(( Art. 6 bis 
 
             Riduzione degli apparecchi da divertimento 
 
  1. La riduzione del numero dei nulla  osta  di  esercizio  relativi
agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, attivi alla data del 31 luglio  2015,
prevista dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e' attuata,  secondo  le  modalita'  indicate  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31  luglio
2017, nei seguenti termini: 
  a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo  dei  nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 345.000; 
  b) alla data del 30 aprile 2018 il  numero  complessivo  dei  nulla
osta di esercizio non puo' essere superiore a 265.000. 
  2. A tal fine, i concessionari  della  rete  telematica  procedono,
entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di
almeno il 15 per cento del  numero  di  nulla  osta  attivi  ad  essi
riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla  riduzione  sino  al
numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi
indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di  essi
riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016. 
  3. Qualora alle date di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  il
numero complessivo dei nulla osta di esercizio  risulti  superiore  a
quello indicato,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  procede
d'ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a  ciascun
concessionario, secondo criteri di proporzionalita' in relazione alla
distribuzione territoriale regionale, sulla base  della  redditivita'
degli apparecchi registrata  in  ciascuna  regione  nei  dodici  mesi
precedenti.  I  concessionari,  entro  i  cinque  giorni   lavorativi
successivi al  recepimento  della  relativa  comunicazione  da  parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvedono a  bloccare  gli
apparecchi i  cui  nulla  osta  di  esercizio  sono  stati  revocati,
avviando le procedure di  dismissione  degli  apparecchi  stessi.  La
violazione dell'obbligo previsto dal periodo precedente e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per  ciascun
apparecchio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 6  dell'articolo  110  del  citato
          regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nei  riferimenti
          normativi all'art. 6. 
              - Si riporta il testo del  comma  943  dell'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 2015: 
              "943. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'  disciplinato   il   processo   di   evoluzione
          tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773.
          I nulla osta per gli apparecchi di cui al  citato  articolo
          110,  comma  6,  lettera  a),  non  possono   piu'   essere
          rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono
          essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1°
          gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta  per
          apparecchi che consentono il  gioco  pubblico  da  ambiente
          remoto, prevedendo la riduzione  proporzionale,  in  misura
          non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
          esercizio relativi ad apparecchi attivi alla  data  del  31
          luglio  2015,  riferibili  a  ciascun  concessionario.   Le
          modalita' di  tale  riduzione,  anche  tenuto  conto  della
          diffusione territoriale  degli  apparecchi,  il  costo  dei
          nuovi  nulla  osta  e  le  modalita',  anche  rateali,  del
          relativo pagamento sono  definiti  con  il  citato  decreto
          ministeriale.".