Art. 3 
 
         Competenza per materia delle sezioni specializzate 
 
  1. Le sezioni specializzate sono competenti: 
    a) per le controversie in materia di mancato  riconoscimento  del
diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini
degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; 
    b) per le  controversie  aventi  ad  oggetto  l'impugnazione  del
provvedimento di  allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi
di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di
cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  30,
ovvero per i motivi di  cui  all'articolo  21  del  medesimo  decreto
legislativo,  nonche'   per   i   procedimenti   di   convalida   dei
provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30; 
    c)  per  le  controversie  in  materia  di  riconoscimento  della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  per  i  procedimenti  per  la
convalida del provvedimento con  il  quale  il  questore  dispone  il
trattenimento  o  la  proroga  del  trattenimento   del   richiedente
protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5,
del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  e  dell'articolo
10-ter  del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,   come
introdotto  dal  presente  decreto,  nonche'  dell'articolo  28   del
regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui
all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del
2015; 
    d)  per  le  controversie  in  materia  di  riconoscimento  della
protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma  3,  del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
    e) per le controversie in materia di diniego del  nulla  osta  al
ricongiungimento familiare e del permesso  di  soggiorno  per  motivi
familiari, nonche' relative agli altri  provvedimenti  dell'autorita'
amministrativa in materia di diritto  all'unita'  familiare,  di  cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286. 
    (( e-bis) per le controversie aventi  ad  oggetto  l'impugnazione
dei   provvedimenti    adottati    dall'autorita'    preposta    alla
determinazione dello Stato  competente  all'esame  della  domanda  di
protezione internazionale, in applicazione del  regolamento  (UE)  n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013.
)) 
  2.  Le  sezioni  specializzate  sono  altresi'  competenti  per  le
controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia ((  e
dello stato di cittadinanza italiana )). 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. (( Salvo quanto previsto dal comma 4-bis )), in deroga a  quanto
previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice  di
procedura civile, nelle controversie di cui al presente  articolo  il
tribunale giudica in composizione monocratica. 
  (( 4-bis.  Le  controversie  in  materia  di  riconoscimento  della
protezione  internazionale  di  cui  all'articolo  35   del   decreto
legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  e  quelle  aventi  ad  oggetto
l'impugnazione dei  provvedimenti  adottati  dall'autorita'  preposta
alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di
protezione internazionale sono decise dal tribunale  in  composizione
collegiale. Per la trattazione della controversia  e'  designato  dal
presidente della sezione specializzata un componente del collegio. Il
collegio decide in camera di consiglio sul merito della  controversia
quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 8, 20,  20-ter  e  21
          del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  (Attuazione
          della  direttiva  2004/38/CE  relativa   al   diritto   dei
          cittadini dell'Unione e dei loro familiari di  circolare  e
          di  soggiornare  liberamente  nel  territorio  degli  Stati
          membri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  27  marzo
          2007, n. 72: 
              «Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento  del
          diritto di soggiorno). - 1.  Avverso  il  provvedimento  di
          rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, e'
          ammesso ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria.  Le
          controversie   previste   dal   presente   articolo    sono
          disciplinate  dall'art.  16  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150». 
              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno). - 1. Salvo quanto  previsto  dall'art.  21,  il
          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,
          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:
          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando
          la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
          di cui all'art. 18 della legge 22 maggio 1975,  n.  152,  e
          successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi  di
          ritenere che la sua permanenza nel territorio  dello  Stato
          possa,  in  qualsiasi  modo,  agevolare  organizzazioni   o
          attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
          conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
          italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
          indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
          che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e
          sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della
          persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini
          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando
          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o
          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'art. 8 della legge 22 aprile 2005, n.  69,  o
          di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della   pena   su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna
          delle categorie di cui all'art. 1 della legge  27  dicembre
          1956,  n.  1423,  e  successive  modificazioni,  o  di  cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
          modificazioni,  nonche'  di  misure  di  prevenzione  o  di
          provvedimenti  di  allontanamento  disposti  da   autorita'
          straniere. 
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono
          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da
          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali
          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o
          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di
          cui all'art. 14 possono essere allontanati  dal  territorio
          nazionale solo per motivi di  sicurezza  dello  Stato,  per
          motivi imperativi di pubblica sicurezza o per  altri  gravi
          motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio
          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico
          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che
          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che
          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio
          nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli
          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del
          destinatario. 
