(( Art. 1 quater 
 
         Disposizioni in materia di rilascio del certificato 
         di regolarita' fiscale e di erogazione dei rimborsi 
 
  1. I certificati di regolarita' fiscale,  compresi  quelli  per  la
partecipazione alle procedure di  appalto  di  cui  all'articolo  80,
comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, nel caso di definizione agevolata di debiti  tributari  ai  sensi
dell'articolo  6  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
sono rilasciati a seguito della presentazione da parte  del  debitore
della dichiarazione di volersene avvalere effettuata nei  termini  di
cui al comma 2 dello stesso articolo 6 del decreto-legge n.  193  del
2016, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione
stessa. 
  2. La regolarita' fiscale viene meno dalla data di esclusione dalla
procedura  di  definizione  agevolata  di  cui  all'articolo  6   del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, anche a  seguito  del  mancato,
insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di  una  di
quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione. 
  3. I rimborsi di imposte e tasse sono  erogati,  ove  sussistano  i
relativi presupposti, a seguito  della  presentazione  da  parte  del
debitore della dichiarazione di volersi  avvalere  della  definizione
agevolata dei debiti tributari nei termini  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, limitatamente ai
carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.  Nei  casi  di
mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di
una di quelle in cui e' stato dilazionato il  pagamento  delle  somme
dovute ai fini della predetta definizione agevolata, l'erogazione del
rimborso puo' essere sospesa ai sensi dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 80  del
          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
          contratti pubblici): 
              "Art. 80 Motivi di esclusione 
              1. - 3. Omissis 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di  imposte  e   tasse   superiore   all'importo   di   cui
          all'articolo 48-bis,  commi  1  e  2-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          Costituiscono violazioni definitivamente  accertate  quelle
          contenute  in  sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'
          soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
          materia contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al
          rilascio del documento unico  di  regolarita'  contributiva
          (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla
          Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero  delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili): 
              "Art. 6. Definizione agevolata 
              1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
          il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in  tali
          carichi, gli interessi di  mora  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602,  ovvero  le  sanzioni  e  le  somme
          aggiuntive di cui all'articolo 27,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,  provvedendo   al
          pagamento integrale delle somme di cui alle  lettere  a)  e
          b),  dilazionato  in  rate  sulle  quali  sono  dovuti,   a
          decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
          cui  all'articolo  21,  primo  comma,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
          che il 70 per cento  delle  somme  complessivamente  dovute
          deve essere versato nell'anno 2017 e  il  restante  30  per
          cento nell'anno  2018,  e'  effettuato  il  pagamento,  per
          l'importo da versare  distintamente  in  ciascuno  dei  due
          anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di  tre
          rate nel 2017 e di due rate nel 2018: 
              a) delle somme affidate all'agente della riscossione  a
          titolo di capitale e interessi; 
              b)  di  quelle  maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione,  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
          somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese  per
          le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese  di
          notifica della cartella di pagamento. 
              2. Ai fini della definizione di  cui  al  comma  1,  il
          debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
          volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
          apposita dichiarazione, con le modalita' e  in  conformita'
          alla modulistica che lo  stesso  agente  della  riscossione
          pubblica sul proprio sito internet nel termine  massimo  di
          quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto; in tale dichiarazione il debitore  indica
          altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare  il
          pagamento, entro il limite massimo previsto  dal  comma  1,
          nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i  carichi
          cui si riferisce la dichiarazione,  e  assume  l'impegno  a
          rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
          aprile 2017 il debitore puo'  integrare,  con  le  predette
          modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
          data. 
              3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della  riscossione
          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione
          di cui al  comma  2  l'ammontare  complessivo  delle  somme
          dovute ai fini  della  definizione,  nonche'  quello  delle
          singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
          di esse, attenendosi ai seguenti criteri: 
              a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole  rate  e'
          fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 
              b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole  rate  e'
          fissata nei mesi di aprile e settembre. 
