sostegno  o  la  domanda  di  pagamento  che  rientra  nel   campione
sottoposto a controllo; 
    g) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno  per
la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed  il  premio  di
estirpazione, i tre anni successivi all'anno civile in cui  e'  stato
concesso il primo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e
al regolamento  (UE)  n.  1308/2013;  nell'ambito  dei  programmi  di
sostegno per la vendemmia verde, l'anno successivo all'anno civile in
cui e' stato concesso il pagamento di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 e al  regolamento  (UE)  n.  1308/2013;  nell'ambito  delle
misure di  sviluppo  rurale  non  connesse  alla  superficie  e  agli
animali, gli anni in cui il beneficiario e'  tenuto  al  mantenimento
degli impegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei
controlli ex-post; 
    h) «attivita' agricola»: 
      1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione  di  prodotti
agricoli, compresi la raccolta,  la  mungitura,  l'allevamento  e  la
custodia degli animali per fini agricoli, 
      2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato  che
la renda idonea al  pascolo  o  alla  coltivazione  senza  interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai  metodi  e  ai  macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Mipaaf  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  26
febbraio novembre 2015, n. 1420; 
      3. lo svolgimento di un'attivita' minima, definita con  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali  del  26
febbraio  2015,  n.  1420,   sulle   superfici   agricole   mantenute
naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; 
    i) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le  superfici
gestite dal beneficiario di cui alla lettera j), situate  all'interno
del territorio nazionale; 
    j)  «beneficiario»:  il  soggetto   sottoposto   al   regime   di
condizionalita'  ai  sensi  dell'art.  92  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013; il soggetto beneficiario  di  un  sostegno  allo  sviluppo
rurale di cui all'art. 2,  paragrafo  10,  del  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
    k) «cessione»: qualsiasi tipo  di  transazione  in  virtu'  della
quale l'azienda o parte di essa cessa di essere  a  disposizione  del
cedente; 
    l) «colture permanenti»: le  colture  fuori  avvicendamento,  con
esclusione  dei  prati  permanenti  e  dei  pascoli  permanenti,  che
occupano il terreno per almeno  cinque  anni  e  forniscono  raccolti
ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; 
    m) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatori  (CGO)  e
le  norme  per  il  mantenimento  del  terreno  in  Buone  condizioni
agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u); 
    n) «Criteri di Gestione Obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o
direttiva cosi' come elencati nell'allegato II del  regolamento  (UE)
n. 1306/13 e nell'allegato 1 al presente decreto; 
    o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita'
competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi  stanziati,
nell'ambito  di  una  determinata  misura,  tra  quelle   ammesse   a
finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra  nella  predetta
definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto  a
seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per  una  o
piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure; 
    p) «erba o altre piante erbacee da  foraggio»:  tutte  le  piante
erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o  solitamente
comprese nei miscugli di sementi per pascoli o  prati,  utilizzati  o
meno per il pascolo degli animali; 
    q) «impegno»: il vincolo o  l'obbligo  giuridico  che  grava  sul
beneficiario del sostegno richiesto; 
    r)  «impegno   pertinente   di   condizionalita'»:   impegno   di
condizionalita' chiaramente ricollegabile al  vincolo  o  all'obbligo
giuridico che grava sul beneficiario del sostegno  richiesto  per  le
misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30  e  33
del regolamento (UE) n. 1305/2013; 
    s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza  dei  CGO
previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme  per  il
mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali
definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo
3, dello stesso regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali e'
subordinata la concessione del sostegno previsto dalle  misure  dello
sviluppo rurale nell'ambito  del  sistema  integrato  di  gestione  e
controllo;   l'inosservanza   degli   altri    pertinenti    obblighi
dell'operazione  stabiliti  dalla  normativa  dell'Unione   o   dalla
legislazione nazionale ovvero  previsti  dal  programma  di  sviluppo
rurale, in  particolare  i  requisiti  minimi  relativi  all'uso  dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri
di mantenimento della superficie in uno stato  idoneo  al  pascolo  o
alla coltivazione e dell'attivita'  agricola  minima;  l'inosservanza
degli impegni ai quali e' subordinata la concessione  dell'aiuto  per
le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale; 
    t) «Mipaaf»: Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
    u) «norma»: requisito stabilito relativamente  a  ciascuna  Buona
condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla  base  dell'allegato
II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'allegato 1  del  presente
decreto. 
    v)  «organismi  di  controllo   specializzati»:   le   competenti
autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1  del
regolamento (UE) n.  809/2014,  responsabili  dello  svolgimento  del
controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO  e
delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
    w) «pagamento ammesso»: contributo, premio,  indennita'  o  aiuto
concesso  al  beneficiario  e  che  e'  stato  o  sara'  erogato   al
beneficiario  stesso  in  base  alle  domande  di  pagamento  che  ha
presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera'  nel
corso dell'anno civile dell'accertamento; 
    x)  «prato  permanente  e  pascolo  permanente»   (congiuntamente
denominati   «prato   permanente»):   terreno   utilizzato   per   la
coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio,  naturali
(spontanee)    o    coltivate    (seminate),    e    non     compreso
nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu';
ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che
possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba  e  le  altre
piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici
individuate ai sensi della lettera d) dell'art.  2  del  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  18
novembre  2014,  n.  6513,  il  terreno   pascolabile   che   rientra
nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle  superfici
di pascolo non  siano  tradizionalmente  predominanti  erba  e  altre
piante erbacee da foraggio; 
    y) «prodotti agricoli»: i  prodotti,  esclusi  i  prodotti  della
pesca,  elencati  nell'allegato  I  del  Trattato  istitutivo   della
Comunita' europea, nonche' il cotone; 
    z) «revoca»: ai fini del presente decreto, il recupero, totale  o
parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo
o di pagamento annuale; 
    aa) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente decreto,  una
riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi
all'intero ammontare, comportando l'esclusione; 
    bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o
superficie disponibile  per  la  coltivazione  ma  tenuta  a  riposo,
comprese  le  superfici  ritirate  dalla  produzione  a  norma  degli
articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art.  39
del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE)
n. 1305/2013, a prescindere dal  fatto  che  sia  adibito  o  meno  a
coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; 
    cc) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da
rispettare, organizzati nei seguenti settori:  ambiente,  cambiamenti
climatici  e  buone  condizioni  agronomiche  del  terreno;   sanita'
pubblica, salute  degli  animali  e  delle  piante;  benessere  degli
animali; 
    dd)  «superficie  agricola»:  qualsiasi  superficie  occupata  da
seminativi,  prati  permanenti  o  colture  permanenti,  cosi'   come
definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della  definizione
di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013.