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di
          cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore
          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza
          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul
          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura
          convivenza. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.
          13,  comma  5-bis,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa
          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso
          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli
          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo
          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla
          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento
          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda
          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio
          nazionale. 
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del
          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a
          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre
          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della
          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con
          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un
          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'
          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza
          non e' definitiva. 
              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino
          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale
          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai
          sensi del comma 14, secondo periodo. 
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al
          presente art.  sono  adottati  tenendo  conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento». 
              «Art. 20-ter (Autorita' giudiziaria competente  per  la
          convalida dei provvedimenti del questore). - Ai fini  della
          convalida dei provvedimenti emessi dal  questore  ai  sensi
          degli articoli 20 e  20-bis,  e'  competente  il  tribunale
          ordinario sede della sezione specializzata  in  materia  di
          immigrazione    protezione    internazionale    e    libera
          circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea.  Quando
          l'interessato e' trattenuto in un centro di cui all'art. 14
          del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  la  sua
          partecipazione all'udienza per la  convalida  avviene,  ove
          possibile,   a   distanza,   mediante    un    collegamento
          audiovisivo,  tra  l'aula  d'udienza  e   il   centro.   Il
          collegamento audiovisivo  si  svolge  in  conformita'  alle
          specifiche  tecniche  stabilite  con  decreto  direttoriale
          d'intesa tra i Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalita'
          tali da assicurare la contestuale,  effettiva  e  reciproca
          visibilita' delle persone presenti in entrambi i  luoghi  e
          la possibilita' di udire quanto vi viene detto.  E'  sempre
          consentito al difensore, o a un suo  sostituto,  di  essere
          presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  richiedente.   Un
          operatore della polizia di Stato appartenente ai  ruoli  di
          cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1 aprile  1981,
          n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  dell'osservanza
          delle disposizioni di cui al secondo periodo  del  presente
          comma nonche', se ha  luogo  l'audizione  del  richiedente,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, il  richiedente  e  il  suo  difensore.  Delle
          operazioni svolte e' redatto verbale a  cura  del  medesimo
          operatore della polizia di Stato». 
              «Art.   21   (Allontanamento   per   cessazione   delle
          condizioni che determinano il diritto di soggiorno).  -  1.
          Il provvedimento  di  allontanamento  dei  cittadini  degli
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea   o   dei   loro
          familiari,  qualunque  sia  la  loro   cittadinanza,   puo'
          altresi'  essere  adottato  quando  vengono  a  mancare  le
          condizioni  che  determinano  il   diritto   di   soggiorno
          dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e  salvo
          quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso
          da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi  familiari
          al  sistema   di   assistenza   sociale   non   costituisce
          automaticamente causa di  allontanamento,  ma  deve  essere
          valutato caso per caso. 
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal
          prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza
          o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata
          del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto
          motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e'
          adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno
          dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della
          sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con
          il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita'
          di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il
          territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un
          mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana,
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, comma 10. 
              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'
          consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di
          adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'
          stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un
          consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di
          cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso
          sul territorio nazionale. 
              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che
          non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
          cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio
          dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
          alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il
          prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento
          coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi  dell'art.
          20, immediatamente eseguito dal questore». 
              - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 3 e dell'art.
          35, come  modificato  dalla  presente  legge,  del  decreto
          legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25  (Attuazione  della
          direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le  procedure
          applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e
          della revoca dello status di  rifugiato)  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2008, n. 40. 
              «3.  Nei  casi  in  cui  non  accolga  la  domanda   di
          protezione internazionale e ritenga che possano  sussistere
          gravi  motivi  di  carattere  umanitario,  la   Commissione
          territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale
          rilascio del permesso di soggiorno ai  sensi  dell'art.  5,
          comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 
              «Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e  la   decisione   della
          Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
          status di rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
              2. Le controversie di cui al comma 1 sono  disciplinate
          dall'art. 35-bis. 
              2-bis.  I  provvedimenti  comunicati  alla  Commissione
          nazionale ovvero alle  Commissioni  territoriali  ai  sensi
          dell'art.  35-bis,  commi  4  e  13,  sono  tempestivamente
          trasmessi  dalle  medesime   Commissioni   territoriali   o
          nazionali  al  questore  del   luogo   di   domicilio   del
          ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli
          adempimenti conseguenti. 
