Art. 4 Requisiti e modulazione dell'aiuto unitario per i suini da riproduzione 1. Gli aiuti previsti all'art. 1, lettera c), sono concessi alle aziende suinicole che non si avvalgono della deroga prevista all'allegato 1, capitolo 2, lettera c), paragrafo 3, comma 2, della direttiva 2008/120 (CE) e che svezzano i lattonzoli non prima di 28 giorni di eta'. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi ai detentori degli animali. I soggetti interessati presentano apposita domanda all'organismo pagatore competente per territorio, secondo le indicazioni stabilite da Agea coordinamento. 3. L'aiuto e' concesso per le scrofe che terminano la lattazione nel periodo che va dal 15 marzo 2017 al 30 giugno 2017, per le quali un certificato rilasciato da un veterinario iscritto all'albo dell'ordine professionale attesti il rispetto del periodo di lattazione di almeno 28 giorni. 4. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento il numero dei capi ammissibili per il calcolo dell'importo unitario. L'importo dell'aiuto unitario e' determinato dal rapporto tra l'importo indicato all'art. 1, lettera c) e il numero di scrofe ammissibili. 5. L'importo unitario, determinato conformemente al comma 4, viene: maggiorato del 50% per le aziende che, alla data del 31 marzo 2017, detengano meno di 500 scrofe; ridotto del 50% per le scrofe ammissibili al premio che, per ogni singola azienda, eccedono le prime cinquecento; ridotto del 75% per le scrofe ammissibili che, per ogni singola azienda, eccedano le prime duemila. 6. Fatta salva la maggiorazione di cui al comma 5, l'importo dell'aiuto unitario non potra' comunque essere superiore a 45,00 euro per scrofa. 7. Eventuali risorse che si rendano disponibili a seguito dell'applicazione del comma 6, sono destinate al finanziamento della misura di cui all'art. 1, lettera a).