Art. 3 Rendimento nozionale 1. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' determinato mediante applicazione dell'aliquota percentuale stabilita dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 2. L'importo del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato puo' essere computato in aumento dell'importo deducibile, ai fini del presente decreto, dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi ovvero utilizzato ai sensi del comma 3. 3. In luogo della deduzione dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, l'eccedenza di cui al comma 2 puo' essere utilizzata in compensazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive sotto forma di credito d'imposta determinato applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del TUIR. Il credito va ripartito in cinque quote annuali di pari importo fino a concorrenza dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del periodo.