(( Art. 9 bis 
 
              Indici sintetici di affidabilita' fiscale 
 
  1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi  imponibili
e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da  parte  dei
contribuenti e il rafforzamento della  collaborazione  tra  questi  e
l'Amministrazione finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di  forme  di
comunicazione  preventiva  rispetto  alle  scadenze   fiscali,   sono
istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
attivita' di impresa,  arti  o  professioni,  di  seguito  denominati
«indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi
di  dati  e  informazioni  relativi   a   piu'   periodi   d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi  a  verificare
la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale,
anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su  una
scala da 1 a 10 il grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a
ciascun contribuente, anche al fine  di  consentire  a  quest'ultimo,
sulla  base  dei  dati  dichiarati  entro  i  termini  ordinariamente
previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11. 
  2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze entro il 31 dicembre del  periodo  d'imposta  per  il
quale  sono  applicati.  Le  eventuali  integrazioni  degli   indici,
indispensabili   per   tenere   conto   di   situazioni   di   natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di febbraio del periodo d'imposta successivo  a  quello  per  il
quale sono applicate. Gli indici sono  soggetti  a  revisione  almeno
ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima  revisione.
Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le
attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta
in  corso  al  31  dicembre  2017,  il  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente  periodo  e'  emanato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3.  I  dati  rilevanti   ai   fini   della   progettazione,   della
realizzazione, della costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici
sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste  dall'ordinamento
vigente,  dalle  fonti  informative  disponibili  presso   l'anagrafe
tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della  guardia
di finanza, nonche' da altre fonti. 
  4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche  al
fine  di  consentire  un'omogenea  raccolta   informativa,   i   dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli
stessi, sulla base di quanto previsto dalla  relativa  documentazione
tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,  indipendentemente
dal  regime   di   determinazione   del   reddito   utilizzato.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da  emanare
entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano  gli  indici,
sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione
del primo periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
indici per  tutte  le  attivita'  economiche  interessate,  anche  ai
parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,  della  legge
28  dicembre  1995,  n.  549,  e  agli  studi  di  settore   previsti
dall'articolo 62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
Per i periodi d'imposta 2017 e  2018,  il  provvedimento  di  cui  al
secondo periodo del  presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,   per
l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai  predetti
periodi d'imposta. 
  5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti  o
degli intermediari di cui  essi  possono  avvalersi,  anche  mediante
l'utilizzo  delle  reti  telematiche   e   delle   nuove   tecnologie
informatiche,  appositi  programmi  informatici   di   ausilio   alla
compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4,  nonche'
gli  elementi  e  le  informazioni  derivanti   dall'elaborazione   e
dall'applicazione degli indici. 
  6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta  nei  quali  il
contribuente: 
  a) ha iniziato  o  cessato  l'attivita'  ovvero  non  si  trova  in
condizioni di normale svolgimento della stessa; 
  b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi  quelli
di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo  54,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  di
ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o
revisione dei relativi indici. 
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere previste ulteriori ipotesi di  esclusione  dell'applicabilita'
degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 
  8. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
istituita  una  commissione  di  esperti,  designati   dallo   stesso
Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni  dell'Amministrazione
finanziaria, delle organizzazioni economiche  di  categoria  e  degli
ordini  professionali.  La  commissione  e'  sentita  nella  fase  di
elaborazione e, prima  dell'approvazione  e  della  pubblicazione  di
ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso
a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche'  sulle  attivita'
economiche per  le  quali  devono  essere  elaborati  gli  indici.  I
componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a  titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso  delle  spese  eventualmente
sostenute.  Fino  alla  costituzione  della  commissione  di  cui  al
presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla  commissione  degli
esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8  maggio  1998,
n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla  commissione
di  cui  al  presente  comma  a  decorrere  dalla  data   della   sua
costituzione. 
  9. Per i periodi d'imposta per i  quali  trovano  applicazione  gli
indici,   i   contribuenti   interessati   possono   indicare   nelle
dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,  non  risultanti
dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile ai fini delle  imposte  sui  redditi,  per  migliorare  il
proprio profilo di  affidabilita'  nonche'  per  accedere  al  regime
premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti  positivi
rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'
produttive e determinano un corrispondente maggior volume  di  affari
rilevante  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.   Ai   fini
dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   salva   prova    contraria,
all'ammontare  degli  ulteriori  componenti  positivi   di   cui   ai
precedenti  periodi  si  applica,  tenendo  conto  dell'esistenza  di
operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa  alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni  di
beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 
  10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9  non  comporta
l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento
delle relative imposte sia effettuato  entro  il  termine  e  con  le
modalita' previsti per  il  versamento  a  saldo  delle  imposte  sui
redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle  somme
dovute a titolo  di  saldo  e  di  acconto  delle  imposte  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  11. In  relazione  ai  diversi  livelli  di  affidabilita'  fiscale
conseguenti all'applicazione  degli  indici,  determinati  anche  per
effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di  cui  al
comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: 
  a) l'esonero dall'apposizione  del  visto  di  conformita'  per  la
compensazione di crediti per un importo non superiore a  50.000  euro
annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un  importo
non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte  dirette
e all'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla
prestazione della garanzia per i  rimborsi  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; 
  c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina  delle  societa'
non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, anche ai fini di quanto previsto al secondo  periodo  del  comma
36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati   sulle   presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo
periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione  in  funzione
del  livello  di  affidabilita',  dei  termini   di   decadenza   per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
con riferimento al  reddito  di  impresa  e  di  lavoro  autonomo,  e
dall'articolo  57,  comma  1,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  f)  l'esclusione  della  determinazione   sintetica   del   reddito
complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a  condizione  che  il  reddito
complessivo  accertabile  non  ecceda  di  due   terzi   il   reddito
dichiarato. 
  12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento
alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la  graduazione  dei
benefici premiali indicati al comma  11;  i  termini  di  accesso  ai
benefici possono essere  differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
attivita' svolto dal contribuente. 
  13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato  dai  benefici
premiali di cui al comma 11, in caso  di  violazioni  che  comportano
l'obbligo di denuncia  ai  sensi  dell'articolo  331  del  codice  di
procedura penale per uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74, non si applicano  le  disposizioni  di  cui  al
comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
  14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia  di  finanza,
nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi  del
rischio  di  evasione  fiscale,  tengono   conto   del   livello   di
affidabilita' fiscale dei  contribuenti  derivante  dall'applicazione
degli  indici  nonche'  delle  informazioni  presenti   nell'apposita
sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605. 
