Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale 
 
  1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le cessioni  di
beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti  ((  di
amministrazioni pubbliche, come definite )) dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per le  quali  i  cessionari  o  committenti  non  sono
debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in  materia  d'imposta
sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata  dai  medesimi
secondo  modalita'  e  termini  fissati  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze.»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  anche  alle
operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 
    a) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla  Presidenza
del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; 
    b) societa'  controllate,  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo
comma,  n.  1),  del  codice  civile,  direttamente  dalle   regioni,
province, citta' metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
    c) societa' controllate direttamente o indirettamente,  ai  sensi
dell'articolo 2359, primo comma, n.  1),  del  codice  civile,  dalle
societa' di cui  alle  lettere  a)  e  b),  ancorche'  queste  ultime
rientrino fra le societa'  di  cui  alla  lettera  d)  ovvero  fra  i
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
    d) societa' quotate inserite nell'indice  FTSE  MIB  della  Borsa
italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 1 puo' essere individuato un  indice  alternativo  di
riferimento per il mercato azionario. 
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano  fino  al
termine di scadenza della misura speciale di  deroga  rilasciata  dal
Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  dell'articolo  395  della
direttiva 2006/112/CE. 
  (( 1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i
committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un  documento
attestante la  loro  riconducibilita'  a  soggetti  per  i  quali  si
applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo.  I  cedenti   e
prestatori   in   possesso   di   tale   attestazione   sono   tenuti
all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  non  si
applicano  agli  enti  pubblici  gestori   di   demanio   collettivo,
limitatamente alle cessioni di beni e  alle  prestazioni  di  servizi
afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. 
    c) il comma 2 e' abrogato. 
    c-bis) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa'». )) 
  2. All'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole «degli enti pubblici» sono sostituite dalla parola «dei». 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabilite (( le modalita' di attuazione delle norme  di
cui ai commi 1 e 2 )). 
  4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano   alle
operazioni per le quali e' emessa fattura a  partire  dal  1°  luglio
2017. 
  (( 4-bis. A decorrere dal 1°  gennaio  2018  i  rimborsi  da  conto
fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.  413,
sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di  gestione
prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a valere sulle risorse  finanziarie  disponibili  sulla
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi  di
bilancio». 
  4-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  disciplinate  le
modalita' di attuazione del comma 4-bis. 
  4-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si  interpretano
nel senso che esse si applicano  alle  prestazioni  di  trasporto  di
veicoli al seguito di passeggeri in quanto accessorie  rispetto  alle
prestazioni  principali  di  trasporto   di   persone,   assoggettate
all'imposta sul valore aggiunto con le aliquote ridotte del 5  e  del
10 per cento, ai sensi del numero 1-ter)  della  parte  II-bis  della
tabella A e del numero 127-novies) della parte III  della  tabella  A
allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, nonche', fino al 31 dicembre 2016, esenti dall'imposta ai sensi
dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, estende l'ambito  di
applicazione del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304  del  31
dicembre 2005, anche al settore dei combustibili per autotrazione, in
applicazione dell'articolo 60-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17-ter del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 17-ter Operazioni  effettuate  nei  confronti  di
          pubbliche amministrazioni e altri enti e societa' 
              1. Per le cessioni di beni  e  per  le  prestazioni  di
          servizi  effettuate  nei   confronti   di   amministrazioni
          pubbliche, come definite dall'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni
          e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non
          sono debitori d'imposta  ai  sensi  delle  disposizioni  in
          materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni
          caso versata  dai  medesimi  secondo  modalita'  e  termini
          fissati con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti
          soggetti: 
              a) societa' controllate, ai sensi  dell'articolo  2359,
          primo comma, nn. 1) e 2), del codice  civile,  direttamente
          dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   e   dai
          Ministeri; 
              b) societa' controllate, ai sensi  dell'articolo  2359,
          primo comma, n. 1), del codice civile,  direttamente  dalle
          regioni, province, citta' metropolitane, comuni, unioni  di
          comuni; 
              c) societa' controllate direttamente o  indirettamente,
          ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice
          civile, dalle  societa'  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),
          ancorche' queste ultime rientrino fra le  societa'  di  cui
          alla lettera d) ovvero fra i soggetti di  cui  all'articolo
          1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
              d) societa' quotate inserite nell'indice FTSE MIB della
          Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze di cui al comma 1 puo' essere individuato  un
          indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 
              1-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano fino al termine di scadenza della misura speciale
          di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 
              1-quater. A  richiesta  dei  cedenti  o  prestatori,  i
          cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono
          rilasciare un documento attestante la loro riconducibilita'
          a soggetti per i quali si  applicano  le  disposizioni  del
          presente articolo. I cedenti e prestatori  in  possesso  di
          tale attestazione sono tenuti all'applicazione  del  regime
          di cui al presente articolo. 
              1-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui   al   presente
          articolo non si applicano agli  enti  pubblici  gestori  di
          demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di  beni  e
          alle prestazioni di servizi  afferenti  alla  gestione  dei
          diritti collettivi di uso civico. 
              2. (abrogato)" 
              - Si riporta il testo del  comma  633  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              "633. Nei confronti dei cessionari  o  committenti  nei
          casi previsti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  629,
          lettera  b),  che  omettono  o  ritardano   il   versamento
          dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le  sanzioni
          di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre
          1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute
          sono  riscosse  mediante  l'atto   di   recupero   di   cui
          all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 78 della  legge  30
          dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per  ampliare  le  basi
          imponibili, per  razionalizzare,  facilitare  e  potenziare
          l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni   per    la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto fiscale): 
              "Art. 78 
              1. -7. 
              8. Le disposizioni dei commi da  1  a  7  del  presente
          articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1992. A decorrere dal
          1° gennaio 1994  (151),  le  prestazioni  corrispondenti  a
          quelle dei Centri si considerano rilevanti  ai  fini  delle
          imposte sui redditi e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          ancorche' rese da associazioni sindacali e di  categoria  e
          rientranti tra le finalita' istituzionali delle  stesse  in
          quanto richieste dall'associato per ottemperare ad obblighi
          di  legge  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'.  Sono
          fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si
          fa  luogo  a  rimborsi  d'imposta  ne'  e'  consentita   la
          variazione di cui all'art. 26 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  Le  associazioni
          sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo  per
          l'attivita'  di  assistenza  fiscale  resa  agli  associati
          determinano il reddito imponibile applicando  all'ammontare
          dei ricavi il coefficiente di redditivita' del 9 per  cento
          e  determinano  l'imposta  sul  valore  aggiunto  riducendo
          l'imposta relativa alle  operazioni  imponibili  in  misura
          pari a un terzo del suo ammontare, a titolo  di  detrazione
          forfettaria dell'imposta afferente agli  acquisti  ed  alle
          importazioni. Per tale attivita'  gli  obblighi  di  tenuta
          delle scritture contabili sono limitati alla  registrazione
          delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente
          vidimato. Le suddette associazioni possono  optare  per  la
          determinazione dell'imposta sul valore aggiunto  e  per  la
          determinazione del reddito  nei  modi  ordinari;  l'opzione
          deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa
          all'imposta sul valore aggiunto  per  l'anno  precedente  e
          deve essere  comunicata  all'ufficio  delle  entrate  nella
          dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per
          l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino  a  quando
          non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio. 
