(( Art. 1 ter 
 
        Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure 
 
  1. All'articolo 5-octies, comma  1,  del  decreto-legge  28  giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
  «a-bis) se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma  1,  lettere
c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  non  si
applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico»; 
  b) alla lettera c), dopo le parole: «del  presente  articolo»  sono
inserite le seguenti: «, nonche' per le imposte di  cui  all'articolo
19, commi 13 e  18,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
  c) alla lettera g): 
  1) all'alinea, le parole: «alla lettera e)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «alla lettera f)»; 
  2) al numero 2), le parole: «del numero 1) della presente lettera »
sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le  parole:
«le somme da versare del 10 per cento» sono aggiunte le seguenti:  «.
L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della
maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia'
versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai
sensi del numero 1) della presente lettera»; 
  3) al numero 3), le parole: «del numero 1) della presente lettera »
sono sostituite dalle seguenti: «della lettera e)» e dopo le  parole:
«le somme da versare del 3 per cento» sono aggiunte le  seguenti:  «.
L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della
maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia'
versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai
sensi del numero 1) della presente lettera». 
  2. La disposizione di cui al comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo si applica anche agli atti emanati  ai  sensi  dell'articolo
5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, non ancora  definiti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
disposizione medesima. In ogni caso non si fa luogo al rimborso delle
imposte gia' pagate. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          5-octies  del  decreto-legge  28  giugno  1990,   n.   167,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti
          da e  per  l'estero  di  denaro,  titoli  e  valori),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   5-octies   Riapertura   dei    termini    della
          collaborazione volontaria 
              1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo sino al 31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi
          della procedura di collaborazione volontaria  di  cui  agli
          articoli da  5-quater  a  5-septies  a  condizione  che  il
          soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata
          in  precedenza,  anche  per  interposta  persona,  e  ferme
          restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater,
          comma 2. Resta impregiudicata  la  facolta'  di  presentare
          l'istanza se, in  precedenza,  e'  stata  gia'  presentata,
          entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo
          1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre  2014,  n.  186.
          L'integrazione dell'istanza, i documenti e le  informazioni
          di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),  possono
          essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle  istanze
          presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano  gli
          articoli da 5-quater  a  5-septies  del  presente  decreto,
          l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre  2014,
          n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo  2,  comma
          2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015,
          n. 153,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
          novembre 2015, n. 187,  in  quanto  compatibili  e  con  le
          seguenti modificazioni: 
              a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino  al
          30 settembre 2016; 
              a-bis)  se  alla  formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono redditi prodotti all'estero di cui  all'articolo
          6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  si  applica
          l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico; 
              b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge
          27 luglio 2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i
          termini di cui all'articolo 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni, all'articolo 57 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, e all'articolo  20,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015,
          sono fissati al 31 dicembre  2018  per  le  sole  attivita'
          oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del  presente
          articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle
          ritenute, ai contributi, alle  sanzioni  e  agli  interessi
          relativi alla procedura di collaborazione volontaria e  per
          tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura
          stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze  presentate  per
          la prima volta ai sensi dell'articolo  5-quater,  comma  5;
          non si applica l'ultimo periodo del comma  5  del  predetto
          articolo 5-quater; 
              c) per le  sole  attivita'  oggetto  di  collaborazione
          volontaria ai sensi del presente articolo, nonche'  per  le
          imposte  di  cui  all'articolo  19,  commi  13  e  18,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  gli
          interessati  sono  esonerati  dalla   presentazione   delle
          dichiarazioni di cui all'articolo 4  del  presente  decreto
          per il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d'imposta
          antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche',
          per quelle suscettibili  di  generare  redditi  soggetti  a
          ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'imposta  o  ad  imposta
          sostitutiva delle imposte sui  redditi,  e  per  i  redditi
          derivanti dall'investimento in  azioni  o  quote  di  fondi
          comuni  di  investimento  non   conformi   alla   direttiva
          2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          luglio 2009, per i quali e' versata l'IRPEF con  l'aliquota
          massima oltre alla addizionale regionale e comunale,  dalla
          indicazione dei redditi  nella  relativa  dichiarazione,  a
          condizione che le stesse informazioni siano  analiticamente
          illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal  caso
          provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione,
          entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto  a  titolo  di
          imposte, interessi e,  ove  applicabili,  sanzioni  ridotte
          corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo  13  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e  successive
          modificazioni, per il 2016 e per la  frazione  del  periodo
          d'imposta   antecedente   la    data    di    presentazione
          dell'istanza; 
              d)   limitatamente   alle    attivita'    oggetto    di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo,  le
          condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale
