Art. 3 
 
                Disposizioni in materia di contrasto 
                     alle indebite compensazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo  sono  soppresse  le   parole:   «di   cui
all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  602»  e  le  parole  «15.000  euro  annui»  sono
sostituite con le parole «5.000 euro annui»; 
    b) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «Nei  casi  di
utilizzo in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente
comma  in  violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del  visto   di
conformita' (( o della sottoscrizione  di  cui,  rispettivamente,  al
primo e al secondo periodo )) sulle dichiarazioni da cui  emergono  i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che  emergono  da  dichiarazioni
con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti diversi
da quelli abilitati, con l'atto di cui  all'articolo  1,  comma  421,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede  al  recupero
dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione  delle  modalita'
di  cui  al  primo  periodo  e  dei   relativi   interessi,   nonche'
all'irrogazione delle sanzioni.» 
  2. All'articolo 10, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  ((  3
agosto 2009, n. 102 )), sono apportate le seguenti modificazioni: 
  (( a) al numero 7: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I contribuenti che
intendono  utilizzare  in  compensazione   il   credito   annuale   o
infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori  a
5.000 euro annui hanno  l'obbligo  di  richiedere  l'apposizione  del
visto di conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  sulla  dichiarazione  o
sull'istanza da cui emerge il credito»; 
  2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «In  alternativa   la
dichiarazione» sono inserite le seguenti: «o l'istanza»; 
  3) dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: 
  «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui  al
presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di
conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al  primo
e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono  i
crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi
dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni  o
istanze con visto di conformita' o sottoscrizione apposti da soggetti
diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1,  comma
421, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  l'ufficio  procede  al
recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati  in  violazione  delle
modalita' di cui al primo periodo e dei relativi  interessi,  nonche'
all'irrogazione delle sanzioni.» )) 
    b) al numero 7-bis le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti «5.000 euro». 
  3. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: «per importi superiori  a  5.000  euro  annui,»  sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero dei crediti relativi alle  imposte
sui redditi e alle relative addizionali, alle  ritenute  alla  fonte,
alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sul  reddito,  all'imposta
regionale sulle attivita'  produttive  e  dei  crediti  d'imposta  da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi». 
  (( 4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre  2004,  n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Per  il  pagamento
delle somme dovute, di cui al periodo precedente,  non  e'  possibile
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In  caso  di  iscrizione  a  ruolo
delle somme dovute, per il  relativo  pagamento  non  e'  ammessa  la
compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122». 
  4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, terzo periodo, le  parole:  «a  partire  dal  giorno
sedici del  mese  successivo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
partire dal decimo giorno successivo»; 
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato  in  compensazione
risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano
il limite massimo dei crediti  compensabili  ai  sensi  del  presente
articolo, il modello F24 e' scartato. La progressiva attuazione della
disposizione  di  cui  al   periodo   precedente   e'   fissata   con
provvedimenti  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  altresi'
indicate le modalita'  con  le  quali  lo  scarto  e'  comunicato  al
soggetto interessato». 
  4-ter. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto  2004,  n.
206, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al
primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione  negli
elenchi del collocamento obbligatorio di  cui  alla  legge  12  marzo
1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla
legge 23 novembre 1998, n. 407». 
  4-quater. A decorrere dal 1º  gennaio  2018,  in  luogo  di  quanto
previsto dall'articolo 7, comma  1,  primo  periodo,  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di
atti  di  terrorismo  e  delle  stragi  di  tale  matrice,  dei  loro
superstiti nonche' dei familiari di cui all'articolo 3  della  citata
legge n. 206 del 2004 e'  assicurata,  ogni  anno,  la  rivalutazione
automatica in misura  pari  alla  variazione  dell'indice  ISTAT  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso
ai trattamenti di cui al primo periodo del presente comma si  applica
un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento
calcolato  sull'ammontare  dello  stesso   trattamento   per   l'anno
precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo  69  della
legge  23  dicembre  2000,  n.   388,   da   riferire   alla   misura
dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui  al  secondo  periodo
del presente comma sono compresi in quelli di cui  al  primo  periodo
del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori. 