              3-bis. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  l'agente  della
          riscossione  fornisce  ai  debitori  i  dati  necessari   a
          individuare i carichi  definibili  ai  sensi  dello  stesso
          comma 1: 
              a) presso i propri sportelli; 
              b)  nell'area  riservata  del  proprio  sito   internet
          istituzionale. 
              3-ter.  Entro  il  28  febbraio  2017,  l'agente  della
          riscossione, con posta ordinaria, avvisa  il  debitore  dei
          carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data  del
          31 dicembre 2016, gli  risulta  non  ancora  notificata  la
          cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di  cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  ovvero
          notificato l'avviso di addebito  di  cui  all'articolo  30,
          comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010. 
              4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
          versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle  in
          cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
          comma 1, lettere  a)  e  b),  la  definizione  non  produce
          effetti e riprendono a decorrere i termini di  prescrizione
          e decadenza per  il  recupero  dei  carichi  oggetto  della
          dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i  versamenti
          effettuati sono acquisiti a titolo di acconto  dell'importo
          complessivamente  dovuto  a  seguito  dell'affidamento  del
          carico e non determinano l'estinzione del  debito  residuo,
          di cui l'agente della riscossione prosegue  l'attivita'  di
          recupero e il cui pagamento non puo' essere  rateizzato  ai
          sensi dell'articolo 19 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
              4-bis.  Limitatamente  ai  carichi   non   inclusi   in
          precedenti piani  di  dilazione  in  essere  alla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
          4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
          di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
          pagamento  ovvero  dell'avviso  di  accertamento   di   cui
          all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  ovvero  dell'avviso  di
          addebito di cui all'articolo  30,  comma  1,  del  medesimo
          decreto-legge n. 78 del 2010. 
              5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
          cui al comma 2, sono sospesi i termini  di  prescrizione  e
          decadenza per il recupero dei carichi che sono  oggetto  di
          tale dichiarazione e, fermo restando  quanto  previsto  dal
          comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
          domanda di  definizione  di  cui  al  comma  1,  fino  alla
          scadenza della prima o unica rata delle somme  dovute,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere  relativamente  alle  rate  di  tali  dilazioni   in
          scadenza in data successiva al 31 dicembre  2016.  L'agente
          della riscossione, relativamente ai carichi  definibili  ai
          sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove  azioni
          esecutive ovvero iscrivere  nuovi  fermi  amministrativi  e
          ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le  ipoteche
          gia'   iscritti   alla   data   di   presentazione    della
          dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le  procedure
          di recupero coattivo precedentemente avviate, a  condizione
          che non si sia ancora tenuto il  primo  incanto  con  esito
          positivo  ovvero  non  sia  stata  presentata  istanza   di
          assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
          di assegnazione dei crediti pignorati. 
              6.  Ai  pagamenti  dilazionati  previsti  dal  presente
          articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo  19
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
              7. Il pagamento delle somme dovute per  la  definizione
          puo' essere effettuato: 
              a)   mediante   domiciliazione   sul   conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 2; 
              b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
          riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
          al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire  il
          versamento con le modalita' previste dalla lettera  a)  del
          presente comma; 
              c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
              8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
          essere esercitata anche dai debitori che hanno gia'  pagato
          parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
          emessi  dall'agente  della  riscossione,  le  somme  dovute
          relativamente ai carichi indicati al  comma  1  e  purche',
          rispetto ai piani rateali in  essere,  risultino  adempiuti
          tutti i versamenti  con  scadenza  dal  1°  ottobre  al  31
          dicembre 2016. In tal caso: 
              a) ai fini della  determinazione  dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati, nonche', ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive  e  delle  spese  di
          notifica della cartella di pagamento; 
              b)  restano  definitivamente  acquisite  e   non   sono
          rimborsabili le somme  versate,  anche  anteriormente  alla
          definizione, a titolo  di  sanzioni  comprese  nei  carichi
          affidati, di interessi di dilazione, di interessi  di  mora
          di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
          somme aggiuntive di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; 
              c) il pagamento della prima o unica  rata  delle  somme
          dovute ai fini della definizione  determina,  limitatamente
          ai carichi definibili, la revoca automatica  dell'eventuale
          dilazione  ancora  in  essere   precedentemente   accordata
          dall'agente della riscossione. 
