Art. 4 
 
                Competenza territoriale delle sezioni 
 
  (( 1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui  all'articolo  1.
E' competente territorialmente la  sezione  specializzata  nella  cui
circoscrizione ha sede l'autorita' che ha adottato  il  provvedimento
impugnato. )) 
  2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,  l'autorita'  di  cui  al
comma  1  e'  costituita  dalla  commissione  territoriale   per   il
riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero  il  provvedimento  del
quale e' stata dichiarata la revoca o la cessazione. 
  3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di  accoglienza
governativa o in una struttura  del  sistema  di  protezione  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30  dicembre  1989,  n.  416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,
ovvero trattenuti in un centro di cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il  criterio  previsto
dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro
ha sede. 
  4. Per l'assegnazione dei  procedimenti  di  cui  all'articolo  14,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  si  applica
il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al  luogo  in  cui  ha
sede  l'autorita'  che  ha  adottato  il  provvedimento  soggetto   a
convalida. 
  5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2,  sono  assegnate
secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in
cui l'attore ha la dimora. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per l'art. 35  del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25 v. riferimenti normativi all'art. 3. 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'art.   1-sexies   del
          decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in legge,
          con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990,  n.  39  che
          reca: «Norme urgenti  in  materia  di  asilo  politico,  di
          ingresso e soggiorno dei  cittadini  extracomunitari  e  di
          regolarizzazione dei cittadini extracomunitari  ed  apolidi
          gia' presenti nel territorio dello Stato», pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49. 
              «Art. 1-sexies (Sistema di protezione  per  richiedenti
          asilo e rifugiati). -  1.  Gli  enti  locali  che  prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari  di
          altre forme di  protezione  umanitaria  possono  accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di mezzi di sussistenza nel caso in cui  non  ricorrano  le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter. 
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente, e nei limiti delle risorse del  Fondo  di  cui
          all'art. 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi  di
          accoglienza di cui al comma  1,  in  misura  non  superiore
          all'80 per cento del  costo  complessivo  di  ogni  singola
          iniziativa territoriale. 
              3. In fase di prima attuazione, il decreto  di  cui  al
          comma 2: 
                a) stabilisce le linee guida e il formulario  per  la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica  della  corretta  gestione  dello  stesso   e   le
          modalita' per la sua eventuale revoca; 
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo di  cui  all'art.  1-septies,  la  continuita'  degli
          interventi e dei servizi gia' in atto,  come  previsti  dal
          Fondo europeo per i rifugiati; 
                c) determina, nei limiti  delle  risorse  finanziarie
          del Fondo di cui all'art.  1-septies,  le  modalita'  e  la
          misura dell'erogazione di un contributo economico di  prima
          assistenza in favore del richiedente asilo che non  rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza  di  cui  al
          comma 1. 
              4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare  il  sistema
          di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e  dello
          straniero con permesso umanitario di cui  all'art.  18  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e  di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno attiva, sentiti l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio  centrale  di
          informazione,  promozione,   consulenza,   monitoraggio   e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza di cui al comma  1.  Il  servizio  centrale  e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI. 
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a: 
                a)  monitorare  la  presenza   sul   territorio   dei
          richiedenti asilo, dei  rifugiati  e  degli  stranieri  con
          permesso umanitario; 
                b) creare una banca dati degli interventi  realizzati
          a livello locale in favore  dei  richiedenti  asilo  e  dei
          rifugiati; 
                c) favorire la diffusione  delle  informazioni  sugli
          interventi; 
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1; 
                e) promuovere e attuare, d'intesa  con  il  Ministero
          degli affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio  attraverso
          l'Organizzazione internazionale per le migrazioni  o  altri
          organismi,  nazionali   o   internazionali,   a   carattere
          umanitario. 
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, del  citato  d.lgs.
          n. 142 del 2015: 
              «Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1. Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di permanenza per i  rimpatri  piu'  vicino,  tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento rientrano, oltre a quelle  indicate  all'art.
          13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita'
          di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di   effettuare
          accertamenti supplementari in ordine alla sua  identita'  o
          nazionalita' ovvero di acquisire i documenti per il viaggio
          o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'art. 13, commi 1 e 2, lettera c), del  presente  testo
          unico o ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155, il  questore,  in  luogo  del
          trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
          delle seguenti misure: 
                a)  consegna  del  passaporto   o   altro   documento
          equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
          momento della partenza; 
                b) obbligo di  dimora  in  un  luogo  preventivamente
          individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; 
                c) obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
          stabiliti,  presso  un   ufficio   della   forza   pubblica
          territorialmente competente. 
