Art. 5 
 
                Requisiti delle polizze sperimentali 
                             sui ricavi 
 
  1.  Ai  fini  del  risarcimento,  gli  schemi  di  polizza,  devono
prevedere una soglia di riduzione del  ricavo  superiore  al  20%  da
applicare sul ricavo assicurato per l'intera  produzione  per  comune
del prodotto frumento di cui  all'allegato  1,  punto  1.1  al  Piano
assicurativo agricolo 2017. 
  2. La quantificazione del danno e' valutata, per quanto riguarda la
riduzione di resa, con riferimento al  momento  della  raccolta  come
differenza (espressa in 100 Kg  per  ettaro  di  prodotto)  tra  resa
assicurata e resa effettiva,  come  definita  all'art.  1,  comma  1,
lettera b) e, per  quanto  riguarda  la  riduzione  di  prezzo,  come
differenza tra il prezzo assicurato ed  il  prezzo  di  mercato  come
definita all'art. 1, comma 1, lettera c). 
  3. Il risarcimento, inteso come riduzione del ricavo, e' dato dalla
differenza tra il valore della produzione assicurata (resa media  per
prezzo di assicurazione)  e  il  valore  della  produzione  nell'anno
oggetto di assicurazione (resa effettiva per prezzo di mercato).