Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «autore della violazione»: l'impresa o l'associazione di imprese
che ha commesso la violazione del diritto della concorrenza; 
  b)  «diritto  della  concorrenza»:  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli  101  o  102  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10
ottobre  1990,  n.   287,   applicate   autonomamente,   nonche'   le
disposizioni di altro Stato membro che perseguono  principalmente  lo
stesso  obiettivo  degli  articoli  101  e  102  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e le predette disposizioni  di  cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate
nello stesso caso  e  parallelamente  al  diritto  della  concorrenza
dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo  1,  del  regolamento
(CE) n. 1/2003, escluse le disposizioni che impongono sanzioni penali
a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni  penali  costituiscano
gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole  di  concorrenza
applicabili alle imprese; 
  c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisica o  giuridica,  o  un
ente privo di personalita' giuridica, che ha subito un danno  causato
da una violazione del diritto della concorrenza; 
  d) «autorita' nazionale garante  della  concorrenza»:  un'autorita'
designata  da  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   a   norma
dell'articolo 35 del regolamento (CE)  n.  1/2003  come  responsabile
dell'applicazione  degli  articoli  101  e  102  del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  e)  «autorita'  garante  della  concorrenza»:  la   Commissione   o
l'autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato   di   cui
all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.  287,  o  l'autorita'
nazionale garante della concorrenza di cui alla lettera d), ovvero, a
seconda del contesto, le predette autorita' garanti della concorrenza
disgiuntamente o congiuntamente alla Commissione; 
  f)  «giudice  del  ricorso»:  il  giudice   competente   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 1, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
ovvero un giudice di altro Stato membro che ha il potere, in  seguito
alla proposizione di mezzi di impugnazione ordinari, di  rivedere  le
decisioni emesse da un'autorita' nazionale garante della  concorrenza
o  le  pronunce  giurisdizionali   formulate   su   tali   decisioni,
indipendentemente dal fatto che  tale  giudice  abbia  il  potere  di
constatare una violazione del diritto della concorrenza; 
  g)  «decisione  relativa  a  una  violazione»:  la   decisione   di
un'autorita' garante della  concorrenza  ovvero  di  un  giudice  del
ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza; 
  h) «decisione definitiva relativa a una violazione»:  la  decisione
relativa a una violazione  che  non  puo'  o  non  puo'  piu'  essere
impugnata con mezzi ordinari; 
  i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili dinanzi  al  giudice
adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti  contenenti
informazioni,   indipendentemente   dal   supporto   sul   quale   le
informazioni sono registrate; 
  l) «cartello»: un accordo, una  intesa  ai  sensi  dell'articolo  2
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o una pratica concordata fra due
o  piu'  concorrenti,  volta  a  coordinare  il  loro   comportamento
concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti  parametri  di
concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l'altro, nel fissare o
coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o  altre  condizioni  di
transazione,   anche   in   relazione   a   diritti   di   proprieta'
intellettuale, nell'allocare quote di produzione o  di  vendita,  nel
ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro  mediante  manipolazione
delle  gare  d'appalto,  restrizioni  delle  importazioni   o   delle
esportazioni o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese
concorrenti; 
  m) «programma di clemenza»: il  programma  adottato  dall'autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai  sensi  dell'articolo  15,
comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o  altro  programma
della  Commissione  europea  o   di   uno   Stato   membro   relativo
all'applicazione dell'articolo 101  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea o di una disposizione corrispondente del  diritto
