Art. 6 
 
                  Disposizioni in materia di giochi 
 
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli  apparecchi  di  cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata  nel  19  per  cento
dell'ammontare delle somme giocate. La misura del  prelievo  erariale
unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera  b),
del predetto testo unico, e' fissata nel 6 per  cento  dell'ammontare
delle somme giocate. 
  2. La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma
488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311  e'  fissata  all'otto  per
cento a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  3. Il prelievo  sulla  parte  della  vincita  eccedente  euro  500,
previsto dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto  del
direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012  n.
44, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  4. Il prelievo  sulla  parte  della  vincita  eccedente  euro  500,
previsto  dall'articolo  6  del  decreto   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato  al  comma
3, e' fissato al 12 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017. 
  (( 4-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera  c),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento
dei locali per tutto il  periodo  della  proroga»  sono  aggiunte  le
seguenti: «fatta eccezione per i concessionari  che,  successivamente
al termine del 31 dicembre 2016, si  trovino  nell'impossibilita'  di
mantenere la disponibilita' dei locali per cause di forza maggiore e,
comunque, non a loro imputabili  o  per  scadenza  del  contratto  di
locazione oppure di altro titolo e che abbiano la  disponibilita'  di
un  altro  immobile,  situato  nello   stesso   comune,   nel   quale
trasferirsi,  ferma,  comunque,  la  valutazione  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
              "Art. 110 
              1. - 5. Omissis 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui  all'articolo  14-bis,  comma  4,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del  comma  488  dell'articolo  1
          della citata legge n. 311 del 2004: 
              "Art. 1 
              Commi 1. - 487. Omissis 
              488. Al fine di una  tendenziale  armonizzazione  della
          misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per
          altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste
          dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n.
          699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma,  della
          legge 29 gennaio 1986,  n.  25,  sono  sostituite  con  una
          ritenuta unica del 6 per cento. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3  e   36-decies
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011,   n.   148   (Ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo): 
              "1. - 2-quater. Omissis 
              3.    Il    Ministero     dell'economia     e     delle
          finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
          propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
          tutte le disposizioni in materia di giochi  pubblici  utili
          al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
          introdurre nuovi giochi, indire nuove  lotterie,  anche  ad
          estrazione istantanea, adottare nuove  modalita'  di  gioco
          del Lotto, nonche' dei  giochi  numerici  a  totalizzazione
          nazionale, variare l'assegnazione della  percentuale  della
          posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro,  la
          misura del prelievo erariale unico, nonche' la  percentuale
          del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
          dei    punti     vendita.     Il     Direttore     generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  puo'
          proporre al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          disporre con propri  decreti,  entro  il  30  giugno  2012,
          tenuto anche conto dei provvedimenti  di  variazione  delle
          tariffe dei prezzi di  vendita  al  pubblico  dei  tabacchi
          lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
          di  base  dell'accisa  sui   tabacchi   lavorati   prevista
          dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
          504  e   successive   modificazioni.   L'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma assicura  maggiori  entrate
          in misura non inferiore a 1.500 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
          presente comma sono integralmente attribuite allo Stato. 
              4. - 36-nonies. Omissis 
              36-decies. Pur non  ricorrendo  i  presupposti  di  cui
          all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, le societa' e gli enti  ivi  indicati  che  presentano
          dichiarazioni  in  perdita  fiscale  per   cinque   periodi
          d'imposta consecutivi  sono  considerati  non  operativi  a
          decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini  e
          per gli effetti del citato articolo 30.  Restano  ferme  le
          cause di non applicazione della disciplina  in  materia  di
          societa' non operative di cui al predetto articolo 30 della
          legge n. 724 del 1994. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 10  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
              "1. - 8 - bis. Omissis 
              9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici  utili
          al  fine  di  assicurare  le  maggiori   entrate   di   cui
          all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto  del
          direttore  generale   dell'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli  di  Stato  12  ottobre  2011,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del  14
          novembre  2011.  Conseguentemente,  nel  predetto   decreto
          direttoriale: 
              a) all'articolo 2, commi 1,  2  e  3,  le  parole:  «31
          dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»; 
              b)  all'articolo  3,  commi  1  e  2,  le  parole:  «31
          dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»; 
              c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi
          sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti:
          «, a decorrere dal 1° settembre 2012,». 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del  comma  636  dell'articolo  1
          della citata legge n. 147 del 2013, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "636. Al fine di contemperare  il  principio  di  fonte
          comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
          attribuite ovvero  riattribuite,  dopo  la  loro  scadenza,
          secondo   procedure   di   selezione   concorrenziale   con
          l'esigenza di perseguire,  in  materia  di  concessioni  di
          gioco  per  la   raccolta   del   Bingo,   il   tendenziale
          allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
          queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al  2016
          l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  procede  nel  corso
          dell'anno  2016  a  una  gara  per  l'attribuzione  di  210
          concessioni per il predetto gioco attenendosi  ai  seguenti
          criteri direttivi: 
              a) introduzione  del  principio  dell'onerosita'  delle
          concessioni  per  la  raccolta  del  gioco  del   Bingo   e
          fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia  minima
          corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione; 
              b) durata delle  concessioni  pari  a  nove  anni,  non
          rinnovabile; 
              c) versamento della somma di euro 5.000, per ogni  mese
          ovvero frazione  di  mese  superiore  ai  quindici  giorni,
          oppure di euro 2.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
          quindici giorni, da parte del  concessionario  in  scadenza
          che intenda altresi' partecipare al bando di  gara  per  la
          riattribuzione della  concessione,  per  ogni  mese  ovvero
          frazione  di  mese  di  proroga  del  rapporto  concessorio
          scaduto e comunque fino alla data di  sottoscrizione  della
          nuova concessione  riattribuita,  fermi  in  ogni  caso  la
          sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
          1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010,  n.  220,  e  il
          divieto di trasferimento dei locali per  tutto  il  periodo
          della proroga fatta  eccezione  per  i  concessionari  che,
          successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
          nell'impossibilita'  di  mantenere  la  disponibilita'  dei
          locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a  loro
          imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
          di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
          immobile,  situato   nello   stesso   comune,   nel   quale
          trasferirsi, ferma, comunque, la  valutazione  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli ; 
              d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
          offerta  ai  sensi  della  lettera  a)  entro  la  data  di
          sottoscrizione della concessione; 
              d-bis) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti
          che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco  in  uno
          degli Stati dello Spazio  economico  europeo,  avendovi  la
          sede legale ovvero  operativa,  sulla  base  di  valido  ed
          efficace   titolo   abilitativo   rilasciato   secondo   le
          disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato; 
              e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
          300.000  dell'entita'  della   garanzia   bancaria   ovvero
          assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
          della concessione, a tutela  dell'Amministrazione  statale,
          durante l'intero arco di durata della concessione,  per  il
          mantenimento dei requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  dei
          livelli di servizio e  di  adempimento  delle  obbligazioni
          convenzionali pattuite.".