Art. 2 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Per le societa' e gli  enti  indicati  nell'art.  73,  comma  1,
lettere a) e b), del  Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  (di
seguito: TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  e'  ammesso  in  deduzione   dal   reddito
complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'art.  75  del
TUIR,  l'importo  corrispondente  al   rendimento   nozionale   della
variazione  in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a   quello
esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre  2010.
Se il periodo di imposta e' superiore  o  inferiore  a  un  anno,  la
variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. 
  2. Per le societa' e gli enti  commerciali  non  residenti  di  cui
all'art. 73, comma 1, lettera  d),  del  TUIR,  le  disposizioni  del
presente  decreto  si  applicano  alle  stabili  organizzazioni   nel
territorio dello Stato con riguardo alla variazione  in  aumento  del
fondo  di  dotazione  rispetto  a  quello  esistente  alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.