  15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,  n.  146,
dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli
indici sintetici di  affidabilita'  fiscale».  La  societa'  indicata
nell'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,
provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare
le   attivita'   di   analisi   per   contrastare   la    sottrazione
all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura  contributiva,
ad aggiornare la mappa del rischio di evasione  e  a  individuare  le
relative aree territoriali e settoriali di  intervento.  Al  fine  di
consentire lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  precedente
periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre  finalita'  e  per
conto di altre amministrazioni, la  stessa  societa'  puo'  stipulare
specifiche  convenzioni  con  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi  ad  oggetto
anche  lo  scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,  dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre
attivita', sono stipulate esclusivamente per le  finalita'  stabilite
dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le  convenzioni
che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per
il contrasto della sottrazione di basi imponibili,  anche  di  natura
contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree  di  competenza,
con le agenzie fiscali, con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo  della
guardia di finanza. Le quote  di  partecipazione  al  capitale  della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono  essere
cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, in conformita' ai principi disposti dal decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175. 
  16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini  della  costruzione  e  dell'applicazione  degli  indici,  o  di
comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
entrate,  prima  della  contestazione  della  violazione,   mette   a
disposizione del contribuente, con le modalita' di  cui  all'articolo
1, commi da 634 a 636, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  le
informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire  la
comunicazione dei dati  o  a  correggere  spontaneamente  gli  errori
commessi. Del comportamento del contribuente  si  tiene  conto  nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei
casi di omissione della comunicazione di cui al primo  periodo,  puo'
altresi'  procedere,  previo  contraddittorio,  all'accertamento  dei
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
dell'imposta sul  valore  aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del
secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
presente articolo. 
  18.   Le   disposizioni   normative   e   regolamentari    relative
all'elaborazione   e   all'applicazione   dei   parametri    previsti
dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e degli studi  di  settore  previsti  dagli  articoli  62-bis  e
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  cessano  di
produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli  stessi,
con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli  indici.
Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le  norme
che, per fini diversi  dall'attivita'  di  controllo,  rinviano  alle
disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti  previsti  per
l'applicazione degli studi di settore  si  intendono  riferite  anche
agli indici. Per le attivita' di  controllo,  di  accertamento  e  di
irrogazione  delle  sanzioni  effettuate  in  relazione  ai   periodi
d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati
l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998,  n.  146,  e  l'articolo
7-bis del decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  19. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi da 24 a 40 e da  181  a
          189 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.  549
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): 
              "24. Al  fine  di  favorire  la  minore  produzione  di
          rifiuti e il recupero dagli stessi di materia  prima  e  di
          energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996  e'  istituito  il
          tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti
          di incenerimento  senza  recupero  energetico  dei  rifiuti
          solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'articolo  2
          del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 
              25.  Presupposto  dell'imposta  e'   il   deposito   in
          discarica e in impianti  di  incenerimento  senza  recupero
          energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 
              26.  Soggetto  passivo  dell'imposta  e'   il   gestore
          dell'impresa  di  stoccaggio  definitivo  con  obbligo   di
          rivalsa  nei   confronti   di   colui   che   effettua   il
          conferimento. 
              27. Il tributo  e'  dovuto  alle  regioni.  Il  gettito
          derivante dall'applicazione del  tributo  affluisce  in  un
          apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
          produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di  materie
          prime e di  energia,  con  priorita'  per  i  soggetti  che
          realizzano  sistemi   di   smaltimento   alternativi   alle
          discariche, nonche' a  realizzare  la  bonifica  dei  suoli
          inquinati, ivi comprese le aree  industriali  dismesse,  il
          recupero  delle  aree   degradate   per   l'avvio   ed   il
          finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente  e  la
          istituzione e manutenzione delle  aree  naturali  protette.
          L'impiego  delle  risorse  e'   disposto   dalla   regione,
          nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con  propria
          deliberazione,  ad  eccezione  di  quelle  derivanti  dalla
          tassazione dei fanghi di  risulta  che  sono  destinate  ad
          investimenti di tipo ambientale riferibili ai  rifiuti  del
          settore produttivo soggetto al predetto tributo. 
              28. La base imponibile e'  costituita  dalla  quantita'
          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica  sulla  base   delle
          annotazioni  nei  registri  tenuti  in   attuazione   degli
          articoli  11  e  19  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 
              29. L'ammontare  dell'imposta  e'  fissato,  con  legge
          della regione entro il 31 luglio di ogni  anno  per  l'anno
          successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
          non inferiore ad euro 0,001 e non superiore  ad  euro  0,01
          per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica  per
          i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo
          2003  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
          territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  67  del
          21 marzo 2003; in misura non inferiore ad  euro  0,00517  e
          non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili  al
          conferimento in discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  e
          pericolosi ai sensi degli  articoli  3  e  4  del  medesimo
          decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo  da
          parte delle regioni entro il 31 luglio  di  ogni  anno  per
          l'anno successivo, si intende prorogata la misura  vigente.
          Il  tributo  e'   determinato   moltiplicando   l'ammontare
          dell'imposta per il quantitativo, espresso in  chilogrammi,
          dei  rifiuti  conferiti  in  discarica,  nonche'   per   un
          coefficiente  di  correzione  che  tenga  conto  del   peso
          specifico,   della   qualita'   e   delle   condizioni   di
          conferimento  dei  rifiuti  ai  fini  della  commisurazione
          dell'incidenza  sul  costo  ambientale  da  stabilire   con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          della sanita', entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              30. Il tributo e'  versato  alla  regione  in  apposito
          capitolo di bilancio dal gestore della discarica  entro  il
          mese successivo alla scadenza del trimestre solare  in  cui
          sono state effettuate le operazioni di  deposito.  Entro  i
          termini previsti  per  il  versamento  relativo  all'ultimo
          trimestre dell'anno il gestore e' tenuto  a  produrre  alla
          regione in cui e' ubicata la  discarica  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione delle  quantita'  complessive  dei
          rifiuti  conferiti   nell'anno   nonche'   dei   versamenti
          effettuati.  La  regione  trasmette  copia  della  predetta
          dichiarazione alla provincia nel cui territorio e'  ubicata
          la discarica. Con legge della  regione  sono  stabilite  le
          modalita' di versamento  del  tributo  e  di  presentazione
          della dichiarazione. Per l'anno  1996  il  termine  per  il
          versamento  del  tributo  alle   regioni,   relativo   alle
          operazioni di deposito effettuate nel primo  trimestre,  e'
          differito al 31 luglio 1996. 
