(( Art. 2 bis 
 
Interpretazione autentica  in  materia  di  regime  dell'imposta  sul
valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore  degli
                        studenti universitari 
 
  1.  L'articolo  10,  primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  si  interpreta
nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio  resi
in favore degli studenti universitari dagli istituti o  enti  per  il
diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. 
  2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono
fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti  di
cui al comma 1 fino alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  erroneamente   applicata   sulle
operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta  assolta
sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al  primo
periodo del  presente  comma  operano  comunque  la  rettifica  della
detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle
operazioni attive  ai  sensi  dell'articolo  19-bis2,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2017 e 2018. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del primo comma dell'articolo 10 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19-bis2
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972: 
              "Art. 19-bis2 Rettifica della detrazione 
              1. - 2. Omissis 
              3. Se mutamenti nel  regime  fiscale  delle  operazioni
          attive,  nel  regime  di  detrazione   dell'imposta   sugli
          acquisti  o   nell'attivita'   comportano   la   detrazione
          dell'imposta in misura diversa da quella gia'  operata,  la
          rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed  ai  servizi
          non ancora ceduti o non ancora utilizzati  e,  per  i  beni
          ammortizzabili, e' eseguita se non sono  trascorsi  quattro
          anni da quello della loro entrata in funzione. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10. Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi. 
              1. - 4. Omissis. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1."