              8-bis. Il visto di conformita' formale dei dati esposti
          nelle dichiarazioni da presentare negli anni  1993  e  1994
          puo' essere  apposto  a  condizione  che  la  richiesta  di
          autorizzazione all'esercizio dell'attivita'  da  parte  dei
          Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta  giorni
          prima della scadenza del  termine  di  presentazione  delle
          dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei
          casi,  di  cui  al  comma  2,  in  cui  la   richiesta   di
          autorizzazione alla costituzione dei Centri sia  presentata
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza  di   tale
          termine. Per le dichiarazioni da presentare negli anni 1993
          e 1994 predisposte  dai  professionisti  o  dai  Centri  di
          assistenza, le scritture contabili  si  considerano  tenute
          dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono
          state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle
          associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e  2,
          o da impresa avente  per  oggetto  l'elaborazione  di  dati
          contabili   prescelta   dalle   medesime   associazioni   o
          organizzazioni  che   hanno   costituito   il   Centro   di
          assistenza,  a   condizione   che   risulti   da   apposita
          attestazione che il controllo delle  scritture  stesse  sia
          stato eseguito entro il termine per la presentazione  delle
          dichiarazioni. 
              9. - 24. 
              25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei
          redditi da parte dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
              a)  quote  di  interessi  passivi  e   relativi   oneri
          accessori per mutui in corso; 
              b) premi di assicurazione sulla  vita,  causa  morte  e
          contro gli infortuni; 
              c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
              d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera
          e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917. 
              25-bis. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione
          dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a  partire
          dall'anno d'imposta 2015, nonche' dei controlli sugli oneri
          deducibili e sugli oneri detraibili, entro il  28  febbraio
          di ciascun anno, gli enti, le casse e le societa' di  mutuo
          soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi
          integrativi del Servizio sanitario nazionale che  nell'anno
          precedente  hanno  ottenuto  l'attestazione  di  iscrizione
          nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio  sanitario
          nazionale di cui  all'articolo  9,  comma  9,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  nonche'  gli  altri
          fondi comunque denominati,  trasmettono  all'Agenzia  delle
          entrate,  per  tutti   i   soggetti   del   rapporto,   una
          comunicazione  contenente  i  dati  relativi   alle   spese
          sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati  di
          cui alla lettera a) del  comma  2  dell'articolo  51  e  di
          quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo
          10 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  nonche'  i  dati  relativi  alle  spese  sanitarie
          rimborsate che comunque  non  sono  rimaste  a  carico  del
          contribuente ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,  lettera
          b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c),  dello  stesso
          testo unico. 
              25-ter. 
              26. In caso di inosservanza degli obblighi  relativi  a
          tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605 e successive modificazioni. Le modalita' e  il
          contenuto   della   trasmissione    sono    definite    con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In
          caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei  dati  di
          cui ai commi 25 e 25-bis si applica la  sanzione  di  cento
          euro per ogni comunicazione in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
          n. 472, con un massimo di euro 50.000 per  soggetto  terzo.
          Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione  non
          si  applica  se  la  trasmissione  dei  dati  corretti   e'
          effettuata entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza
          di  cui  ai  commi  25  e  25-bis,  ovvero,  in   caso   di
          segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate,  entro  i
          cinque giorni successivi alla segnalazione  stessa.  Se  la
          comunicazione e'  correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dalla scadenza di cui  ai  commi  25  e  25-bis,  la
          sanzione e' ridotta a un terzo,  con  un  massimo  di  euro
          20.000. 
              27. E' istituito, a decorrere dal 1° gennaio  1994,  il
          conto  fiscale,  la   cui   utilizzazione   dovra'   essere
          obbligatoria per tutti i contribuenti titolari  di  partita
          IVA. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera
          nei   riguardi   dei   contribuenti   che   presentano   la
          dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114. 
              28. A  decorrere  dalla  data  indicata  al  comma  27,
          ciascun contribuente dovra' risultare  intestatario  di  un
          unico  conto  sul  quale  dovranno  essere   registrati   i
          versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui  redditi
          e  all'imposta  sul  valore   aggiunto.   Per   ovviare   a
          particolari  esigenze  connesse   all'esistenza   di   piu'
          stabilimenti,  industriali  o  commerciali,  dislocati  sul
          territorio    nazionale,    potra'    essere     consentita
          dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di  piu'  conti
          intestati allo stesso contribuente. 