              31.  Per  l'omessa  o  infedele   registrazione   delle
          operazioni di conferimento in discarica, ferme restando  le
          sanzioni stabilite per le violazioni  di  altre  norme,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   duecento   al
          quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione.
          Per  l'omessa  o  infedele  dichiarazione  si  applica   la
          sanzione  da  lire  duecentomila  a  lire  un  milione.  Le
          sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli  articoli
          16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472
          se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle   commissioni
          tributarie,  interviene   adesione   del   contribuente   e
          contestuale pagamento  del  tributo,  se  dovuto,  e  della
          sanzione. 
              32.  Fermi  restando  l'applicazione  della  disciplina
          sanzionatoria  per  la  violazione  della  normativa  sullo
          smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
          n.  915,  e  successive  modificazioni,  e   l'obbligo   di
          procedere  alla  bonifica  e  alla  rimessa   in   pristino
          dell'area,  chiunque  esercita,  ancorche'   in   via   non
          esclusiva, l'attivita'  di  discarica  abusiva  e  chiunque
          abbandona, scarica o  effettua  deposito  incontrollato  di
          rifiuti, e' soggetto al pagamento del  tributo  determinato
          ai  sensi  della  presente  legge   e   di   una   sanzione
          amministrativa pari a tre  volte  l'ammontare  del  tributo
          medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita'
          le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a  qualsiasi
          titolo o, in mancanza,  il  proprietario  dei  terreni  sui
          quali insiste la discarica abusiva,  e'  tenuto  in  solido
          agli  oneri  di  bonifica,  al   risarcimento   del   danno
          ambientale e al pagamento  del  tributo  e  delle  sanzioni
          pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non  dimostri
          di  aver  presentato  denuncia  di  discarica  abusiva   ai
          competenti organi della regione, prima  della  costatazione
          delle  violazioni  di  legge.  Le  discariche  abusive  non
          possono essere  oggetto  di  autorizzazione  regionale,  ai
          sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. 
              33. Le violazioni ai commi da  24  a  41  del  presente
          articolo  sono  constatate   con   processo   verbale   dai
          funzionari  provinciali  addetti  ai  controlli  ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e
          dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 settembre 1982, n. 915, muniti di  speciale  tessera  di
          riconoscimento rilasciata dal presidente  della  provincia.
          Per l'assolvimento dei loro compiti  i  funzionari  possono
          accedere,  muniti  di  apposita  autorizzazione  del   capo
          dell'ufficio,    nei    luoghi    adibiti     all'esercizio
          dell'attivita' e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere
          custoditi  i  registri   e   la   documentazione   inerente
          l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi
          ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel
          corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze
          di obblighi regolati da disposizioni di  leggi  concernenti
          tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del
          presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle
          alla Guardia  di  finanza  secondo  le  modalita'  previste
          dall'ultimo  comma  dell'articolo  36   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto dall'articolo 19, comma  1,  lettera  d),  della
          legge 30 dicembre 1991,  n.  413.  La  Guardia  di  finanza
          coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione  ed
          il   reperimento   degli    elementi    utili    ai    fini
          dell'accertamento dell'imposta e per la  repressione  delle
          connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o  su
          richiesta delle regioni  o  province  nei  modi  e  con  le
          facolta' di cui all'articolo 63 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni. 
              34. L'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  il
          contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai  commi
          da 24 a 41 del  presente  articolo  sono  disciplinati  con
          legge della regione. 
              35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41  del  presente
          articolo  costituiscono  principi  fondamentali  ai   sensi
          dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a  statuto
          speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          provvedono con propria legge secondo  le  disposizioni  dei
          rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 
              36. ... . 
              37. ... . 
              38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto  nella  misura
          minima,  esclusi   i   rifiuti   dei   settori   minerario,
          estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per  i  quali
          la misura minima del tributo e' determinata tra  lire  2  e
          lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  in  relazione  alla
          possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze  del
          tributo  sui  costi  di  produzione.  In  sede   di   prima
          applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore
          o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui  insiste
          la  discarica  abusiva  e'  esente  dalla   responsabilita'
          relativamente  alle  sanzioni  amministrative  previste  al
          comma 32 qualora provveda entro  il  30  giugno  1996  alla
          relativa denuncia agli organi della regione. 
              39.  A  decorrere  dell'anno  1996  i  proventi   delle
          addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937,  n.
          2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e alla
          legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla  tassa  per
          lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni,  comprese
          le riscossioni relative agli anni precedenti sono  devoluti
          direttamente   ai   comuni   dal    concessionario    della
          riscossione. La maggiore spesa  del  servizio  di  nettezza
          urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al  comma
          24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,   e   successive
          modificazioni. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri dell'interno  e  del  tesoro,  sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
          presente comma. 
              40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento
          senza  recupero  di   energia   o   comunque   classificati
          esclusivamente  come  impianti  di   smaltimento   mediante
          l'operazione  "D10  Incenerimento  a   terra",   ai   sensi
          dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  per  gli
          scarti ed i sovvalli di impianti di  selezione  automatica,
          riciclaggio e compostaggio,  nonche'  per  i  fanghi  anche
          palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39.
          Il  tributo  e'  dovuto  nella  misura  del  20  per  cento
          dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29." 
              "181. Fino alla approvazione degli  studi  di  settore,
          gli accertamenti  di  cui  all'articolo  39,  primo  comma,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
          essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione
          accertatrice con riferimento alle  medesime  o  alle  altre
          categorie reddituali, nonche' con riferimento ad  ulteriori
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma  184  del
          presente articolo ai fini della  determinazione  presuntiva
          dei  ricavi,  dei  compensi  e  del  volume  d'affari.   Le
          disposizioni di cui ai commi da  179  a  189  del  presente
          articolo si applicano nei confronti: 
              a)   dei   soggetti   diversi   da   quelli    indicati
          nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
          cui all'articolo  79  del  medesimo  testo  unico  e  degli
          esercenti arti e professioni che  abbiano  conseguito,  nel
          periodo di imposta precedente, compensi  per  un  ammontare
          non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
          optato per il regime ordinario di contabilita'; 
              b)  degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti   e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          risulti l'inattendibilita'  della  contabilita'  ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge;  sono  stabiliti  i
          criteri in base  ai  quali  la  contabilita'  ordinaria  e'
          considerata   inattendibile   in    presenza    di    gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero tra esse  e  i  dati  e  gli  elementi  direttamente
          rilevati. 