              9. Il debitore, se per effetto dei  pagamenti  parziali
          di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
          ha gia' integralmente corrisposto quanto  dovuto  ai  sensi
          del  comma  1,  per   beneficiare   degli   effetti   della
          definizione deve comunque manifestare la  sua  volonta'  di
          aderirvi con le modalita' previste dal comma 2. 
              9-bis.  Sono  altresi'   compresi   nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli  agenti
          della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
          a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del
          capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
              9-ter. Nelle  proposte  di  accordo  o  del  piano  del
          consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6,  comma  1,
          della legge 27 gennaio  2012,  n.  3,  i  debitori  possono
          estinguere il debito senza corrispondere le  sanzioni,  gli
          interessi di mora di cui  all'articolo  30,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive  di  cui
          all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del  debito,
          anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
              10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1  i
          carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: 
              a)   le   risorse   proprie    tradizionali    previste
          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni
          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e
          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e
          l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; 
              b) le somme dovute a titolo di  recupero  di  aiuti  di
          Stato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  regolamento  (UE)
          2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
              c) i crediti derivanti da pronunce  di  condanna  della
          Corte dei conti; 
              d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
          a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; 
              e) 
              e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  dagli  enti
          previdenziali. 
              11. Per le sanzioni amministrative per  violazioni  del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di  cui  all'articolo  27,  sesto  comma,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. 
              12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
          1,   l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente
          discaricato dell'importo residuo.  Al  fine  di  consentire
          agli enti creditori di eliminare  dalle  proprie  scritture
          patrimoniali   i   crediti   corrispondenti   alle    quote
          discaricate, lo stesso agente della riscossione  trasmette,
          anche in via telematica, a ciascun ente interessato,  entro
          il  30  giugno  2019,  l'elenco  dei  debitori  che   hanno
          esercitato la facolta' di definizione e dei codici  tributo
          per i quali e' stato effettuato il versamento. 
              12-bis. All'articolo  1,  comma  684,  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: «Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  a
          quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
          2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti  creditori  che
          hanno cessato o cessano di  avvalersi  delle  societa'  del
          Gruppo  Equitalia  Spa,  sono  presentate,  per   i   ruoli
          consegnati negli anni 2014 e 2015,  entro  il  31  dicembre
          2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
          singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
          entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.». 
              13. Alle somme occorrenti per aderire alla  definizione
          di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto   di   procedura
          concorsuale, nonche' in tutte le procedure di  composizione
          negoziale della crisi d'impresa previste dal regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
          prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              13-bis. La definizione agevolata prevista dal  presente
          articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
          o affidato. 
              13-ter.  Per  i  carichi  affidati  agli  agenti  della
          riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti  cui
          si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
          1, del decreto-legge 17 ottobre 2016  n.  189,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          sono prorogati di un anno i termini e le scadenze  previsti
          dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo." 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              "Art. 23. Sospensione dei rimborsi e compensazione 
              1. Nei casi  in  cui  l'autore  della  violazione  o  i
          soggetti  obbligati  in  solido,  vantano  un  credito  nei
          confronti dell'amministrazione  finanziaria,  il  pagamento
          puo'  essere  sospeso  se  e'  stato  notificato  atto   di
          contestazione   o   di   irrogazione   della   sanzione   o
          provvedimento  con  il  quale  vengono  accertati  maggiori
          tributi, ancorche' non definitivi. La sospensione opera nei
          limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o  alla
          decisione  della  commissione   tributaria   ovvero   dalla
          decisione di altro organo. 
              2. In presenza di provvedimento  definitivo,  l'ufficio
          competente per il rimborso pronuncia la  compensazione  del
          debito. 
              3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,  che  devono
          essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti
          obbligati  in  solido,   sono   impugnabili   avanti   alla
          commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai
          sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31  dicembre
          1992, n. 546. 
              4. Se  non  sussiste  giurisdizione  delle  commissioni
          tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale,  cui  e'
          rimesso il potere di sospensione."