nazionale in base alla quale un partecipante a un  cartello  segreto,
indipendentemente  dalle  altre  imprese  coinvolte   nel   cartello,
collabora a  un'indagine  dell'autorita'  garante  della  concorrenza
fornendo volontariamente gli elementi di cui e' a conoscenza circa il
cartello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendo in  cambio,  per
decisione o con  la  chiusura  del  procedimento,  l'immunita'  dalle
ammende per il suo coinvolgimento nel cartello o una loro riduzione; 
  n)  «dichiarazione  legata  a  un  programma  di   clemenza»:   una
dichiarazione orale o scritta presentata volontariamente da  parte  o
per conto di un'impresa  o  di  una  persona  fisica  a  un'autorita'
garante della concorrenza,  ovvero  una  registrazione  di  una  tale
dichiarazione,  che  descrive  la  conoscenza  dell'impresa  o  della
persona fisica in merito a un cartello e descrive il  ruolo  da  essa
svolto  al  suo  interno,  predisposta  specificamente   per   essere
presentata alla medesima autorita' garante allo scopo di ottenere  la
non applicazione o una  riduzione  delle  sanzioni  ai  sensi  di  un
programma  di  clemenza  e  che   non   comprende   le   informazioni
preesistenti; 
  o)    «informazioni    preesistenti»:    le     prove     esistenti
indipendentemente dal  procedimento  di  un'autorita'  garante  della
concorrenza a  prescindere  dalla  presenza  o  meno  delle  suddette
informazioni nel fascicolo della predetta autorita'; 
  p) «proposta di transazione»: la dichiarazione volontaria da  parte
o per conto di un'impresa a un'autorita' garante  della  concorrenza,
in  cui  l'impresa  riconosce  o  rinuncia  a   contestare   la   sua
partecipazione a una violazione del diritto della  concorrenza  e  la
propria  responsabilita'  in  detta  violazione  del  diritto   della
concorrenza, predisposta specificamente per consentire  all'autorita'
garante della concorrenza di applicare una procedura  semplificata  o
accelerata; 
  q) «beneficiario dell'immunita'»: un'impresa o una  persona  fisica
che ha ottenuto l'immunita' dalle  ammende  da  un'autorita'  garante
della concorrenza nell'ambito di un programma di clemenza; 
  r) «sovrapprezzo»:  la  differenza  tra  il  prezzo  effettivamente
pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di  una
violazione del diritto della concorrenza; 
  s) «composizione consensuale delle controversie»: i procedimenti di
risoluzione  stragiudiziale  di  una  controversia,  riguardanti  una
richiesta di risarcimento del danno subito a causa di una  violazione
del diritto della concorrenza, di cui al decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
e al titolo II-bis della parte V del codice del  consumo  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' i  procedimenti
di arbitrato di cui al  titolo  VIII  del  libro  IV  del  codice  di
procedura civile; 
  t) «accordo che compone la controversia»: l'accordo  amichevole  di
definizione della controversia raggiunto mediante il procedimento  di
cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; l'accordo raggiunto a
seguito di convenzione di negoziazione assistita di cui  al  capo  II
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  10  novembre  2014,  n.  162;  l'accordo
amichevole raggiunto mediante il procedimento di cui al titolo II-bis
del codice del consumo di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206; la determinazione contrattuale con cui e'  definita  la
controversia nell'arbitrato irrituale di cui all'articolo 808-ter del
codice di procedura civile; 
  u) «acquirente diretto»: una persona fisica, una persona  giuridica
o  un  ente  privo  di  personalita'  giuridica  che  ha   acquistato
direttamente da un autore della violazione beni o servizi oggetto  di
una violazione del diritto della concorrenza; 
  v)  «acquirente  indiretto»:  una  persona  fisica,   una   persona
giuridica o un ente privo di personalita' giuridica che ha acquistato
non direttamente da un autore della violazione, ma da  un  acquirente
diretto o da un acquirente successivo beni o servizi oggetto  di  una
violazione del diritto della concorrenza, oppure beni o  servizi  che
li incorporano o che derivano dagli stessi. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  Europea  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. C 326 del 26 ottobre 2012. 