              182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a  189  del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          contribuenti che hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di
          ammontare superiore a 10 miliardi di lire. 
              183.  Ai  fini  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          all'ammontare dei maggiori ricavi o  compensi,  determinato
          sulla base dei  predetti  parametri,  si  applica,  tenendo
          conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
          ovvero  soggette  a  regimi  speciali,   l'aliquota   media
          risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta   relativa   alle
          operazioni imponibili, diminuita di  quella  relativa  alle
          cessioni di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume  d'affari
          dichiarato. 
              184.  Il  Ministero  delle  finanze-Dipartimento  delle
          entrate, elabora parametri in base ai quali  determinare  i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle condizioni  di  esercizio  della  specifica  attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si  rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle   specifiche    caratteristiche    della    attivita'
          esercitata. 
              185. L'accertamento di cui al  comma  181  puo'  essere
          definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge  30
          settembre 1994,  n.  564,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  limitatamente  alla
          categoria  di   reddito   che   ha   formato   oggetto   di
          accertamento. L'intervenuta  definizione  dell'accertamento
          con adesione inibisce  la  possibilita'  per  l'ufficio  di
          effettuare,   per   lo   stesso   periodo    di    imposta,
          l'accertamento di cui all'articolo 38, commi  da  quarto  a
          settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973, e successive modificazioni. 
              186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta del Ministro delle finanze,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. Il Ministero  delle
          finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
          le associazioni di categoria e  gli  ordini  professionali,
          dei  supporti   meccanografici   contenenti   i   programmi
          necessari per il calcolo dei ricavi o  dei  compensi  sulla
          base dei parametri. 
              187. La determinazione di maggiori ricavi,  compensi  e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle disposizioni di cui al  comma  181,  non  costituisce
          notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del  codice  di
          procedura penale. 
              188. Ai contribuenti che indicano, nella  dichiarazione
          dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
          sul valore aggiunto, ricavi o compensi non  annotati  nelle
          scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
          evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
          disposizioni di cui  all'articolo  55,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  48,
          primo comma, quarto periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, ma non e' dovuto il versamento  della  somma
          pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati
          ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non  registrati,
          ivi previsto. 
              189. Le disposizioni di cui  ai  commi  181  e  188  si
          applicano per  gli  accertamenti  relativi  al  periodo  di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   62-bis   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,   n.   427
          (Armonizzazione delle disposizioni in  materia  di  imposte
          sugli oli minerali, sull'alcole, sulle  bevande  alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure dei rimborsi di imposta,  l'esclusione  dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta erariale straordinaria su taluni beni  ed  altre
          disposizioni tributarie): 
              "Art. 62-bis Studi di settore 
              1.  Gli  uffici  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero   delle   finanze,   sentite   le    associazioni
          professionali  e  di  categoria,  elaborano,  entro  il  31
          dicembre 1995, in  relazione  ai  vari  settori  economici,
          appositi studi di settore al fine di rendere piu'  efficace
          l'azione accertatrice e di consentire una  piu'  articolata
          determinazione dei coefficienti presuntivi di cui  all'art.
          11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  aprile  1989,  n.  154  e
          successive modificazioni. A  tal  fine  gli  stessi  uffici
          identificano   campioni   significativi   di   contribuenti
          appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a  controllo
          allo  scopo   di   individuare   elementi   caratterizzanti
          l'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati
          con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale  entro  il  31  dicembre  1995,  possono
          essere soggetti a revisione  ed  hanno  validita'  ai  fini
          dell'accertamento  a  decorrere  dal  periodo  di   imposta
          1995.". 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  1  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del
          1998: 
              "Art. 1. Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni
          in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P. 
              1. Ai fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive le dichiarazioni  sono
          redatte, a pena di nullita', su modelli conformi  a  quelli
          approvati   entro   il   31   gennaio   con   provvedimento
          amministrativo, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e da
          utilizzare per le dichiarazioni dei redditi  e  del  valore
          della produzione relative all'anno  precedente  ovvero,  in
          caso di periodo  di  imposta  non  coincidente  con  l'anno
          solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta
          in corso alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente  a
          quello di approvazione. I provvedimenti di approvazione dei
          modelli di dichiarazione dei  sostituti  d'imposta  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, e i modelli  di  dichiarazione  di
          cui  agli  articoli  34,  comma  4,  e  37,   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione   degli
          adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei
          redditi e dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni, sono emanati entro il 15  gennaio  dell'anno
          in cui i modelli stessi devono  essere  utilizzati  e  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  85,  comma  1,  e
          dell'articolo  54,  comma  1,  del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
              "Art. 85. Ricavi 
              1. Sono considerati ricavi: 
              a) i corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e  delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              b) i corrispettivi delle cessioni di  materie  prime  e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione; 
              c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote  di
          partecipazioni,  anche  non  rappresentate  da  titoli,  al
          capitale di societa' ed enti di cui  all'articolo  73,  che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni  sono  nelle
          societa' o enti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
          d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
              d)  i  corrispettivi  delle   cessioni   di   strumenti
          finanziari similari alle azioni ai sensi  dell'articolo  44
          emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che  non
          costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,  diversi   da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui  all'articolo  87,
          anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa; 
              e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e  di
          altri titoli in serie o di massa diversi da quelli  di  cui
          alle lettere c)  e  d)  precedenti  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra  i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; 
              f) le indennita' conseguite a titolo  di  risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa,  per  la   perdita   o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; 
              g) i contributi in  denaro,  o  il  valore  normale  di
          quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi  denominazione
          in base a contratto; 
              h)  i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge. 
              Omissis." 
              "Art. 54. Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
              1.  Il  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni e' costituito dalla differenza tra  l'ammontare
          dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
          imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili,  e
          quello   delle   spese   sostenute   nel   periodo   stesso
          nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo  quanto
          stabilito nei successivi commi. I compensi  sono  computati
          al  netto  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali
          stabiliti  dalla  legge  a  carico  del  soggetto  che   li
          corrisponde. 
              Omissis.". 
