(( Art. 2 bis Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari 1. L'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che vi sono compresi i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni. 2. In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti dagli istituti o enti di cui al comma 1 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto erroneamente applicata sulle operazioni effettuate ne' al recupero della medesima imposta assolta sugli acquisti erroneamente detratta; i contribuenti di cui al primo periodo del presente comma operano comunque la rettifica della detrazione, prevista per i casi di mutamento del regime fiscale delle operazioni attive ai sensi dell'articolo 19-bis2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 3. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. ))
Riferimenti normativi - Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19-bis2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: "Art. 19-bis2 Rettifica della detrazione 1. - 2. Omissis 3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attivita' comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella gia' operata, la rettifica e' eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, e' eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione. Omissis." - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): "Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1. - 4. Omissis. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1."