  4-quinquies. All'onere derivante dal comma  4-quater,  valutato  in
417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000
euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000  euro
per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000  euro  per
l'anno 2025, 3.035.000 euro  per  l'anno  2026  e  3.439.000  euro  a
decorrere dall'anno 2027, si provvede,  quanto  a  200.000  euro  per
l'anno 2019, a 820.000 euro per l'anno 2020,  a  1.163.000  euro  per
l'anno 2021, a 1.518.000 euro per l'anno 2022, a 1.881.000  euro  per
l'anno 2023, a 2.256.000 euro per l'anno 2024, a 2.640.000  euro  per
l'anno 2025, a 3.035.000 euro per l'anno 2026 e a  3.439.000  euro  a
decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  e,  quanto  a  217.000   euro   per   l'anno   2019,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  4-sexies. Agli oneri valutati  di  cui  al  comma  4-quinquies,  si
applica l'articolo 17, commi  da  12  a  12-quater,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  574  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
          dicembre 2013, i contribuenti che, ai  sensi  dell'articolo
          17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,
          utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte
          sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla
          fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
          all'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   per
          importi superiori a 5.000 euro annui,  hanno  l'obbligo  di
          richiedere l'apposizione del visto di  conformita'  di  cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera a),  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del  1997,  relativamente  alle  singole
          dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa
          la dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di
          cui all'articolo 1, comma 4,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, dai soggetti di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  del
          medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti  per  i
          quali  e'  esercitato  il  controllo   contabile   di   cui
          all'articolo  2409-bis  del   codice   civile,   attestante
          l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma  2,
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 31 maggio 1999,  n.  164.  L'infedele  attestazione
          dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente  periodo
          comporta l'applicazione della sanzione di cui  all'articolo
          39,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  In  caso  di  ripetute
          violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'
          effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per
          l'adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo
          in compensazione, ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al
          presente comma in violazione  dell'obbligo  di  apposizione
          del visto di conformita' o  della  sottoscrizione  di  cui,
          rispettivamente,  al  primo  e  al  secondo  periodo  sulle
          dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero  nei
          casi di utilizzo in compensazione  ai  sensi  dello  stesso
          articolo 17 dei crediti che emergono da  dichiarazioni  con
          visto di conformita' o sottoscrizione apposti  da  soggetti
          diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo
          1, comma  421,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
          l'ufficio procede al recupero  dell'ammontare  dei  crediti
          utilizzati in violazione delle modalita' di  cui  al  primo
          periodo e dei relativi interessi,  nonche'  all'irrogazione
          delle sanzioni." 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini), come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. Incremento delle  compensazioni  dei  crediti
          fiscali 
              1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente  per
          incrementare  la  liquidita'  delle  imprese,  tramite   un
          riordino  delle  norme   concernenti   il   sistema   delle
          compensazioni fiscali volto a renderlo piu' rigoroso,  sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              a) al fine di contrastare gli abusi: 
              1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e' aggiunto il seguente  periodo:  «La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge.»; 
              2. al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              2.1. all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto  il  seguente
          periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i
          contribuenti  che  intendono  utilizzare  in  compensazione
          ovvero chiedere a  rimborso  il  credito  risultante  dalla
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto possono  non  comprendere  tale  dichiarazione  in
          quella unificata.»; 
              2.2. all'articolo 8, comma 4, terzo  periodo,  dopo  le
          parole: «e' anche presentata,» sono aggiunte  le  seguenti:
          «in via telematica ed»; 
              2.3. all'articolo 8-bis, comma  2,  primo  periodo,  le
          parole:  «articolo  88»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «articolo 74»  e  le  parole:  «a  lire  50  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»; 
              2.4.  all'articolo  8-bis,  comma  2,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: «Sono inoltre  esonerati  i  contribuenti
          che presentano la dichiarazione annuale entro  il  mese  di
          febbraio.»; 
              3. all'articolo  38-bis,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
              3.1. al primo  comma,  l'ottavo  e  nono  periodo  sono
          sostituiti dal seguente: «Con provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono  definiti  le  ulteriori
          modalita'  ed  i  termini  per  l'esecuzione  dei  rimborsi
          previsti dal presente articolo.»; 
              3.2.   al   sesto   comma,   dopo   le   parole:    «Se
          successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti:  «o
          alla  compensazione»,  dopo   le   parole:   «indebitamente
          rimborsate» sono aggiunte le  seguenti:  «o  compensate»  e
          dopo le parole «dalla data del rimborso» sono  aggiunte  le
          seguenti: «o della compensazione»; 
              4. fino all'emanazione  del  provvedimento  di  cui  al
          numero  3.1,  continuano  ad  applicarsi  le   disposizioni
          vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; 
              5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
          542,  e'  aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo:  «Tali
          compensazioni    possono     essere     effettuate     solo
          successivamente alla presentazione dell'istanza di  cui  al
          comma 2.»; 
              6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248, dopo il comma 49  e'  inserito  il  seguente:
          «49-bis. I soggetti  di  cui  al  comma  49  che  intendono
          effettuare la compensazione prevista dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto per  importi  superiori  a
          10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente
          i servizi  telematici  messi  a  disposizione  dall'Agenzia
          delle  entrate  secondo  modalita'  tecniche  definite  con
          provvedimento del direttore della  medesima  Agenzia  delle
          entrate entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente comma.»; 
              7.  I  contribuenti   che   intendono   utilizzare   in
          compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta
          sul valore aggiunto per  importi  superiori  a  5.000  euro
          annui, hanno  l'obbligo  di  richiedere  l'apposizione  del
          visto di conformita'  di  cui  all'articolo  35,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
          sulla  dichiarazione  o  sull'istanza  da  cui  emerge   il
          credito. In alternativa la  dichiarazione  o  l'istanza  e'
          sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1,
          comma 4, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  dai  soggetti  di
          cui all'articolo 1,  comma  5,  del  medesimo  regolamento,
          relativamente ai contribuenti per i quali e' esercitato  il
          controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice
          civile,  attestante  l'esecuzione  dei  controlli  di   cui
          all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al  decreto
          del  Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.   164.
          L'infedele attestazione dell'esecuzione  dei  controlli  di
          cui al precedente  periodo  comporta  l'applicazione  della
          sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo
          periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  In
          caso  di  ripetute   violazioni,   ovvero   di   violazioni
          particolarmente gravi, e' effettuata apposita  segnalazione
          agli  organi  competenti  per   l'adozione   di   ulteriori
          provvedimenti. Nei casi di utilizzo  in  compensazione,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, dei crediti  di  cui  al  presente  comma  in
          violazione  dell'obbligo  di  apposizione  del   visto   di
          conformita' o della sottoscrizione di cui, rispettivamente,
          al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze
          da cui emergono  i  crediti  stessi,  ovvero  nei  casi  di
          utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17
          dei crediti che emergono da  dichiarazioni  o  istanze  con
          visto di conformita' o sottoscrizione apposti  da  soggetti
          diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo
          1, comma  421,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,
          l'ufficio procede al recupero  dell'ammontare  dei  crediti
          utilizzati in violazione delle modalita' di  cui  al  primo
          periodo e dei relativi interessi,  nonche'  all'irrogazione
          delle sanzioni. In relazione alle disposizioni di cui  alla
          presente lettera, le dotazioni finanziarie  della  missione
          di spesa «Politiche economico-finanziarie  e  di  bilancio»
          sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno  2009  e  di
          1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010; 
              7-bis. per le start-up innovative, di cui  all'articolo
          25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  e
          successive modificazioni, durante il periodo di  iscrizione
          nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al
          comma 8 del citato articolo 25, il limite di importo di cui
          al numero 7 della presente lettera e'  aumentato  da  5.000
          euro a 50.000 euro; 
              8. all'articolo  27,  comma  18  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo  il  secondo  periodo  e'
          aggiunto  il  seguente:  «Per  le  sanzioni  previste   nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e  17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»; 
              b) al fine di incrementare  le  compensazioni  fiscali,
          all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Tenendo
          conto delle esigenze di bilancio, con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, il limite di cui al  periodo
          precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1°  gennaio
          2010, fino a 700.000 euro.»." 
              - Si riporta il testo del comma 49-bis dell'articolo 37
          del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto  all'evasione  fiscale),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  37.  Disposizioni  in  tema   di   accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario 
              1. - 49. Omissis 
              49-bis. I soggetti di cui al  comma  49  che  intendono
          effettuare la compensazione prevista dall'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero   dei   crediti
          relativi  alle  imposte  sui  redditi   e   alle   relative
          addizionali,  alle  ritenute  alla  fonte,   alle   imposte
          sostitutive  delle   imposte   sul   reddito,   all'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive   e   dei   crediti
          d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei
          redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i  servizi
          telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle  entrate
          secondo modalita' tecniche definite con  provvedimento  del
          direttore  della  medesima  Agenzia  delle  entrate   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma. 