              Il testo degli articoli 2, 3, 4,  10,  15  e  33  della
          legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  citata  nelle  note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              "Art.  2   Intese   restrittive   della   liberta'   di
          concorrenza 
              1. Sono considerati intese gli accordi e/o le  pratiche
          concordati tra imprese nonche' le deliberazioni,  anche  se
          adottate   ai   sensi   di   disposizioni   statutarie    o
          regolamentari, di  consorzi,  associazioni  di  imprese  ed
          altri organismi similari. 
              2. Sono vietate le intese tra imprese che  abbiano  per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera consistente il gioco della concorrenza  all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel: 
              a)  fissare  direttamente  o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali; 
              b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
          il progresso tecnologico; 
              c)   ripartire   i    mercati    o    le    fonti    di
          approvvigionamento; 
              d)  applicare,  nei  rapporti  commerciali  con   altri
          contraenti,   condizioni   oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
              e)   subordinare   la    conclusione    di    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  o  secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi. 
              3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto." 
              "Art. 3 Abuso di posizione dominante 
              1. E' vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese di
          una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o
          in una sua parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
              a) imporre  direttamente  o  indirettamente  prezzi  di
          acquisto,  di  vendita  o  altre  condizioni   contrattuali
          ingiustificatamente gravose; 
              b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, lo  sviluppo  tecnico  o  il  progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori; 
              c)  applicare  nei  rapporti  commerciali   con   altri
          contraenti   condizioni    oggettivamente    diverse    per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
              d)   subordinare   la   conclusione    dei    contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni supplementari che, per loro  natura  e  secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi." 
              "Art. 4 Deroghe al divieto di intese restrittive  della
          liberta' di concorrenza 
              1.   L'Autorita'   puo'   autorizzare,   con    proprio
          provvedimento, per un periodo limitato, intese o  categorie
          di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano  luogo  a
          miglioramenti nelle condizioni di  offerta  sul  mercato  i
          quali abbiano effetti tali  da  comportare  un  sostanziale
          beneficio per i consumatori e che siano  individuati  anche
          tenendo conto della necessita' di assicurare  alle  imprese
          la necessaria concorrenzialita' sul piano internazionale  e
          connessi in particolare con l'aumento della  produzione,  o
          con il miglioramento qualitativo della produzione stessa  o
          della distribuzione  ovvero  con  il  progresso  tecnico  o
          tecnologico. L'autorizzazione non puo' comunque  consentire
          restrizioni non strettamente necessarie  al  raggiungimento
          delle  finalita'  di  cui  al  presente  comma   ne'   puo'
          consentire che risulti  eliminata  la  concorrenza  da  una
          parte sostanziale del mercato. 
              2.  L'Autorita'  puo'  revocare  il  provvedimento   di
          autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
          qualora  l'interessato  abusi  dell'autorizzazione   ovvero
          quando   venga   meno   alcuno    dei    presupposti    per
          l'autorizzazione. 
              3.  La  richiesta  di  autorizzazione   e'   presentata
          all'Autorita', che si avvale dei poteri di  istruttoria  di
          cui all'art. 14 e provvede entro  centoventi  giorni  dalla
          presentazione della richiesta stessa." 
              "Art. 10 Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato 
              1. E' istituita l'Autorita' garante della concorrenza e
          del  mercato,  denominata  ai  fini  della  presente  legge
          Autorita', con sede in Roma. 
              2.  L'Autorita'  opera  in  piena   autonomia   e   con
          indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
          collegiale costituito dal presidente e da  quattro  membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di  notoria
          indipendenza che abbiano ricoperto incarichi  istituzionali
          di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri  sono
          scelti tra persone di notoria indipendenza da  individuarsi
          tra magistrati del Consiglio  di  Stato,  della  Corte  dei
          conti o della Corte di cassazione, professori  universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti  da  settori  economici  dotate   di   alta   e
          riconosciuta professionalita'. 
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e  non  possono  essere  confermati.   Essi   non   possono
          esercitare,  a  pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
          professionale  o  di   consulenza,   ne'   possono   essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire altri uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura.  I
          dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per  l'intera
          durata del mandato. 
