(( Art. 5 bis Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 50 sono inseriti i seguenti: «50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti: a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto di autorizzazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293; b) pubblicita', diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50; c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima. 50-ter. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 50-quater. Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli da' formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo». ))