              29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario
          del servizio della riscossione competente  per  territorio,
          che  provvede  alla  riscossione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e  delle  imposte  sui  redditi  dovute  anche  in
          qualita' di sostituto d'imposta, direttamente  versate  dai
          contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo. 
              30. Ferma restando la tenuta del conto  fiscale  presso
          il   competente   concessionario   del    servizio    della
          riscossione,  i  soggetti  di  cui  al  comma  27   possono
          effettuare, entro i termini di scadenza,  i  versamenti  di
          cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione  a
          ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di
          credito  di   cui   all'art.   54   del   regolamento   per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827 e successive modificazioni. Le deleghe possono
          essere  conferite  anche  ad  una  delle  casse  rurali  ed
          artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto
          26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla  legge  4  agosto
          1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100
          milioni. La delega deve essere, in  ogni  caso,  rilasciata
          presso  una  dipendenza   della   azienda   delegata   sita
          nell'ambito territoriale del concessionario dipendente. 
              31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed
          il competente concessionario  saranno  regolati  secondo  i
          seguenti criteri: 
              a) accreditamento  delle  somme  incassate  e  consegna
          della relativa documentazione al competente  concessionario
          del servizio della riscossione non oltre  il  terzo  giorno
          lavorativo successivo al versamento; 
              b) pagamento in  favore  dell'azienda  od  istituto  di
          credito, per ogni operazione di incasso effettuata,  di  un
          compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione
          spettante al competente concessionario ai  sensi  dell'art.
          61, comma 3, lettera a), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere
          aggiuntivo a carico del contribuente e del  bilancio  dello
          Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale  e'  a
          totale  carico  del   concessionario   competente   e   non
          costituisce elemento di valutazione per la revisione  e  la
          rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61  e
          117 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          43 del 1988; 
              c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione  delle
          somme incassate da parte dell'erario  e  degli  altri  enti
          interessati, saranno  coordinati  gli  attuali  termini  di
          versamento delle imposte di cui al comma 28 per  consentire
          lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione
          e contabilizzazione delle somme incassate,  fermo  restando
          che il riversamento nelle casse erariali deve  avvenire  da
          parte del concessionario entro il terzo  giorno  lavorativo
          successivo a quello di cui alla  lettera  a)  del  presente
          comma; 
              d) invio  periodico  al  competente  concessionario  da
          parte degli istituti ed aziende  di  credito,  su  supporti
          magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli  stessi
          istituti ed aziende; 
              e) nel caso  di  accreditamento  all'ente  beneficiario
          oltre il sesto giorno lavorativo successivo  al  versamento
          da parte del contribuente, si applicano nei  confronti  del
          concessionario le disposizioni  di  cui  all'art.  104  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto
          di credito  per  la  quota  parte  di  pene  pecuniarie  ed
          interessi di mora imputabili a tardivo versamento da  parte
          dell'istituto stesso. 
              32. I  concessionari  del  servizio  della  riscossione
          devono aggiornare i conti  di  cui  al  presente  articolo,
          entro  il  mese  successivo,  con  la  movimentazione   dei
          versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un
          estratto conto. Nei casi in  cui  il  contribuente  non  ha
          indicato  correttamente  il  codice   fiscale   ovvero   ha
          effettuato una erronea imputazione, il  conto  deve  essere
          aggiornato entro i tre mesi successivi. 
