Art. 3 
 
 
                        Rendimento nozionale 
 
  1.  Il  rendimento  nozionale  del  nuovo   capitale   proprio   e'
determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale stabilita
dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
  2.  L'importo  del  rendimento  nozionale  che  supera  il  reddito
complessivo  netto  dichiarato  puo'  essere  computato  in   aumento
dell'importo deducibile, ai fini del presente  decreto,  dal  reddito
complessivo netto dei periodi d'imposta successivi ovvero  utilizzato
ai sensi del comma 3. 
  3. In luogo della  deduzione  dal  reddito  complessivo  netto  dei
periodi d'imposta successivi, l'eccedenza di  cui  al  comma  2  puo'
essere  utilizzata  in  compensazione  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive sotto forma  di  credito  d'imposta  determinato
applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui  agli  articoli
11 e 77 del TUIR. Il credito va ripartito in cinque quote annuali  di
pari  importo  fino  a  concorrenza  dell'imposta   regionale   sulle
attivita' produttive del periodo.