Art. 3. 
                                Forum 
 
    1. Gli iscritti possono costituire  forum  tematici,  finalizzati
all'elaborazione  e  alla  proposta  programmatica  e   aperti   alla
partecipazione  degli  esterni.  Il  consiglio   federale   nazionale
riconosce i forum tematici nazionali fissandone le modalita'  per  la
costituzione, il funzionamento, il finanziamento, la consultazione  e
la verifica delle attivita', sulla base  di  criteri  che  assicurino
un'ampia e qualificata rappresentativita' sociale e culturale.