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche  amministrazioni  e  con  gli  enti  di   diritto
          pubblico, e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie  ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.  L'Autorita',  in  quanto   autorita'   nazionale
          competente per la tutela della concorrenza e  del  mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia. 
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, su proposta del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro, previa deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
          sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono  agli
          interessati la piena conoscenza degli atti  istruttori,  il
          contraddittorio e la verbalizzazione. 
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale e l'ordinamento delle  carriere,  nonche'  quelle
          dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti
          previsti  dalla  presente  legge,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. 
              7. L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione  delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento   nei   limiti   del
          contributo di cui al comma 7-ter. La  gestione  finanziaria
          si svolge in  base  al  bilancio  di  previsione  approvato
          dall'Autorita' entro il 31 dicembre dell'anno precedente  a
          quello cui il bilancio si  riferisce.  Il  contenuto  e  la
          struttura  del  bilancio  di  previsione,  il  quale   deve
          comunque contenere le spese indicate entro i  limiti  delle
          entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui  al
          comma 6, che disciplina anche le modalita' per le eventuali
          variazioni.  Il  rendiconto  della  gestione   finanziaria,
          approvato entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo,  e'
          soggetto al controllo della Corte dei  conti.  Il  bilancio
          preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria  sono
          pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. 
              [7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei  costi
          relativi al controllo delle operazioni  di  concentrazione,
          determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
          tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi  dell'articolo
          16, comma 1. A tal  fine,  l'Autorita'  adotta  criteri  di
          parametrazione  dei   contributi   commisurati   ai   costi
          complessivi  relativi  all'attivita'  di  controllo   delle
          concentrazioni,  tenuto  conto  della  rilevanza  economica
          dell'operazione sulla base  del  valore  della  transazione
          interessata e comunque in misura non superiore all'1,2  per
          cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
          della contribuzione.] 
              7-ter.   All'onere    derivante    dal    funzionamento
          dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  si
          provvede mediante un contributo di importo pari  allo  0,08
          per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
          approvato dalle societa' di  capitale,  con  ricavi  totali
          superiori a 50 milioni di euro, fermi  restando  i  criteri
          stabiliti dal  comma  2  dell'articolo  16  della  presente
          legge. La soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di
          ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
          misura minima. 
              7-quater. Ferme restando, per  l'anno  2012,  tutte  le
          attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione
          dell'articolo 2, comma 241, della legge 23  dicembre  2009,
          n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013,  il
          contributo di cui al comma 7-ter  e'  versato  direttamente
          all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'
          medesima con propria deliberazione,  entro  il  30  ottobre
          2012 Per gli anni successivi, a decorrere  dall'anno  2014,
          il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni  anno,
          direttamente all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
          dall'Autorita'   medesima   con   propria    deliberazione.
          Eventuali variazioni della  misura  e  delle  modalita'  di
          contribuzione  possono   essere   adottate   dall'Autorita'
          medesima con  propria  deliberazione,  nel  limite  massimo
          dello 0,5 per mille del fatturato risultante  dal  bilancio
          approvato  precedentemente  all'adozione  della   delibera,
          ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al
          comma 7-ter. 
              8.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro  del
          tesoro,  sono  determinate  le  indennita'   spettanti   al
          presidente e ai membri dell'Autorita'." 
              "Art. 15 Diffide e sanzioni 
              1. Se a seguito dell'istruttoria  di  cui  all'art.  14
          l'Autorita' ravvisa infrazioni agli articoli 2 o  3,  fissa
          alle  imprese  e  agli  enti  interessati  il  termine  per
          l'eliminazione  delle  infrazioni  stesse.  Nei   casi   di
          infrazioni gravi,  tenuto  conto  della  gravita'  e  della
          durata dell'infrazione, dispone inoltre  l'applicazione  di
          una sanzione amministrativa pecuniaria fino  al  dieci  per
          cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa  o  ente
          nell'ultimo    esercizio    chiuso    anteriormente    alla
          notificazione della diffida, determinando i termini entro i
          quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. 
