(( Art. 4 bis 
 
Modifiche alla disciplina in materia  di  cessione  delle  detrazioni
spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei
                              condomini 
 
  1.  All'articolo  14  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al  31  dicembre
2021 per interventi di riqualificazione energetica  di  parti  comuni
degli edifici condominiali, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma
2-quater,  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   a   quello   di
sostenimento  delle  spese  si  trovavano  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera  a),  e
comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, in luogo della detrazione possono optare  per  la  cessione  del
corrispondente  credito  ai  fornitori  che  hanno   effettuato   gli
interventi ovvero ad altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
successiva cessione del credito. Le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni del presente comma sono definite con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »; 
  b) il comma 2-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «2-quinquies. La sussistenza  delle  condizioni  di  cui  al  comma
2-quater  e'  asseverata   da   professionisti   abilitati   mediante
l'attestazione della prestazione energetica  degli  edifici  prevista
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno  2015  di
cui al citato  comma  2-quater.  L'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)
effettua controlli, anche  a  campione,  su  tali  attestazioni,  con
procedure e modalita' disciplinate con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017.  La  non  veridicita'
dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando
la responsabilita' del professionista  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti. Per le attivita' di cui al secondo periodo,  e'  autorizzata
in favore dell'ENEA la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021»; 
  c) al comma 2-sexies, dopo le parole: «i soggetti beneficiari» sono
inserite le seguenti: «, diversi da quelli indicati al comma 2-ter,». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2019,  in  5,7
milioni di euro per l'anno 2020, in 8  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, in 10,6 milioni di euro per l'anno 2022,  in  12,8  milioni  di
euro per l'anno 2023, in 11,3 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2027, in 7,3 milioni di euro  per  l'anno  2028,  in  5,1
milioni di euro per l'anno 2029, in 2,8 milioni di  euro  per  l'anno
2030 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2031, che  aumentano  a  2,7
milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni di  euro  per  l'anno
2018, a 19,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
e a 20,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto, e pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2021, si provvede: 
  a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,5  milioni  di
euro per l'anno 2019, a 5,7 milioni di euro  per  l'anno  2020,  a  8
milioni di euro per l'anno 2021, a 10,6 milioni di  euro  per  l'anno
2022, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,3 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a 7,3 milioni di  euro  per
l'anno 2028, a 5,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 2,8 milioni  di
euro per l'anno 2030 e  a  0,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
  b) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,7 milioni  di
euro per l'anno 2018, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2019, a  14,1
milioni di euro per l'anno 2020, a 11,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a 9,9 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
  c) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal  2018  al
2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dello sviluppo economico. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  14  Detrazioni   fiscali   per   interventi   di
          efficienza energetica 
              1. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  48,
          della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e   successive
          modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento,
          anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre
          2017. 
              2. La detrazione di cui al comma 1  si  applica,  nella
          misura del 65 per cento, anche  alle  spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente: 
              a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
          condominiali di cui  agli  articoli  1117  e  1117-bis  del
          codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari
          di cui si compone il singolo condominio,  sostenute  dal  6
          giugno 2013 al 31 dicembre 2021; 
              b) per l'acquisto e la posa in opera delle  schermature
          solari di cui all'allegato  M  al  decreto  legislativo  29
          dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al  31
          dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di
          60.000 euro. 
              2-bis. La detrazione di  cui  al  comma  1  si  applica
          altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la  posa  in
          opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti
          dotati di  generatori  di  calore  alimentati  da  biomasse
          combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31  dicembre
          2017, fino a un valore massimo della detrazione  di  30.000
          euro. 
              2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
          dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica
          di parti comuni degli edifici  condominiali,  ivi  compresi
          quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti  che  nell'anno
          precedente  a  quello  di  sostenimento  delle   spese   si
          trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2,
          e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5,  lettera
          a), del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, in luogo della detrazione  possono  optare  per  la
          cessione del corrispondente credito ai fornitori che  hanno
          effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
          con la facolta' di  successiva  cessione  del  credito.  Le
          modalita' di attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          comma  sono  definite  con  provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
          31  dicembre  2021  per  interventi   di   riqualificazione
          energetica di parti comuni degli edifici condominiali,  che
          interessino  l'involucro  dell'edificio  con   un'incidenza
          superiore al 25  per  cento  della  superficie  disperdente
          lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
          1 spetta  nella  misura  del  70  per  cento.  La  medesima
          detrazione spetta, nella misura del 75 per  cento,  per  le
          spese  sostenute   per   interventi   di   riqualificazione
          energetica  relativi   alle   parti   comuni   di   edifici
          condominiali  finalizzati  a  migliorare   la   prestazione
          energetica invernale ed estiva e che conseguano  almeno  la
          qualita'  media  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  26   giugno   2015,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n.  162
          del 15 luglio  2015.  Le  detrazioni  di  cui  al  presente
          articolo sono calcolate su un ammontare  complessivo  delle
          spese non superiore  a  euro  40.000  moltiplicato  per  il
          numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. 
              2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui  al
          comma 2-quater e' asseverata  da  professionisti  abilitati
          mediante l'attestazione della prestazione energetica  degli
          edifici prevista dal decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 26 giugno 2015 di cui al citato  comma  2-quater.
          L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo economico sostenibile (ENEA)  effettua  controlli,
          anche a campione, su tali  attestazioni,  con  procedure  e
          modalita'  disciplinate  con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  30
          settembre  2017.  La  non   veridicita'   dell'attestazione
          comporta la decadenza  dal  beneficio,  ferma  restando  la
          responsabilita'   del   professionista   ai   sensi   delle
          disposizioni vigenti. Per le attivita' di  cui  al  secondo
          periodo, e' autorizzata in favore  dell'ENEA  la  spesa  di
          500.000 euro per l'anno 2017 e di 1  milione  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2018 al 2021. 
              2-sexies. Per gli interventi di cui al comma  2-quater,
          a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione,
          i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma
          2-ter, possono optare per la  cessione  del  corrispondente
          credito ai fornitori che hanno  effettuato  gli  interventi
          ovvero ad  altri  soggetti  privati,  con  la  facolta'  di
          successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
          ad istituti di credito e  ad  intermediari  finanziari.  Le
          modalita' di attuazione del presente  comma  sono  definite
          con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
          da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore della presente disposizione. 
              2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater  sono
          usufruibili anche  dagli  istituti  autonomi  per  le  case
          popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su
          immobili   di   loro   proprieta'   adibiti   ad   edilizia
          residenziale pubblica. 
              3.  La  detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente
          articolo e'  ripartita  in  dieci  quote  annuali  di  pari
          importo.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,  della  legge
          24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e
          all'articolo 29, comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              3-bis. Al fine  di  effettuare  il  monitoraggio  e  la
          valutazione del risparmio energetico conseguito  a  seguito
          della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
          l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
          sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA)   elabora    le
          informazioni  contenute  nelle  richieste   di   detrazione
          pervenute per via telematica e trasmette una relazione  sui
          risultati degli  interventi  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
          regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          nell'ambito  delle  rispettive   competenze   territoriali.
          Nell'ambito  di  tale  attivita',  l'ENEA   predispone   il
          costante  aggiornamento   del   sistema   di   reportistica
          multi-anno delle dichiarazioni  ai  fini  della  detrazione
          fiscale di cui all'articolo 1, comma 349,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  gia'  attivo  e   assicura,   su
          richiesta, il necessario supporto tecnico  alle  regioni  e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano." 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge  n.  190  del  2014  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'art. 3. 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  6  del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
              "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater. Omissis 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti."