Art. 6 Sostegno e massimali delle polizze sperimentali sui ricavi 1. Per le polizze sperimentali di cui al presente capo e' concesso un contributo fino al 65% della spesa ammessa a contributo, calcolato secondo le modalita' stabilite dal decreto 30 dicembre 2016 - Piano assicurativo agricolo 2017, allegato 3 rubricato «Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - Colture» con l'applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto per le tipologie di polizze di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), d), del medesimo decreto, e delle agevolazioni per i nuovi assicurati, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale. 2. Il parametro massimo ai fini del calcolo della spesa ammessa a contributo non puo' in ogni caso superare il valore di 25. 3. Il contributo erogato ai singoli beneficiari ai sensi del presente decreto concorre alla determinazione del massimale pari a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, previsto per gli aiuti concessi ai sensi del regolamento di cui all'art. 2, comma 2.