              - Si riporta il testo del comma 7 e 12 dell'articolo 10
          della legge 8 maggio 1998,  n.  146  (Disposizioni  per  la
          semplificazione  e   la   razionalizzazione   del   sistema
          tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
          finanziaria,  nonche'  disposizioni  varie   di   carattere
          finanziario), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 10. (Modalita' di utilizzazione  degli  studi  di
          settore in sede di accertamento) 
              1. - 6. Omissis 
              7. Con decreto del Ministro delle finanze e'  istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto anche conto delle segnalazioni delle  organizzazioni
          economiche di categoria e degli  ordini  professionali.  La
          commissione, prima dell'approvazione e della  pubblicazione
          dei singoli studi di settore, esprime un parere  in  merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun  compenso
          per   l'attivita'   consultiva   dei    componenti    della
          commissione. 
              8. - 11. Omissis 
              12. L'elaborazione degli studi di settore, degli indici
          sintetici  di  affidabilita'  fiscale  nonche'  ogni  altra
          attivita' di studio e ricerca in materia tributaria possono
          essere  affidate,  in  concessione,  ad  una   societa'   a
          partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma  di
          societa' per azioni  di  cui  il  Ministero  delle  finanze
          detiene una quota di capitale sociale non inferiore  al  51
          per  cento.  Dall'applicazione  del  presente   comma   non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del bilancio dello Stato; per ciascuno degli  anni  1998  e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori  entrate  derivanti  dalla  presente   legge.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  20  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997: 
              "Art. 20 (Pagamenti rateali) 
              1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle
          imposte e dei contributi dovuti dai  soggetti  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          dall'INPS, ad  eccezione  di  quelle  dovute  nel  mese  di
          dicembre a titolo di acconto  del  versamento  dell'imposta
          sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione
          esercitata  dal  contribuente  in  sede  di   dichiarazione
          periodica, in  rate  mensili  di  uguale  importo,  con  la
          maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti
          dal mese di scadenza;  in  ogni  caso,  il  pagamento  deve
          essere completato entro il mese di  novembre  dello  stesso
          anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.
          La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi
          del titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              2. La misura dell'interesse e' pari al  tasso  previsto
          dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale. 
              3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
          dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
          17, comma 1. 
              4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
          sedici di ciascun mese per i soggetti titolari  di  partita
          IVA ed  entro  la  fine  di  ciascun  mese  per  gli  altri
          contribuenti. 
              5. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  per  il
          calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  1992,
          n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
          per il controllo della dichiarazione e per la  liquidazione
          delle  imposte  e  del  contributo  al  Servizio  sanitario
          nazionale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30 della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724 (Misure  di  razionalizzazione  della
          finanza pubblica): 
              "Art. 30 (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) 
              1. Agli effetti del presente articolo le  societa'  per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata, in nome collettivo  e  in  accomandita  semplice,
          nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non  residenti,
          con stabile organizzazione nel territorio dello  Stato,  si
          considerano non operativi se  l'ammontare  complessivo  dei
          ricavi, degli incrementi delle rimanenze  e  dei  proventi,
          esclusi   quelli   straordinari,   risultanti   dal   conto
          economico, ove prescritto, e' inferiore  alla  somma  degli
          importi che risultano applicando le seguenti percentuali: 
              a)  il  2  per  cento  al  valore  dei  beni   indicati
          nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          delle quote di partecipazione nelle societa' commerciali di
          cui all'articolo 5 del medesimo testo  unico,  anche  se  i
          predetti    beni     e     partecipazioni     costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie,  aumentato  del  valore  dei
          crediti; 
              b) il 6 per  cento  al  valore  delle  immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per gli immobili  classificati  nella  categoria  catastale
          A/10, la predetta percentuale e' ridotta al  5  per  cento;
          per gli  immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
          rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti,   la
          percentuale e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per
          tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti la  percentuale  e'  dell'1  per
          cento; 
              c)  il   15   per   cento   al   valore   delle   altre
          immobilizzazioni,  anche  in  locazione   finanziaria.   Le
          disposizioni del primo periodo non si applicano: 
              1) ai soggetti ai quali, per la  particolare  attivita'
          svolta, e' fatto obbligo  di  costituirsi  sotto  forma  di
          societa' di capitali; 
              2) ai soggetti che si  trovano  nel  primo  periodo  di
          imposta; 
              3)  alle  societa'  in  amministrazione  controllata  o
          straordinaria; 
              4) alle societa' ed enti che  controllano  societa'  ed
          enti i cui titoli sono negoziati in  mercati  regolamentati
          italiani ed esteri, nonche' alle stesse  societa'  ed  enti
          quotati  ed  alle  societa'  da  essi  controllate,   anche
          indirettamente; 
              5)  alle  societa'  esercenti   pubblici   servizi   di
          trasporto; 
              6) alle societa' con un numero di soci non inferiore  a
          50; 
              6-bis) alle societa' che nei  due  esercizi  precedenti
          hanno avuto un numero  di  dipendenti  mai  inferiore  alle
          dieci unita'; 
              6-ter)  alle   societa'   in   stato   di   fallimento,
          assoggettate a procedure di  liquidazione  giudiziaria,  di
          liquidazione  coatta  amministrativa   ed   in   concordato
          preventivo; 
              6-quater) alle societa'  che  presentano  un  ammontare
          complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
          del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
          patrimoniale; 
              6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici
          almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 
              6-sexies)  alle  societa'  che  risultano   congrue   e
          coerenti ai fini degli studi di settore. 
              2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e  i
          proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni
          vanno assunti in base alle risultanze medie  dell'esercizio
          e dei due precedenti. Per la determinazione del valore  dei
          beni si applica l'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i
          beni in locazione finanziaria si assume il costo  sostenuto
          dall'impresa   concedente,   ovvero,   in    mancanza    di
          documentazione, la somma dei  canoni  di  locazione  e  del
          prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 
              3. Fermo l'ordinario potere di  accertamento,  ai  fini
          dell'imposta personale sul reddito per le  societa'  e  per
          gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume  che
          il  reddito  del  periodo  di  imposta  non  sia  inferiore
          all'ammontare   della   somma   degli   importi   derivanti
          dall'applicazione,   ai   valori   dei    beni    posseduti
          nell'esercizio, delle seguenti percentuali. 
              a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati  nella
          lettera a) del comma 1; 
              b) il 4,75 per cento sul valore delle  immobilizzazioni
          costituite  da   beni   immobili   e   da   beni   indicati
          nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a),  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni, anche  in  locazione  finanziaria
          per le  immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili  a
          destinazione    abitativa    acquisiti     o     rivalutati
          nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale
          e' ridotta al 3 per cento; per  gli  immobili  classificati
          nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale  e'
          ulteriormente  ridotta  al  4  per  cento;  per  tutti  gli
          immobili situati in  comuni  con  popolazione  inferiore  a
          1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento; 
              c) il 12 per cento sul valore complessivo  delle  altre
          immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite
          di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in
          diminuzione della parte di reddito eccedente quello  minimo
          di cui al presente comma. 
