Art. 4 
 
               Determinazione dei valori assicurabili 
                 con polizze sperimentali sui ricavi 
 
  1.  I  valori  assicurabili,  con   polizze   sperimentali,   delle
produzioni di frumento di cui all'art. 2, sono calcolati applicando i
prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art.  2,  comma
5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004. 
  2. I prezzi di  cui  al  comma  1  devono  intendersi  come  prezzi
massimi, nell'ambito dei  quali  le  parti  possono  stabilire  anche
prezzi inferiori. 
  3. I valori assicurabili delle produzioni di cui all'art. 3  devono
essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai
sensi del regolamento (UE) n.  702/2014,  art.  2,  comma  16  e  del
decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.