(( Art. 7 
 
              Rideterminazione delle aliquote dell'ACE 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Dall'ottavo periodo d'imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo  triennio
di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre  2015,  al  31
dicembre  2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per  cento
e all'1,6 per cento». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  alla  data  del  31
dicembre 2016. 
  3. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini  dell'imposta  sui
redditi delle societa' relativo al  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
applicando le disposizioni di cui al comma 1. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni  urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
              1. In considerazione della esigenza  di  rilanciare  lo
          sviluppo economico  del  Paese  e  fornire  un  aiuto  alla
          crescita  mediante  una  riduzione  della  imposizione  sui
          redditi  derivanti  dal  finanziamento  con   capitale   di
          rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del  trattamento
          fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese
          che si  finanziano  con  capitale  proprio,  e  rafforzare,
          quindi, la  struttura  patrimoniale  delle  imprese  e  del
          sistema produttivo italiano, ai fini  della  determinazione
          del reddito complessivo netto dichiarato dalle  societa'  e
          dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
          b), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  e'  ammesso  in   deduzione   un   importo
          corrispondente al rendimento nozionale del  nuovo  capitale
          proprio, secondo le disposizioni dei commi da  2  a  8  del
          presente articolo. Per le societa' e gli  enti  commerciali
          di cui all'articolo 73, comma 1,  lettera  d),  del  citato
          testo  unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano relativamente  alle  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              2. Il rendimento nozionale del nuovo  capitale  proprio
          e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale
          di cui al comma 3 alla variazione in aumento  del  capitale
          proprio rispetto  a  quello  esistente  alla  chiusura  del
          quinto esercizio precedente. 
              [2-bis. Per le societa' le cui azioni sono  quotate  in
          mercati  regolamentati  o  in  sistemi   multilaterali   di
          negoziazione di Stati  membri  della  UE  o  aderenti  allo
          Spazio economico europeo, per  il  periodo  di  imposta  di
          ammissione ai predetti mercati e per i due  successivi,  la
          variazione in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a
          quello  esistente  alla  chiusura  di   ciascun   esercizio
          precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
          e' incrementata del 40 per cento. Per i  periodi  d'imposta
          successivi la variazione in aumento del capitale proprio e'
          determinata senza tenere conto del suddetto incremento.] 
              3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale
          per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo  capitale
          proprio e' fissata all'1,5 per cento. In  via  transitoria,
          per  il  primo  triennio  di  applicazione,  l'aliquota  e'
          fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta  in  corso
          al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015,  al  31  dicembre
          2016  e  al  31  dicembre  2017  l'aliquota   e'   fissata,
          rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al  4,75
          per cento e all'1,6 per cento. 
              4. La parte del  rendimento  nozionale  che  supera  il
          reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata   in
          aumento dell'importo deducibile  dal  reddito  dei  periodi
          d'imposta successivi ovvero si puo' fruire  di  un  credito
          d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
          cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito   d'imposta   e'
          utilizzato  in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote
          annuali di pari importo. 
              5. Il capitale  proprio  esistente  alla  chiusura  del
          quinto esercizio precedente e'  costituito  dal  patrimonio
          netto risultante dal relativo bilancio, senza  tener  conto
          dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni
          in aumento i  conferimenti  in  denaro  nonche'  gli  utili
          accantonati a riserva ad esclusione di quelli  destinati  a
          riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: 
              a) le riduzioni del patrimonio netto con  attribuzione,
          a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; 
              b)  gli  acquisti   di   partecipazioni   in   societa'
          controllate; 
              c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 
              6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro
          rilevano  a  partire  dalla  data  del  versamento;  quelli
          derivanti   dall'accantonamento   di   utili   a    partire
          dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve  sono
          formate.  I  decrementi  rilevano  a  partire   dall'inizio
          dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende  e
          le societa' di nuova costituzione si  considera  incremento
          tutto il patrimonio conferito. 
              6-bis. Per i soggetti  diversi  dalle  banche  e  dalle
          imprese di  assicurazione  la  variazione  in  aumento  del
          capitale  proprio  non  ha  effetto  fino   a   concorrenza
          dell'incremento  delle  consistenze  dei  titoli  e  valori
          mobiliari diversi dalle partecipazioni  rispetto  a  quelli
          risultanti  dal  bilancio  relativo  al  quinto   esercizio
          precedente. 
              7. Il presente articolo si  applica  anche  al  reddito
          d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e
          in  accomandita  semplice   in   regime   di   contabilita'
          ordinaria. 
              8. Le disposizioni di attuazione del presente  articolo
          sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle
          Finanze entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  lo
          stesso provvedimento possono essere stabilite  disposizioni
          aventi finalita'  antielusiva  specifica.  Il  contribuente
          puo' interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo
          11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000,  recante
          lo  Statuto  dei  diritti  del  contribuente  al  fine   di
          dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalita'
          antielusiva  specifica   le   operazioni   effettuate   non
          comportano duplicazioni del beneficio di  cui  al  presente
          articolo. Il contribuente che intende fruire del  beneficio
          ma non  ha  presentato  l'istanza  di  interpello  prevista
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva deve separatamente  indicare  nella  dichiarazione
          dei  redditi  gli   elementi   conoscitivi   indicati   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 
              9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2011."