              3-bis. Fermo l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai
          fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  per
          le societa' e per gli enti non operativi indicati nel comma
          1 si presume che il valore della produzione netta  non  sia
          inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del  comma
          3 aumentato delle retribuzioni sostenute per  il  personale
          dipendente,  dei  compensi   spettanti   ai   collaboratori
          coordinati e continuativi, di  quelli  per  prestazioni  di
          lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente   e   degli
          interessi passivi. 
              4.  Per  le  societa'  e  gli   enti   non   operativi,
          l'eccedenza  di  credito  risultante  dalla   dichiarazione
          presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non  e'
          ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire   oggetto   di
          compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 4-ter, del  decreto-legge  14  marzo
          1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
          maggio 1988, n. 154. Qualora per  tre  periodi  di  imposta
          consecutivi la societa' o l'ente non operativo non effettui
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta   dalla
          applicazione  delle  percentuali  di  cui   al   comma   1,
          l'eccedenza di credito non e' ulteriormente  riportabile  a
          scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi  di  imposta
          successivi. 
              4-bis. In presenza di oggettive  situazioni  che  hanno
          reso  impossibile  il  conseguimento  dei   ricavi,   degli
          incrementi di rimanenze e dei proventi nonche' del  reddito
          determinati ai sensi  del  presente  articolo,  ovvero  non
          hanno consentito di effettuare le operazioni  rilevanti  ai
          fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la
          societa' interessata puo' interpellare l'amministrazione ai
          sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente. 
              4-ter. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  possono  essere   individuate   determinate
          situazioni   oggettive,   non   trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              4-quater. Il contribuente che  ritiene  sussistenti  le
          condizioni di cui al  comma  4-bis  ma  non  ha  presentato
          l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero,
          avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
          darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. Il comma 2 dell'articolo 61 del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  sostituito
          dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento  in  categorie
          omogenee non si tiene conto del  valore  e  si  considerano
          della stessa natura i titoli emessi dallo  stesso  soggetto
          ed aventi uguali caratteristiche". 
              9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a
          decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
          1994 
              [10. A decorrere  dal  1°  gennaio  1995,  nel  calcolo
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  le  perdite
          derivanti da  partecipazione  in  societa'  di  persone  ed
          equiparate non  sono  utilizzabili  per  abbattere  redditi
          diversi  da   quello   derivante   da   partecipazioni   in
          societa'.]". 
              - Il testo del  comma  36-decies  dell'articolo  2  del
          citato decreto-legge n.  138  del  2011  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 6. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  39  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              "Art. 39 (Redditi determinati in  base  alle  scritture
          contabili) 
              Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio
          procede alla rettifica: 
              a) se gli elementi  indicati  nella  dichiarazione  non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell'articolo 3; 
              b)  se  non  sono  state   esattamente   applicate   le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
              c) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri  esibiti
          o trasmessi ai sensi del  numero  3)  dello  stesso  comma,
          dalle  dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste   negli
          articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni  eseguite
          nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri  atti  e
          documenti in possesso dell'ufficio; 
              d) se  l'incompletezza,  la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui  all'articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              In  deroga  alle  disposizioni  del  comma   precedente
          l'ufficio delle  imposte  determina  il  reddito  d'impresa
          sulla base dei dati e delle  notizie  comunque  raccolti  o
          venuti a sua conoscenza, con  facolta'  di  prescindere  in
          tutto o in parte dalle  risultanze  del  bilancio  e  dalle
          scritture contabili in  quanto  esistenti  e  di  avvalersi
          anche di  presunzioni  prive  dei  requisiti  di  cui  alla
          lettera d) del precedente comma: 
              a) quando il reddito d'impresa non  e'  stato  indicato
          nella dichiarazione; 
              b) 
              c) quando dal verbale di  ispezione  redatto  ai  sensi
          dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
          comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
          contabili  prescritte  dall'art.  14,  ovvero   quando   le
          scritture medesime non sono disponibili per causa di  forza
          maggiore; 
              d)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni accertate ai sensi del precedente comma  ovvero
          le  irregolarita'   formali   delle   scritture   contabili
          risultanti dal  verbale  di  ispezione  sono  cosi'  gravi,
          numerose e  ripetute  da  rendere  inattendibili  nel  loro
          complesso le scritture stesse per mancanza  delle  garanzie
          proprie  di  una  contabilita'  sistematica.  Le  scritture
          ausiliarie di magazzino non si  considerano  irregolari  se
          gli errori e le omissioni sono contenuti  entro  i  normali
          limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico  o
          nello scarico e dei costi specifici imputati  nelle  schede
          di lavorazione ai sensi della  lett.  d)  del  primo  comma
          dell'art. 14 del presente decreto; 
              d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito  agli
          inviti disposti dagli uffici  ai  sensi  dell'articolo  32,
          primo comma,  numeri  3)  e  4),  del  presente  decreto  o
          dell'articolo 51,  secondo  comma,  numeri  3)  e  4),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633; 
              d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli  per
          la   comunicazione   dei    dati    rilevanti    ai    fini
          dell'applicazione degli studi di settore o  di  indicazione
          di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
          settore non sussistenti, nonche' di  infedele  compilazione
          dei predetti modelli che comporti una differenza  superiore
          al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi  o
          compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
          dei dati corretti e quelli  stimati  sulla  base  dei  dati
          indicati in dichiarazione. 
              Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
          applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
          quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,  con
          riferimento  alle   scritture   contabili   rispettivamente
          indicate negli artt. 18 e 19. Il  reddito  di  impresa  dei
          soggetti indicati nel quarto comma dell'art.  18,  che  non
          hanno provveduto  agli  adempimenti  contabili  di  cui  ai
          precedenti commi dello stesso articolo, e'  determinato  in
          ogni  caso  ai  sensi  del  secondo  comma   del   presente
          articolo.". 