              Omissis." 
              - Si riporta il testo del  comma  422  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "422. In caso di  mancato  pagamento,  in  tutto  o  in
          parte,  delle  somme  dovute  entro  il  termine  assegnato
          dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni,  si
          procede alla riscossione coattiva con le modalita' previste
          dal decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, e successive modificazioni. Per il  pagamento
          delle somme dovute, di cui al periodo  precedente,  non  e'
          possibile   avvalersi    della    compensazione    prevista
          dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute,  per
          il relativo  pagamento  non  e'  ammessa  la  compensazione
          prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 17 (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          decimo giorno successivo a quello  di  presentazione  della
          dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis. 
              2-ter. Qualora il  credito  di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, come  modificato
          dalla presente legge, e l'art. 7 della legge 3 agosto 2004,
          n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del  terrorismo
          e delle stragi di tale matrice): 
              "Art. 3. 
              1. A  tutti  coloro  che  hanno  subito  un'invalidita'
          permanente di qualsiasi entita'  e  grado  della  capacita'
          lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di
          tale  matrice  e  ai  loro  familiari,  anche   superstiti,
          limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni,  ed
          in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici  o
          privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti,  e'
          riconosciuto  un  aumento  figurativo  di  dieci  anni   di
          versamenti contributivi utili ad aumentare,  per  una  pari
          durata,  l'anzianita'  pensionistica  maturata,  la  misura
          della pensione, nonche' il trattamento di fine  rapporto  o
          altro trattamento equipollente. A tale fine e'  autorizzata
          la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e  di  2.790.000
          euro a decorrere dall'anno 2005. 
              1-bis.   Ai   lavoratori   autonomi   e    ai    liberi
          professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
          al trattamento di fine  rapporto,  un'indennita'  calcolata
          applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
          a dieci volte la media  dei  redditi,  da  lavoro  autonomo
          ovvero libero professionale degli  ultimi  cinque  anni  di
          contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3,  comma
          5, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503,
          aumentata del 7,5 per  cento.  La  predetta  indennita'  e'
          determinata ed erogata  in  unica  soluzione  nell'anno  di
          decorrenza della pensione. 
              1-ter. I benefici previsti  dal  comma  1  spettano  al
          coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio e'
          stato  contratto  o  i  figli  sono  nati   successivamente
          all'evento terroristico. Se l'invalido  contrae  matrimonio
          dopo che il beneficio e' stato attribuito ai  genitori,  il
          coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti  di
          cui al primo periodo del presente  comma  possono  ottenere
          l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di
          cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo  le  modalita'
          previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998,
          n. 407. 
              2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 e'  esente
          dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)." 
              "Art. 7. 
              1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e  delle
          stragi di tale matrice e ai loro superstiti  e'  assicurato
          l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni
          al trattamento in godimento  dei  lavoratori  in  attivita'
          nelle  corrispondenti  posizioni  economiche  e  con   pari
          anzianita'. A tale fine e' autorizzata la spesa  di  75.180
          euro a decorrere dall'anno 2004." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 69 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001): 
              "Art.   69.   (Disposizioni   relative    al    sistema
          pensionistico) 
              1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  l'indice   di
          rivalutazione  automatica  delle  pensioni  e'   applicato,
          secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma  1,
          della legge 23 dicembre 1998, n. 448: 
              a) nella misura del 100  per  cento  per  le  fasce  di
          importo dei trattamenti pensionistici fino a tre  volte  il
          trattamento minimo INPS; 
              b) nella misura del  90  per  cento  per  le  fasce  di
          importo dei trattamenti pensionistici comprese  tra  tre  e
          cinque volte il trattamento minimo INPS; 
              c) nella misura del  75  per  cento  per  le  fasce  di
          importo dei trattamenti pensionistici  superiori  a  cinque
          volte il predetto trattamento minimo. 
              2. All'articolo 59,  comma  13,  terzo  periodo,  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "tre anni"  sono
          sostituite dalle seguenti: "due anni". 
