(( Art. 9 ter 
 
                   Misure urgenti per il personale 
                  dell'amministrazione finanziaria 
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31  dicembre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»; 
  b) al comma 2, primo periodo, le parole: «30 settembre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2015,   n.   125
          (Disposizioni urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
          Disposizioni per garantire la continuita'  dei  dispositivi
          di   sicurezza   e    di    controllo    del    territorio.
          Razionalizzazione  delle  spese  del   Servizio   sanitario
          nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e   di
          emissioni  industriali),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  4-bis.   Disposizioni   per   la   funzionalita'
          operativa delle Agenzie fiscali 
              1. Ai fini  della  sollecita  copertura  delle  vacanze
          nell'organico  dei  dirigenti,  le  Agenzie  fiscali   sono
          autorizzate ad annullare le procedure  concorsuali  per  la
          copertura  di  posti  dirigenziali  bandite  e  non  ancora
          concluse   e   a   indire   concorsi   pubblici,   per   un
          corrispondente  numero  di  posti,  per  soli   esami,   da
          concludere  entro  il  30  giugno  2018.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e  le
          relative   modalita'   selettive,   nel   rispetto    delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,
          n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con
          priorita' rispetto alle procedure  di  mobilita',  compresa
          quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis,  del
          predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto  conto
          della peculiare professionalita'  alla  cui  verifica  sono
          finalizzati i  concorsi  stessi.  Al  personale  dipendente
          dalle Agenzie fiscali  e'  riservata  una  percentuale  non
          superiore al 30 per cento dei posti messi  a  concorso.  E'
          autorizzata l'assunzione dei  vincitori  nei  limiti  delle
          facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali. 
              2. In  relazione  all'esigenza  di  garantire  il  buon
          andamento e la continuita'  dell'azione  amministrativa,  i
          dirigenti  delle   Agenzie   fiscali,   per   esigenze   di
          funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
          selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
          della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
          cinque anni nell'area stessa, in  numero  non  superiore  a
          quello  dei  posti  oggetto  delle  procedure   concorsuali
          indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
          annullate alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
          uffici di cui hanno assunto la  direzione  interinale  e  i
          connessi  poteri  di   adozione   di   atti,   escluse   le
          attribuzioni riservate ad essi  per  legge,  tenendo  conto
          della  specificita'  della  preparazione,   dell'esperienza
          professionale e delle capacita' richieste a  seconda  delle
          diverse tipologie di compiti,  nonche'  della  complessita'
          gestionale e della  rilevanza  funzionale  e  organizzativa
          degli uffici interessati,  per  una  durata  non  eccedente
          l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e,  comunque,
          non oltre il 30 giugno 2018. A fronte delle responsabilita'
          gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai
          sensi del  presente  comma,  ai  funzionari  delegati  sono
          attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare
          l'eccezionalita'  della   situazione   in   essere,   nuove
          posizioni    organizzative    ai    sensi     dell'articolo
          23-quinquies,  comma  1,  lettera  a),   numero   2),   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              3. Per dare attuazione  alla  disposizione  di  cui  al
          comma 2, senza alcun nocumento al  benessere  organizzativo
          delle  Agenzie  fiscali  e  all'attuazione   dei   previsti
          istituti di valorizzazione della  performance,  le  risorse
          connesse   al   risparmio   di    spesa    previsto    sino
          all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura  dei
          posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del
          15 per cento del  risparmio  stesso  deve  comunque  essere
          destinato ad economia  di  bilancio,  sono  utilizzate  per
          finanziare  le  posizioni   organizzative   temporaneamente
          istituite."