Art. 2 
 
        Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti 
 
  1. I giudici che compongono le sezioni  specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore
della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo
di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE)  n.  439/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  maggio  2010,  e  con
l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i  rifugiati,  corsi  di
formazione per i magistrati che intendono acquisire  una  particolare
specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione  alle  sezioni
specializzate, e' data preferenza ai magistrati che, per essere stati
gia' addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo  3
per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di  cui  al
periodo  precedente  o  per  altra  causa,  abbiano  una  particolare
competenza in materia. E' considerata positivamente, per le finalita'
di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese (( o
della lingua francese )). Nei tre  anni  successivi  all'assegnazione
alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare  almeno  una
volta l'anno a sessioni di  formazione  professionale  organizzate  a
norma del secondo periodo del presente comma. 
  Per gli anni successivi, i  medesimi  giudici  hanno  l'obbligo  di
partecipare,  almeno  una  volta  ogni  biennio,  ad  un   corso   di
aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente  comma.
I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle
prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio. 
  2. All'organizzazione delle  sezioni  specializzate  provvede,  nel
rispetto del principio di specializzazione e  anche  in  deroga  alle
norme vigenti relative  al  numero  dei  giudici  da  assegnare  alle
sezioni  e  fermi  restando  i  limiti  del  ruolo   organico   della
magistratura ordinaria, il Consiglio  superiore  della  magistratura,
con delibera da adottarsi  entro  la  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 21, comma 1. 
  3. Con deliberazione del  Consiglio  superiore  della  magistratura
sono stabilite le  modalita'  con  cui  e'  assicurato,  con  cadenza
annuale, lo scambio  di  esperienze  giurisprudenziali  e  di  prassi
applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  Regolamento  (UE)  n.  439/2010,  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010   recante
          l'istituzione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          del 29 maggio 2010, n. 132.