              - Si riporta il testo del secondo  comma  dell'articolo
          54 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          633 del 1972: 
              " L'infedelta' della dichiarazione, qualora non  emerga
          o direttamente dal contenuto di essa o  dal  confronto  con
          gli elementi di calcolo  delle  liquidazioni  di  cui  agli
          artt. 27 e 33 e con le  precedenti  dichiarazioni  annuali,
          deve  essere  accertata  mediante  il  confronto  tra   gli
          elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
          registri di cui agli artt.  23,  24  e  25  e  mediante  il
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni  sulla  scorta   delle   fatture   ed   altri
          documenti, delle risultanze di altre scritture contabili  e
          degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
          artt. 51 e 51-bis. Le  omissioni  e  le  false  o  inesatte
          indicazioni possono essere indirettamente desunte  da  tali
          risultanze, dati e notizie a norma  dell'art.  53  o  anche
          sulla base di presunzioni semplici,  purche'  queste  siano
          gravi, precise e concordanti.". 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  43  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973  e'
          riportato nei riferimenti normativiall' art. 1-bis. 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  57  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972  e'
          riportato nei riferimenti normativiall'art. 1-bis. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
              "Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni  delle  persone
          fisiche) 
              L'ufficio delle imposte procede  alla  rettifica  delle
          dichiarazioni presentate dalle persone  fisiche  quando  il
          reddito complessivo dichiarato risulta inferiore  a  quello
          effettivo o non sussistono o non spettano, in  tutto  o  in
          parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di  imposta
          indicate nella dichiarazione. 
              La rettifica deve essere fatta  con  unico  atto,  agli
          effetti dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta  locale  sui  redditi,  ma   con   riferimento
          analitico ai redditi delle varie categorie di cui  all'art.
          6 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
          1973, n. 597. 
              L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza  dei  dati
          indicati  nella  dichiarazione,  salvo   quanto   stabilito
          nell'art. 39, possono essere  desunte  dalla  dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti e dai dati e dalle notizie di  cui  all'articolo
          precedente  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti. 
              L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni  recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'articolo  39,  puo'  sempre
          determinare  sinteticamente  il  reddito  complessivo   del
          contribuente sulla base delle  spese  di  qualsiasi  genere
          sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva  la  prova
          che il  relativo  finanziamento  e'  avvenuto  con  redditi
          diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta,
          o con redditi esenti o soggetti a  ritenuta  alla  fonte  a
          titolo di imposta o,  comunque,  legalmente  esclusi  dalla
          formazione della base imponibile. 
              La  determinazione  sintetica  puo'   essere   altresi'
          fondata sul contenuto induttivo di elementi  indicativi  di
          capacita' contributiva individuato  mediante  l'analisi  di
          campioni significativi di contribuenti, differenziati anche
          in funzione del nucleo familiare e  dell'area  territoriale
          di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia  e
          delle finanze da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  con
          periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva  per  il
          contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. 
              La determinazione sintetica del reddito complessivo  di
          cui ai precedenti commi e'  ammessa  a  condizione  che  il
          reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un  quinto
          quello dichiarato. 
              L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del
          reddito   complessivo   ha   l'obbligo   di   invitare   il
          contribuente  a  comparire  di  persona  o  per  mezzo   di
          rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini
          dell'accertamento  e,  successivamente,   di   avviare   il
          procedimento  di  accertamento  con   adesione   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.
          218. 
              Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono
          deducibili i  soli  oneri  previsti  dall'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; competono, inoltre, per  gli  oneri  sostenuti  dal
          contribuente, le  detrazioni  dall'imposta  lorda  previste
          dalla legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 331 del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 331. Denuncia da parte di  pubblici  ufficiali  e
          incaricati di un pubblico servizio. 
              1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici
          ufficiali e gli incaricati di  un  pubblico  servizio  che,
          nell'esercizio o a causa delle loro  funzioni  o  del  loro
          servizio, hanno notizia di reato perseguibile  di  ufficio,
          devono farne denuncia per iscritto, anche  quando  non  sia
          individuata la persona alla quale il reato e' attribuito. 
              2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza  ritardo
          al  pubblico  ministero  o  a  un  ufficiale   di   polizia
          giudiziaria. 
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il  medesimo  fatto,  esse   possono   anche   redigere   e
          sottoscrivere un unico atto. 
              4.  Se,  nel  corso  di  un   procedimento   civile   o
          amministrativo,  emerge  un  fatto  nel   quale   si   puo'
          configurare un reato perseguibile di  ufficio,  l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.". 
              - Il citato decreto n. 74 del 2000 e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76. 
              - Si riporta il testo del sesto comma  dell'articolo  7
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
          e al codice fiscale dei contribuenti): 
              "Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  Spa,   gli
          intermediari finanziari, le imprese  di  investimento,  gli
          organismi di  investimento  collettivo  del  risparmio,  le
          societa' di gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro
          operatore finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto  dal
          secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,
          sono tenuti a rilevare  e  a  tenere  in  evidenza  i  dati
          identificativi,  compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni
          soggetto che intrattenga  con  loro  qualsiasi  rapporto  o
          effettui, per conto proprio ovvero per conto o  a  nome  di
          terzi,  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria   ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente postale per un importo unitario inferiore a  1.500
          euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza  di  qualsiasi
          operazione di cui al precedente  periodo,  compiuta  al  di
          fuori di un rapporto continuativo, nonche' la natura  degli
          stessi  sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,   ed
          archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei  dati
          anagrafici dei titolari e dei  soggetti  che  intrattengono
          con  gli  operatori   finanziari   qualsiasi   rapporto   o
          effettuano  operazioni  al  di   fuori   di   un   rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale.". 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 1 Finalita' ed ambito di applicazione 
              1. Omissis 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.". 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
          "Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
          pubblica" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre  2016,
          n. 210. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  8  del
          citato decreto legislativo n. 471 del 1997: 
              "Art.  8.  Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni 
              1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5,  se
          la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale  sulle
          attivita' produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non
          e'  redatta  in  conformita'  al  modello   approvato   con
          provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
          ovvero in essa sono omessi o non sono indicati  in  maniera
          esatta e completa dati rilevanti per  l'individuazione  del
          contribuente e, se  diverso  da  persona  fisica,  del  suo
          rappresentante, nonche' per la determinazione del  tributo,
          oppure non e' indicato in maniera esatta  e  completa  ogni
          altro elemento prescritto per il compimento dei  controlli,
          si applica la sanzione amministrativa da euro  250  a  euro
          2.000. La medesima  sanzione  si  applica  alle  violazioni
          relative  al   contenuto   della   dichiarazione   prevista
          dall'articolo  74-quinquies,  comma  6,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633.  Si
          applica la sanzione in  misura  massima  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. 