              33. I concessionari  del  servizio  della  riscossione,
          nella  qualita'  di  gestori  dei   conti   di   cui   alle
          disposizioni  dal  comma  27  al  comma  30  del   presente
          articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi  spettanti
          ai contribuenti a norma  delle  vigenti  disposizioni,  nei
          limiti ed alle condizioni seguenti: 
              a)  l'erogazione  del  rimborso  e'  effettuata   entro
          sessanta  giorni  sulla   base   di   apposita   richiesta,
          sottoscritta dal contribuente ed attestante il  diritto  al
          rimborso,  ovvero  entro  20  giorni  dalla  ricezione   di
          apposita   comunicazione    dell'ufficio    competente    e
          contestualmente all'erogazione del rimborso sono  liquidati
          ed erogati gli interessi  nella  misura  determinata  dalle
          specifiche leggi in materia; 
              b) il  rimborso  sara'  erogato  senza  prestazione  di
          specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore  al
          10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto,
          esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al  netto
          dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la  data
          della richiesta; 
              c) il rimborso di importo superiore al  limite  di  cui
          alla lettera b) del presente  comma  sara'  erogato  previa
          prestazione  delle  garanzie  indicate   all'art.   38-bis,
          secondo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n.  633  e  successive  modificazioni,  di
          durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui
          il rimborso venga disposto sulla base  della  comunicazione
          dell'ufficio competente; 
              d) le somme da  rimborsare  dovranno  essere  prelevate
          dagli  specifici  fondi  riscossi  e  non  ancora   versati
          all'erario. 
              34. La  misura  dei  compensi  per  la  erogazione  dei
          rimborsi sara'  determinata  in  base  ai  criteri  fissati
          dall'art. 1, comma 1, lettera f),  n.  7),  della  legge  4
          ottobre 1986, n. 657. 
              35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si
          provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli
          uffici dell'Amministrazione finanziaria  in  modo  che  gli
          uffici  competenti  possano  conoscere   lo   stato   della
          riscossione dei  tributi.  A  tal  fine  si  procedera'  al
          collegamento  diretto   con   l'anagrafe   tributaria   dei
          concessionari  della  riscossione,  per  il   tramite   del
          Consorzio nazionale dei concessionari. 
              36. Il comma 3-bis  dell'art.  4  del  decreto-legge  2
          marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. 
              37. A decorrere dal 1° gennaio  1993,  i  concessionari
          della riscossione, nella qualita' di gestori dei  conti  di
          cui al presente articolo, sono autorizzati  ad  erogare,  a
          carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta
          sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi
          previsti dal comma 33 in sede di prima  applicazione  della
          presente  legge,   i   contribuenti   potranno   richiedere
          direttamente  l'erogazione  dei  rimborsi  il  cui  importo
          complessivo non superi i limiti  di  lire  20  milioni  nel
          1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60  milioni  nel
          1995 e di lire 80 milioni nel 1996. 
              38.  Entro  il  30  giugno  1992,  saranno  emanati   e
          pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, i  regolamenti  interministeriali  dei
          Ministri delle finanze e del  tesoro  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dal comma  27  al  comma  37  del  presente
          articolo secondo i criteri ivi enunciati.  Con  gli  stessi
          regolamenti    potra'    essere    prevista    l'estensione
          dell'utilizzo del conto  fiscale  anche  ad  altri  tributi
          diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul  valore
          aggiunto, nonche', al fine di consentire  una  piu'  rapida
          acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione  dei
          termini  di  versamento  dei  versamenti  diretti  riscossi
          direttamente dai concessionari  con  conseguente  revisione
          della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3,
          lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 43. 
              39.   All'onere   derivante   dall'applicazione   delle
          disposizioni previste dal presente  articolo,  valutato  in
          lire 1.781.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  1993,  si
          provvede: 
              a) quanto a lire  193.000  milioni,  mediante  utilizzo
          della  proiezione  per  l'anno   1993   dell'accantonamento
          "Istituzione  dei  Centri  di  assistenza  fiscale  per   i
          lavoratori dipendenti e pensionati" iscritto, ai  fini  del
          bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello  stato
          di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991; 
              b) quanto a lire 1.578.000 milioni,  mediante  utilizzo
          della proiezione degli stanziamenti iscritti, ai  fini  del
          bilancio triennale 1991-1993, sui seguenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministro delle finanze per il  1991
          per gli importi in corrispondenza indicati: 
              1) capitolo 4654 per lire 30.000 milioni; 
              2) capitolo 4671 per lire 56.000 milioni; 
              3) capitolo 4769 per lire 1.375.000 milioni; 
              4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni; 
              5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni; 
              c) quanto a  lire  10.000  milioni,  mediante  utilizzo
          delle  maggiori  entrate  differenziali  tra  versamenti  e
          rimborsi inferiori  a  lire  20.000,  recate  dal  presente
          articolo. 
