Art. 6 
 
                 Sostegno e massimali delle polizze 
                       sperimentali sui ricavi 
 
  1. Per le polizze sperimentali di cui al presente capo e'  concesso
un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolato
secondo le modalita' stabilite dal decreto 30 dicembre 2016  -  Piano
assicurativo agricolo 2017,  allegato  3  rubricato  «Metodologia  di
calcolo dei parametri contributivi - Colture» con l'applicazione  del
meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie  di  polizze  di
cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), del medesimo decreto,  e
delle  agevolazioni  per  i  nuovi  assicurati,  tenuto  conto  delle
disponibilita' di bilancio nazionale. 
  2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa  ammessa  a
contributo non puo' in ogni caso superare il valore di 25. 
  3. Il contributo  erogato  ai  singoli  beneficiari  ai  sensi  del
presente decreto concorre alla determinazione del  massimale  pari  a
15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari,  previsto  per  gli
aiuti concessi ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, comma 2.