              Le misure di cui al primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4
          del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta'
          di presentare personalmente o a mezzo di difensore  memorie
          o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'
          comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice  di  pace
          competente per territorio. Il giudice, se  ne  ricorrono  i
          presupposti,  dispone  con  decreto  la   convalida   nelle
          successive 48 ore. Le misure, su istanza  dell'interessato,
          sentito il questore, possono essere modificate  o  revocate
          dal giudice di pace. Il contravventore anche  solo  ad  una
          delle predette misure e' punito con la  multa  da  3.000  a
          18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello
          straniero non e' richiesto il rilascio del  nulla  osta  di
          cui  all'art.  13,  comma  3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del reato.  Qualora
          non  sia   possibile   l'accompagnamento   immediato   alla
          frontiera, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, il
          questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'art. 2,  comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette copia degli atti  al  pretore,  senza  ritardo  e
          comunque  entro  le  quarantotto  ore   dall'adozione   del
          provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice  tiene   l'udienza.   Lo   straniero   e'   ammesso
          all'assistenza legale da parte di un difensore  di  fiducia
          munito  di  procura  speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'art. 29  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario,  da  un  interprete.
          L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare  in
          giudizio  personalmente  anche  avvalendosi  di  funzionari
          appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,
          con decreto motivato, entro le quarantotto ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti previsti dall'art. 13 e  dal  presente  articolo,
          escluso  il  requisito  della  vicinanza  del   centro   di
          permanenza per i rimpatri di cui  al  comma  1,  e  sentito
          l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
          ogni effetto qualora non sia osservato il  termine  per  la
          decisione. La  convalida  puo'  essere  disposta  anche  in
          occasione della convalida del  decreto  di  accompagnamento
          alla frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso
          avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso tale termine, il questore puo'  chiedere
          al giudice di pace una o piu' proroghe qualora siano emersi
          elementi concreti  che  consentano  di  ritenere  probabile
          l'identificazione  ovvero  sia  necessario   al   fine   di
          organizzare le operazioni di rimpatrio.  In  ogni  caso  il
          periodo   massimo   di   trattenimento   dello    straniero
          all'interno del centro di permanenza  per  i  rimpatri  non
          puo' essere superiore a novanta giorni.  Lo  straniero  che
          sia gia' stato trattenuto presso  le  strutture  carcerarie
          per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato  al
          periodo precedente, puo' essere trattenuto presso il centro
          per un periodo massimo di trenta giorni.  Tale  termine  e'
          prorogabile di ulteriori 15  giorni,  previa  convalida  da
          parte  del  giudice  di  pace,  nei  casi  di   particolare
          complessita'  delle  procedure  di  identificazione  e   di
          organizzazione del rimpatrio. Nei confronti dello straniero
          a qualsiasi titolo detenuto, la direzione  della  struttura
          penitenziaria   richiede   al   questore   del   luogo   le
          informazioni  sull'identita'  e  sulla  nazionalita'  dello
          stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di
          identificazione  interessando   le   competenti   autorita'
          diplomatiche.   Ai    soli    fini    dell'identificazione,
          l'autorita' giudiziaria, su richiesta del questore, dispone
          la traduzione del detenuto presso il piu' vicino  posto  di
          polizia per il tempo strettamente necessario al  compimento
          di tali operazioni. A tal fine il Ministro  dell'interno  e
          il Ministro della giustizia adottano i necessari  strumenti
          di coordinamento. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un  Centro  di  permanenza  per  i  rimpatri  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal  territorio  nazionale,  ovvero  dalle
          circostanze concrete non  emerga  piu'  alcuna  prospettiva
          ragionevole che l'allontanamento possa  essere  eseguito  e
          che lo straniero possa  essere  riaccolto  dallo  Stato  di
          origine  o   di   provenienza.   L'ordine   e'   dato   con
          provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso  di
          violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del
          questore   puo'   essere   accompagnato   dalla    consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, o  se
          lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio  volontario
          ed assistito, di cui all'art. 14-ter, vi si sia  sottratto.
          Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se  l'espulsione
          e' stata disposta in base all'art. 13, comma 5. Valutato il
          singolo caso e tenuto conto dell'art.  13,  commi  4  e  5,
          salvo che lo straniero si trovi in stato di  detenzione  in
          carcere, si procede all'adozione di un nuovo  provvedimento
          di espulsione per violazione all'ordine  di  allontanamento
          adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente
          articolo.   Qualora    non    sia    possibile    procedere
          all'accompagnamento  alla  frontiera,   si   applicano   le
          disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  5-bis  del  presente
          articolo, nonche', ricorrendone i  presupposti,  quelle  di
          cui all'art. 13, comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'art.
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    all'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art.
          13, comma 14, si applica l'art. 345 del codice di procedura
          penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di aree,  strutture  e  altre  installazioni,
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.»