Art. 9 Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise 1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole «e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020»; b) alla lettera b), le parole «e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021»; c) alla lettera c), le parole «2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2019».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 718 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: "718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719: a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020; b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro per l'anno 2019 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.".