              40. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio." 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 22  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241  (Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art.  22  (Suddivisione  delle  somme  tra  gli   enti
          destinatari) 
              1. - 2 . Omissis 
              3. La struttura di  gestione  di  cui  al  comma  1  e'
          individuata con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale (53). Con decreto  del  Ministero  delle
          finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
          e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
          l'attribuzione delle somme. 
              Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 12 Cessioni e prestazioni accessorie 
              Il trasporto,  la  posa  in  opera,  l'imballaggio,  il
          confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e
          le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una  cessione
          di  beni  o  ad  una  prestazione  di  servizi,  effettuati
          direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo  conto
          e a sue spese, non sono soggetti autonomamente  all'imposta
          nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. 
              Se la cessione o  prestazione  principale  e'  soggetta
          all'imposta, i corrispettivi delle cessioni  o  prestazioni
          accessorie  imponibili  concorrono  a  formarne   la   base
          imponibile." 
              - Si riporta il testo del  numero  1-ter)  della  parte
          II-bis e del  numero  127-novies)  della  parte  III  della
          tabella A allegata al citato decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Tabella A - Parte II-bis 
              Parte II-bis 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
              1) - 1-bis) Omissis 
              1-ter)  prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare." 
              "Tabella A - Parte III  [Beni  e  servizi  soggetti  ad
          aliquota ridotta] 
              Parte III 
              Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento 
              1) - 127-octies) Omissis 
              127-novies) prestazioni di trasporto di persone  e  dei
          rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di  cui  alla
          tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle  esenti  a
          norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto; 
              Omissis." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta 
              Sono esenti dall'imposta: 
              1)le prestazioni di servizi concernenti la  concessione
          e la negoziazione di crediti, la gestione degli  stessi  da
          parte dei concedenti  e  le  operazioni  di  finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di fideiussioni e  di  altre  garanzie  e  la  gestione  di
          garanzie di crediti da parte dei concedenti;  le  dilazioni
          di pagamento,  le  operazioni,  compresa  la  negoziazione,
          relative a depositi di fondi,  conti  correnti,  pagamenti,
          giroconti,  crediti  e   ad   assegni   o   altri   effetti
          commerciali, ad  eccezione  del  recupero  di  crediti;  la
          gestione  di  fondi  comuni  di  investimento  e  di  fondi
          pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile  1993,  n.
          124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e  il
          servizio bancoposta; 
              2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio; 
              3) le operazioni relative a valute estere aventi  corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e le monete da  collezione  e  comprese  le  operazioni  di
          copertura dei rischi di cambio; 
              4) Le operazioni relative  ad  azioni,  obbligazioni  o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate ; 
              5) le operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
              6) le  operazioni  relative  all'esercizio  del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
              7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in  occasione  di  gare,   corse,   giuochi,   concorsi   e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
              8) le  locazioni  e  gli  affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
              8-bis) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
              8-ter) le cessioni  di  fabbricati  o  di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  c),  d)
          ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
              9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione    e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto; 
              10) 
              11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello
          rappresentato da certificati in oro,  anche  non  allocato,
          oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di  quelle
          poste  in  essere  dai  soggetti  che  producono   oro   da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta;  le  operazioni  previste  dall'articolo  81,
          comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive modificazioni, riferite all'oro da investimento;
          le intermediazioni relative alle precedenti operazioni.  Se
          il  cedente  ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta,
          analoga opzione puo'  essere  esercitata  per  le  relative
          prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento  si
          intende: 
              a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di  peso
          accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad  1
          grammo, di  purezza  pari  o  superiore  a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
              b) le monete d'oro di purezza pari o  superiore  a  900
          millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno  o  hanno  avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il  valore  sul
          mercato  libero  dell'oro  in   esse   contenuto,   incluse