              3. A decorrere dal 1° gennaio 2001: 
              a)  la   misura   della   maggiorazione   sociale   dei
          trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1,  comma  2,
          della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e'  elevata  di  lire
          80.000  mensili  per  i  titolari  di  pensione  con   eta'
          inferiore a settantacinque anni e di lire  100.000  mensili
          per i titolari di pensione con  eta'  pari  o  superiore  a
          settantacinque anni; 
              b)  la   misura   della   maggiorazione   sociale   dei
          trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma  12,
          della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e'  elevata  di  lire
          20.000 mensili. 
              4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 le
          maggiorazioni sociali di cui al comma  3,  come  modificate
          dal  presente  articolo,  sono  concesse,   alle   medesime
          condizioni previste dalla citata disposizione  della  legge
          n. 544 del 1988, anche ai titolari  di  pensioni  a  carico
          delle  forme  esclusive  e  sostitutive  dell'assicurazione
          generale obbligatoria. 
              5. I contributi versati  dal  1°  gennaio  1952  al  31
          dicembre 2000  nell'assicurazione  facoltativa  di  cui  al
          titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.  1827,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  1936,
          n. 1155, nonche' quelli versati dal 13 ottobre 1963  al  31
          dicembre 2000, a titolo di  "Mutualita'  pensioni"  di  cui
          alla legge 5 marzo 1963, n. 389,  sono  rivalutati,  per  i
          periodi  antecedenti  la  liquidazione  della  pensione   e
          secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili
          ai   fini   della    rivalutazione    delle    retribuzioni
          pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge  29  maggio
          1982, n. 297, e dal 1° gennaio 2001 decorrono  gli  aumenti
          dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001
          i   contributi   versati   alla   medesima    assicurazione
          facoltativa  e  quelli  versati  a  titolo  di  "Mutualita'
          pensioni" sono  rivalutati  annualmente  con  le  modalita'
          previste  dal  presente  comma.  Non  sono   rivalutati   i
          contributi  versati  a  titolo  di  "Mutualita'   pensioni"
          afferenti i periodi successivi al  31  dicembre  1996,  che
          siano computati  nel  calcolo  della  pensione  secondo  il
          sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 
              6. Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui
          all'articolo 1, comma 23, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, l'ente previdenziale erogatore  rilascia  a  richiesta
          due schemi di calcolo della  liquidazione  del  trattamento
          pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e
          con il sistema retributivo. 
              7. L'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
          463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
          1983, n. 638, non si applica ai  lavoratori  della  piccola
          pesca marittima e delle acque interne soggetti  alla  legge
          13 marzo 1958, n. 250. 
              8.  I  provvedimenti   concernenti   le   pensioni   di
          reversibilita' alle vedove ed  agli  orfani  dei  cittadini
          italiani, che siano stati perseguitati nelle circostanze di
          cui all'articolo 1 della legge 10  marzo  1955,  n.  96,  e
          successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui
          all'articolo 8 della predetta  legge  n.  96  del  1955,  e
          successive modificazioni, ha  gia'  riconosciuto  l'assegno
          vitalizio, sono attribuiti alla  competenza  esclusiva  dei
          dipartimenti provinciali  del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e   della   programmazione   economica.   Restano
          attribuite alla direzione centrale degli  uffici  locali  e
          dei servizi del predetto Ministero le  competenze  relative
          alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla
          competente    commissione    ai    perseguitati    politici
          antifascisti e razziali. 
              9.  Per  favorire  la   continuita'   della   copertura
          assicurativa previdenziale nel caso dei lavori  discontinui
          e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo  II
          del decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e
          successive modificazioni, nonche' dei  lavoratori  iscritti
          alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge
          8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni,
          attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti  in
          caso  di  riscatto  ovvero  prosecuzione   volontaria,   e'
          istituito, presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
          sociale (INPS), un apposito Fondo. Il Fondo  e'  alimentato
          con il contributo di solidarieta' di cui  all'articolo  37,
          comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  nonche'  da
          un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50
          miliardi per l'anno 2002 e lire  27  miliardi  a  decorrere
          dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato. 
              10.  Dopo  il  comma  2  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  30  aprile  1997,  n.  184,  e'  inserito   il
          seguente: 
              "2-bis. L'autorizzazione alla  prosecuzione  volontaria
          e' altresi' concessa in presenza dei requisiti  di  cui  al
          terzo comma dell'articolo 1 della legge 18  febbraio  1983,
          n. 47". 
