Art. 3 Produzioni, rischi e garanzie assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi 1. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sulle produzioni per l'intero territorio nazionale per l'anno 2017, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, si considerano assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10, ID varieta' 1) e di frumento tenero generico (codice H11, ID varieta' 2) a fronte dell'insieme dei rischi di cui all'allegato 1.2 del Piano assicurativo agricolo 2017 (avversita' catastrofali, di frequenza e accessorie) e del rischio prezzo a garanzia del ricavo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.