          nell'elenco predisposto dalla Commissione  delle  Comunita'
          europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee (149), serie C,  sulla  base  delle
          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
          medesime  caratteristiche,  anche  se  non   comprese   nel
          suddetto elenco; 
              12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
              13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  a  favore
          delle  popolazioni  colpite   da   calamita'   naturali   o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
              14)  prestazioni  di  trasporto   urbano   di   persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
              15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti  con
          veicoli  all'uopo  equipaggiati,  effettuate   da   imprese
          autorizzate e da ONLUS; 
              16) le prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
              17) 
              18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'articolo 99 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
              19) le prestazioni di ricovero  e  cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS  compresa  la  somministrazione  di
          medicinali,  presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'   le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 
              20) le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese le prestazioni relative all'alloggio, al  vitto  e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite  da  istituzioni,  collegi  o   pensioni   annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale ; 
              21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili, case di riposo per anziani e simili,  delle  colonie
          marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli  per
          la gioventu' di cui alla  legge  21  marzo  1958,  n.  326,
          comprese  le  somministrazioni  di   vitto,   indumenti   e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
              22)   le   prestazioni   proprie   delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
              23) le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
              24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e  di
          plasma sanguigno; 
              25) 
              26) 
              27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di   pompe
          funebri; 
              27-bis) 
              27-ter) le prestazioni socio-sanitarie,  di  assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da ONLUS; 
              27-quater) le prestazioni delle compagnie  barracellari
          di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382; 
              27-quinquies) le cessioni che hanno  per  oggetto  beni
          acquistati o importati senza  il  diritto  alla  detrazione
          totale della relativa imposta ai sensi degli  articoli  19,
          19-bis1 e 19-bis2; 
              27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate  dalle
          imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca  allo
          stato naturale o dopo operazioni di conservazione  ai  fini
          della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna. 
              Sono altresi' esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di
          servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci  da
          consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
          cooperative  con  funzioni   consortili,   costituiti   tra
          soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,  la
          percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche
          per effetto dell'opzione di cui  all'articolo  36-bis,  sia
          stata non superiore al 10 per cento,  a  condizione  che  i
          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti
          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle
          prestazioni stesse." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 60-bis Solidarieta' nel pagamento dell'imposta 
              1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su proposta degli organi competenti al  controllo,
          sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono
          individuati i beni per i quali operano le disposizioni  dei
          commi 2 e 3. 
              2. In caso di mancato versamento dell'imposta da  parte
          del  cedente  relativa  a  cessioni  effettuate  a   prezzi
          inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto  agli
          adempimenti ai fini  del  presente  decreto,  e'  obbligato
          solidalmente al pagamento della predetta imposta. 
              3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 puo' tuttavia
          documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni
          e' stato determinato in ragione di eventi o  situazioni  di
          fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di  specifiche
          disposizioni di legge e che comunque non e' connesso con il
          mancato pagamento dell'imposta. 
              3-bis. Qualora  l'importo  del  corrispettivo  indicato
          nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella
          relativa  fattura  sia  diverso  da  quello  effettivo,  il
          cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese,
          arti o  professioni,  e'  responsabile  in  solido  con  il
          cedente  per  il  pagamento  dell'imposta   relativa   alla
          differenza  tra  il  corrispettivo   effettivo   e   quello
          indicato, nonche' della relativa sanzione.  Il  cessionario
          che  non  agisce  nell'esercizio   di   imprese,   arti   o
          professioni puo' regolarizzare la  violazione  versando  la
          maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula
          dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario  che  ha
          regolarizzato   la    violazione    presenta    all'ufficio
          territorialmente  competente  nei  suoi   confronti   copia
          dell'attestazione del pagamento  e  delle  fatture  oggetto
          della regolarizzazione."