              11.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   sono
          stabiliti modalita', condizioni e termini del  concorso  di
          cui al comma 9 agli  oneri  a  carico  del  lavoratore,  in
          materia di copertura assicurativa per periodi  non  coperti
          da contribuzione, previsti dal citato capo II  del  decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e   successive
          modificazioni,  nonche'  dell'applicazione  delle  predette
          disposizioni, in quanto compatibili, anche ai  periodi  non
          coperti  da  contribuzione  dei  lavoratori  iscritti  alla
          citata Gestione di cui  all'articolo  2,  comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 
              12. L'articolo 37, comma 2,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488, e' abrogato. 
              13. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno  1997,
          n. 196, e' sostituito dal seguente: 
              "3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita
          la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla
          quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3,  comma
          1, possono versare la differenza contributiva per i periodi
          in  cui  abbiano  percepito  una   retribuzione   inferiore
          rispetto a quella convenzionale  ovvero  abbiano  usufruito
          dell'indennita' di disponibilita' di  cui  all'articolo  4,
          comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura". 
              14.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  la  gestione
          finanziaria  e  patrimoniale  dell'Istituto  nazionale   di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (INPDAP) e' unica, ed e' unico il  bilancio  dell'Istituto,
          per tutte le  attivita'  relative  alle  gestioni  ad  esso
          affidate,   le   quali   conservano   autonoma    rilevanza
          economico-patrimoniale    nell'ambito    della     gestione
          complessiva dell'Istituto stesso.  Conseguentemente,  dalla
          stessa  data,  viene  meno  la  competenza  in  materia  di
          predisposizione  dei  bilanci  da  parte  dei  comitati  di
          vigilanza di cui  all'articolo  4,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1994,   n.   479,   e   successive
          modificazioni. 
              15. Le movimentazioni tra le  gestioni  dell'INPDAP  di
          cui al comma 14 sono  evidenziate  con  regolazioni  e  non
          determinano oneri od utili. 
              16.  Gli  enti  pubblici,  che  gestiscono   forme   di
          previdenza e assistenza obbligatorie, affidano  l'attivita'
          di  consulenza  legale,  difesa   e   rappresentanza   alle
          avvocature istituite  presso  ciascun  ente.  Nei  casi  di
          insufficienza o mancanza di avvocature interne la  predetta
          attivita' puo' essere assicurata dalle avvocature esistenti
          presso  altri  enti  del  comparto,  mediante   convenzioni
          onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi,
          normativi  ed  economici.  Il  trattamento   giuridico   ed
          economico degli  appartenenti  alle  avvocature  costituite
          presso gli enti e' disciplinato  dai  rispettivi  contratti
          collettivi nazionali  di  lavoro  e  comunque  senza  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 
              17.  Per  il  finanziamento   degli   oneri   derivanti
          dall'articolo 59, comma 31, della legge 27  dicembre  1997,
          n. 449, e' autorizzata per l'anno 2001 la spesa di  lire  3
          miliardi, da iscrivere in apposita unita'  previsionale  di
          base dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,
          del bilancio e  della  programmazione  economica.  I  fondi
          pensione possono acquisire a titolo gratuito partecipazioni
          della  societa'  per  azioni  costituita  ai  sensi   della
          medesima disposizione. 
              18. I pescatori autonomi di cui  alla  legge  13  marzo
          1958, n.  250,  che  hanno  effettuato  versamenti  mensili
          utilizzando   bollettini   di   conto   corrente    postale
          prestampati   predisposti   dall'INPS,   recanti    importi
          inferiori a quelli successivamente accertati  come  dovuti,
          possono, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo
          3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i
          versamenti ad integrazione delle somme gia' versate e  fino
          a concorrenza di quanto effettivamente dovuto. 
              19. Al fine di sopperire alle necessita' della gestione
          del  Fondo  credito  per  i  dipendenti   postali   gestito
          dall'Istituto Postelegrafonici (IPOST) a decorrere  dal  1°
          agosto 1994, e' disposto, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento
          della somma di lire 100 miliardi dall'lstituto nazionale di
          previdenza per i dipendenti  dell'amministrazione  pubblica
          (lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni, all'IPOST." 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio." 
              - Il testo del comma  5  dell'articolo  10  del  citato
          decreto-legge n. 282 del 2004 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 2-bis. 
              - Si riporta il testo  dei  commi  da  12  a  12-quater
          dell'articolo 17 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196
          (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 17 Copertura finanziaria delle leggi 
              1. - 11. Omissis 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              Omissis."