Art. 4 
 
             Requisiti e modulazione dell'aiuto unitario 
                     per i suini da riproduzione 
 
  1. Gli aiuti previsti all'art. 1, lettera c),  sono  concessi  alle
aziende  suinicole  che  non  si  avvalgono  della  deroga   prevista
all'allegato 1, capitolo 2, lettera c), paragrafo 3, comma  2,  della
direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima  di  28
giorni di eta'. 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono  concessi  ai  detentori  degli
animali.  I  soggetti   interessati   presentano   apposita   domanda
all'organismo  pagatore  competente  per   territorio,   secondo   le
indicazioni stabilite da Agea coordinamento. 
  3. L'aiuto e' concesso per le scrofe che  terminano  la  lattazione
nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le  quali
un  certificato  rilasciato  da  un  veterinario  iscritto   all'albo
dell'ordine  professionale  attesti  il  rispetto  del   periodo   di
lattazione di almeno 28 giorni. 
  4. Gli organismi  pagatori  comunicano  ad  Agea  Coordinamento  il
numero dei capi ammissibili per  il  calcolo  dell'importo  unitario.
L'importo  dell'aiuto  unitario  e'  determinato  dal  rapporto   tra
l'importo indicato all'art. 1, lettera  c)  e  il  numero  di  scrofe
ammissibili. 
  5. L'importo unitario, determinato conformemente al comma 4, viene: 
    maggiorato del 50% per le aziende che, alla  data  del  31  marzo
2017, detengano meno di 500 scrofe; 
    ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni
singola azienda, eccedono le prime cinquecento; 
    ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per  ogni  singola
azienda, eccedano le prime duemila. 
  6. Fatta salva la  maggiorazione  di  cui  al  comma  5,  l'importo
dell'aiuto unitario non potra' comunque essere superiore a 45,00 euro
per scrofa. 
  7.  Eventuali  risorse  che  si  rendano  disponibili   a   seguito
dell'applicazione del comma 6, sono destinate al finanziamento  della
misura di cui all'art. 1, lettera a).