Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Per le societa' e gli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, determinato ai sensi dell'art. 75 del TUIR, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore a un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso. 2. Per le societa' e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR, le disposizioni del presente decreto si applicano alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato con riguardo alla variazione in aumento del fondo di dotazione rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.