              3. - 14.» 
              - Si riporta il testo degli artt.  6,  comma  5  e  14,
          commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142
          (Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE   recante   norme
          relative   all'accoglienza   dei   richiedenti   protezione
          internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante
          procedure comuni ai fini del riconoscimento e della  revoca
          dello  status  di  protezione  internazionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2015, n. 214: 
              «5. Il provvedimento con il quale il  questore  dispone
          il trattenimento o la proroga del trattenimento e' adottato
          per iscritto, corredato da motivazione e reca l'indicazione
          che il richiedente ha facolta' di presentare  personalmente
          o a mezzo di difensore memorie  o  deduzioni  al  tribunale
          sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
          protezione  internazionale  e   libera   circolazione   dei
          cittadini dell'Unione europea competente alla convalida. Il
          provvedimento e'  comunicato  al  richiedente  nella  prima
          lingua  indicata  dal  richiedente  o  in  una  lingua  che
          ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell'art.
          10, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.
          25, e successive  modificazioni.  Si  applica,  per  quanto
          compatibile, l'art. 14 del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, comprese le  misure  alternative  di  cui  al
          comma 1-bis del medesimo art.  14.  La  partecipazione  del
          richiedente  all'udienza  per  la  convalida  avviene,  ove
          possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo,
          tra l'aula d'udienza e il centro di  cui  all'art.  14  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel  quale  egli
          e' trattenuto. Il collegamento  audiovisivo  si  svolge  in
          conformita' alle specifiche tecniche stabilite con  decreto
          direttoriale d'intesa tra i  Ministeri  della  giustizia  e
          dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con
          modalita' tali da assicurare la  contestuale,  effettiva  e
          reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi  i
          luoghi e la possibilita' di udire quanto vi viene detto. E'
          sempre consentito al difensore, o a un  suo  sostituto,  di
          essere presente nel luogo ove si trova il  richiedente.  Un
          operatore della polizia di Stato appartenente ai  ruoli  di
          cui all'art. 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981,
          n. 121, e' presente nel luogo ove si trova il richiedente e
          ne attesta  l'identita'  dando  atto  che  non  sono  posti
          impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
          facolta' a lui spettanti.  Egli  da'  atto  dell'osservanza
          delle disposizioni di cui al quarto  periodo  del  presente
          comma nonche', se ha  luogo  l'audizione  del  richiedente,
          delle cautele adottate per assicurarne la  regolarita'  con
          riferimento al luogo ove si trova. A tal  fine  interpella,
          ove occorra, il  richiedente  e  il  suo  difensore.  Delle
          operazioni svolte e' redatto verbale a  cura  del  medesimo
          operatore della polizia di Stato. Quando  il  trattenimento
          e' gia' in  corso  al  momento  della  presentazione  della
          domanda, i termini previsti  dall'art.  14,  comma  5,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si sospendono e
          il questore trasmette gli  atti  al  tribunale  sede  della
          sezione specializzata in materia di immigrazione protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea per la convalida del trattenimento  per
          un  periodo  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni,  per
          consentire l'espletamento della procedura  di  esame  della
          domanda.» 
              «5.  Quando  vengono  meno   i   presupposti   per   il
          trattenimento nei centri di cui all'art. 6, il  richiedente
          che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
          ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del decreto legislativo
          28 gennaio 2008, n.  25,  e  successive  modificazioni,  ha
          accoglienza nei centri o strutture di cui all'art. 9. 
              6. Al richiedente di cui al comma 5,  e'  prorogata  la
          validita' dell'attestato  nominativo  di  cui  all'art.  4,
          comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art.  6,
          comma 2, lettere a),  b)  e  c),  al  medesimo  richiedente
          possono essere imposte le misure di cui all'art. 14,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.  In
          tal caso competente alla  convalida  delle  misure,  se  ne
          ricorrono i presupposti, e' il tribunale sede della sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 10-ter e 30, comma  6
          del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
          delle    disposizioni     concernenti     la     disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191.» 
              «Art. 10-ter (Disposizioni  per  l'identificazione  dei
          cittadini   stranieri   rintracciati   in   posizione    di
          irregolarita' sul territorio nazionale o soccorsi nel corso
          di operazioni di salvataggio in mare). -  1.  Lo  straniero
          rintracciato in occasione  dell'attraversamento  irregolare
          della  frontiera  interna  o  esterna  ovvero  giunto   nel
          territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio
          in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di  prima
          assistenza  presso  appositi  punti  di   crisi   allestiti
          nell'ambito delle strutture  di  cui  al  decreto-legge  30
          ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle  strutture  di  cui
          all'art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142.
          Presso i medesimi punti di crisi sono  altresi'  effettuate
          le   operazioni   di   rilevamento   fotodattiloscopico   e
          segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14  del
          regolamento UE n. 603/2013 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   del   26   giugno   2013   ed   e'   assicurata
          l'informazione    sulla     procedura     di     protezione
          internazionale, sul programma di  ricollocazione  in  altri
          Stati membri dell'Unione europea e  sulla  possibilita'  di
          ricorso al rimpatrio volontario assistito. 
              2. Le operazioni di  rilevamento  fotodattiloscopico  e
          segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di
          cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26  giugno  2013,
          anche  nei  confronti  degli  stranieri   rintracciati   in
          posizione di irregolarita' sul territorio nazionale. 
              3. Il rifiuto reiterato dello straniero  di  sottoporsi
          ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di  fuga
          ai fini del trattenimento nei centri di cui all'art. 14. Il
          trattenimento e' disposto caso per caso, con  provvedimento
          del questore, e conserva la sua efficacia  per  una  durata
          massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che  non
          cessino prima le esigenze per le quali e'  stato  disposto.
          Si applicano le disposizioni di cui al  medesimo  art.  14,
          commi 2, 3  e  4.  Se  il  trattenimento  e'  disposto  nei
          confronti di un richiedente protezione internazionale, come
          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e'  competente  alla
          convalida il Tribunale sede della sezione specializzata  in
          materia di immigrazione, protezione internazionale e libera
          circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 
              4. L'interessato e'  informato  delle  conseguenze  del
          rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2». 
              «6.   Contro   il   diniego   del   nulla    osta    al
          ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno  per
          motivi familiari, nonche' contro  gli  altri  provvedimenti
          dell'autorita'  amministrativa  in   materia   di   diritto
          all'unita'   familiare,   l'interessato    puo'    proporre
          opposizione    all'autorita'     giudiziaria     ordinaria.
          L'opposizione e'  disciplinata  dall'art.  20  del  decreto
          legislativo 1°(gradi) settembre 2011, n. 150» 
              - Il  Regolamento  UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 26 giugno 2013,  n.  604  (che  stabilisce  i
          criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
          competente  per  l'esame  di  una  domanda  di   protezione
          internazionale presentata in uno degli Stati membri  da  un
          cittadino di un paese terzo o da un  apolide)  (rifusione),
          e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  dell'U.E.  del  29
          giugno 2013, n. L 180. 
              - Si riporta il testo dell'art. 50-bis  del  Codice  di
          Procedura Civile. 
              «Art. 50-bis (Cause nelle quali il tribunale giudica in
          composizione  collegiale).  -  Il  tribunale   giudica   in
          composizione collegiale: 
                1)  nelle   cause   nelle   quali   e'   obbligatorio
          l'intervento  del  pubblico  ministero,   salvo   che   sia
          altrimenti disposto; 
                2)  nelle   cause   di   opposizione,   impugnazione,
          revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive
          di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
          alle altre leggi  speciali  disciplinanti  la  liquidazione
          coatta amministrativa; 
                3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 
                4)  nelle  cause  di  omologazione   del   concordato
          fallimentare e del concordato preventivo; 
                5) nelle cause di  impugnazione  delle  deliberazioni
          dell'assemblea e del consiglio di amministrazione,  nonche'
          nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse  contro
          gli organi  amministrativi  e  di  controllo,  i  direttori
          generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
          contabili societari e i liquidatori delle  societa',  delle
          mutue   assicuratrici   e   societa'   cooperative,   delle
          associazioni in partecipazione e dei consorzi; 
                6) nelle cause di impugnazione dei  testamenti  e  di
          riduzione per lesione di legittima; 
                7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile  1988,  n.
          117; 
                7-bis) nelle cause di cui all'art. 140-bis del codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206.»