Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «AGEA»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura; b) «AGEA Coordinamento»: l'Area di coordinamento di AGEA; c) «agricoltore»: ai sensi dell'art. 52 del Trattato dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda e' situata nel territorio italiano e che esercita una attivita' agricola; d) «allerta tempestiva»: la notifica di un'inadempienza di limitata rilevanza al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive; e) «anno civile considerato»: ai fini della condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 art. 64, e' l'anno civile nel quale il beneficiario presenta la domanda di aiuto o la domanda di pagamento ed entro il cui termine sono svolti i controlli in loco da conteggiare ai fini del raggiungimento della percentuale minima di controlli. f) «anno civile dell'accertamento»: ai fini dello sviluppo rurale e' l'anno civile in cui il beneficiario presenta la domanda di sostegno o la domanda di pagamento che rientra nel campione sottoposto a controllo; g) «anni considerati»: nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti ed il premio di estirpazione, i tre anni successivi all'anno civile in cui e' stato concesso il primo pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde, l'anno successivo all'anno civile in cui e' stato concesso il pagamento di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (UE) n. 1308/2013; nell'ambito delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie e agli animali, gli anni in cui il beneficiario e' tenuto al mantenimento degli impegni assunti, ivi incluso il periodo vincolativo ai fini dei controlli ex-post; h) «attivita' agricola»: 1. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, 2. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto Mipaaf del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio novembre 2015, n. 1420; 3. lo svolgimento di un'attivita' minima, definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, n. 1420, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione; i) «azienda»: tutte le unita' di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui alla lettera j), situate all'interno del territorio nazionale; j) «beneficiario»: il soggetto sottoposto al regime di condizionalita' ai sensi dell'art. 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013; il soggetto beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all'art. 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; k) «cessione»: qualsiasi tipo di transazione in virtu' della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente; l) «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida; m) «condizionalita'»: i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui alle lettere n) e u); n) «Criteri di Gestione Obbligatori» (CGO): ciascun regolamento o direttiva cosi' come elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'allegato 1 al presente decreto; o) «domanda ammessa»: istanza ritenuta ammissibile dall'autorita' competente e rientrante, in virtu' dell'entita' dei fondi stanziati, nell'ambito di una determinata misura, tra quelle ammesse a finanziamento. In materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento per una o piu' colture, gruppi di colture, operazioni o misure; p) «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; q) «impegno»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto; r) «impegno pertinente di condizionalita'»: impegno di condizionalita' chiaramente ricollegabile al vincolo o all'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto per le misure di cui agli articoli 28, escluso il paragrafo 9, 29, 30 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013; s) «inadempienza/violazione/infrazione»: l'inosservanza dei CGO previsti dalla legislazione dell'Unione europea, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite conformemente all'art. 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento; l'inosservanza degli impegni ai quali e' subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l'inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; l'inosservanza dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e dell'attivita' agricola minima; l'inosservanza degli impegni ai quali e' subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale; t) «Mipaaf»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; u) «norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona condizione agronomica ed ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'allegato 1 del presente decreto. v) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorita' nazionali di controllo di cui all'art. 67, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 809/2014, responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei CGO e delle BCAA di cui all'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013; w) «pagamento ammesso»: contributo, premio, indennita' o aiuto concesso al beneficiario e che e' stato o sara' erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presentera' nel corso dell'anno civile dell'accertamento; x) «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o piu'; ivi comprese altre specie, segnatamente arbustive ovvero arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purche' l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonche' le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; y) «prodotti agricoli»: i prodotti, esclusi i prodotti della pesca, elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, nonche' il cotone; z) «revoca»: ai fini del presente decreto, il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale; aa) «sanzione amministrativa»: ai fini del presente decreto, una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che puo' estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione; bb) «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; cc) «settori di condizionalita'»: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti settori: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanita' pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali; dd) «superficie agricola»: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, cosi' come definita all'art. 4 (1), lettera e) e tenuto conto della definizione di cui alla lettera h) del regolamento (UE) n. 1307/2013.