Art. 3 
 
             Produzioni, rischi e garanzie assicurabili 
                 con polizze sperimentali sui ricavi 
 
  1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi  agricoli  sulle
produzioni per l'intero territorio  nazionale  per  l'anno  2017,  ai
sensi del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102  e  successive
modifiche, si considerano assicurabili con  polizze  sperimentali  le
produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varieta' 1) e di
frumento tenero  generico  (codice  H11,  ID  varieta'  2)  a  fronte
dell'insieme  dei  rischi  di  cui   all'allegato   1.2   del   Piano
assicurativo agricolo 2017 (avversita' catastrofali, di  frequenza  e
accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del  ricavo,  nei  limiti
delle disponibilita' di bilancio.