Art. 11 
 
 
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari 
 
  1.  All'articolo  48,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
  1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei  soggetti  di
cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto  2016  e  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei  predetti
comuni, rispettivamente, a partire dal 24  agosto  2016  fino  al  19
ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016  fino  al  18  dicembre
2016, »; 
  2) la lettera b) e' soppressa; 
  3) alla lettera l), le parole:  «all'allegato  1»  sono  sostituite
dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. I sostituti
d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli
interessati residenti nei comuni di cui agli  allegati  1  e  2,  non
devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017
fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle  imposte
sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle
ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600  e  successive
modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato.»; 
  c) al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica»  sono
soppresse; 
  d) al comma 10, le parole:  «30  settembre  2017»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 novembre 2017». 
  e) al comma 11: 
  1) dopo le  parole:  «e  dai  commi»  sono  inserite  le  seguenti:
«1-bis,»; 
  2) le parole da: «con decreto»  fino  alla  fine  del  comma,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  16  dicembre   2017   senza
applicazione di sanzioni e interessi.»; 
    f) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: «11-bis. La  ripresa
dei versamenti del canone tv ad uso privato di  cui  all'articolo  1,
comma 153, lettera c), della legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  e'
effettuata con le modalita' di cui al comma 11. Nei casi in  cui  per
effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non  detiene  piu'
alcun apparecchio televisivo il canone  tv  ad  uso  privato  non  e'
dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»; 
    g) al comma 12 le parole: «entro il mese di  ottobre  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017». 
  2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge  n.  189
del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per
la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonche'  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1°
gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla  fine
del periodo di sospensione. 
  3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per
il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge  n.
189 del 2016, nonche'  per  i  tributi  dovuti  nel  periodo  dal  1°
dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e
di reddito  di  lavoro  autonomo,  nonche'  gli  esercenti  attivita'
agricole di cui all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  possono  chiedere  ai  soggetti
autorizzati all'esercizio  del  credito  un  finanziamento  assistito
dalla garanzia dello Stato da erogare il 30  novembre  2017.  A  tale
fine,   i   predetti   soggetti   finanziatori   possono    contrarre
finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e,
per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018,
secondo contratti tipo definiti con apposita  convenzione  tra  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  e  l'Associazione  bancaria  italiana,
assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di
380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5,  comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita'  delle  stesse.  Le
garanzie  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  sono   elencate
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. 
  4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio  2018  al  31
dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al  comma  3,  il
relativo  versamento  avviene  in  un'unica  soluzione  entro  il  16
dicembre 2018.  Per  assolvere  tale  obbligo,  i  medesimi  soggetti
possono altresi' richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo
di 180 milioni di  euro,  il  finanziamento  di  cui  al  comma  3  o
un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018. 
  5. Gli interessi relativi  ai  finanziamenti  erogati,  nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai
soggetti finanziatori di cui  al  comma  3  mediante  un  credito  di
imposta  di  importo  pari,  per  ciascuna  scadenza   di   rimborso,
all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.  Il  credito
di imposta e' utilizzabile ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388   e
all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
ovvero puo'  essere  ceduto  secondo  quanto  previsto  dall'articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 e successive modificazioni. La quota  capitale  e'  restituita
dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal  1°
gennaio 2020 e dal 1° gennaio  2021  in  cinque  anni.  Il  piano  di
ammortamento e' definito nel contratto di finanziamento. 
  6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia
delle entrate i dati  identificativi  dei  soggetti  che  omettono  i
pagamenti previsti nel piano  di  ammortamento,  nonche'  i  relativi
importi, per la loro successiva  iscrizione,  con  gli  interessi  di
mora, a  ruolo  di  riscossione.  Il  credito  iscritto  a  ruolo  e'
assistito dai medesimi privilegi  che  assistono  i  tributi  per  il
pagamento dei quali e' stato utilizzato il finanziamento. 
  7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da
adottare entro il 31  maggio  2017,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
modalita' di trasmissione all'Agenzia delle  entrate,  da  parte  dei
soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti  erogati  e
al loro utilizzo, nonche' quelli di attuazione del comma 6. 
  8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di  spesa,  l'Agenzia  delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze  i  dati
delle compensazioni  effettuate  dai  soggetti  finanziatori  per  la
fruizione del credito d'imposta  e  i  dati  trasmessi  dai  soggetti
finanziatori. 
  9. L'aiuto di cui al presente articolo e' riconosciuto ai  soggetti
esercenti un'attivita' economica nel rispetto dei limiti  di  cui  ai
regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della  Commissione,  del
18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e  108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de
minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un  registro
degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3  per  la  verifica
del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. 
  10. All'articolo 6 del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
dopo il comma 13-bis, e' inserito il seguente: «13-ter. Per i carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente
ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  prorogati
di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3,  3-ter
e 12 del presente articolo.». 
  11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di  cassa,  derivanti  dai
commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro  per  l'anno  2017  e  a  180
milioni di euro per l'anno  2018  e  seguenti  si  provvede  mediante
versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti  presso
la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto  sulle
sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme  gestite
presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per  un
importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per  il  2018  e
dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari
a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018. 
  12. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307 e' incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019. 
  13. Agli oneri di cui ai commi 5,  10,  11  e  12,  pari  a  20,190
milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro  per  l'anno
2018, a 9 milioni di euro per l'anno  2019  e  a  0,280  a  decorrere
dall'anno  2020,  e,  per  la  compensazione  in  termini   di   solo
indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno  2017,  a
10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni
di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 si provvede: 
  a) quanto a 20,190 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  a  20,980
milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,   mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero; 
  c) quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a  10,34  milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a  4,80  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a  0,94  milioni
di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di  euro  per  l'anno  2025,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a  legislazione  vigente  conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189; 
  d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e  a  9  milioni  di
euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal comma 10. 
  14. All'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  termine  fissato   per   la
deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali
per l'esercizio 2017». 
  15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma
5,  con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da
comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le  variazioni  di
bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo  10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  dicembre  2004,  n.  307,  in  misura
corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le  risorse
effettivamente utilizzate. 
  16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti  variazioni
di bilancio, anche in conto residui.