Art. 5 
 
           Disposizione in materia di accise sui tabacchi 
 
  1.  Le  variazioni  delle  componenti  e  delle   misure   di   cui
all'articolo 1, comma 2,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 2014, n. 188, sono stabilite in misura tale da assicurare un
gettito su base annua non inferiore 83 milioni  di  euro  per  l'anno
2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. 
  2.  Il  decreto  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 2014,  n.  188  finalizzato  a  stabilire  le
variazioni di cui al comma 1 e' adottato entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188  (Disposizioni
          in materia di tassazione dei tabacchi  lavorati,  dei  loro
          succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13
          della legge 11 marzo 2014, n. 23): 
              "Art. 1. Modifiche al testo unico delle  imposte  sulla
          produzione e sui consumi 
              1. Omissis 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
          dogane e dei  monopoli,  tenuto  conto  dell'andamento  dei
          consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al  fine
          di  assicurare  la  realizzazione   del   maggior   gettito
          complessivo netto derivante dal presente  decreto,  possono
          essere variate: 
              a) le aliquote di base di cui al comma 1  dell'articolo
          39-octies del  decreto  legislativo  n.  504  del  1995,  e
          successive modificazioni,  nonche'  la  misura  percentuale
          prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di  cui  ai
          commi 5 e 6 del medesimo  articolo  fino,  rispettivamente,
          allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti  percentuali  ed  a
          euro 5,00; 
              b)  l'aliquota  prevista  dal  comma  3   dell'articolo
          39-terdecies e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater  del
          decreto  legislativo  n.  504  del   1995,   e   successive
          modificazioni, fino a cinque punti percentuali. 
              Omissis."