Art. 4 Competenza territoriale delle sezioni (( 1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato. )) 2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. 3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. 4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida. 5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.
Riferimenti normativi - Per l'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca: «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49. «Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale. 3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalita' per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-septies, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1-septies, le modalita' e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1. 4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale e' affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario. 6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 1-septies.» - Si riporta il testo dell'art. 14, del citato d.lgs. n. 142 del 2015: «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'art. 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo. 2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza per i rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore puo' chiedere al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno del centro di permanenza per i rimpatri non puo' essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia gia' stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il piu' vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga piu' alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e' punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'art. 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'art. 13, comma 3. 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione. 5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art. 13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura penale. 6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5. 8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri. 9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.»