Art. 5 Requisiti delle polizze sperimentali sui ricavi 1. Ai fini del risarcimento, gli schemi di polizza, devono prevedere una soglia di riduzione del ricavo superiore al 20% da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento di cui all'allegato 1, punto 1.1 al Piano assicurativo agricolo 2017. 2. La quantificazione del danno e' valutata, per quanto riguarda la riduzione di resa, con riferimento al momento della raccolta come differenza (espressa in 100 Kg per ettaro di prodotto) tra resa assicurata e resa effettiva, come definita all'art. 1, comma 1, lettera b) e, per quanto riguarda la riduzione di prezzo, come differenza tra il prezzo assicurato ed il prezzo di mercato come definita all'art. 1, comma 1, lettera c). 3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, e' dato dalla differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media per prezzo di assicurazione) e il valore della produzione nell'anno oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).