              Omissis.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  634  a   636
          dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
              "634. Al fine di introdurre nuove e piu' avanzate forme
          di comunicazione tra il  contribuente  e  l'amministrazione
          fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze
          fiscali,  finalizzate  a  semplificare   gli   adempimenti,
          stimolare  l'assolvimento  degli   obblighi   tributari   e
          favorire  l'emersione  spontanea  delle  basi   imponibili,
          l'Agenzia  delle   entrate   mette   a   disposizione   del
          contribuente, ovvero del suo intermediario, anche  mediante
          l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
          gli elementi e le informazioni in suo  possesso  riferibili
          allo  stesso   contribuente,   acquisiti   direttamente   o
          pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai
          redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a
          lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o  detrazioni,
          nonche' ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi  non
          risultino  spettanti.  Il   contribuente   puo'   segnalare
          all'Agenzia  delle  entrate  eventuali  elementi,  fatti  e
          circostanze dalla stessa non conosciuti.". 
              "635. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  634
          l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del
          contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le
          informazioni utili a quest'ultimo per  una  valutazione  in
          ordine ai ricavi,  compensi,  redditi,  volume  d'affari  e
          valore della produzione nonche'  relativi  alla  stima  dei
          predetti elementi, anche in relazione ai beni  acquisiti  o
          posseduti.". 
              "636.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate le  modalita'  con  cui  gli
          elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e  635  sono
          messi a disposizione del contribuente e  della  Guardia  di
          finanza. Il provvedimento di cui al primo  periodo  indica,
          in particolare,  le  fonti  informative,  la  tipologia  di
          informazioni da fornire al contribuente e le  modalita'  di
          comunicazione   tra   quest'ultimo   e   l'amministrazione,
          assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove
          tecnologie, i livelli di  assistenza  e  i  rimedi  per  la
          rimozione delle eventuali omissioni  e  per  la  correzione
          degli eventuali errori commessi.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: 
              "Art. 55 Accertamento induttivo 
              Se il contribuente non ha presentato  la  dichiarazione
          annuale l'Ufficio dell'imposta  sul  valore  aggiunto  puo'
          procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta
          indipendentemente    dalla    previa    ispezione     della
          contabilita'.   In   tal   caso   l'ammontare    imponibile
          complessivo  e  l'aliquota  applicabile  sono   determinati
          induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque
          raccolti  o  venuti  a  conoscenza  dell'Ufficio   e   sono
          computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente
          eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai  sensi
          dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli
          artt. 27 e 33. 
              Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
          se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai nn. 1)  e
          3) dell'art. 28 senza le distinzioni e  specificazioni  ivi
          richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
          regolarizzate  entro  il  mese  successivo  a   quello   di
          presentazione della dichiarazione. Le  disposizioni  stesse
          si applicano, in deroga  alle  disposizioni  dell'art.  54,
          anche nelle seguenti ipotesi: 
              1) quando risulta, attraverso il verbale  di  ispezione
          redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente  non  ha
          tenuto, ha rifiutato di esibire  o  ha  comunque  sottratto
          all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
          altre scritture contabili obbligatorie a  norma  del  primo
          comma dell'art. 2214 del Codice civile, e  delle  leggi  in
          materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni  di
          tali registri e scritture; 
              2) quando dal  verbale  di  ispezione  risulta  che  il
          contribuente  non  ha  emesso  le  fatture  per  una  parte
          rilevante delle operazioni ovvero  non  ha  conservato,  ha
          rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
          totalmente o per un parte rilevante, le fatture emesse; 
              3)  quando  le  omissioni  e  le   false   o   inesatte
          indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art.  54,
          ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle  altre
          scritture contabili risultanti dal  verbale  di  ispezione,
          sono  cosi'  gravi,  numerose   e   ripetute   da   rendere
          inattendibile la contabilita' del contribuente. 
              Se vi  e'  pericolo  per  la  riscossione  dell'imposta
          l'Ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
          frazione di anno solare gia' decorsa,  senza  attendere  la
          scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
          e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli  artt.
          27 e 33.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  62-sexies  del
          citato decreto-legge n. 331 del 1993: 
              "Art. 62-sexies Attivita' di accertamento nei  riguardi
          dei contribuenti  obbligati  alla  tenuta  delle  scritture
          contabili 
              1.  Indipendentemente  dall'attivita'  di  accertamento
          effettuata ai sensi  dell'art.  62-ter,  nell'ambito  della
          programmazione dell'attivita' di accertamento relativa agli
          anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore  al  20  per
          cento della capacita' operativa degli uffici delle  entrate
          e  di   quella   destinata   dalla   Guardia   di   finanza
          all'attivazione  del   programma   disposto   con   decreto
          ministeriale e' diretta al controllo  delle  posizioni  dei
          contribuenti di cui  allo  stesso  art.  62-ter  che  nella
          dichiarazione dei redditi hanno indicato: 
              a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa  o
          derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare
          inferiore al contributo diretto lavorativo, se  gli  uffici
          delle   entrate    hanno    ritenuto    insufficienti    le
          giustificazioni addotte ai  sensi  del  comma  5  dell'art.
          62-ter; 
              b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa  o
          derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare
          inferiore al contributo diretto lavorativo; 
              c)  per  i  periodi  d'imposta  1992  e  1993,  redditi
          d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o  professioni
          di ammontare inferiore a quello dichiarato per  il  periodo
          d'imposta 1991. 
              2. 
              3. Gli accertamenti di  cui  agli  articoli  39,  primo
          comma,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni,  e  54  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre   1972,   n.   633   e   successive
          modificazioni, possono essere fondati anche  sull'esistenza
          di gravi  incongruenze  tra  i  ricavi,  i  compensi  ed  i
          corrispettivi dichiarati e quelli  fondatamente  desumibili
          dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della
          specifica attivita' svolta, ovvero dagli studi  di  settore
          elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto. 
              4.  All'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   600   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nel primo comma,  lettera  d),  le  parole:  "e  dal
          controllo" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  dal
          controllo"; 
              b) nel secondo comma, lettera  d),  le  parole:  "e  le
          irregolarita'  formali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "ovvero le irregolarita' formali".