          non sono punibili  se  commesse  in  relazione  ai  delitti
          previsti dal  presente  decreto  all'articolo  5-quinquies,
          comma 1, lettera a), sino alla data  del  versamento  della
          prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e)
          e f); 
              e)  gli  autori  delle  violazioni  possono  provvedere
          spontaneamente al versamento in unica soluzione  di  quanto
          dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi
          e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017,
          senza avvalersi della compensazione prevista  dall'articolo
          17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e
          successive  modificazioni;  il   versamento   puo'   essere
          ripartito in tre rate mensili di pari  importo  ed  in  tal
          caso il pagamento della prima rata deve  essere  effettuato
          entro il 30  settembre  2017.  Il  versamento  delle  somme
          dovute nei termini e con le modalita'  di  cui  al  periodo
          precedente  comporta  i  medesimi  effetti  degli  articoli
          5-quater e  5-quinquies  del  presente  decreto  anche  per
          l'ammontare delle sanzioni da  versare  per  le  violazioni
          dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4,  comma
          1 e per le violazioni in materia di imposte sui  redditi  e
          relative   addizionali,   imposte   sostitutive,    imposta
          regionale sulle attivita' produttive,  imposta  sul  valore
          degli  immobili  all'estero,  imposta  sul   valore   delle
          attivita'  finanziarie  all'estero  e  imposta  sul  valore
          aggiunto,  anche  in  deroga  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472.  Ai  fini  della
          determinazione  delle  sanzioni  dovute,  si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 12, commi 1  e  5,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni  di
          cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  le
          disposizioni  dell'articolo  12,  comma  8,  del   medesimo
          decreto  legislativo,  per  le  violazioni  in  materia  di
          imposte, nonche' le riduzioni  delle  misure  sanzionatorie
          previste  dall'articolo  5,  comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla
          data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del
          decreto legislativo n. 472 del 1997.  Gli  effetti  di  cui
          agli articoli 5-quater e 5-quinquies del  presente  decreto
          decorrono dal momento del versamento di  quanto  dovuto  in
          unica soluzione o della terza rata; in tali casi  l'Agenzia
          delle entrate  comunica  l'avvenuto  perfezionamento  della
          procedura di collaborazione volontaria con le modalita'  di
          notifica tramite  posta  elettronica  certificata  previste
          nell'articolo 1, comma 133, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208; 
              f)  se  gli  autori  delle  violazioni  non  provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme  dovute  entro  il
          termine di cui alla lettera  e)  o  qualora  il  versamento
          delle somme dovute  risulti  insufficiente,  l'Agenzia,  ai
          soli fini della procedura di collaborazione  volontaria  di
          cui al presente articolo e limitatamente  agli  imponibili,
          alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e
          agli interessi relativi  alla  procedura  e  per  tutte  le
          annualita' e  le  violazioni  oggetto  della  stessa,  puo'
          applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui
          all'articolo 5, commi da 1-bis a  1-quinquies  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente  alla
          data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione  puo'
          versare  le  somme  dovute  in  base  all'invito   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il  mancato  pagamento  di  una  delle  rate
          comporta il venir meno degli effetti  della  procedura.  Ai
          soli fini della procedura di collaborazione  volontaria  di
          cui al presente articolo, per tutti gli atti che per  legge
          devono essere notificati al contribuente si  applicano,  in
          deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di
          notifica tramite  posta  elettronica  certificata  previste
          nell'articolo 1, comma 133, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta
          elettronica certificata effettuata  ai  sensi  del  periodo
          precedente,  e'  esclusa  la  ripetizione  delle  spese  di
          notifica prevista dall'articolo  4,  secondo  comma,  della
          legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni; 
              g) nelle ipotesi di cui alla lettera  f)  del  presente
          comma: 
              1)  se  gli  autori  delle  violazioni  non  provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme  dovute  entro  il
          termine del  30  settembre  2017,  in  deroga  all'articolo
          5-quinquies, comma 4, le sanzioni di  cui  all'articolo  5,
          comma 2, sono determinate in misura pari al  60  per  cento
          del minimo edittale qualora ricorrano le  ipotesi  previste
          dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4  dell'articolo
          5-quinquies e sono determinate in misura  pari  all'85  per
          cento del minimo edittale negli  altri  casi;  la  medesima
          misura dell'85 per cento del  minimo  edittale  si  applica
          anche alle violazioni in materia di imposte sui  redditi  e
          relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta
          regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore
          degli immobili all'estero,  di  imposta  sul  valore  delle
          attivita' finanziarie all'estero,  di  imposta  sul  valore
          aggiunto e di ritenute; 
              2)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          insufficiente: 1.1) per una frazione superiore  al  10  per
          cento delle somme da versare se tali somme  sono  afferenti
          ai soli redditi soggetti a ritenuta  alla  fonte  a  titolo
          d'imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
          redditi e alle sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'
          suscettibili di generare  tali  redditi,  o  1.2)  per  una
          frazione superiore al 30 per cento delle somme  da  versare
          negli altri casi, fermo restando il versamento  effettuato,
          l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla  lettera  f)
          del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora
          dovute, calcolate ai sensi della lettera e), maggiorando le
          somme da versare del 10 per cento. L'importo delle somme da
          versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui  al
          periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non  puo'
          essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del
          numero 1) della presente lettera; 
              3)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale  al
          10 per cento delle somme da  versare  se  tali  somme  sono
          afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte  a
          titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui
          redditi e alle sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'
          suscettibili di generare  tali  redditi,  o  1.2)  per  una
          frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme  da
          versare negli altri  casi,  fermo  restando  il  versamento
          effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste  dalla
          lettera f) del presente comma, provvede al  recupero  delle
          somme ancora dovute, calcolate ai sensi della  lettera  e),
          maggiorando le somme da versare del 3 per cento.  L'importo
          delle  somme  da  versare,  calcolato   a   seguito   della
          maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto
          gia' versato, non puo' essere comunque superiore  a  quello
          determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera; 
              4)  se   gli   autori   delle   violazioni   provvedono
          spontaneamente al versamento delle somme dovute  in  misura
          superiore alle somme da versare,  l'eccedenza  puo'  essere
          richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione; 
              h)   la   misura   della   sanzione   minima    fissata
          dall'articolo  5-quinquies,  comma  7,  prevista   per   le
          violazioni   dell'obbligo   di   dichiarazione    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2,
          secondo periodo, nei casi  di  detenzione  di  investimenti
          all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria
          negli Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato  di
          cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
          maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
          10 maggio 1999, e al decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e'
          entrato in vigore prima del presente  articolo  un  accordo
          che consente un effettivo scambio di informazioni ai  sensi
          dell'articolo 26  del  modello  di  convenzione  contro  le
          doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione  per  la
          cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero  se  e'
          entrato in vigore prima del presente  articolo  un  accordo
          conforme  al  modello  di  accordo  per   lo   scambio   di
          informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato  Tax
          Information Exchange Agreement (TIEA); 
              i) chiunque fraudolentemente si avvale della  procedura
          di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far
          emergere attivita'  finanziarie  e  patrimoniali  o  denaro
          contante provenienti da reati  diversi  da  quelli  di  cui
          all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera  a),  e'  punito
          con la medesima sanzione  prevista  per  il  reato  di  cui
          all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita'  degli
          articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del  codice  penale  e
          dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
          n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          1992, n. 356, e successive modificazioni. 
              Omissis." 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1  dell'articolo
          5-quater  del  citato  decreto-legge  n.  167   del   1990,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1990,
          n. 227: 
              "Art. 5-quater Collaborazione volontaria 
              1.  L'autore  della  violazione   degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
          al 30 settembre 2014, puo'  avvalersi  della  procedura  di
          collaborazione volontaria di cui al presente  articolo  per
          l'emersione  delle  attivita'  finanziarie  e  patrimoniali
          costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
          la definizione delle sanzioni per le  eventuali  violazioni
          di tali obblighi e  per  la  definizione  dell'accertamento
          mediante   adesione    ai    contenuti    dell'invito    al
          contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
          materia di imposte sui redditi e relative  addizionali,  di
          imposte sostitutive, di imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
          eventuali  violazioni  relative  alla   dichiarazione   dei
          sostituti d'imposta. A tal fine deve: 
              a)    indicare    spontaneamente    all'Amministrazione
          finanziaria,  mediante   la   presentazione   di   apposita
          richiesta, tutti gli investimenti e tutte le  attivita'  di
          natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,  anche
          indirettamente  o  per  interposta  persona,   fornendo   i
          relativi documenti e le informazioni per la  determinazione
          dei redditi che servirono per  costituirli  o  acquistarli,
          nonche' dei redditi che derivano dalla loro  dismissione  o
          utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
          alle informazioni per  la  determinazione  degli  eventuali
          maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui  redditi
          e  relative   addizionali,   delle   imposte   sostitutive,
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  dei
          contributi previdenziali, dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle ritenute, non connessi con le attivita'  costituite
          o detenute all'estero,  relativamente  a  tutti  i  periodi
          d'imposta per i quali, alla  data  di  presentazione  della
          richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento  o
          la  contestazione  della  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1; 
              b) versare le somme dovute in base  all'invito  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19  giugno
          1997,  n.  218,  e  successive  modificazioni,   entro   il
          quindicesimo giorno antecedente  la  data  fissata  per  la
          comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate  nel
          comma  1-bis  del  medesimo  articolo  per  l'adesione   ai
          contenuti dell'invito,  ovvero  le  somme  dovute  in  base
          all'accertamento con  adesione  entro  venti  giorni  dalla
          redazione  dell'atto,  oltre  alle  somme  dovute  in  base
          all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
          delle  sanzioni  per  la  violazione  degli   obblighi   di
          dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del  presente
          decreto entro il termine per la proposizione  del  ricorso,
          ai  sensi  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, e  successive  modificazioni,  senza
          avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in  unica
          soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
          della violazione, in tre rate mensili di pari  importo.  Il
          pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  nei
          termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
          mancato pagamento di una delle rate comporta il venir  meno
          degli effetti della procedura. 
              Omissis."