              2. In caso di inottemperanza alla  diffida  di  cui  al
          comma 1, l'Autorita'  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al dieci per cento  del  fatturato  ovvero,
          nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di  cui  al
          comma 1, di importo minimo non inferiore  al  doppio  della
          sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per
          cento  del  fatturato  come   individuato   al   comma   1,
          determinando  altresi'  il  termine  entro  il   quale   il
          pagamento della sanzione deve essere effettuato.  Nei  casi
          di reiterata inottemperanza l'Autorita'  puo'  disporre  la
          sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni. 
              2-bis.  L'Autorita',  in  conformita'   all'ordinamento
          comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i
          casi in cui, in  virtu'  della  qualificata  collaborazione
          prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle
          regole   di   concorrenza,   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria puo' essere non applicata ovvero  ridotta  nelle
          fattispecie previste dal diritto comunitario." 
              "Art. 33 Competenza giurisdizionale 
              1.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              2. Le azioni di nullita' e di risarcimento  del  danno,
          nonche' i  ricorsi  intesi  ad  ottenere  provvedimenti  di
          urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni  di
          cui ai  titoli  dal  I  al  IV  sono  promossi  davanti  al
          tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
          la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto
          legislativo  26  giugno  2003,   n.   168,   e   successive
          modificazioni.". 
              Il regolamento (CE) 16/12/2002, n. 1/2003  (Regolamento
          del Consiglio concernente l'applicazione  delle  regole  di
          concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del  trattato)  e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 4 gennaio 2003, n. L 1. 
              Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28  (Attuazione
          dell'articolo 60 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  in
          materia di mediazione finalizzata alla conciliazione  delle
          controversie civili  e  commerciali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53. 
              Il capo II del decreto - legge 12  settembre  2014,  n.
          132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione  ed  altri
          interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di
          processo civile) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212
          del 12 settembre 2014,  e  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 e' cosi' rubricato: 
              " Procedura di negoziazione assistita  da  uno  o  piu'
          avvocati" 
              La legge 10  novembre  2014,  n.  162  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del  decreto-legge  12  settembre
          2014,    n.    132,    recante    misure     urgenti     di
          degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi   per   la
          definizione dell'arretrato in materia di  processo  civile)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2014, n.
          261, S.O. 
              Il titolo II-bis della parte V del decreto  legislativo
          6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle  premesse,
          e' cosi' rubricata: 
              "ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA,
          Titolo    II-bis    RISOLUZIONE    EXTRAGIUDIZIALE    DELLE
          CONTROVERSIE" 
              Il titolo VIII del libro IV (Dei procedimenti speciali)
          del codice di procedura civile e' cosi' rubricato: 
              "Dell'arbitrato" 
              L'articolo 808-ter del codice di procedura civile cosi'
          recita: 
              "Art.808-ter. (Arbitrato irrituale) 
              Le  parti  possono,  con  disposizione   espressa   per
          iscritto,  stabilire  che,  in  deroga  a  quanto  disposto
          dall'articolo 824-bis, la controversia sia  definita  dagli
          arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si
          applicano le disposizioni del presente titolo. 
              Il  lodo  contrattuale  e'  annullabile   dal   giudice
          competente secondo le disposizioni del libro I: 
              1) se la convenzione dell'arbitrato e' invalida, o  gli
          arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai
          suoi limiti e la relativa eccezione e' stata sollevata  nel
          procedimento arbitrale; 
              2) se gli arbitri non sono stati nominati con le  forme
          e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 
              3) se il lodo e' stato pronunciato da  chi  non  poteva
          essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 
              4) se gli arbitri non  si  sono  attenuti  alle  regole
          imposte dalle parti come condizione di validita' del lodo; 
              5) se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale
          il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale  non
          si applica l'articolo 825.".