Art. 4 Determinazione dei valori assicurabili con polizze sperimentali sui ricavi 1. I valori assicurabili, con polizze sperimentali, delle produzioni di frumento di cui all'art. 2, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004. 2. I prezzi di cui al comma 1 devono intendersi come prezzi massimi, nell'ambito dei quali le parti possono stabilire anche prezzi inferiori. 3. I valori assicurabili delle produzioni di cui all'art. 3 devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, art. 2, comma 16 e del decreto ministeriale 12 gennaio 2015 richiamato in premessa.